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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 952/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione: malattia” vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Domenico Carozza ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in Caserta alla via Cesare Battisti n.103
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avvocato Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San
Benedetto.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 18.02.2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, lamentando di essere stato sanzionato con la perdita dell'indennità di malattia per assenza alla visita medica di controllo, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo pertanto di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiararsi nullo, illegittimo, infondato, nullo, annullabile ed inefficace il provvedimento emesso dall' in data 05.05.2020 per i motivi indicati in ricorso . Vinte CP_1 le spese di lite con distrazione CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
La causa veniva decisa all'esito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***
Quanto al merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 5 punto 14 l. 638/1983 prevede: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La sanzione in argomento si riconnette alla violazione da parte del dipendente dell'obbligo (legale) della reperibilità, ossia di una condizione soggettiva finalizzata all'esplicazione del controllo cui resta estranea l'esistenza della malattia, ossia l'effettiva morbilità del lavoratore, che opera su un piano diverso.
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità.
.Il ricorrente ha sostenuto di essere stato presente nel domicilio indicato per la visita nei giorni in contestazione. Sul punto il ricorrente giustificava l'assenza alle visite di controllo deducendo la circostanza che il citofono della propria abitazione non era funzionante.
Sul punto ha allegato una dichiarazione del 4.06.2020 a firma del proprietario dell'immobile, condotto in locazione dal ricorrente, attestante il mancato funzionamento del citofono dal mese di novembre
2019 al mese di febbraio 2020 (cfr. allegato n. 2 prod. parte ricorrente) . CP_ Dunque l'istante ha eccepito che i sanitari dell' non avrebbero utilizzato l'ordinaria diligenza nello svolgimento delle indagini finalizzate al reperimento del lavoratore infermo. CP_ L' invece, ha rappresentato che le visite erano state correttamente effettuate presso l'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato del medico curante, e che le stesse (in data 15.01.2020 e 16.01.2020) tuttavia non erano mai state espletate in quanto il lavoratore risultava irreperibile .
2 E', in ogni caso a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' (v. Cass. 11286/2003 cit.). CP_1
CP_ Nella fattispecie in esame non appare accertato che i sanitari dell' nell'espletamento della visita medica, non abbiano utilizzato l'ordinaria diligenza nel ricercare il lavoratore ammalato.
Difatti , come emerso dalla dichiarazione del proprietario dell'immobile, il citofono risultava guasto sin dal mese di novembre 2019. Ne consegue che, nel momento in cui il ricorrente è caduto malato (nel mese di gennaio 2020), egli era già a conoscenza del guasto ed avrebbe, pertanto, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dovuto indicarlo e segnalarlo. CP_ E' ovvio che i sanitari dell' nell'espletare le visite domiciliari del 15 e 16 gennaio 2020 , non potevano che fare ragionevolmente affidamento all'indirizzo segnalato dal lavoratore nei certificati medici in atti e non potevano, in assenza di alcuna indicazione, essere a conoscenza del guasto del citofono.
Nella specie, pertanto, non vi sono elementi per ritenere che il mancato esercizio del potere di CP_ controllo sia ascrivibile al comportamento negligente dell' difatti, il medico incaricato dall' di CP_1 espletare l'accertamento medico domiciliare, rettamente si è recato presso l'indirizzo di reperibilità durante la malattia indicato nei i certificati medici del pari non è ravvisabile nemmeno una negligenza da CP_ parte dell' che si è più volte recato nel luogo indicato come domicilio non rinvenendo l'istante.
Come detto il medico incaricato, in assenza di indicazione e segnalazione da parte del lavoratore, non poteva essere a conoscenza del guasto del citofono
.Va, invero, ricordato che la Corte di Cassazione, il cui insegnamento questo giudicante condivide, si è più volte espressa ritenendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294). CP_ Giova, infine evidenziare, che appare irrilevante, la circostanza dedotta secondo cui l' non avrebbe convocato a visita ambulatoriale la parte ricorrente, dopo aver constatato la sua irreperibilità, in seguito all'espletamento della visita domiciliare, al fine di accertare la sussistenza del suo stato di malattia atteso che, la perdita del trattamento economico richiesto, sussiste quando il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo atteso che la sanzione in oggetto è connessa alla violazione da parte del dipendente dell'obbligo (legale) della reperibilità, ossia di una
3 condizione soggettiva finalizzata all'esplicazione del controllo cui resta estranea l'esistenza della malattia, ossia l'effettiva morbilità del lavoratore, che opera su un piano differente.
Ebbene, alla luce di quanto detto, appare evidente che non vi è alcuna causa giustificativa della irreperibilità del lavoratore ed appare, altresì, del tutto sconfessato l'assunto attoreo per il quale l CP_1 non avrebbe utilizzato l'ordinaria diligenza nel ricercare il lavoratore, per le visite mediche, all'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico.
Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato.
