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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2024, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.3410 del 2023 del ruolo generale, avente ad oggetto: malattia professionale
T R A nato in [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura ad litem allegata in atti, dall'avv. Domenico Carotenuto e con lo stesso elettivamente domiciliato, in
Boscotrecase (NA), alla Via Promiscua ang. Via Pastrengo, n. 99 RICORRENTE
C O N T R O
– in Parte_2 CP_1 persona del suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso, come in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2023, il ricorrente in epigrafe deduceva: di aver lavorato e di lavorare in favore ed alle dipendenze dell'azienda “ CP_2 [...]
dal 01/05/1988, come operaio edile nel settore costruzioni;
Controparte_3 di aver lavorato alle dipendenze delle ditte: ” dal 01/02/1982 Controparte_4 al 27/02/1984 con mansioni di operaio serramentista;
FRA. CP_2 Controparte_5
dal 01/05/1988 al 21/07/2003 con mansioni di operaio edile;
- “GE.
[...] [...]
” dal 01/07/2003 al 18/01/2010 con mansioni di operaio edile;
- . CP_6 CP_2
dal 01/05/2010 al 30/06/2014 con mansioni di operaio Controparte_5 edile;
- “EDIL FRA. dal 24/03/2015 , svolgendo le mansioni consistenti nei CP_7 lavori di muratura in genere.
Evidenziava che, per lo svolgimento protratto di detta mansione, aveva contratto una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare. Deduceva che, a seguito di domanda amministrativa in data 19.10.2022, senza esito positivo.
Tanto premesso e dedotta la riconducibilità della citata patologia alla lavorazione cui era addetto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare Parte_1 che il signor , a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi Parte_1 invalidanti in misura pari o superiori al 6% a decorrere dal 19/10/2022 (data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare
1 l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno CP_1 biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio con attribuzione Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo CP_1 l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite. Veniva disposta consulenza tecnica. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., dopo il deposito della consulenza, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
********** Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' circa la CP_1 sussistenza del rapporto assicurativo, nonché sulla natura professionale della patologia, per cui la presente controversia si incentra sull' accertamento del grado di danno residuato al ricorrente, per la malattia professionale già riconosciuta dall' . CP_1 Va, in punto di diritto, precisato che l'assicurato che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio e quindi le mansioni svolte, sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto;
peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata, può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che il ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio (cfr. sul punto Cass. 12629/2002). Ciò premesso, è stata disposta un' indagine peritale. Il ctu nominato dal Tribunale ha così concluso: “Con riferimento al caso specifico, caratterizzato dalla evidenza TC-grafica di protrusioni discali agli spazi L4-L5 e L5-S1, la
Nuova Tabella contempla, nella lista 1 gruppo 2 al numero 3, i casi di “spondilodiscopatie del tratto lombare” (M47.8), contratta in specifiche lavorazioni, svolte in modo non occasionale, sostanzialmente riconducibili alla movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Premessa dunque la operatività di fattori di nocività nello svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, tali da determinare un valido rapporto concausale, sia pure nei termini di 'probabilità qualificata', tra l'esposizione al rischio e le patologie allo stesso diagnosticate, passiamo ad analizzare gli aspetti valutativi medicolegali. Il caso in oggetto rientra nella normativa prevista dal D.L.vo n. 38/2000, art. 13 “danno biologico”. Riteniamo applicabile, per la valutazione del caso di specie, il codice 213 delle Tabelle allegate al D.L.vo de quo, il quale contempla i casi di 'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti' con percentuale di invalidità che può arrivare fino a 12%. Tenuto conto del quadro anatomo-radiografico, delle lievi alterazioni rilevate, dell'assenza di impegno mielo-radicolare obiettivamente rilevabile e della insussistenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti, riteniamo che questa voce di danno, nel caso specifico, possa essere valutata nella misura del 7%. Tanto premesso, si può ritenere che la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica risultante sulla persona di e riferibile alla malattia professionale denunciata in Parte_1 data 19/10/2022, sia valutabile nella misura del 7% (sette percento)”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato risultano giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, alla quale integralmente si rinvia, e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e, in ogni caso, non oggetto di alcuna contestazione tra le parti. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all' indennizzo per danno biologico nella misura del 7%, come accertato dalla consulenza.
2 Sulla somma sono dovuti i soli interessi nella misura legale.
Spese secondo soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 7% dal 19.10.2022, in conseguenza della malattia professionale indicata in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, oltre CP_1 agli interessi legali, dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 2.540, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Torre Annunziata, 9.4.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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