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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 119/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 c.p.c.
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Rosa Pepe, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala NS
(SA) al C.so Vittorio Emanuele n.12
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Antonio Santarsiere, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala NS (SA) alla Via Mezzacapo n. 221/c
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Come me da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 depositate per in data 07/11/2025 e per in data 06/11/2025; per il Parte_2 Parte_3 P.M., come da parere emesso in data 26/11/2025: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis. 49 c.p.c., depositato il 30/01/204, chiedeva Parte_2 all'adito Tribunale di: “Dichiarare a) la separazione personale tra il Sig. e la Parte_3
Sig.ra autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto alle Parte_2
seguenti condizioni: b) dichiarare la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito ad esclusivo carico del marito: la richiesta legittimante l'addebito è fondata sulla circostanza che il comportamento tenuto dal resistente, oltre ad essere contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. è anche un comportamento cosciente e volontari, che ha determinato la crisi coniugale: c) Disporre che il sig. provveda al mantenimento della LI, in via Parte_3 indiretta, mediante versamento dell'importo di € 200,00 sul c/c intestato alla sig.ra che ne CP_2
fornirà le relative coordinate, entro i primi cinque giorni di ogni mese;
La somma (fissata con decorrenza dal mese successivo alla prima udienza di comparizione dei coniugi è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
d) Porre a carico del Sig. un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra dell'importo di € 200,00 Parte_2
mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. E)
Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte CP_1 dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. Tanto premesso la sig.ra come ut sopra Parte_2
rappresentata e difesa CHIEDE Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. preso atto della volontà della ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Sala NS (SA);
2. Confermare di cui alla separazione sia nell'interesse della resistente che nell'interesse della LI OR stabilmente convivente con la madre e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato Civile del
Comune di Sala NS perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.” A sostegno della domanda, deduceva di avere contratto matrimonio con il resistente con rito civile/concordatario in data 06/07/2002 in Sala NS, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile al n. 22, anno 2002, parte II, serie A;
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che, dall'unione nascevano, in Polla il 02/10/2202, la LI Per_1 trasferitasi all'estero per lavoro, e la secondogenita , in Polla il 26/06/2006, studentessa;
che Per_2 la famiglia fissava la residenza anagrafica in Sala NS alla via Macchia Italiana, nell'immobile di proprietà dei suoceri della ricorrente;
che in data 27/10/2023 la ricorrente era stata assunta dalla società Cosilinauto s.r.l. corrente in Sala NS, quale addetta alle pulizie con un mensile pari ad
€ 800,00; che parte resistente, di professione muratore/piastrellista, percepiva un mensile pari ad €
2.000,00 e non era proprietario di alcun bene immobile;
che parte ricorrente era proprietaria di tutti i beni mobili e suppellettili presenti nell'immobile di proprietà dei suoceri, ove dopo il matrimonio era stata fissata la residenza familiare.
Deduceva, altresì, che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, allegando ripetuti episodi di maltrattamenti subiti dal marito, anche alla presenza delle figlie, l'ultimo dei quali verificatosi il 27/05/2023, all'esito del quale si era allontanata dalla casa familiare per trovare rifugio presso il domicilio materno.
Precisava che tali eventi avevano reso insanabile il legame tra il padre e la OR attenzionata Per_2
dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, a seguito di denuncia sporta dalla ricorrente, che aveva incaricato i servizi sociali competenti di “predisporre nel suo interesse ogni opportuno intervento di sostegno, anche psicologico”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. il quale, in data 18/04/2024, emetteva il proprio visto.
Con memoria del 07/05/2024 si costituiva in giudizio , aderendo alle richieste di Controparte_1
controparte, in particolare alla richiesta di mantenimento per la LI OR , opponendosi Per_2
alla richiesta di addebito della separazione ed alla richiesta di mantenimento della moglie, economicamente indipendente.
A seguito della comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo, all'udienza del 07/05/2024, si procedeva all'ascolto separato delle parti. La ricorrente confermava l'impossibilità di giungere ad una riconciliazione ribadendo di avere chiesto l'addebito della separazione dal proprio coniuge per i ripetuti episodi di violenza, sia fisica che psicologica, subiti. Il resistente dichiarava di non essere contrario ad una riconciliazione, non contestava specificamente di avere posto in essere le condotte maltrattanti allo stesso attribuite dalla ricorrente confermando, peraltro, di essere stato violento nei confronti della moglie nel maggio del 2023. Con ordinanza del 08/05/2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, fissando l'udienza cartolare del 25/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, adottando i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della LI OR : “autorizza i coniugi a Persona_3 vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
dispone l'affidamento condiviso della LI OR , con collocamento della stessa presso il domicilio materno;
rimette alla volontà della Per_2
OR ogni decisione in ordine alla frequentazione del padre;
pone a carico di Controparte_1 un assegno pari ad € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento della LI , annualmente rivalutabile Parte_2 Per_2 secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate”.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del
25/11/2024, con le quali si riportavano ai propri atti chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza del 28/11/2024 il Giudice relatore, previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di legge.