La natura della pronuncia resa determina l'assorbimento delle altre eccezioni sollevate dall' CP_1
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 952/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione: malattia” vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Domenico Carozza ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in Caserta alla via Cesare Battisti n.103
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avvocato Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San
Benedetto.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 18.02.2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, lamentando di essere stato sanzionato con la perdita dell'indennità di malattia per assenza alla visita medica di controllo, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo pertanto di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiararsi nullo, illegittimo, infondato, nullo, annullabile ed inefficace il provvedimento emesso dall' in data 05.05.2020 per i motivi indicati in ricorso . Vinte CP_1 le spese di lite con distrazione CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
La causa veniva decisa all'esito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***
Quanto al merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 5 punto 14 l. 638/1983 prevede: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La sanzione in argomento si riconnette alla violazione da parte del dipendente dell'obbligo (legale) della reperibilità, ossia di una condizione soggettiva finalizzata all'esplicazione del controllo cui resta estranea l'esistenza della malattia, ossia l'effettiva morbilità del lavoratore, che opera su un piano diverso.
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità.
.Il ricorrente ha sostenuto di essere stato presente nel domicilio indicato per la visita nei giorni in contestazione. Sul punto il ricorrente giustificava l'assenza alle visite di controllo deducendo la circostanza che il citofono della propria abitazione non era funzionante.
Sul punto ha allegato una dichiarazione del 4.06.2020 a firma del proprietario dell'immobile, condotto in locazione dal ricorrente, attestante il mancato funzionamento del citofono dal mese di novembre
2019 al mese di febbraio 2020 (cfr. allegato n. 2 prod. parte ricorrente) . CP_ Dunque l'istante ha eccepito che i sanitari dell' non avrebbero utilizzato l'ordinaria diligenza nello svolgimento delle indagini finalizzate al reperimento del lavoratore infermo. CP_ L' invece, ha rappresentato che le visite erano state correttamente effettuate presso l'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato del medico curante, e che le stesse (in data 15.01.2020 e 16.01.2020) tuttavia non erano mai state espletate in quanto il lavoratore risultava irreperibile .
2 E', in ogni caso a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' (v. Cass. 11286/2003 cit.). CP_1
CP_ Nella fattispecie in esame non appare accertato che i sanitari dell' nell'espletamento della visita medica, non abbiano utilizzato l'ordinaria diligenza nel ricercare il lavoratore ammalato.
Difatti , come emerso dalla dichiarazione del proprietario dell'immobile, il citofono risultava guasto sin dal mese di novembre 2019. Ne consegue che, nel momento in cui il ricorrente è caduto malato (nel mese di gennaio 2020), egli era già a conoscenza del guasto ed avrebbe, pertanto, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dovuto indicarlo e segnalarlo. CP_ E' ovvio che i sanitari dell' nell'espletare le visite domiciliari del 15 e 16 gennaio 2020 , non potevano che fare ragionevolmente affidamento all'indirizzo segnalato dal lavoratore nei certificati medici in atti e non potevano, in assenza di alcuna indicazione, essere a conoscenza del guasto del citofono.
Nella specie, pertanto, non vi sono elementi per ritenere che il mancato esercizio del potere di CP_ controllo sia ascrivibile al comportamento negligente dell' difatti, il medico incaricato dall' di CP_1 espletare l'accertamento medico domiciliare, rettamente si è recato presso l'indirizzo di reperibilità durante la malattia indicato nei i certificati medici del pari non è ravvisabile nemmeno una negligenza da CP_ parte dell' che si è più volte recato nel luogo indicato come domicilio non rinvenendo l'istante.
Come detto il medico incaricato, in assenza di indicazione e segnalazione da parte del lavoratore, non poteva essere a conoscenza del guasto del citofono
.Va, invero, ricordato che la Corte di Cassazione, il cui insegnamento questo giudicante condivide, si è più volte espressa ritenendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294). CP_ Giova, infine evidenziare, che appare irrilevante, la circostanza dedotta secondo cui l' non avrebbe convocato a visita ambulatoriale la parte ricorrente, dopo aver constatato la sua irreperibilità, in seguito all'espletamento della visita domiciliare, al fine di accertare la sussistenza del suo stato di malattia atteso che, la perdita del trattamento economico richiesto, sussiste quando il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo atteso che la sanzione in oggetto è connessa alla violazione da parte del dipendente dell'obbligo (legale) della reperibilità, ossia di una
3 condizione soggettiva finalizzata all'esplicazione del controllo cui resta estranea l'esistenza della malattia, ossia l'effettiva morbilità del lavoratore, che opera su un piano differente.
Ebbene, alla luce di quanto detto, appare evidente che non vi è alcuna causa giustificativa della irreperibilità del lavoratore ed appare, altresì, del tutto sconfessato l'assunto attoreo per il quale l CP_1 non avrebbe utilizzato l'ordinaria diligenza nel ricercare il lavoratore, per le visite mediche, all'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico.
Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato.
La natura della pronuncia resa determina l'assorbimento delle altre eccezioni sollevate dall' CP_1
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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