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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 897/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/2025 R.G.
TRA
n. ad ERCOLANO (NA) il 16/10/1961 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 22/01/2025, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente non condivisibile per l'errata valutazione di alcune patologie nonché per le percentuali riconosciute.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Ed infatti, l'ausiliare nominato, dott. , ha esaminato la documentazione medica versata in atti, Per_1 dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione, ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “spondilodiscoartrosi cervico-lombo-sacrale con discreto impegno funzionale;
ipertensione arteriosa essenziale con lieve danno d'organo cardiaco;
ivc aa.ii.” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
2 Inoltre, nella fase sommaria, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
Ed infatti, nel valutare l'intero quadro morboso di parte ricorrente, il consulente nominato ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Infermità n. 1 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 70.01; corrispondente alle voci da
70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS): anchilosi di rachide totale. l'impostazione (tabellare – ndr -) dell'apparato locomotore appare di tipo più traumatologico che internistico, venendo privilegiato in larghissima misura un criterio classificatorio per esiti di amputazione, rigidità, anchilosi…(omissis)…le rigidità considerate sono quasi tutte oltre il 70% e vengono assimilate alle anchilosi…(omissis)…l'assenza di considerazioni per rigidità inferiori al 50% obbliga, per la loro valutazione, al ricorso ad un criterio analogico, in cui deve, però, tenersi conto del diverso significato menomativo che va attribuito ai segmenti iniziali di deficit di excursus articolare rispetto a quelli di pari entità ma concernenti fasi più avanzate di range motorio…(omissis)…”1. la valutazione non può quindi che avvenire con criterio analogico e proporzionale. infermità n. 2 (codice di riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'o.m.s.: 64.41; 65 dell'oms): miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (i classe nyha). ciò atteso, ne discende
l'esigenza di individuare un inquadramento in ambito medico-legale che letteratura vorrebbe nosografata quale: “…(omissis)…“ipertensione arteriosa essenziale stadio ii con lievi segni di danno d'organo (per es. ipertrofia ventricolare sinistra reattiva)…(omissis)…”2 e valore tabellare compreso tra 21 e 30 punti d'invalidità e pertanto inquadrabile in i classe nyha medesima, a cui pur sempre ci si riferisce con criterio analogico e proporzionale. ciò confutando l'attribuzione di classe
n.y.h.a ii come riportato in certificazione del 09 luglio 2024. infermità n. 3 (codice di riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'o.m.s.: 73.34; 72, 73, 74 dell'oms): paraparesi con deficit di forza lieve… Il caso che ricorre, stante la sintomatologia rappresentata da senso di pesantezza alle gambe, accentuantesi soprattutto nelle ore serali o d'estate
o dopo prolungata stazione eretta, persistente, non riducibile con norme igienico-dietetiche (ma senza comprovata terapia elastocompressiva), in assenza di edema, iperpigmentazione, ipercheratosi ed ulcere flebostatiche, è utilmente collocabile nel quadro dello stadio I.”
Ed ancora, con riguardo alla doglianza attorea relativa alla omessa valutazione da parte del CTU di alcune patologie ai fini del calcolo nella percentuale (sindrome Ansioso Depressiva di grado lieve), il dott. ha rilevato quanto segue: “Le patologie emergenti dagli elementi d'anamnesi e Pt_2 certificativi prese in esame e non incluse tra le patologie determinanti susseguenti evidentemente non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non
3 sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante. All'uopo non è foriera di elementi valutativi atti al determinismo della complessiva invalidità per carenze di riscontro clinico
e/o documentale o per inconsistenza invalidante, la patologia respiratoria (BPCO in assenza di suffragio strumentale che ne acclari i riverberi disfunzionali), la patologia psichiatrica (sindrome ansioso depressiva reattiva, valutabile di grado lieve).”
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa generica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
4 È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico
Con dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 10169/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
5 Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/2025 R.G.
TRA
n. ad ERCOLANO (NA) il 16/10/1961 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 22/01/2025, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente non condivisibile per l'errata valutazione di alcune patologie nonché per le percentuali riconosciute.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Ed infatti, l'ausiliare nominato, dott. , ha esaminato la documentazione medica versata in atti, Per_1 dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione, ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “spondilodiscoartrosi cervico-lombo-sacrale con discreto impegno funzionale;
ipertensione arteriosa essenziale con lieve danno d'organo cardiaco;
ivc aa.ii.” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
2 Inoltre, nella fase sommaria, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
Ed infatti, nel valutare l'intero quadro morboso di parte ricorrente, il consulente nominato ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Infermità n. 1 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 70.01; corrispondente alle voci da
70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS): anchilosi di rachide totale. l'impostazione (tabellare – ndr -) dell'apparato locomotore appare di tipo più traumatologico che internistico, venendo privilegiato in larghissima misura un criterio classificatorio per esiti di amputazione, rigidità, anchilosi…(omissis)…le rigidità considerate sono quasi tutte oltre il 70% e vengono assimilate alle anchilosi…(omissis)…l'assenza di considerazioni per rigidità inferiori al 50% obbliga, per la loro valutazione, al ricorso ad un criterio analogico, in cui deve, però, tenersi conto del diverso significato menomativo che va attribuito ai segmenti iniziali di deficit di excursus articolare rispetto a quelli di pari entità ma concernenti fasi più avanzate di range motorio…(omissis)…”1. la valutazione non può quindi che avvenire con criterio analogico e proporzionale. infermità n. 2 (codice di riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'o.m.s.: 64.41; 65 dell'oms): miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (i classe nyha). ciò atteso, ne discende
l'esigenza di individuare un inquadramento in ambito medico-legale che letteratura vorrebbe nosografata quale: “…(omissis)…“ipertensione arteriosa essenziale stadio ii con lievi segni di danno d'organo (per es. ipertrofia ventricolare sinistra reattiva)…(omissis)…”2 e valore tabellare compreso tra 21 e 30 punti d'invalidità e pertanto inquadrabile in i classe nyha medesima, a cui pur sempre ci si riferisce con criterio analogico e proporzionale. ciò confutando l'attribuzione di classe
n.y.h.a ii come riportato in certificazione del 09 luglio 2024. infermità n. 3 (codice di riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'o.m.s.: 73.34; 72, 73, 74 dell'oms): paraparesi con deficit di forza lieve… Il caso che ricorre, stante la sintomatologia rappresentata da senso di pesantezza alle gambe, accentuantesi soprattutto nelle ore serali o d'estate
o dopo prolungata stazione eretta, persistente, non riducibile con norme igienico-dietetiche (ma senza comprovata terapia elastocompressiva), in assenza di edema, iperpigmentazione, ipercheratosi ed ulcere flebostatiche, è utilmente collocabile nel quadro dello stadio I.”
Ed ancora, con riguardo alla doglianza attorea relativa alla omessa valutazione da parte del CTU di alcune patologie ai fini del calcolo nella percentuale (sindrome Ansioso Depressiva di grado lieve), il dott. ha rilevato quanto segue: “Le patologie emergenti dagli elementi d'anamnesi e Pt_2 certificativi prese in esame e non incluse tra le patologie determinanti susseguenti evidentemente non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non
3 sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante. All'uopo non è foriera di elementi valutativi atti al determinismo della complessiva invalidità per carenze di riscontro clinico
e/o documentale o per inconsistenza invalidante, la patologia respiratoria (BPCO in assenza di suffragio strumentale che ne acclari i riverberi disfunzionali), la patologia psichiatrica (sindrome ansioso depressiva reattiva, valutabile di grado lieve).”
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa generica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
4 È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico
Con dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 10169/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
5 Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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