TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 17138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17138 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE in persona del giudice o.t., in funzione di giudice unico, IA SU, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37062 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
TRA
C.F. e P.IVA , con sede legale in Piazza Giuseppe Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 27, in persona dell'Amministratore Unico rappresentata, assistita e difesa Parte_2 dall'avv. Marco Dinardo del Foro di Milano (C.F. - PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, Email_1 in Milano, Piazza Borromeo n. 1,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
I. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_1 P.IVA_2 Pt_4
(CF: con sede in Via dei Piani di Monte Savello n. 44/H 00041 Albano
[...] C.F._2
Laziale (RM), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Francesco Tafuro ( –0 6 3 2 6 0 0 2 5 3 - e d a l l 'Avv. Simone C.F._3 Email_2
Curasì
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 8562/2024 del 05/07/2024 RG n. 25633/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società . DI. nei confronti CP_1 della società , debitrice per servizi resi in esecuzione di un rapporto Parte_1 contrattuale quadro
(all. 2 comparsa di costituzione) avente ad oggetto la manutenzione eseguita nell'area esterna in Via Padre Agostino Fioravanti n.90 presso i locali della parte opponente. Pt_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta mediazione delegata, nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e con nota a firma congiunta hanno chiesto “ l'emissione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere e di contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo”.
Le parti precisavano altresì “di essersi accordate anche sulle spese di lite, di cui chied(eva)no dichiararsi l'integrale compensazione”.
Le parti hanno così abdicato al diritto di ottenere una pronuncia di merito al termine del processo e conseguentemente questo tribunale si vede privato del potere di assumere una decisione nel merito, dovendosi, invece, attenere a quelle che solo le attuali domande avanzate.
Conseguentemente questo Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8562/2024 del 05/07/2024 RG n. 25633/2024 e totale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 8562/2024 del 05/07/2024 RG n. 25633/2024;
3) Compensa totalmente le spese di lite del giudizio di opposizione.
Così deciso, Roma, 26.11.2025
Il g.o.t.
IA SU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE in persona del giudice o.t., in funzione di giudice unico, IA SU, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37062 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
TRA
C.F. e P.IVA , con sede legale in Piazza Giuseppe Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 27, in persona dell'Amministratore Unico rappresentata, assistita e difesa Parte_2 dall'avv. Marco Dinardo del Foro di Milano (C.F. - PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, Email_1 in Milano, Piazza Borromeo n. 1,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
I. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_1 P.IVA_2 Pt_4
(CF: con sede in Via dei Piani di Monte Savello n. 44/H 00041 Albano
[...] C.F._2
Laziale (RM), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Francesco Tafuro ( –0 6 3 2 6 0 0 2 5 3 - e d a l l 'Avv. Simone C.F._3 Email_2
Curasì
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 8562/2024 del 05/07/2024 RG n. 25633/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società . DI. nei confronti CP_1 della società , debitrice per servizi resi in esecuzione di un rapporto Parte_1 contrattuale quadro
(all. 2 comparsa di costituzione) avente ad oggetto la manutenzione eseguita nell'area esterna in Via Padre Agostino Fioravanti n.90 presso i locali della parte opponente. Pt_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta mediazione delegata, nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e con nota a firma congiunta hanno chiesto “ l'emissione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere e di contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo”.
Le parti precisavano altresì “di essersi accordate anche sulle spese di lite, di cui chied(eva)no dichiararsi l'integrale compensazione”.
Le parti hanno così abdicato al diritto di ottenere una pronuncia di merito al termine del processo e conseguentemente questo tribunale si vede privato del potere di assumere una decisione nel merito, dovendosi, invece, attenere a quelle che solo le attuali domande avanzate.
Conseguentemente questo Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8562/2024 del 05/07/2024 RG n. 25633/2024 e totale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 8562/2024 del 05/07/2024 RG n. 25633/2024;
3) Compensa totalmente le spese di lite del giudizio di opposizione.
Così deciso, Roma, 26.11.2025
Il g.o.t.
IA SU