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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.566/2024 (cui è riunita la causa n. 607/2024R.G.) promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Federico De Rocco, n.5/D, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna C.F._1
Micossi
ricorrente
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvestri
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 25/03/2025, nella quale le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 20/12/24, e pertanto
“1) Disporre l'affido esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Persona_2 Pt_1
, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale, potendo
[...] adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di interesse per i figli. Disporre che, in caso di scarcerazione, il padre potrà incontrare i figli solo in forma protetta
e previa programmazione dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità da questi stabiliti;
a tal fine il padre avrà l'onere di contattare i Servizi Sociali per attivare il loro intervento.
2) Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli mediante il versamento CP_1 alla madre dell'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) o del diverso Parte_1
importo ritenuto dal Giudice, da corrispondere in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre affidataria esclusiva
. Parte_1
4) Spese rifuse.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 18/12/24, e pertanto
“disporsi l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Persona_2
presso la madre;
disporsi che il IG. versi quale concorso al mantenimento dei figli la somma Per_2
mensile di euro 100,00 (euro 50,00 a figlio) oltre aggiornamento ISTAT se positivo per i motivi esposti in narrativa;
disporsi che la IG.ra percepisca integralmente l'assegno unico per i figli che ammonta ad Pt_1
euro 400,00 mensili circa;
disporsi che la abitazione familiare sopra detta rimanga nella disponibilità al IG. e CP_1
fino a quando permarrà nella abitazione provvederà al pagamento di tutti i ratei e di tutte le spese relative anche se di pertinenza della IG.ra ; Pt_1
disporsi che il IG. possa avere colloqui da remoto e protetti con i figli minori fino a CP_1
quando permarrà la detenzione o con quelle che il giudice vorrà disporre consentendogli anche telefonate settimanali dall'interno del carcere in modalità protetta;
disporsi che il Consultorio Familiare ASFO di San Vito al Tagliamento possa completare la propria attività attraverso i colloqui con il IG. da svolgersi presso l'Istituto Parte_2
penitenziario di Pordenone di persona o con modalità da remoto.
2 Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/3/24, deducendo l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza a causa dei comportamenti possessivi, aggressivi e violenti tenuti dal marito ai suoi danni, ha chiesto la separazione da , con il quale in data 10/3/2013 CP_1
aveva contratto matrimonio civile, precisando che durante il rapporto matrimoniale erano nati i due figli della coppia, attualmente ancora minorenni. In particolare, la ricorrente ha allegato e documentato che il marito era stato sottoposto, per aver commesso ai suoi danni i reati di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale, alle misure cautelari congiunte dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, successivamente aggravate, per le ripetute violazioni delle prescrizioni cautelari da parte dell'indagato, che l'avevano costretta a rifugiarsi con i figli in una struttura protetta, con quella degli arresti domiciliari. Essendo priva di fonti reddituali e rappresentando, oltre al rifiuto del coniuge di contribuire al mantenimento proprio e dei figli, il comportamento manipolatorio e strumentale nei confronti di questi ultimi da parte del resistente, ha inizialmente richiesto, previa adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti, il Parte_1 conferimento dell'incarico ai servizi di regolare le visite protette del padre con i figli, l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e dei minorenni,
l'assegnazione per sé della casa familiare.
2. In accoglimento della richiesta cautelare, in via indifferibile e urgente è stato disposto l'affidamento congiunto dei figli ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Nella disciplina dei rapporti dei minorenni con il padre, con i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. è stata recepita, sempre che fosse compatibile con le restrizioni della misura cautelare coercitiva, la regolamentazione disposta dai servizi che già avevano preso in carico il nucleo familiare, la quale prevedeva visite protette e colloqui telefonici monitorati. Quanto ai profili economici, con il decreto emesso inaudita altera parte è stato posto a carico di , autorizzato in sede penale CP_1
allo svolgimento di attività lavorativa, l'obbligo di corrispondere un assegno di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei figli e un assegno di 400,00 euro mensili per il mantenimento della moglie.
3 3. Si è costituito , il quale ha riproposto nella comparsa di costituzione quanto CP_1
aveva già allegato e dedotto in un separato ricorso per separazione, depositato pochi giorni dopo quello della moglie, da cui era originato un distinto procedimento, successivamente riunito al presente.
Il resistente, contestando le proprie responsabilità penali, reclamando il sincero attaccamento e la correttezza del proprio comportamento verso i figli, lamentando le proprie difficili condizioni economiche a causa dei plurimi impegni finanziari assunti nell'interesse della famiglia, ha chiesto un ampliamento dei rapporti con i figli, la riduzione dell'assegno per il loro mantenimento e l'esclusione del relativo obbligo nei confronti della moglie, in quanto beneficiaria esclusiva dell'assegno unico. Infine, prendendo atto che la moglie si era rifugiata altrove, a chiesto CP_1
per sé l'assegnazione della casa familiare, quale luogo di esecuzione della misura cautelare.
4. Svoltosi il contraddittorio ex art. 473-bis.15 c.p.c., in data 22/4/24 i provvedimenti indifferibili adottati inaudita altera parte sono stati parzialmente modificati, da un lato riducendo a 400 euro complessivi l'ammontare degli obblighi di contributo al mantenimento gravanti sul resistente (euro
300,00 a favore dei figli ed euro 100,00 a favore della moglie), d'altro lato liberalizzandone i suoi contatti telefonici con i figli, sottratti al monitoraggio degli operatori esterni.
Prima dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473-bis.22 c.p.c., essendo stata comunicata dalle parti la carcerazione di per la violazione delle prescrizioni cautelari, con CP_1
ordinanza di data 24/5/24 si è dato atto dell'interruzione degli incontri di persona tra padre e figli, incompatibili con lo stato di restrizione carceraria del genitore. Con lo stesso provvedimento, essendo stata depositata dalla parte ricorrente la registrazione di una conversazione telefonica tra e il figlio nel corso della quale il padre aveva usato toni manipolatori e CP_1 Per_1
aggressivi del tutto inadeguati e aveva espresso esplicite e cruente minacce di morte nei confronti di un'amica della moglie, è stata adottata, sempre in via indifferibile, una nuova e parziale modifica, sospendendo i contatti telefonici tra il resistente e i figli.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, preceduta dallo scambio delle memorie di trattazione, con la prima delle quali aveva chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, in via Parte_1
temporanea e urgente sono stati confermati i provvedimenti indifferibili di natura economica, integrati con la formale attribuzione alla madre dell'esclusiva titolarità dell'assegno unico
4 universale per i figli. Tenuto conto della relazione fornita dal Consultorio incaricato e degli elementi di fatto sopravvenuti, in accoglimento della domanda della ricorrente è stato modificato l'assetto dei rapporti personali, con l'attribuzione alla madre dell'affidamento esclusivo dei figli, essendosi anche disposto che, in caso di eventuale scarcerazione, il padre li potesse incontrare solo in forma protetta e previa programmazione dei servizi sociali, con onere a suo carico di attivarne l'intervento. Nella stessa sede è stato anche prorogato l'incarico conferito al Consultorio, per approfondire le valutazioni sulla capacità genitoriale della madre, con rinvio ad altra udienza per l'esame della relazione.
Nel frattempo, la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo status ed in data
12/7/24 è stata pronunciata, sulla scorta delle conclusioni congiunte delle parti, sentenza non definitiva di separazione personale.
Dopo l'udienza del giorno 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, è stata adottata, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., una nuova e parziale modifica della regolamentazione temporanea e urgente, in quanto, tenuto conto della sopravvenuta stipula da parte della ricorrente di un contratto di lavoro, su concorde richiesta delle parti è stato revocato l'obbligo a carico del marito, di contributo economico al mantenimento della moglie.
Quindi, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
5. Nel corso del procedimento sono stati adottati molteplici provvedimenti interlocutori, progressivamente adattando la regolamentazione provvisoria dei profili personali ed economici della separazione all'evoluzione della situazione di fatto.
Al termine di questo percorso, la parte ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni in atto, mentre il resistente ne ha chiesto la parziale modifica.
Prima di entrare nel merito delle valutazioni, è necessario richiamare due ulteriori serie di elementi di prova di natura documentale che sono stati acquisiti dal Tribunale.
Il primo è costituito dalla sentenza di condanna di , emessa in data 19/7/24 dal CP_1
Tribunale penale di Pordenone in composizione collegiale, all'esito di giudizio abbreviato.
L'imputato è stato condannato, per i reati di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale ai danni della moglie per i quali gli era già stata applicata la misura cautelare, ma anche per Parte_1
5 la violazione continuata dei provvedimenti del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla pena finale di anni 5 di reclusione, con la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per un'egual durata. Il giudice penale ha ritenuto pienamente attendibile oltre che oggettivamente riscontrate le sue dichiarazioni accusatorie. La persona Parte_1
offesa, secondo la ricostruzione del Tribunale penale, era stata abitualmente vittima di “... condotte vessatorie ... ripetute manifestazioni di gelosia, possessività, mancanza di rispetto e aggressività, anche fisica, nonché dalle frequenti minacce …”. La sentenza ha statuito che la notte tra il 30/9/23
e il 1/10723 l'imputato aveva commesso il reato di violenza sessuale ai danni di e Parte_1
che, dopo l'applicazione della misura coercitiva non detentiva a suo carico, ne aveva ripetutamente violato le prescrizioni, commettendo, in forma continuata, l'ulteriore reato di cui all'art. 387 bis c.p..
Il secondo elemento documentale, di particolare rilevanza, è costituito dalle relazioni trasmesse dal
Consultorio incaricato.
Con la prima relazione, datata 31/5/24 e concentrata sulla figura genitoriale paterna, è stata rilevata
“... la presenza di importante carenze da parte del IG. per quanto riguarda le seguenti CP_1
funzioni genitoriali: - funzione protettiva del genitore nei confronti dei figli;
- funzione regolativa genitoriale, che può essere: sia in senso di iperattivazione o ipoattivazione o mancanza sintonia;
- funzione affettiva, definita come sintonizzazione affettiva con la sfera emotiva dell'altro; - funzione triadica, che è la capacità dei genitori di sviluppare un'alleanza tra di loro fondata sulla cooperazione e sul sostegno reciproco ...”.
In data 31/10/2024, recependo e allegando le informazioni ricevute dai servizi sociali e dall'associazione che aveva offerto rifugio a il Consultorio, riferendo gli esiti Parte_1 dell'indagine sulla madre, ha escluso esservi i presupposti per la richiesta di un affido dei minorenni al servizio sociale, riconoscendo l'adeguatezza della figura genitoriale materna, che gli operatori sociali hanno riconosciuto essere “... persona capace e con molte risorse personali ...”, essendosi dimostrata “... adeguata e positiva nell'affrontare i molti eventi avversi che si sono susseguiti, gestendoli in modo ponderato e consapevole ...”, adottando “... strategie di gestione delle situazioni efficaci, dimostrandosi decisa in merito alla direzione e in ascolto rispetto alle operatrice e alle loro indicazioni ...”.
6 6. Svolte le premesse che precedono, ne deriva innanzitutto la conferma dell'affidamento esclusivo dei figli minorenni alla madre.
Ricorrono, nel caso in esame, le precise indicazioni che impongo di derogare al regime ordinario di affidamento congiunto e di pari responsabilità genitoriale.
Da un lato, le condotte paterne costituenti manifestazione di grave inadeguatezza genitoriale (l'aver costretto i figli ad assistere ai maltrattamenti commessi ai danni della madre e l'averli, nel corso dei colloqui telefonici successivi all'applicazione della misura cautelare, manipolati e strumentalizzati, rendendoli partecipi di gravi minacce ai danni di persone adulte), d'altro lato, l'attuale e stabile situazione carceraria gravante sul padre, integrano, in termini oggettivi, una manifesta carenza e inidoneità educativa del genitore non collocatario, già attestata dal Consultorio, tale da rendere l'affidamento congiunto, in termini concreti, pregiudizievole per i minorenni, oltre che oggettivamente impraticabile. Non sono condivisibili, sotto questo profilo, le argomentazioni della parte resistente, la quale ha invocato l'art. 2 comma 2 della “Carta dei diritti dei bambini con genitori detenuti”, ove si consideri che tale disposizione, in ogni caso (ovviamente) non vincolante, si inserisce in un documento esplicitamente orientato alla tutela de “... l'interesse superiore delle persone minori d'età ...”, interesse che, nel caso in esame, è concretamente declinato, per i motivi sopra esaminati, cioè essendo emerse le totali inadeguatezze genitoriali paterne e le gravi condotte ai danni dei figli in un contesto di reati familiari, nella sospensione dei contatti con il padre, quest'ultimo ritenuto dai servizi non adeguato, né tutelante. In altri termini, se lo stesso genitore non collocatario ha invocato il diritto dei figli a coltivare il legame con lui “... laddove sia nel loro interesse ...”, è proprio tale interesse che, nelle condizioni date, impone di sospendere tale legame, in attesa di una pur auspicabile ripresa, che però dovrà esser gestita e monitorata, una volta venuto meno lo stato di carcerazione, dai competenti servizi.
In aggiunta, recependo le indicazioni fornite dagli operatori sociosanitari, va preso atto dell'adeguatezza dell'altro genitore, il che preclude l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale materna, d'altro lato dovendosi escludere la necessità di conferire ai servizi anche solo un mandato di supporto, per attività di monitoraggio e controllo.
Le già rilevate condotte di nei confronti dei figli, strumentali e inadeguate, così CP_1
come la sua condizione di restrizione in carcere, precludono l'accoglimento della domanda della parte resistente, della previsione di colloqui telefonici protetti con i minorenni, non rilevandosi i
7 presupposti soggettivi in capo al genitore, né le condizioni oggettive nell'ambiente ove egli è attualmente ristretto, per garantire che eventuali contatti avvengano in modo corretto ed effettivamente rispondente alle eIGenze e agli interessi dei figli.
Da ultimo, non vi è luogo a provvedere sull'ulteriore domanda di , di disporre lo CP_1
svolgimento di colloqui in carcere con il personale del Consultorio incaricato.
In primo luogo, non è necessario prorogare l'incarico consultoriale, che in questa sede potrebbe essere esclusivamente finalizzato alla tutela dell'interesse dei minorenni. Ne consegue che eventuali colloqui in carcere con operatori sociosanitari dovranno essere disposti e gestiti nell'ambito del percorso di recupero e di rieducazione svolto in sede di esecuzione penale. In secondo luogo, deve essere prescritto che quando ne venga meno la condizioni carceraria, il padre avrà l'onere di contattare e attivare i servizi, perché preparino e programmino la ripresa dei contatti con i figli.
7. Anche con riferimento ai profili economici della separazione, vanno confermati i provvedimenti attualmente in esecuzione.
7.1. Parte resistente ha chiesto la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, sostenendo, in ogni caso, che lo stesso potrebbe decorrere solo dalla ripresa dell'attività lavorativa.
La domanda non può essere accolta, per molteplici ragioni.
Innanzitutto, non è contestata la capacità del convenuto di produrre reddito e quindi di far fronte alle eIGenze del mantenimento dei figli. A fronte di tale capacità, l'incarcerazione, causata dalle stesse condotte illecite dell'obbligato, è temporanea e comunque non è di per sé necessariamente impeditiva dell'adempimento degli obblighi di mantenimento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo stato di detenzione non fa venir meno l'obbligo di contributo al mantenimento dei figli, potendo tutt'al più costituire una scriminante, comunque a condizione, tra le altre, che l'obbligato si sia comunque attivato per essere ammesso al lavoro nel luogo di detenzione (tra le altre, Cass. Pen. 2381/2017). per far fronte agli obblighi del mantenimento, potrebbe e dovrebbe anche impiegare anche CP_1
altre risorse, comprese quelle patrimoniali, essendo comproprietario della casa familiare.
Sul padre dovrà anche gravare, in via paritaria, la partecipazione alle spese straordinarie per i figli.
8 7.2. Non può essere accolta la domanda di parte resistente, di assegnazione della casa familiare.
Anche questo tipo di provvedimento, infatti, deve essere assunto nell'esclusivo interesse dei figli minorenni, i quali però, nel caso in esame, ormai da tempo, per motivi di sicurezza, si sono rifugiati altrove con la madre, per cui non va disposta alcuna assegnazione, che in effetti nemmeno è stata richiesta dall'altro genitore.
7.3. Infine, va confermata l'integrale ed esclusiva titolarità dell'assegno unico in capo alla parte ricorrente, quale genitore affidatario esclusivo della prole.
8. Parte resistente, per effetto della soccombenza pressocché integrale, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori minimi per tutte le fasi.
Essendo stata ammessa la parte ricorrente al gratuito patrocinio, il pagamento deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 566/2024 R.G., così provvede:
- dispone l'affido dei figli minorenni e alla madre Per_1 Persona_2 Pt_1
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale, potendo
[...] adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di interesse per i figli;
dispone che, in caso di scarcerazione, il padre potrà incontrare i figli solo in forma protetta e previa programmazione dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità da questi stabiliti;
a tal fine il padre avrà l'onere di contattare i Servizi Sociali per attivare il loro intervento;
- dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla madre dell'importo complessivo di euro 300,00 mensili (in Parte_1
ragione di euro 150,00 per ciascun figlio), da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
9 - dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
per i figli minorenni, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre Parte_1
quale genitore affidatario esclusivo dei figli;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese e ulteriori accessori dovuti per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Pordenone, in data 20/5/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
10
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.566/2024 (cui è riunita la causa n. 607/2024R.G.) promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Federico De Rocco, n.5/D, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna C.F._1
Micossi
ricorrente
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvestri
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 25/03/2025, nella quale le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 20/12/24, e pertanto
“1) Disporre l'affido esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Persona_2 Pt_1
, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale, potendo
[...] adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di interesse per i figli. Disporre che, in caso di scarcerazione, il padre potrà incontrare i figli solo in forma protetta
e previa programmazione dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità da questi stabiliti;
a tal fine il padre avrà l'onere di contattare i Servizi Sociali per attivare il loro intervento.
2) Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli mediante il versamento CP_1 alla madre dell'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) o del diverso Parte_1
importo ritenuto dal Giudice, da corrispondere in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre affidataria esclusiva
. Parte_1
4) Spese rifuse.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 18/12/24, e pertanto
“disporsi l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Persona_2
presso la madre;
disporsi che il IG. versi quale concorso al mantenimento dei figli la somma Per_2
mensile di euro 100,00 (euro 50,00 a figlio) oltre aggiornamento ISTAT se positivo per i motivi esposti in narrativa;
disporsi che la IG.ra percepisca integralmente l'assegno unico per i figli che ammonta ad Pt_1
euro 400,00 mensili circa;
disporsi che la abitazione familiare sopra detta rimanga nella disponibilità al IG. e CP_1
fino a quando permarrà nella abitazione provvederà al pagamento di tutti i ratei e di tutte le spese relative anche se di pertinenza della IG.ra ; Pt_1
disporsi che il IG. possa avere colloqui da remoto e protetti con i figli minori fino a CP_1
quando permarrà la detenzione o con quelle che il giudice vorrà disporre consentendogli anche telefonate settimanali dall'interno del carcere in modalità protetta;
disporsi che il Consultorio Familiare ASFO di San Vito al Tagliamento possa completare la propria attività attraverso i colloqui con il IG. da svolgersi presso l'Istituto Parte_2
penitenziario di Pordenone di persona o con modalità da remoto.
2 Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/3/24, deducendo l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza a causa dei comportamenti possessivi, aggressivi e violenti tenuti dal marito ai suoi danni, ha chiesto la separazione da , con il quale in data 10/3/2013 CP_1
aveva contratto matrimonio civile, precisando che durante il rapporto matrimoniale erano nati i due figli della coppia, attualmente ancora minorenni. In particolare, la ricorrente ha allegato e documentato che il marito era stato sottoposto, per aver commesso ai suoi danni i reati di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale, alle misure cautelari congiunte dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, successivamente aggravate, per le ripetute violazioni delle prescrizioni cautelari da parte dell'indagato, che l'avevano costretta a rifugiarsi con i figli in una struttura protetta, con quella degli arresti domiciliari. Essendo priva di fonti reddituali e rappresentando, oltre al rifiuto del coniuge di contribuire al mantenimento proprio e dei figli, il comportamento manipolatorio e strumentale nei confronti di questi ultimi da parte del resistente, ha inizialmente richiesto, previa adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti, il Parte_1 conferimento dell'incarico ai servizi di regolare le visite protette del padre con i figli, l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e dei minorenni,
l'assegnazione per sé della casa familiare.
2. In accoglimento della richiesta cautelare, in via indifferibile e urgente è stato disposto l'affidamento congiunto dei figli ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Nella disciplina dei rapporti dei minorenni con il padre, con i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. è stata recepita, sempre che fosse compatibile con le restrizioni della misura cautelare coercitiva, la regolamentazione disposta dai servizi che già avevano preso in carico il nucleo familiare, la quale prevedeva visite protette e colloqui telefonici monitorati. Quanto ai profili economici, con il decreto emesso inaudita altera parte è stato posto a carico di , autorizzato in sede penale CP_1
allo svolgimento di attività lavorativa, l'obbligo di corrispondere un assegno di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei figli e un assegno di 400,00 euro mensili per il mantenimento della moglie.
3 3. Si è costituito , il quale ha riproposto nella comparsa di costituzione quanto CP_1
aveva già allegato e dedotto in un separato ricorso per separazione, depositato pochi giorni dopo quello della moglie, da cui era originato un distinto procedimento, successivamente riunito al presente.
Il resistente, contestando le proprie responsabilità penali, reclamando il sincero attaccamento e la correttezza del proprio comportamento verso i figli, lamentando le proprie difficili condizioni economiche a causa dei plurimi impegni finanziari assunti nell'interesse della famiglia, ha chiesto un ampliamento dei rapporti con i figli, la riduzione dell'assegno per il loro mantenimento e l'esclusione del relativo obbligo nei confronti della moglie, in quanto beneficiaria esclusiva dell'assegno unico. Infine, prendendo atto che la moglie si era rifugiata altrove, a chiesto CP_1
per sé l'assegnazione della casa familiare, quale luogo di esecuzione della misura cautelare.
4. Svoltosi il contraddittorio ex art. 473-bis.15 c.p.c., in data 22/4/24 i provvedimenti indifferibili adottati inaudita altera parte sono stati parzialmente modificati, da un lato riducendo a 400 euro complessivi l'ammontare degli obblighi di contributo al mantenimento gravanti sul resistente (euro
300,00 a favore dei figli ed euro 100,00 a favore della moglie), d'altro lato liberalizzandone i suoi contatti telefonici con i figli, sottratti al monitoraggio degli operatori esterni.
Prima dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473-bis.22 c.p.c., essendo stata comunicata dalle parti la carcerazione di per la violazione delle prescrizioni cautelari, con CP_1
ordinanza di data 24/5/24 si è dato atto dell'interruzione degli incontri di persona tra padre e figli, incompatibili con lo stato di restrizione carceraria del genitore. Con lo stesso provvedimento, essendo stata depositata dalla parte ricorrente la registrazione di una conversazione telefonica tra e il figlio nel corso della quale il padre aveva usato toni manipolatori e CP_1 Per_1
aggressivi del tutto inadeguati e aveva espresso esplicite e cruente minacce di morte nei confronti di un'amica della moglie, è stata adottata, sempre in via indifferibile, una nuova e parziale modifica, sospendendo i contatti telefonici tra il resistente e i figli.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, preceduta dallo scambio delle memorie di trattazione, con la prima delle quali aveva chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, in via Parte_1
temporanea e urgente sono stati confermati i provvedimenti indifferibili di natura economica, integrati con la formale attribuzione alla madre dell'esclusiva titolarità dell'assegno unico
4 universale per i figli. Tenuto conto della relazione fornita dal Consultorio incaricato e degli elementi di fatto sopravvenuti, in accoglimento della domanda della ricorrente è stato modificato l'assetto dei rapporti personali, con l'attribuzione alla madre dell'affidamento esclusivo dei figli, essendosi anche disposto che, in caso di eventuale scarcerazione, il padre li potesse incontrare solo in forma protetta e previa programmazione dei servizi sociali, con onere a suo carico di attivarne l'intervento. Nella stessa sede è stato anche prorogato l'incarico conferito al Consultorio, per approfondire le valutazioni sulla capacità genitoriale della madre, con rinvio ad altra udienza per l'esame della relazione.
Nel frattempo, la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo status ed in data
12/7/24 è stata pronunciata, sulla scorta delle conclusioni congiunte delle parti, sentenza non definitiva di separazione personale.
Dopo l'udienza del giorno 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, è stata adottata, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., una nuova e parziale modifica della regolamentazione temporanea e urgente, in quanto, tenuto conto della sopravvenuta stipula da parte della ricorrente di un contratto di lavoro, su concorde richiesta delle parti è stato revocato l'obbligo a carico del marito, di contributo economico al mantenimento della moglie.
Quindi, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
5. Nel corso del procedimento sono stati adottati molteplici provvedimenti interlocutori, progressivamente adattando la regolamentazione provvisoria dei profili personali ed economici della separazione all'evoluzione della situazione di fatto.
Al termine di questo percorso, la parte ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni in atto, mentre il resistente ne ha chiesto la parziale modifica.
Prima di entrare nel merito delle valutazioni, è necessario richiamare due ulteriori serie di elementi di prova di natura documentale che sono stati acquisiti dal Tribunale.
Il primo è costituito dalla sentenza di condanna di , emessa in data 19/7/24 dal CP_1
Tribunale penale di Pordenone in composizione collegiale, all'esito di giudizio abbreviato.
L'imputato è stato condannato, per i reati di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale ai danni della moglie per i quali gli era già stata applicata la misura cautelare, ma anche per Parte_1
5 la violazione continuata dei provvedimenti del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla pena finale di anni 5 di reclusione, con la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per un'egual durata. Il giudice penale ha ritenuto pienamente attendibile oltre che oggettivamente riscontrate le sue dichiarazioni accusatorie. La persona Parte_1
offesa, secondo la ricostruzione del Tribunale penale, era stata abitualmente vittima di “... condotte vessatorie ... ripetute manifestazioni di gelosia, possessività, mancanza di rispetto e aggressività, anche fisica, nonché dalle frequenti minacce …”. La sentenza ha statuito che la notte tra il 30/9/23
e il 1/10723 l'imputato aveva commesso il reato di violenza sessuale ai danni di e Parte_1
che, dopo l'applicazione della misura coercitiva non detentiva a suo carico, ne aveva ripetutamente violato le prescrizioni, commettendo, in forma continuata, l'ulteriore reato di cui all'art. 387 bis c.p..
Il secondo elemento documentale, di particolare rilevanza, è costituito dalle relazioni trasmesse dal
Consultorio incaricato.
Con la prima relazione, datata 31/5/24 e concentrata sulla figura genitoriale paterna, è stata rilevata
“... la presenza di importante carenze da parte del IG. per quanto riguarda le seguenti CP_1
funzioni genitoriali: - funzione protettiva del genitore nei confronti dei figli;
- funzione regolativa genitoriale, che può essere: sia in senso di iperattivazione o ipoattivazione o mancanza sintonia;
- funzione affettiva, definita come sintonizzazione affettiva con la sfera emotiva dell'altro; - funzione triadica, che è la capacità dei genitori di sviluppare un'alleanza tra di loro fondata sulla cooperazione e sul sostegno reciproco ...”.
In data 31/10/2024, recependo e allegando le informazioni ricevute dai servizi sociali e dall'associazione che aveva offerto rifugio a il Consultorio, riferendo gli esiti Parte_1 dell'indagine sulla madre, ha escluso esservi i presupposti per la richiesta di un affido dei minorenni al servizio sociale, riconoscendo l'adeguatezza della figura genitoriale materna, che gli operatori sociali hanno riconosciuto essere “... persona capace e con molte risorse personali ...”, essendosi dimostrata “... adeguata e positiva nell'affrontare i molti eventi avversi che si sono susseguiti, gestendoli in modo ponderato e consapevole ...”, adottando “... strategie di gestione delle situazioni efficaci, dimostrandosi decisa in merito alla direzione e in ascolto rispetto alle operatrice e alle loro indicazioni ...”.
6 6. Svolte le premesse che precedono, ne deriva innanzitutto la conferma dell'affidamento esclusivo dei figli minorenni alla madre.
Ricorrono, nel caso in esame, le precise indicazioni che impongo di derogare al regime ordinario di affidamento congiunto e di pari responsabilità genitoriale.
Da un lato, le condotte paterne costituenti manifestazione di grave inadeguatezza genitoriale (l'aver costretto i figli ad assistere ai maltrattamenti commessi ai danni della madre e l'averli, nel corso dei colloqui telefonici successivi all'applicazione della misura cautelare, manipolati e strumentalizzati, rendendoli partecipi di gravi minacce ai danni di persone adulte), d'altro lato, l'attuale e stabile situazione carceraria gravante sul padre, integrano, in termini oggettivi, una manifesta carenza e inidoneità educativa del genitore non collocatario, già attestata dal Consultorio, tale da rendere l'affidamento congiunto, in termini concreti, pregiudizievole per i minorenni, oltre che oggettivamente impraticabile. Non sono condivisibili, sotto questo profilo, le argomentazioni della parte resistente, la quale ha invocato l'art. 2 comma 2 della “Carta dei diritti dei bambini con genitori detenuti”, ove si consideri che tale disposizione, in ogni caso (ovviamente) non vincolante, si inserisce in un documento esplicitamente orientato alla tutela de “... l'interesse superiore delle persone minori d'età ...”, interesse che, nel caso in esame, è concretamente declinato, per i motivi sopra esaminati, cioè essendo emerse le totali inadeguatezze genitoriali paterne e le gravi condotte ai danni dei figli in un contesto di reati familiari, nella sospensione dei contatti con il padre, quest'ultimo ritenuto dai servizi non adeguato, né tutelante. In altri termini, se lo stesso genitore non collocatario ha invocato il diritto dei figli a coltivare il legame con lui “... laddove sia nel loro interesse ...”, è proprio tale interesse che, nelle condizioni date, impone di sospendere tale legame, in attesa di una pur auspicabile ripresa, che però dovrà esser gestita e monitorata, una volta venuto meno lo stato di carcerazione, dai competenti servizi.
In aggiunta, recependo le indicazioni fornite dagli operatori sociosanitari, va preso atto dell'adeguatezza dell'altro genitore, il che preclude l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale materna, d'altro lato dovendosi escludere la necessità di conferire ai servizi anche solo un mandato di supporto, per attività di monitoraggio e controllo.
Le già rilevate condotte di nei confronti dei figli, strumentali e inadeguate, così CP_1
come la sua condizione di restrizione in carcere, precludono l'accoglimento della domanda della parte resistente, della previsione di colloqui telefonici protetti con i minorenni, non rilevandosi i
7 presupposti soggettivi in capo al genitore, né le condizioni oggettive nell'ambiente ove egli è attualmente ristretto, per garantire che eventuali contatti avvengano in modo corretto ed effettivamente rispondente alle eIGenze e agli interessi dei figli.
Da ultimo, non vi è luogo a provvedere sull'ulteriore domanda di , di disporre lo CP_1
svolgimento di colloqui in carcere con il personale del Consultorio incaricato.
In primo luogo, non è necessario prorogare l'incarico consultoriale, che in questa sede potrebbe essere esclusivamente finalizzato alla tutela dell'interesse dei minorenni. Ne consegue che eventuali colloqui in carcere con operatori sociosanitari dovranno essere disposti e gestiti nell'ambito del percorso di recupero e di rieducazione svolto in sede di esecuzione penale. In secondo luogo, deve essere prescritto che quando ne venga meno la condizioni carceraria, il padre avrà l'onere di contattare e attivare i servizi, perché preparino e programmino la ripresa dei contatti con i figli.
7. Anche con riferimento ai profili economici della separazione, vanno confermati i provvedimenti attualmente in esecuzione.
7.1. Parte resistente ha chiesto la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, sostenendo, in ogni caso, che lo stesso potrebbe decorrere solo dalla ripresa dell'attività lavorativa.
La domanda non può essere accolta, per molteplici ragioni.
Innanzitutto, non è contestata la capacità del convenuto di produrre reddito e quindi di far fronte alle eIGenze del mantenimento dei figli. A fronte di tale capacità, l'incarcerazione, causata dalle stesse condotte illecite dell'obbligato, è temporanea e comunque non è di per sé necessariamente impeditiva dell'adempimento degli obblighi di mantenimento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo stato di detenzione non fa venir meno l'obbligo di contributo al mantenimento dei figli, potendo tutt'al più costituire una scriminante, comunque a condizione, tra le altre, che l'obbligato si sia comunque attivato per essere ammesso al lavoro nel luogo di detenzione (tra le altre, Cass. Pen. 2381/2017). per far fronte agli obblighi del mantenimento, potrebbe e dovrebbe anche impiegare anche CP_1
altre risorse, comprese quelle patrimoniali, essendo comproprietario della casa familiare.
Sul padre dovrà anche gravare, in via paritaria, la partecipazione alle spese straordinarie per i figli.
8 7.2. Non può essere accolta la domanda di parte resistente, di assegnazione della casa familiare.
Anche questo tipo di provvedimento, infatti, deve essere assunto nell'esclusivo interesse dei figli minorenni, i quali però, nel caso in esame, ormai da tempo, per motivi di sicurezza, si sono rifugiati altrove con la madre, per cui non va disposta alcuna assegnazione, che in effetti nemmeno è stata richiesta dall'altro genitore.
7.3. Infine, va confermata l'integrale ed esclusiva titolarità dell'assegno unico in capo alla parte ricorrente, quale genitore affidatario esclusivo della prole.
8. Parte resistente, per effetto della soccombenza pressocché integrale, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori minimi per tutte le fasi.
Essendo stata ammessa la parte ricorrente al gratuito patrocinio, il pagamento deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 566/2024 R.G., così provvede:
- dispone l'affido dei figli minorenni e alla madre Per_1 Persona_2 Pt_1
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale, potendo
[...] adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di interesse per i figli;
dispone che, in caso di scarcerazione, il padre potrà incontrare i figli solo in forma protetta e previa programmazione dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità da questi stabiliti;
a tal fine il padre avrà l'onere di contattare i Servizi Sociali per attivare il loro intervento;
- dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla madre dell'importo complessivo di euro 300,00 mensili (in Parte_1
ragione di euro 150,00 per ciascun figlio), da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
9 - dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
per i figli minorenni, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre Parte_1
quale genitore affidatario esclusivo dei figli;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese e ulteriori accessori dovuti per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Pordenone, in data 20/5/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
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