Veniva garantita la partecipazione del P.M., il quale in data 18/04/2024 depositava il proprio visto, ma non formulava alcuna conclusione in ordine alle domande articolate dalle parti.
Con sentenza n. 34/2025 del 22/01/2025, il Tribunale di Lagonegro, non definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1) pronuncia la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co.
2 c.c. con addebito a 2) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 Controparte_1 corrispondere, un assegno pari ad € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
, a titolo di contributo al mantenimento della LI , annualmente Parte_2 Per_2
rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3) riserva la decisione sulle spese di lite al definitivo;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000
n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala NS (SA) (atto n. 22, P. II, s. A, anno
2002); 5) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Giuseppe Izzo per l'ulteriore corso del giudizio.”
All'udienza del 23/09/2025 le parti confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già fissate in sede di separazione. Il Tribunale onerava le parti di depositare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, rinviando per la verifica del predetto adempimento, nonché per l'eventuale rimessione della causa in decisione, all'udienza cartolare del 10/11/2025. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025, parte ricorrente produceva la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 34/2025 pubblicata il 22/01/2025 e concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti CONDIZIONI: 1.
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sala NS (SA);
2. Confermare le condizioni di cui alla separazione sia nell'interesse della resistente che nell'interesse della LI stabilmente Per_2 convivente con la madre e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica”; parte resistente concludeva: “per l'accoglimento della domanda di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio rigettando le altre domande proposte da controparte”;
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. affinché esprimesse il proprio parere.
In data 26/11/2025 il P.M. si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ed invero, risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 07/11/2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Le parti hanno, inoltre, chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già fissate in sede di separazione, con sentenza parziale n. 34/2025 del 22/01/2025 (cfr. verbale di udienza del 23/09/2025).
Va pertanto confermato l'obbligo a carico di di corrispondere, un assegno pari Controparte_1 ad € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , a titolo Parte_2
di contributo al mantenimento della LI , annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Tenuto conto della natura del giudizio, nonché della non opposizione di parte resistente alle pronunce di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Sala
NS (SA) in data 06/07/2002 tra , nata a [...] il Parte_2
08/05/1981, e nato a [...] il [...], trascritto agli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Sala NS (SA) al n. 22, p. II, s. A, anno 2002;
- conferma l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno pari ad € Controparte_1
200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , a titolo Parte_2
di contributo al mantenimento della LI , annualmente rivalutabile secondo indici Per_2
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice rel./est.
Dot. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 c.p.c.
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Rosa Pepe, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala NS
(SA) al C.so Vittorio Emanuele n.12
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Antonio Santarsiere, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala NS (SA) alla Via Mezzacapo n. 221/c
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Come me da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 depositate per in data 07/11/2025 e per in data 06/11/2025; per il Parte_2 Parte_3 P.M., come da parere emesso in data 26/11/2025: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis. 49 c.p.c., depositato il 30/01/204, chiedeva Parte_2 all'adito Tribunale di: “Dichiarare a) la separazione personale tra il Sig. e la Parte_3
Sig.ra autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto alle Parte_2
seguenti condizioni: b) dichiarare la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito ad esclusivo carico del marito: la richiesta legittimante l'addebito è fondata sulla circostanza che il comportamento tenuto dal resistente, oltre ad essere contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. è anche un comportamento cosciente e volontari, che ha determinato la crisi coniugale: c) Disporre che il sig. provveda al mantenimento della LI, in via Parte_3 indiretta, mediante versamento dell'importo di € 200,00 sul c/c intestato alla sig.ra che ne CP_2
fornirà le relative coordinate, entro i primi cinque giorni di ogni mese;
La somma (fissata con decorrenza dal mese successivo alla prima udienza di comparizione dei coniugi è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
d) Porre a carico del Sig. un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra dell'importo di € 200,00 Parte_2
mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. E)
Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte CP_1 dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. Tanto premesso la sig.ra come ut sopra Parte_2
rappresentata e difesa CHIEDE Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. preso atto della volontà della ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Sala NS (SA);
2. Confermare di cui alla separazione sia nell'interesse della resistente che nell'interesse della LI OR stabilmente convivente con la madre e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato Civile del
Comune di Sala NS perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.” A sostegno della domanda, deduceva di avere contratto matrimonio con il resistente con rito civile/concordatario in data 06/07/2002 in Sala NS, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile al n. 22, anno 2002, parte II, serie A;
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che, dall'unione nascevano, in Polla il 02/10/2202, la LI Per_1 trasferitasi all'estero per lavoro, e la secondogenita , in Polla il 26/06/2006, studentessa;
che Per_2 la famiglia fissava la residenza anagrafica in Sala NS alla via Macchia Italiana, nell'immobile di proprietà dei suoceri della ricorrente;
che in data 27/10/2023 la ricorrente era stata assunta dalla società Cosilinauto s.r.l. corrente in Sala NS, quale addetta alle pulizie con un mensile pari ad
€ 800,00; che parte resistente, di professione muratore/piastrellista, percepiva un mensile pari ad €
2.000,00 e non era proprietario di alcun bene immobile;
che parte ricorrente era proprietaria di tutti i beni mobili e suppellettili presenti nell'immobile di proprietà dei suoceri, ove dopo il matrimonio era stata fissata la residenza familiare.
Deduceva, altresì, che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, allegando ripetuti episodi di maltrattamenti subiti dal marito, anche alla presenza delle figlie, l'ultimo dei quali verificatosi il 27/05/2023, all'esito del quale si era allontanata dalla casa familiare per trovare rifugio presso il domicilio materno.
Precisava che tali eventi avevano reso insanabile il legame tra il padre e la OR attenzionata Per_2
dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, a seguito di denuncia sporta dalla ricorrente, che aveva incaricato i servizi sociali competenti di “predisporre nel suo interesse ogni opportuno intervento di sostegno, anche psicologico”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. il quale, in data 18/04/2024, emetteva il proprio visto.
Con memoria del 07/05/2024 si costituiva in giudizio , aderendo alle richieste di Controparte_1
controparte, in particolare alla richiesta di mantenimento per la LI OR , opponendosi Per_2
alla richiesta di addebito della separazione ed alla richiesta di mantenimento della moglie, economicamente indipendente.
A seguito della comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo, all'udienza del 07/05/2024, si procedeva all'ascolto separato delle parti. La ricorrente confermava l'impossibilità di giungere ad una riconciliazione ribadendo di avere chiesto l'addebito della separazione dal proprio coniuge per i ripetuti episodi di violenza, sia fisica che psicologica, subiti. Il resistente dichiarava di non essere contrario ad una riconciliazione, non contestava specificamente di avere posto in essere le condotte maltrattanti allo stesso attribuite dalla ricorrente confermando, peraltro, di essere stato violento nei confronti della moglie nel maggio del 2023. Con ordinanza del 08/05/2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, fissando l'udienza cartolare del 25/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, adottando i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della LI OR : “autorizza i coniugi a Persona_3 vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
dispone l'affidamento condiviso della LI OR , con collocamento della stessa presso il domicilio materno;
rimette alla volontà della Per_2
OR ogni decisione in ordine alla frequentazione del padre;
pone a carico di Controparte_1 un assegno pari ad € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento della LI , annualmente rivalutabile Parte_2 Per_2 secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate”.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del
25/11/2024, con le quali si riportavano ai propri atti chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza del 28/11/2024 il Giudice relatore, previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di legge.
Veniva garantita la partecipazione del P.M., il quale in data 18/04/2024 depositava il proprio visto, ma non formulava alcuna conclusione in ordine alle domande articolate dalle parti.
Con sentenza n. 34/2025 del 22/01/2025, il Tribunale di Lagonegro, non definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1) pronuncia la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co.
2 c.c. con addebito a 2) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 Controparte_1 corrispondere, un assegno pari ad € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
, a titolo di contributo al mantenimento della LI , annualmente Parte_2 Per_2
rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3) riserva la decisione sulle spese di lite al definitivo;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000
n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala NS (SA) (atto n. 22, P. II, s. A, anno
2002); 5) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Giuseppe Izzo per l'ulteriore corso del giudizio.”
All'udienza del 23/09/2025 le parti confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già fissate in sede di separazione. Il Tribunale onerava le parti di depositare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, rinviando per la verifica del predetto adempimento, nonché per l'eventuale rimessione della causa in decisione, all'udienza cartolare del 10/11/2025. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025, parte ricorrente produceva la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 34/2025 pubblicata il 22/01/2025 e concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti CONDIZIONI: 1.
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sala NS (SA);
2. Confermare le condizioni di cui alla separazione sia nell'interesse della resistente che nell'interesse della LI stabilmente Per_2 convivente con la madre e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica”; parte resistente concludeva: “per l'accoglimento della domanda di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio rigettando le altre domande proposte da controparte”;
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. affinché esprimesse il proprio parere.
In data 26/11/2025 il P.M. si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ed invero, risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 07/11/2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Le parti hanno, inoltre, chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già fissate in sede di separazione, con sentenza parziale n. 34/2025 del 22/01/2025 (cfr. verbale di udienza del 23/09/2025).
Va pertanto confermato l'obbligo a carico di di corrispondere, un assegno pari Controparte_1 ad € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , a titolo Parte_2
di contributo al mantenimento della LI , annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Tenuto conto della natura del giudizio, nonché della non opposizione di parte resistente alle pronunce di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Sala
NS (SA) in data 06/07/2002 tra , nata a [...] il Parte_2
08/05/1981, e nato a [...] il [...], trascritto agli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Sala NS (SA) al n. 22, p. II, s. A, anno 2002;
- conferma l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno pari ad € Controparte_1
200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , a titolo Parte_2
di contributo al mantenimento della LI , annualmente rivalutabile secondo indici Per_2
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice rel./est.
Dot. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco