Sentenza breve 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01493/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2026, proposto da
Hossain Iqbal, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Avagliano e Raimondo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della Determinazione Dirigenziale Rep. CA/2168/2025, Prot. CA/195766/2025 del 02.10.2025, nonché dell'atto di avvio del procedimento Prot. CA/2025/0076819 del 02.05.2025 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LU IA BR e uditi per le parti il difensore di Roma Capitale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di decadenza adottato da Roma Capitale, relativo all’autorizzazione amministrativa alla vendita di quotidiani e periodici e alla correlata concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate in suo favore per l’edicola sita in Roma, Via della Pace angolo via degli Osti.
2. Al primo motivo, lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la conseguente violazione del contraddittorio e delle garanzie partecipative.
Nel secondo mezzo, sostiene che non gli sarebbero mai stati notificati tre verbali della Polizia Locale (del 7.2.2022, 21.6.2022 e 14.9.2022) richiamati nel provvedimento impugnato e che giustificherebbero, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021, la decadenza automatica della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Con un terzo motivo, deduce che la decadenza in questione, integrando in sostanza una sanzione accessoria gravissima, avrebbe dovuto essere adottata con una ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981, all’esito del relativo procedimento sanzionatorio, e non con determinazione dirigenziale.
Al quarto mezzo di impugnazione, lamenta il difetto di istruttoria e il travisamento de fatti, quanto alla circostanza, pure riportata nel provvedimento di decadenza, dell’assenza di valido contratto di fornitura di quotidiani e periodici, producendo a tale fine documentazione.
Con un quinto motivo, sostiene che la scelta di Roma Capitale di procedere a dichiarare la decadenza del titolo, ordinando la conseguente rimozione del chiosco, sarebbe sproporzionata e irragionevole, e l’amministrazione avrebbe dovuto compiere una valutazione comparativa circa la possibilità di adottare misure alternative meno gravose.
Al sesto e ultimo motivo, il ricorrente formula una istanza risarcitoria, in relazione all’esecuzione forzata del provvedimento di decadenza posta in essere il 18 dicembre 2024 attraverso lo smontaggio del chiosco-edicola e la rimozione delle strutture e della merce.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio, depositando documentazione e una memoria con la quale, oltre a insistere nella reiezione del gravame, ha chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria, ex art. 26 c.p.a.
4. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso, è stato dato avviso della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone tutte le condizioni di legge.
5. Il ricorso è infondato.
6. In primo luogo, quanto alla censura di cui al terzo motivo e relativa alla forma del provvedimento impugnato, va rammentato che la decadenza presenta tratti caratteristici diversi dalla sanzione amministrativa di cui alla legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, differenziandosene per la natura e gli elementi costitutivi.
Difatti, la decadenza rappresenta la vicenda pubblicistica estintiva di una posizione giuridica di vantaggio connessa a una funzione precipuamente ripristinatoria, quand’anche connotata da un ulteriore tratto di afflittività punitiva di carattere recessivo, mentre la sanzione di cui alla legge n. 689 del 1981 costituisce esclusivamente la reazione alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto con la pubblica amministrazione. Nel caso di decadenza, poi, non rileva l’elemento psicologico del o dolo o della colpa dell’agente né la rimproverabilità del suo comportamento, bensì la presenza di una delle cause che, per legge, non consentono il mantenimento dei benefici già concessi (in argomento, cfr. anche Ad. Plenaria n. 18 del 2020).
Nel caso in esame, ciò che rileva è l’art. 17 del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico di cui alla DAC n. 21 del 2021, il quale prevede che la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1 - vale a dire, il mancato rispetto delle prescrizioni previste nella concessione, l’improprio uso di suolo pubblico o l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato - determina «automaticamente» la decadenza della concessione.
Pertanto, non trova fondamento la tesi del ricorrente secondo la quale, trattandosi di una fattispecie sanzionatoria, Roma Capitale avrebbe dovuto adottare un’ordinanza ingiunzione ex legge n. 689 del 1981.
7. Parimenti, in presenza di cause automatiche di decadenza, l’amministrazione non era tenuta a effettuare alcuna valutazione sulla proporzionalità della misura adottata, come prospettato nel quinto motivo di impugnazione, fermo restando che in sé la previsione di una decadenza automatica alla commissione della terza trasgressione non viola il canone della proporzionalità, attesa la pervicace inosservanza delle regole da parte del concessionario.
8. Le censure sollevate nel primo, secondo e quarto motivo si basano tutte su profili fattuali che risultano smentiti dalla documentazione versata in giudizio.
L’avvio del procedimento è stato, infatti, regolarmente comunicato all’indirizzo PEC del ricorrente (cfr. il doc. 9 versato in atti dall’amministrazione comunale).
Il provvedimento di decadenza è stato notificato a un soggetto (doc. 1 depositato dalla parte ricorrente) che era stato indicato dal ricorrente stesso, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani, tra i suoi delegati (doc. 2 e 3 depositati da Roma Capitale).
Le tre violazioni accertate dalla Polizia Locale in relazione alla occupazione abusiva di suolo pubblico si riferiscono a verbali, mai contestati, che sono stati tutti notificati a uno dei delegati nominati dal ricorrente (doc. 4, 5 e 6).
Quanto alla fornitura di quotidiani e periodici, il ricorrente ha depositato un contratto (doc. 4) che era condizionato al rilascio di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia risulta essersi perfezionata il 17 luglio 2025 e, quindi, in un momento successivo al sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale il 16 luglio 2025 e richiamato nel provvedimento di decadenza.
9. Dunque, il provvedimento impugnato è immune da tutti i vizi dedotti nel ricorso e da ciò discende l’infondatezza della domanda risarcitoria, formulata nel sesto motivo di impugnazione.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste in favore di Roma Capitale nella misura quantificata in dispositivo. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria formulata dall’Amministrazione resistente, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti per la richiesta condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e 26 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, in misura pari a euro 2.000,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
LU IA BR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IA BR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO