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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7514 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 37417/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore Dott. Nicola Latour Giudice
riunito in camera di consiglio in data 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
AR (Egitto) il 29.11.1978 e residente in [...], V.lo La Cava n. 6, assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Li Causi con studio in Monza, Corso Milano n. 30, presso il quale ha eletto domicilio
ATTRICE
nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 il 13.04.1972 e residente in [...], V.lo La Cava N. 6
CONVENUTO CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI (rassegnate oralmente all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 17.09.2025)
pagina 1 di 11 Per parte attrice:
[…] 2) nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con , relativamente al
[...] Controparte_1 matrimonio contratto in Egitto in data 06.02.1999, con atto trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di LA, meglio descritto in premessa, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
3) pronunciare l'addebito di responsabilità per la separazione in capo al coniuge
, per gravi violazioni dei doveri coniugali Controparte_1 in costanza di matrimonio;
4) autorizzare, in particolare, la ricorrente ad abitare la casa coniugale che a oggi occupa con i propri figli, sita in LA (MI), V.lo La Cava 6;
5) disporre, conseguentemente, che il sig. Controparte_1 lasci la casa coniugale;
6) disporre che il figlio minore sia affidato esclusivamente alla ricorrente;
7) disporre che il sig. versi alla ricorrente, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 250,00 mensili per ciascun figlio e dunque complessivamente €. 750,00, o la diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere più adeguata, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA;
8) disporre che il sig. versi alla ricorrente, Controparte_1
a titolo di mantenimento, la somma di €. 200,00 mensili, da rivalutarsi sulla base degli indici TA;
9) disporre che l' versi direttamente alla ricorrente la somma complessivamente CP_2 assegnata in ragione delle richieste di cui sopra, fino alla concorrenza e nei limiti di quanto dovuto al sig. . Controparte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Egitto il 06.02.1999 (matrimonio registrato il 07.02.1999 con numero di registro 1544240, non trascritto in Italia). Dal matrimonio sono nati quattro figli: , nata il [...] in [...]; nato il Per_1 Per_2 Per 15.10.2002 in Egitto;
nata il [...] a [...]; nato l'[...] a [...] Per_3
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ha chiesto Parte_1 di pronunciare la separazione personale fra i coniugi con addebito al marito, l'affidamento pagina 2 di 11 Per esclusivo del figlio minore in suo favore, la previsione a carico del padre dell'obbligo di Per contribuire al mantenimento del figlio minore e delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e per l'importo di Euro 750,00 mensili Per_1 Per_3
(Euro 250,00 per figlio) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, la previsione dell'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno dell'importo di Euro 200,00 mensili. A fondamento di tali richieste, parte attrice ha allegato quanto segue:
- circa cinque mesi prima della presentazione del ricorso, l'uomo si è recato in Egitto per fare visita ai propri parenti e, sebbene avrebbe dovuto trascorrervi solo poche settimane, ad oggi non ha fatto ritorno in Italia;
- in un primo momento l'uomo rispondeva al telefono, mentre in seguito ha fatto perdere le proprie tracce;
recentemente, i familiari hanno appreso che egli avrebbe contratto un nuovo matrimonio e non avrebbe più intenzione di rientrare in Italia;
Per
- la coppia ha quattro figli, tre dei quali non sono economicamente autosufficienti: è minorenne e frequenta le scuole superiori, e frequentano l'università; Per_1 Per_3 invece, lavora in Germania e aiuta economicamente la madre;
Per_2
- il nucleo familiare occupa un appartamento che è stato recentemente acquistato dall'attrice;
- il signor dal mese di agosto 2024, percepisce l'indennità di disoccupazione NASPI, CP_1 che ha una durata di 613 giorni. Alla prima udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., celebrata il 17.09.2025, il Giudice delegato ha verificato la regolarità della notifica, perfezionatasi in data 08.04.2025 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e ha dichiarato la contumacia di parte convenuta. Parte attrice, presente personalmente, ha rappresentato di non avere più avuto contatti con il marito dalla primavera del 2024, ma di essere venuta a conoscenza della circostanza che egli ha sposato un'altra donna in Egitto. Ha riferito di avere da poco acquistato da un amico di famiglia la casa dove abita con i figli, vendendo delle proprietà in Egitto;
in particolare, ha già versato 32.000,00 Euro e deve versarne altri 18.000,00. Ha affermato di vivere Per insieme ai tre figli e quest'ultimo lavora saltuariamente, mentre gli altri Per_3 Per_2 due studiano. Infine, la donna ha riferito di lavorare cinque ore al giorno come addetta alle pulizie e di guadagnare circa 1.000 Euro al mese;
percepisce, inoltre, l'assegno unico di 290 Euro mensili. Il marito, invece, quando viveva in Italia lavorava in una pescheria e guadagnava circa 2.000 Euro al mese, mentre non sa cosa faccia adesso che è tornato in Egitto;
in ogni caso, da quando se n'è andato, non vede e non sente i figli né ha mai inviato loro denaro. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, dal momento che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore della stessa ad interloquire in pagina 3 di 11 ordine alle domande formulate in atti. Il difensore ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio, ha inviato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe, rinunciando alla domanda di sequestro dell'indennità di disoccupazione del convenuto, originariamente formulata nel ricorso. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
*** La giurisdizione e la legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019, essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8, lett. d), del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima del momento in cui è stata adita l'A.G. e risiedendovi ancora la parte attrice. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole, ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo
pagina 4 di 11 dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La pronuncia di status La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, l'improvviso abbandono della casa familiare per tornare al proprio paese di origine senza più fare ritorno, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, l'aver contratto un altro matrimonio in Egitto in data 09.08.2024 (cfr. doc. “matrimonio depositato da parte attrice in data Per_6
31.10.2024) sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di interruzione della convivenza tra le parti e il venir meno allo stato della comunione morale e materiale tra i coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione La domanda di addebito formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento. Nel caso in esame, la condotta sprezzante del convenuto nei confronti della moglie, concretatasi nell'allontanamento e definitivo abbandono della casa familiare da parte di
[...]
e nel nuovo matrimonio contratto da questi in Egitto, Controparte_1 appare essere stata la causa determinante della crisi coniugale. L'ormai consolidata giurisprudenza afferma che, in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. n. 40795/2021; n. 3923/2018).
L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo, infatti, da quando si è allontanato dalla abitazione coniugale, salvo un primissimo momento in cui rispondeva al telefono, non ha dato più notizie di sé, interrompendo ogni comunicazione con i propri familiari, e non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento per i figli;
non mostrando, dall'uscita di casa, alcun interesse rispetto al pagina 5 di 11 figlio minore, ha di fatto abdicato al proprio ruolo genitoriale. Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, abbandonando i figli minori, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non coabitino stabilmente (cfr. Cass. n. 977/2017, Cass. n. 26587/2009, Cass. n. 16593/2008). Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle Per circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità, ha dimostrato iper fatti la propria idoneità al ruolo genitoriale. Le condizioni sopra indicate e, in particolare, il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo (o affido rafforzato) ai sensi dell'art. 337quater, 3° comma, c.c. Nella latitanza e inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria il compito di vigilare, se e quando l'uomo farà ritorno in Italia e ne farà richiesta, sull'incontro di questi Per con il figlio fermo restando che quest'ultimo ha ormai diciassette anni e dunque è sufficientemente maturo per gestire una eventuale futura ripresa dei rapporti con il padre. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Il mantenimento della prole Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315bis e ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli-minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti - in misura proporzionale al proprio pagina 6 di 11 reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, parte attrice chiede che sia riconosciuto l'obbligo paterno di Per mantenimento – oltre che per il minore – anche per le figlie maggiorenni e Per_1
evidenziando che ur non avendo un contratto di lavoro stabile, ha fatto Per_3 Per_2 ingresso nel mondo del lavoro. A fondamento di tale richiesta evidenzia che le due ragazze, rispettivamente di venticinque e vent'anni, stanno proseguendo gli studi e sono attualmente iscritte all'università. In particolare, risulta iscritta per l'anno 2024/2025 Per_1 all'Università degli studi di Milano (cfr. doc. 6 allegato al ricorso); risulta Per_3 immatricolata, sempre per l'anno 2024/2025, alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). Può, dunque, ritenersi provato – quantomeno per presunzioni – che le stesse non sono ancora inserite nel mondo del lavoro e non sono in grado di sostenersi autonomamente da un punto di vista economico. Per Alla luce di quanto precede, deve essere riconosciuto il diritto del figlio minore e delle figlie maggiorenni e ad essere mantenuti economicamente dal padre. Per_1 Per_3
Ai sensi dell'art. 337ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori. La madre ha dichiarato in udienza di lavorare cinque ore al giorno come addetta alle pulizie, guadagnando circa 1.000 Euro al mese, e di percepire l'assegno unico di 290 Euro al mese;
non ha documentato i redditi prodotti. Ha recentemente acquistato la casa familiare di vicolo La Cava n. 6 a LA: a tal fine ha già versato 32.000,00 Euro, derivanti dalla vendita di alcune proprietà in Egitto, e le residuano da pagare ulteriori 18.000,00 Euro. Il padre, secondo quanto riferito dalla moglie, fintanto che ha vissuto in Italia ha lavorato in una pescheria percependo circa 2.000 Euro mensili;
è ignoto di cosa si occupi adesso che è tornato in Egitto. Parte attrice ha tuttavia documentato che gli è stata riconosciuta pagina 7 di 11 l'indennità di disoccupazione NA per n. 613 giorni a decorrere dall'estate del 2024 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). In ogni caso, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto. Nel caso di specie, è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, dei figli;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei figli. Trattasi di un ragazzo di diciassette anni e di due ragazze di venti e venticinque anni, le cui necessità vanno parametrate, oltre che alla loro età, anche al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in complessivi Euro 750 mensili (€ 250 per ciascun figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica TA. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (il ricorso stato depositato il 25.10.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Il mantenimento della moglie Come anticipato, parte attrice ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente, quantificato in Euro 200,00. A sostegno di tale richiesta ha rappresentato che, dopo l'improvviso allontanamento del marito, il nucleo familiare si è ritrovato senza alcuna fonte di sostentamento: parte attrice, invero, nel ricorso ha riferito di essere priva di occupazione e di sostenere la famiglia grazie ai propri risparmi e all'aiuto dei familiari e del figlio maggiorenne Per_2
All'udienza del 17.09.2025, però, la donna ha riferito di lavorare cinque ore al giorno come addetta alle pulizie e di guadagnare circa 1.000 Euro al mese. Inoltre, ha rappresentato di avere da poco acquistato da un amico di famiglia la casa dove abita con i figli e di avere un debito residuo di 18.000,00 Euro per finire di pagarne il prezzo. Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione che sia sprovvisto di adeguati redditi propri – da intendersi come redditi che gli consentano di pagina 8 di 11 mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – può chiedere ed ottenere di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, nel limite quantitativo determinato dal Tribunale avuto riguardo ai redditi dell'obbligato e alle altre circostanze rilevanti, tra cui – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – la durata del matrimonio, l'esistenza di una disparità reddituale tra i coniugi e l'impossibilità oggettiva per uno di essi di procurarseli. Nel caso di specie, è evidente che – nel corso dei venticinque anni di durata del matrimonio
– il reddito del convenuto ha costituito la fonte principale di sostentamento della famiglia;
l'improvviso venir meno dello stesso ne ha sconvolto gli equilibri, con riferimento non solo alle esigenze dei figli, ma anche di quelle della moglie;
quest'ultima, come da lei stessa affermato in udienza, si è diligentemente attivata e ha iniziato a lavorare come addetta alle pulizie, ma è evidente che tale sforzo non le consente di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Ciò a maggior ragione se si considera l'impegno economico assunto con l'acquisto della casa familiare, per la quale ha un debito residuo di Euro 18.000. Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente di ottenere da un contributo al proprio mantenimento che, alla luce della durata del matrimonio, delle condizioni età e salute della ricorrente e delle situazioni reddituali delle parti descritte al paragrafo precedente, appare equo determinare nella somma mensile, soggetta a rivalutazione TA, di Euro 150,00 mensili.
Le spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Egitto in data il Controparte_1
06.02.1999 (matrimonio registrato il 07.02.1999 con numero di registro 1544240, non trascritto in Italia); 2. Dichiara la separazione addebitabile al marito;
pagina 9 di 11 Per
3. Affida il figlio minore nato a Milano l'[...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di LA (MI), vicolo La Cava n. 6, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater, comma 3°, c.c (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con il solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 Per con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, nel mantenimento dei figli minore e delle figlie maggiorenni e versando alla madre entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_3 mese l'importo di Euro 600 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica TA;
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi pagina 10 di 11 alla richiesta.
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, nel mantenimento della moglie, versando a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 150 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica TA;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Milano il giorno 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore Dott. Nicola Latour Giudice
riunito in camera di consiglio in data 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
AR (Egitto) il 29.11.1978 e residente in [...], V.lo La Cava n. 6, assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Li Causi con studio in Monza, Corso Milano n. 30, presso il quale ha eletto domicilio
ATTRICE
nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 il 13.04.1972 e residente in [...], V.lo La Cava N. 6
CONVENUTO CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI (rassegnate oralmente all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 17.09.2025)
pagina 1 di 11 Per parte attrice:
[…] 2) nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con , relativamente al
[...] Controparte_1 matrimonio contratto in Egitto in data 06.02.1999, con atto trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di LA, meglio descritto in premessa, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
3) pronunciare l'addebito di responsabilità per la separazione in capo al coniuge
, per gravi violazioni dei doveri coniugali Controparte_1 in costanza di matrimonio;
4) autorizzare, in particolare, la ricorrente ad abitare la casa coniugale che a oggi occupa con i propri figli, sita in LA (MI), V.lo La Cava 6;
5) disporre, conseguentemente, che il sig. Controparte_1 lasci la casa coniugale;
6) disporre che il figlio minore sia affidato esclusivamente alla ricorrente;
7) disporre che il sig. versi alla ricorrente, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 250,00 mensili per ciascun figlio e dunque complessivamente €. 750,00, o la diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere più adeguata, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA;
8) disporre che il sig. versi alla ricorrente, Controparte_1
a titolo di mantenimento, la somma di €. 200,00 mensili, da rivalutarsi sulla base degli indici TA;
9) disporre che l' versi direttamente alla ricorrente la somma complessivamente CP_2 assegnata in ragione delle richieste di cui sopra, fino alla concorrenza e nei limiti di quanto dovuto al sig. . Controparte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Egitto il 06.02.1999 (matrimonio registrato il 07.02.1999 con numero di registro 1544240, non trascritto in Italia). Dal matrimonio sono nati quattro figli: , nata il [...] in [...]; nato il Per_1 Per_2 Per 15.10.2002 in Egitto;
nata il [...] a [...]; nato l'[...] a [...] Per_3
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ha chiesto Parte_1 di pronunciare la separazione personale fra i coniugi con addebito al marito, l'affidamento pagina 2 di 11 Per esclusivo del figlio minore in suo favore, la previsione a carico del padre dell'obbligo di Per contribuire al mantenimento del figlio minore e delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e per l'importo di Euro 750,00 mensili Per_1 Per_3
(Euro 250,00 per figlio) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, la previsione dell'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno dell'importo di Euro 200,00 mensili. A fondamento di tali richieste, parte attrice ha allegato quanto segue:
- circa cinque mesi prima della presentazione del ricorso, l'uomo si è recato in Egitto per fare visita ai propri parenti e, sebbene avrebbe dovuto trascorrervi solo poche settimane, ad oggi non ha fatto ritorno in Italia;
- in un primo momento l'uomo rispondeva al telefono, mentre in seguito ha fatto perdere le proprie tracce;
recentemente, i familiari hanno appreso che egli avrebbe contratto un nuovo matrimonio e non avrebbe più intenzione di rientrare in Italia;
Per
- la coppia ha quattro figli, tre dei quali non sono economicamente autosufficienti: è minorenne e frequenta le scuole superiori, e frequentano l'università; Per_1 Per_3 invece, lavora in Germania e aiuta economicamente la madre;
Per_2
- il nucleo familiare occupa un appartamento che è stato recentemente acquistato dall'attrice;
- il signor dal mese di agosto 2024, percepisce l'indennità di disoccupazione NASPI, CP_1 che ha una durata di 613 giorni. Alla prima udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., celebrata il 17.09.2025, il Giudice delegato ha verificato la regolarità della notifica, perfezionatasi in data 08.04.2025 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e ha dichiarato la contumacia di parte convenuta. Parte attrice, presente personalmente, ha rappresentato di non avere più avuto contatti con il marito dalla primavera del 2024, ma di essere venuta a conoscenza della circostanza che egli ha sposato un'altra donna in Egitto. Ha riferito di avere da poco acquistato da un amico di famiglia la casa dove abita con i figli, vendendo delle proprietà in Egitto;
in particolare, ha già versato 32.000,00 Euro e deve versarne altri 18.000,00. Ha affermato di vivere Per insieme ai tre figli e quest'ultimo lavora saltuariamente, mentre gli altri Per_3 Per_2 due studiano. Infine, la donna ha riferito di lavorare cinque ore al giorno come addetta alle pulizie e di guadagnare circa 1.000 Euro al mese;
percepisce, inoltre, l'assegno unico di 290 Euro mensili. Il marito, invece, quando viveva in Italia lavorava in una pescheria e guadagnava circa 2.000 Euro al mese, mentre non sa cosa faccia adesso che è tornato in Egitto;
in ogni caso, da quando se n'è andato, non vede e non sente i figli né ha mai inviato loro denaro. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, dal momento che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore della stessa ad interloquire in pagina 3 di 11 ordine alle domande formulate in atti. Il difensore ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio, ha inviato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe, rinunciando alla domanda di sequestro dell'indennità di disoccupazione del convenuto, originariamente formulata nel ricorso. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
*** La giurisdizione e la legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019, essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8, lett. d), del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima del momento in cui è stata adita l'A.G. e risiedendovi ancora la parte attrice. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole, ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo
pagina 4 di 11 dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La pronuncia di status La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, l'improvviso abbandono della casa familiare per tornare al proprio paese di origine senza più fare ritorno, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, l'aver contratto un altro matrimonio in Egitto in data 09.08.2024 (cfr. doc. “matrimonio depositato da parte attrice in data Per_6
31.10.2024) sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di interruzione della convivenza tra le parti e il venir meno allo stato della comunione morale e materiale tra i coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione La domanda di addebito formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento. Nel caso in esame, la condotta sprezzante del convenuto nei confronti della moglie, concretatasi nell'allontanamento e definitivo abbandono della casa familiare da parte di
[...]
e nel nuovo matrimonio contratto da questi in Egitto, Controparte_1 appare essere stata la causa determinante della crisi coniugale. L'ormai consolidata giurisprudenza afferma che, in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. n. 40795/2021; n. 3923/2018).
L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo, infatti, da quando si è allontanato dalla abitazione coniugale, salvo un primissimo momento in cui rispondeva al telefono, non ha dato più notizie di sé, interrompendo ogni comunicazione con i propri familiari, e non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento per i figli;
non mostrando, dall'uscita di casa, alcun interesse rispetto al pagina 5 di 11 figlio minore, ha di fatto abdicato al proprio ruolo genitoriale. Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, abbandonando i figli minori, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non coabitino stabilmente (cfr. Cass. n. 977/2017, Cass. n. 26587/2009, Cass. n. 16593/2008). Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle Per circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità, ha dimostrato iper fatti la propria idoneità al ruolo genitoriale. Le condizioni sopra indicate e, in particolare, il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo (o affido rafforzato) ai sensi dell'art. 337quater, 3° comma, c.c. Nella latitanza e inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria il compito di vigilare, se e quando l'uomo farà ritorno in Italia e ne farà richiesta, sull'incontro di questi Per con il figlio fermo restando che quest'ultimo ha ormai diciassette anni e dunque è sufficientemente maturo per gestire una eventuale futura ripresa dei rapporti con il padre. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Il mantenimento della prole Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315bis e ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli-minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti - in misura proporzionale al proprio pagina 6 di 11 reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, parte attrice chiede che sia riconosciuto l'obbligo paterno di Per mantenimento – oltre che per il minore – anche per le figlie maggiorenni e Per_1
evidenziando che ur non avendo un contratto di lavoro stabile, ha fatto Per_3 Per_2 ingresso nel mondo del lavoro. A fondamento di tale richiesta evidenzia che le due ragazze, rispettivamente di venticinque e vent'anni, stanno proseguendo gli studi e sono attualmente iscritte all'università. In particolare, risulta iscritta per l'anno 2024/2025 Per_1 all'Università degli studi di Milano (cfr. doc. 6 allegato al ricorso); risulta Per_3 immatricolata, sempre per l'anno 2024/2025, alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). Può, dunque, ritenersi provato – quantomeno per presunzioni – che le stesse non sono ancora inserite nel mondo del lavoro e non sono in grado di sostenersi autonomamente da un punto di vista economico. Per Alla luce di quanto precede, deve essere riconosciuto il diritto del figlio minore e delle figlie maggiorenni e ad essere mantenuti economicamente dal padre. Per_1 Per_3
Ai sensi dell'art. 337ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori. La madre ha dichiarato in udienza di lavorare cinque ore al giorno come addetta alle pulizie, guadagnando circa 1.000 Euro al mese, e di percepire l'assegno unico di 290 Euro al mese;
non ha documentato i redditi prodotti. Ha recentemente acquistato la casa familiare di vicolo La Cava n. 6 a LA: a tal fine ha già versato 32.000,00 Euro, derivanti dalla vendita di alcune proprietà in Egitto, e le residuano da pagare ulteriori 18.000,00 Euro. Il padre, secondo quanto riferito dalla moglie, fintanto che ha vissuto in Italia ha lavorato in una pescheria percependo circa 2.000 Euro mensili;
è ignoto di cosa si occupi adesso che è tornato in Egitto. Parte attrice ha tuttavia documentato che gli è stata riconosciuta pagina 7 di 11 l'indennità di disoccupazione NA per n. 613 giorni a decorrere dall'estate del 2024 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). In ogni caso, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto. Nel caso di specie, è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, dei figli;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei figli. Trattasi di un ragazzo di diciassette anni e di due ragazze di venti e venticinque anni, le cui necessità vanno parametrate, oltre che alla loro età, anche al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo. La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in complessivi Euro 750 mensili (€ 250 per ciascun figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica TA. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (il ricorso stato depositato il 25.10.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Il mantenimento della moglie Come anticipato, parte attrice ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente, quantificato in Euro 200,00. A sostegno di tale richiesta ha rappresentato che, dopo l'improvviso allontanamento del marito, il nucleo familiare si è ritrovato senza alcuna fonte di sostentamento: parte attrice, invero, nel ricorso ha riferito di essere priva di occupazione e di sostenere la famiglia grazie ai propri risparmi e all'aiuto dei familiari e del figlio maggiorenne Per_2
All'udienza del 17.09.2025, però, la donna ha riferito di lavorare cinque ore al giorno come addetta alle pulizie e di guadagnare circa 1.000 Euro al mese. Inoltre, ha rappresentato di avere da poco acquistato da un amico di famiglia la casa dove abita con i figli e di avere un debito residuo di 18.000,00 Euro per finire di pagarne il prezzo. Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione che sia sprovvisto di adeguati redditi propri – da intendersi come redditi che gli consentano di pagina 8 di 11 mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – può chiedere ed ottenere di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, nel limite quantitativo determinato dal Tribunale avuto riguardo ai redditi dell'obbligato e alle altre circostanze rilevanti, tra cui – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – la durata del matrimonio, l'esistenza di una disparità reddituale tra i coniugi e l'impossibilità oggettiva per uno di essi di procurarseli. Nel caso di specie, è evidente che – nel corso dei venticinque anni di durata del matrimonio
– il reddito del convenuto ha costituito la fonte principale di sostentamento della famiglia;
l'improvviso venir meno dello stesso ne ha sconvolto gli equilibri, con riferimento non solo alle esigenze dei figli, ma anche di quelle della moglie;
quest'ultima, come da lei stessa affermato in udienza, si è diligentemente attivata e ha iniziato a lavorare come addetta alle pulizie, ma è evidente che tale sforzo non le consente di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Ciò a maggior ragione se si considera l'impegno economico assunto con l'acquisto della casa familiare, per la quale ha un debito residuo di Euro 18.000. Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente di ottenere da un contributo al proprio mantenimento che, alla luce della durata del matrimonio, delle condizioni età e salute della ricorrente e delle situazioni reddituali delle parti descritte al paragrafo precedente, appare equo determinare nella somma mensile, soggetta a rivalutazione TA, di Euro 150,00 mensili.
Le spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Egitto in data il Controparte_1
06.02.1999 (matrimonio registrato il 07.02.1999 con numero di registro 1544240, non trascritto in Italia); 2. Dichiara la separazione addebitabile al marito;
pagina 9 di 11 Per
3. Affida il figlio minore nato a Milano l'[...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di LA (MI), vicolo La Cava n. 6, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater, comma 3°, c.c (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con il solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 Per con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, nel mantenimento dei figli minore e delle figlie maggiorenni e versando alla madre entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_3 mese l'importo di Euro 600 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica TA;
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi pagina 10 di 11 alla richiesta.
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, nel mantenimento della moglie, versando a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 150 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica TA;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Milano il giorno 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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