TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. Alberto Fumagalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Lorenzo Manfro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) darsi atto che la casa coniugale sita in Villasanta (Mb), Piazza Padre D. Ghezzi n. 1, è stata
venduta ed il ricavato suddiviso tra i coniugi in uguale misura, dando corso all'accordo
contenuto negli atti di separazione consensuale;
2) darsi atto che i coniugi al momento abitano nei rispettivi ed idonei immobili già indicati in
epigrafe;
3) i coniugi, godendo delle autonome e documentate fonti di reddito prodotte (citati doc. n. 6 e
n. 7), rinunciano a pretendere reciprocamente qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento;
4) i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi
intercorsa;
5) il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , che al CP_1 Persona_1
momento vive con la madre, sino all'autosufficienza economica della figlia stessa, tramite il
versamento della somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese,
con bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra , senza rivalutazione Istat, CP_2
6) gli importi di cui all'assegno unico percepito allo stato per la figlia (o di altra eventuale
equipollente provvidenza economica) vengono lasciati (come sta già avvenendo) nella
disponibilità della sola madre, che si impegna a comunicare via mail al padre l'ammontare
delle relative somme percepite;
7) saranno suddivise tra i genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie concernenti la figlia
suddetta, gestite, con le comunicazioni e giustificazioni richieste, secondo il regime adottato
tra l'intestato Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza, che i ricorrenti dichiarano di
accettare sia per le spese ordinarie che straordinarie, sottoscrivendo il relativo protocollo (doc.
n. 7);
8) la IG.ra riconosce che il IG. ha versato sinora integralmente quanto CP_2 CP_1
stabilito dal Tribunale di Monza in sede di separazione consensuale per il mantenimento
ordinario e straordinario della figlia, senza nulla più pretendere in merito;
9) il IG. richiederà le dovute detrazioni/deduzioni fiscali per le somme da lui versate CP_1
in favore della figlia;
10) la IG.ra darà tempestivamente e in forma scritta, a mezzo mail, al IG. CP_2 CP_1
ogni informazione rilevante relativa alla figlia, riguardante anche le situazioni di salute,
universitaria e/o lavorativa nonché reddituale della figlia stessa.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa del 06.06.2019 emesso dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in Monza in data 15.09.2001 (atto n. 204, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.01.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. Alberto Fumagalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Lorenzo Manfro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) darsi atto che la casa coniugale sita in Villasanta (Mb), Piazza Padre D. Ghezzi n. 1, è stata
venduta ed il ricavato suddiviso tra i coniugi in uguale misura, dando corso all'accordo
contenuto negli atti di separazione consensuale;
2) darsi atto che i coniugi al momento abitano nei rispettivi ed idonei immobili già indicati in
epigrafe;
3) i coniugi, godendo delle autonome e documentate fonti di reddito prodotte (citati doc. n. 6 e
n. 7), rinunciano a pretendere reciprocamente qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento;
4) i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi
intercorsa;
5) il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , che al CP_1 Persona_1
momento vive con la madre, sino all'autosufficienza economica della figlia stessa, tramite il
versamento della somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese,
con bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra , senza rivalutazione Istat, CP_2
6) gli importi di cui all'assegno unico percepito allo stato per la figlia (o di altra eventuale
equipollente provvidenza economica) vengono lasciati (come sta già avvenendo) nella
disponibilità della sola madre, che si impegna a comunicare via mail al padre l'ammontare
delle relative somme percepite;
7) saranno suddivise tra i genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie concernenti la figlia
suddetta, gestite, con le comunicazioni e giustificazioni richieste, secondo il regime adottato
tra l'intestato Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza, che i ricorrenti dichiarano di
accettare sia per le spese ordinarie che straordinarie, sottoscrivendo il relativo protocollo (doc.
n. 7);
8) la IG.ra riconosce che il IG. ha versato sinora integralmente quanto CP_2 CP_1
stabilito dal Tribunale di Monza in sede di separazione consensuale per il mantenimento
ordinario e straordinario della figlia, senza nulla più pretendere in merito;
9) il IG. richiederà le dovute detrazioni/deduzioni fiscali per le somme da lui versate CP_1
in favore della figlia;
10) la IG.ra darà tempestivamente e in forma scritta, a mezzo mail, al IG. CP_2 CP_1
ogni informazione rilevante relativa alla figlia, riguardante anche le situazioni di salute,
universitaria e/o lavorativa nonché reddituale della figlia stessa.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa del 06.06.2019 emesso dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in Monza in data 15.09.2001 (atto n. 204, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.01.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti