Versione
22 settembre 1977
22 settembre 1977
Art. 15.
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.:
a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184 ;
b) effettua i nuovi interventi previsti dall' articolo 5, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184 , nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , nonche' nelle aree delimitate ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, e' riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera b) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge.
La GEPI S.p.a. comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.:
a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184 ;
b) effettua i nuovi interventi previsti dall' articolo 5, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184 , nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , nonche' nelle aree delimitate ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, e' riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera b) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge.
La GEPI S.p.a. comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7605Provvedimento: […] anche in deroga alle leggi vigenti e al suo statuto, nonché dal quinto comma dell'art.1 della legge n.675 del 1977, sulle funzioni attribuite al CIPI in materia pertanto ritenersidi politica industriale.Deve legislativamente fissato, anche alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 15 della legge n.675 del 1977,l'obbligo della PI di attenersi alle direttive emanate sia dal Comitato Interministeriale per la Politica Industriale che dal CIPI, essendo il primo un organo costituito in senso al secondo, al quale sono 6 attribuite per la politica industriale tutte le funzioni ed i poteri del secondo. […]Leggi di più...
- art. 1 D.L. n.9/1976·
- integrazione salariale straordinaria·
- art. 5 legge n.184/1971·
- art. 1 legge n.784/1980·
- diritto alla rioccupazione·
- responsabilità PI·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- responsabilità Ministero del Lavoro·
- danno da ritardo assunzione·
- delibera CIPI