Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, prima sezione, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
della causa iscritta al n. 3730/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usi civici”, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Marianna Paparella;
ATTORE
E
C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Maria Zichella;
CONVENUTO RICONVENIENTE
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.2.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata il 20.11.2023, il Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino Controparte_1 all'uopo esponendo: - di essere concedente di alcuni terreni siti in in località “ORIGLIO Parte_1
– SERRE – CONCINTO FONTANA”, in località “ORIGLIO – CURCI – SANTA ZITA – CONCINTO FONTANA” ed in località “SERRALONGA” e “DEMANIO SERRALONGA”– identificati in NCEU di Avellino al Foglio 5 p.lle 28, 35, 37, 146, 276, 284 e 512, Fg. 46 p.lle 56,
64, 84, 99, 100 e 101, Fg. 47 p.lle 57, 59, 63, 67, 74 e 79, Fg. 53 p.lle 15, 29, 48, 52, 53, 66 e 332
(doc. 2 fasc. di parte proc. mon.); - che detti terreni risultano intestati a Controparte_1 in qualità di concessionario-legittimario, e conseguentemente gravati da canoni di natura enfiteutica dovuti a favore del ex art. 960 c.c.; - di aver previamente ottenuto dal Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi decreto ingiuntivo n. 203/19 emesso l'11.09.2019, depositato in Cancelleria in pari data e regolarmente notificato l'08.10.2019, con il quale era stato ingiunto al Quatrale il pagamento della somma di € 4.685,70, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di canoni di natura enfiteutica per il godimento dei fondi sopra indicati;
- che l'ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rispetto al quale il
Cancelleria il 21.07.2023 e comunicata a mezzo pec in data 24.07.2023.
Tanto premesso, l'ente attore in riassunzione chiedeva all'adito Tribunale:
In via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 203/19 emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi l'11.09.2019, depositato in Cancelleria in pari data e regolarmente notificato l'08.10.2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione, dichiarando la competenza della Commissario Regionale per la liquidazione degli gli Usi Civici della Campania, sedente in Napoli, ed assegnando termine perentorio alla odierna parte opponente per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo, previa concessione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. Controparte_1 in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per
[...] tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il rapporto enfiteutico derivante dalla Ordinanza di legittimazione annotata con il n° 14 emessa il 25/04/1929 emessa dal Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise, sedente in Napoli, ai sensi della Legge n°
1776/1927, approvata con Regio Decreto del 08/07/1929, con la quale veniva disposta la legittimazione del possesso delle terre di uso civico del Comune di in località Parte_1
“ORIGLIO – SERRE – CONCINTO FONTANA” a favore di n° 296 ditte in possesso di quote di terreno d'uso civico per una totale estensione di ettari 217 are 40 e centiare 65, trascritta nei
Registri Pubblici Immobiliari di Avellino il 22/08/1929 al nr. 2415 del Registro di Ordine e, dunque, opponibile erga omnes, dalla Ordinanza di legittimazione annotata con il n° 10 emessa il
04/03/1954 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, ai sensi della Legge n°
1776/1927, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 04/12/1954, con la quale veniva disposta la legittimazione del possesso delle terre di uso civico del Comune di in Parte_1 località “ORIGLIO – CURCI – SANTA ZITA – CONCINTO FONTANA” a favore di n° 140 ditte in possesso di quote di terreno d'uso civico per una totale complessivo di ettari 61 are 58 e centiare
80 di cui ettari 32 are 79 e centiare 20 alla località Origlio, ettari 8 are 46 e centiare 20 alla località Curci, ettari 13 are 67 e centiare 00 alla località Santa Zita, ettari 6 are 56 e centiare 40 alla località Concinto Fontana, trascritta nei Registri Pubblici Immobiliari di Avellino il
09.11.1955 al nr. 14569 del Reg. Part. e, dunque, opponibile erga omnes, dalla Ordinanza di legittimazione annotata con il n° 140 emessa il 14/09/1935 dal Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, ai sensi della Legge 1776/1927, approvata con Regio
Decreto del 17/10/1935 con la quale veniva disposta la legittimazione del possesso delle terre di uso civico del Comune di in località “SERRALONGA” a favore di n° 70 ditte in Parte_1 possesso di quote di terreno d'uso civico per una totale estensione di ettari 138 are 24 e centiare
60, trascritta nei Registri Pubblici Immobiliari di Avellino il 12/02/1936 al nr. nr. 1696 del Reg.
Part. e, dunque, opponibile erga omnes, e, ancora, dalla Ordinanza di legittimazione annotata con il n. 8 del 05/11/1935 denominata “DEMANIO SERRALONGA” emessa dal Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli ad integrazione della precedente n. 140/1935, registrata all'Ufficio del Registro di Napoli l'11/01/1936 al n. 6994 e trascritta nei Registri Pubblici Immobiliari di Avellino l'08.02.1936 al nr. 1581 del Reg. Part. e nr. 2113 del Registro Generale e, dunque, opponibile erga omnes, ed accertare e dichiarare, altresì, l'inadempimento dell'opponente e, per l'effetto:
in via principale:
- condannare il sig. al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 dei canoni enfiteuti ad oggi maturati – per le annualità dal 2018 al 2023 – pari alla somma di Euro
4.016.34 (Euro 669,39 x 6) e/o alla somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento dei canoni enfiteutici maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 972 c.c., la devoluzione in favore del , dei fondi siti in località Parte_1
“Origlio – Serre – Concinto Fontana”, in località “Origlio – Curci – Santa Zita – Concinto Fontana” e in località “Serralonga” e “Demanio Serralonga”, così come di seguito identificati in
NCEU di Avellino al Foglio 5 p.lle 28, 35, 37, 146, 276, 284 e 512, Fg. 46 p.lle 56, 64, 84, 99, 100
e 101, Fg. 47 p.lle 57, 59, 63, 67, 74 e 79, Fg. 53 p.lle 15, 29, 48, 52, 53, 66 e 332 e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipotecarie e catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità; - in via del tutto subordinata e gradata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande e delle richieste di cui sopra, dichiarare la ricognizione del diritto di enfiteusi ex art. 969 c.c. in capo al quale Ente concedente;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in data 11.3.2024, si costituiva in giudizio il quale impugnava le avverse deduzioni contestando la Controparte_1 sussistenza di un rapporto di natura enfiteutica e così concludeva:
- accertare e dichiarare che il convenuto è proprietario dei fondi in questione in virtù di atti pubblici mai contestati e impugnati;
- accertare e dichiarare l'intervenuta interversio possessionis in favore dell'odierno convenuto;
- accertare e dichiarare l'usucapio libertatis nonché l'usucapione ordinaria intervenuta per mancato pagamento oltre venti anni della prestazione periodica;
- accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente nei termini di legge;
- accertare e dichiarare che è proprietario esclusivo per maturata Controparte_1 usucapione dei fondi di cui al foglio 5 particelle 28, 35, 37, 146, 276, 284, 512 foglio 46 particelle
56, 64, 84, 99, 100, 101 foglio 47 particelle 57, 59, 63, 67, 74, 79 e foglio 53 particelle 15, 29, 48,
52, 53, 66, 332 ubicati nel Comune di;
Parte_1
- conseguentemente ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa – istruita solo documentalmente - veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
11.2.2025.
***
Va dichiarato, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del Commissario Regionale degli Usi civici.
Invero, la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza degli stessi (cfr. ex plurimis, Cass.7429/2009; Cass. ord. n. 26816/2009; Cass. n. 7894/2009).
Come precisato recentemente da Cass. Sez. Unite n. 8252/2023, la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (in senso conforme, S.U. n. 16268,
19/11/2002; S.U. nn. 605/2015, 31109/2017, 8564/2021).
In altri termini, tutte le volte che l'accertamento della “qualitas soli” costituisca presupposto necessario della decisione (cfr., ex multis, S.U. nn. 7429/2009, 6689/1995) la giurisdizione appartiene al Commissario.
Nel caso in esame, il Comune di ha dedotto la natura demaniale per avvenuto Parte_1 assoggettamento ad uso civico del terreno oggetto della domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dal Quatrale.
Stante tale situazione, e non potendosi desumere elementi univoci neppure dalla documentazione ipocatastale, emerge l'esigenza di verificare, nella sede giurisdizionale sua propria, l'esistenza dei dedotti usi civici, non potendo il G.O. procedere, in via principale, ad un accertamento che non gli compete, rientrando lo stesso nelle funzioni assegnate dalla legge al Commissario liquidatore degli usi civici, e ciò sulla base della domanda di accertamento dell'usucapione sollevata dal , su CP_1 cui il Tribunale non può pronunciarsi, atteso che il G.O. non può entrare nel merito di una questione riconducibile alla giurisdizione di altra autorità giudiziaria.
Pertanto, preso atto dell'insorto conflitto sulla qualitas soli, ritiene il Tribunale di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O., per essere la controversia devoluta alla cognizione del
Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici davanti al quale le parti vanno rimesse, in applicazione del principio della traslatio iudicii (v. Cass. s.u. 22 febbraio 2007 n. 4109, Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77).
Quanto alle spese, tenuto conto della natura processuale della pronuncia, valutato la complessiva condotta delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3730/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 14.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri