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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa EL Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4647 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Giustina Rosa
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: • di confermare le condizioni concordate e indicate nel ricorso ex art. 473-bis.51 cod.
proc. civ., depositato in atti, di seguito integralmente richiamate e trascritte.
CONDIZIONI
1. RESIDENZA
1.1 I coniugi vivranno separati, il signor manterrà la residenza presso la Controparte_1
casa familiare di sua proprietà in Schio (VI) loc. Palazzo di Ferro n.2, assieme ai tre figli, la signora trasferirà a breve la propria residenza in Schio (VI) località Controparte_2
Palazzo di Ferro n.3
2. MANTENIMENTO DEI FIGLI
2.1 La signora contribuirà al mantenimento dei figli pagando le bollette di acqua CP_2
luce e gas relative all'abitazione famigliare di località Palazzo di Ferro n.2 in cui risiedono i figli nonchè le spese alimentari. Il signor provvederà alle restanti spese ordinarie CP_1
riguardanti i tre figli nonché al pagamento integrale delle rette universitarie dei figli EL ed
, le restanti spese straordinarie come previste dal protocollo attualmente in uso Per_1
presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
3. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3.1 Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento un assegno CP_1 CP_2
mensile di € 150,00 (centocinquanta,00) entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Controparte_2
3.2 Il signor ha acceso in data 19.11.2024 un mutuo fondiario con CP_1 [...]
, atto n. 6290 del 19.11.2024 rep Notaio nota di iscrizione Controparte_3 Persona_2
n.11613 Reg. gen. Agenzia delle entrate, per la ristrutturazione di un appartamento sito in
Schio, loc. Palazzo di Ferro, in cui andrà a vivere la figlia . I coniugi hanno concordato Per_3 che, relativamente alla rata mensile del mutuo pari a circa € 1.400,00, fintanto che la figlia non sarà in grado di provvedervi autonomamente, la signora si impegna a Per_3 CP_2
corrispondere l'importo di € 420,00, il signor rovvederà alla copertura del residuo CP_1
importo.
*** *** ***
Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservate le condizioni e i termini della mancata ripresa della convivenza, si chiede a questo Ill.mo
Giudice di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione .
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Merano (BZ) in data 22.06.1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta al recepimento degli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento dei tre figli maggiorenni, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di , a Controparte_1 Controparte_2
titolo di assegno di mantenimento la somma di 150,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale il Collegio non può
che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2
uniti in matrimonio in Merano (BZ) in data 22.06.1991 con atto trascritto al n. 44-I/1991 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa EL Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa EL Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4647 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Giustina Rosa
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: • di confermare le condizioni concordate e indicate nel ricorso ex art. 473-bis.51 cod.
proc. civ., depositato in atti, di seguito integralmente richiamate e trascritte.
CONDIZIONI
1. RESIDENZA
1.1 I coniugi vivranno separati, il signor manterrà la residenza presso la Controparte_1
casa familiare di sua proprietà in Schio (VI) loc. Palazzo di Ferro n.2, assieme ai tre figli, la signora trasferirà a breve la propria residenza in Schio (VI) località Controparte_2
Palazzo di Ferro n.3
2. MANTENIMENTO DEI FIGLI
2.1 La signora contribuirà al mantenimento dei figli pagando le bollette di acqua CP_2
luce e gas relative all'abitazione famigliare di località Palazzo di Ferro n.2 in cui risiedono i figli nonchè le spese alimentari. Il signor provvederà alle restanti spese ordinarie CP_1
riguardanti i tre figli nonché al pagamento integrale delle rette universitarie dei figli EL ed
, le restanti spese straordinarie come previste dal protocollo attualmente in uso Per_1
presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
3. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3.1 Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento un assegno CP_1 CP_2
mensile di € 150,00 (centocinquanta,00) entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Controparte_2
3.2 Il signor ha acceso in data 19.11.2024 un mutuo fondiario con CP_1 [...]
, atto n. 6290 del 19.11.2024 rep Notaio nota di iscrizione Controparte_3 Persona_2
n.11613 Reg. gen. Agenzia delle entrate, per la ristrutturazione di un appartamento sito in
Schio, loc. Palazzo di Ferro, in cui andrà a vivere la figlia . I coniugi hanno concordato Per_3 che, relativamente alla rata mensile del mutuo pari a circa € 1.400,00, fintanto che la figlia non sarà in grado di provvedervi autonomamente, la signora si impegna a Per_3 CP_2
corrispondere l'importo di € 420,00, il signor rovvederà alla copertura del residuo CP_1
importo.
*** *** ***
Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservate le condizioni e i termini della mancata ripresa della convivenza, si chiede a questo Ill.mo
Giudice di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione .
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Merano (BZ) in data 22.06.1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta al recepimento degli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento dei tre figli maggiorenni, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di , a Controparte_1 Controparte_2
titolo di assegno di mantenimento la somma di 150,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale il Collegio non può
che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2
uniti in matrimonio in Merano (BZ) in data 22.06.1991 con atto trascritto al n. 44-I/1991 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa EL Sollazzo