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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12917/24 del
Ruolo Gen.
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Francesco Castaldo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Alfonso Corvino
Resistente
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il riconoscimento di CP_1 quanto sopra riportato, deducendo di aver ottenuto, con decreto di omologa emesso da questo Tribunale e notificato all' nell'aprile CP_1
2024, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.09.2021 sino al gennaio 2022; che, nonostante i solleciti inoltrati e l'invio del modello AP70, l'ente non aveva provveduto alla corresponsione delle somme dovute. L' si è costituito in giudizio rilevando l'avvenuto pagamento CP_1 delle somme pretese e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note parte ricorrente ha aderito alla suindicata richiesta, essendo stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' CP_1 il 22.04.2025, ha provveduto al pagamento degli importi spettanti.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Nel caso di specie, considerato che effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso nel mese di aprile 2025, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto che il pagamento degli arretrati è stato disposto solo nell'aprile 2025, le spese si pongono a carico dell' nella misura indicata in dispositivo. CP_1
La domanda concernente il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente solo nelle note del 3.06.2025, deve ritenersi tardiva.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
620,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 5.06.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua