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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9724/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025-000275 REC.CREDITO.IMP 2018
- RUOLO n. 2025-000275 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il ruolo n. 2025/000275, recato dalla cartella di pagamento n. 09720250009104903001, notificata in data 6 marzo 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.360.572,05, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
La cartella di pagamento ha tratto origine dall'atto di recupero n. TK5CRM100027/2024, notificato in data
20 giugno 2024 alla Società_1 S.r.l. e, per responsabilità solidale ex art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, alla Ricorrente_1 S.r.l., quale società conferitaria del ramo d'azienda denominato “Cyber Security”.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo:
l'erroneità del presupposto della definitività della pretesa tributaria;
l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale;
l'infondatezza, nel merito, del recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, depositando controdeduzioni ex art. 23 D.Lgs. n. 546/1992, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario e la correttezza dell'azione di riscossione.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, con cui ha rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti sono addivenute a un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 15671/2024, avente ad oggetto il medesimo atto di recupero n. TK5CRM100027/2024.
L'Ufficio ha precisato che l'accordo conciliativo, sottoscritto in data 29 ottobre 2025, ha previsto il riversamento dell'intero credito d'imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 5, commi 7–12, del
D.L. n. 146/2021, e che, in esecuzione di tale accordo, l'Agenzia ha annullato integralmente le somme iscritte a ruolo nei confronti della ricorrente, procedendo al relativo annullamento della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Con la medesima memoria, l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come espressamente concordato tra le parti nell'accordo conciliativo.
La ricorrente ha depositato memoria, con cui ha preso atto dell'annullamento integrale della pretesa tributaria, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, richiamando il contenuto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che, successivamente alla proposizione del ricorso, le parti sono addivenute a un accordo conciliativo fuori udienza, avente ad oggetto l'atto impositivo presupposto della cartella di pagamento impugnata. È altresì risultato che, in esecuzione di tale accordo, l'Agenzia delle Entrate ha integralmente annullato le somme iscritte a ruolo nei confronti della ricorrente, con conseguente eliminazione di ogni effetto giuridico e patrimoniale della cartella di pagamento n. 09720250009104903001.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Ricorrono, quindi, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio rileva che le parti hanno espressamente concordato, nell'ambito dell'accordo conciliativo, la compensazione delle spese anche con riferimento al presente giudizio, e ritiene, quindi, che sussistano i motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
SS CL
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9724/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025-000275 REC.CREDITO.IMP 2018
- RUOLO n. 2025-000275 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il ruolo n. 2025/000275, recato dalla cartella di pagamento n. 09720250009104903001, notificata in data 6 marzo 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.360.572,05, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
La cartella di pagamento ha tratto origine dall'atto di recupero n. TK5CRM100027/2024, notificato in data
20 giugno 2024 alla Società_1 S.r.l. e, per responsabilità solidale ex art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, alla Ricorrente_1 S.r.l., quale società conferitaria del ramo d'azienda denominato “Cyber Security”.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo:
l'erroneità del presupposto della definitività della pretesa tributaria;
l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale;
l'infondatezza, nel merito, del recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, depositando controdeduzioni ex art. 23 D.Lgs. n. 546/1992, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario e la correttezza dell'azione di riscossione.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, con cui ha rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti sono addivenute a un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 15671/2024, avente ad oggetto il medesimo atto di recupero n. TK5CRM100027/2024.
L'Ufficio ha precisato che l'accordo conciliativo, sottoscritto in data 29 ottobre 2025, ha previsto il riversamento dell'intero credito d'imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 5, commi 7–12, del
D.L. n. 146/2021, e che, in esecuzione di tale accordo, l'Agenzia ha annullato integralmente le somme iscritte a ruolo nei confronti della ricorrente, procedendo al relativo annullamento della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Con la medesima memoria, l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come espressamente concordato tra le parti nell'accordo conciliativo.
La ricorrente ha depositato memoria, con cui ha preso atto dell'annullamento integrale della pretesa tributaria, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, richiamando il contenuto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che, successivamente alla proposizione del ricorso, le parti sono addivenute a un accordo conciliativo fuori udienza, avente ad oggetto l'atto impositivo presupposto della cartella di pagamento impugnata. È altresì risultato che, in esecuzione di tale accordo, l'Agenzia delle Entrate ha integralmente annullato le somme iscritte a ruolo nei confronti della ricorrente, con conseguente eliminazione di ogni effetto giuridico e patrimoniale della cartella di pagamento n. 09720250009104903001.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Ricorrono, quindi, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio rileva che le parti hanno espressamente concordato, nell'ambito dell'accordo conciliativo, la compensazione delle spese anche con riferimento al presente giudizio, e ritiene, quindi, che sussistano i motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
SS CL