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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2021/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI ER ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Parte_1 C.F._1
IC e IA GI, con domicilio eletto in Brescia, Via Solferino 31
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Marcello Giustiniani, Arturo Maresca, Marcello Bonomo ed CP_1 P.IVA_1
IC AR D'Onofrio, con domicilio eletto in Milano, Via Barozzi 1
RESISTENTE
OGGETTO: appalto di manodopera. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/02/2025,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
A. accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra e: CP_1
- resp. limitata dal 1.8.03 al 30.11.04; CP_2
- dal 1.1.05 al 31.1.06; Controparte_3
- dal 1.12.08 al 1.2.11; Controparte_4
- dal 7.2.11 al 31.10.12; Parte_2
- c.f. , dal 5.11.12 al 31.10.14; CP_5 P.IVA_2
- c.f. , dal 3.11.14 al 30.6.15; Controparte_6 P.IVA_3 - TA OH JE ON OH & NS dal 1.7.15 al 30.11.17;
- DC International Italia srl dal 1.12.17 al 27.9.24;
- c.f. dal 7.10.2024 ad oggi Controparte_7 P.IVA_4 Con in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di nei suddetti periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.8.2003, in subordine dalle date di cui sopra in via gradata, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed CP_1 indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità tra il deposito del ricorso e la sentenza);
B. accertare e dichiarare che il ricorrente per tutto il periodo di causa prestava attività full-time;
C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 28.449,05 per differenze sulla retribuzione base, già comprensiva di adeguamento del livello, scatti di anzianità e indennità maneggio denaro;
- € 4.741,51 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 22.973,45 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale
- € 5.751,52 per TFR maturato presso DC International Italia srl così per complessivi € 66.075,82, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
D. per l'effetto, condannare quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
Con E. in subordine condannare in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento delle suddette somme, limitatamente a quelle maturate a decorrere dalla mensilità di aprile 2017, o le diverse ritenute di Giustizia.
Con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
ha esposto di aver svolto fin dall'1/08/2003 mansioni di driver, Parte_1 addetto alla guida di furgoni in favore di , nell'ambito di un rapporto che, per quanto CP_1
2 | 11 formalmente alle dipendenze di altre aziende appaltatrici della convenuta, per le concrete modalità di esecuzione vedeva proprio assumere le vesti di datore di lavoro sostanziale. CP_1
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente di , indifferente Testimone_1 CP_1 apitoli di prova a teste così risponde: Con lavoro per dal 2000, lavoro a Cinisello Balsamo, da gennaio 2022 sono responsabile operativo movimentazione, in precede o responsabile operativo partenze;
conosco , lavora a Cinisello, non ricordo da quando, è arrivato dopo di me, lui è un driver;
Parte_1 non mi s ato della attività dei driver prima del gennaio 2022; i driver verso le 7 arrivano in filiale e prendono il giro preparato per le consegne, se ne occupano i c.d. giristi che Con lavorano per , il driver trova nel palmare a disposizione le consegne e i ritiri di cui si deve occupare;
il driver prep indi la merce e la carica sul furgone;
prima del carico sul furgone viene fatta la c.d. quadratura per verificare la correttezza della merce che deve essere Con caricata, di ciò se ne occupano impiegati di una volta caricata la merce, il driver parte p onsegne;
Con i furgoni sono di proprietà della società per cui lavora il driver, con marchio;
durante il giro il driver è generalmente autonomo nella organizzazione, pu tare una spedizione con richiesta di priority da effettuarsi in mattinata, è indicato nella stessa spedizione;
oltre che di consegne il driver si occupa anche di ritiri, di regola nella stessa zona delle consegne;
nel caso di spedizione in contrassegno il driver incassa i soldi indicati in bolla, o in contanti o in assegno, che alla sera Con riconsegna all'ufficio cassa di a Cinisello;
se durante i giri il driver ha oblemi, il driver sente il suo datore di lavoro che ci contatta o il preposto che in filiale ne fa le veci;
Con peraltro il preposto è presente da un paio d'anni, prima il driver contattava la filiale, ed erano dipendenti di che rispondevano aiutandolo a risolvere il problema;
il driver torna a Cinisello verso le 16 – 16.30 e scarica la merce che ha ritirato, non viene fatta una verifica immediata, la merce viene registrata dall'ufficio partenze e solo dopo vengono rilevate eventuali discordanze;
in caso di necessità per ferie, permessi o malattie ci arriva la comunicazione dal datore di lavoro, è sempre stato così; peraltro, di regola il driver iniziando presto al mattino manda alle 6 un messaggio al girista, poi arriva la comunicazione ufficiale del datore di lavoro;
il ricorrente di regola lavorava nella zona di Viale Monza e Viale Padova di Milano;
noi potevamo verificare le consegne tramite controllo del palmare ma non c'erano performance minime richieste ai drivers;
quanto alle spedizioni in contrassegno, sono pochi casi, occasionali, di regola si tratta di pagamenti nella maggior parte dei casi con assegni.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente;
Testimone_2 rova ammessi il teste così risponde: Con lavoro per da aprile 2001, lavoro presso la sede di Cinisello Balsamo, attualmente mi occupo di gestione manutenzio mobili, prima ero coordinatore auto trasportatori, ruolo che ho ricoperto da gennaio 2022 al 31 marzo 2025; prima di gennaio 2022 mi occupavo di amministrazione;
mi sono occupato della attività dei drivers da gennaio 2022 a marzo 2025; Con come coordinatore ero il punto di incontro tra e i fornitori datori di lavoro degli autisti;
io quindi controllavo da un punto di vista del agine mezzi, sicurezza, ordine e divise degli operatori, ovvero il rispetto dei colori dei mezzi, della loro pulizia, che fossero in ordine, il rispetto della sicurezza;
io non seguivo concretamente l'attività dei driver;
se ravvisavo delle mancanze contattavo direttamente per e-mail il datore di lavoro;
a Cinisello che io sappia non era presente un preposto dei fornitori;
3 | 11 io interloquivo solo con il datore di lavoro;
Con nel caso in cui il driver, durante il suo giro, avesse problemi si rivolgeva direttamente agli operatori presenti in magazzino;
conosco il ricorrente, lavora a Cinisello come driver, non so dire di quale giro si occupasse;
per quanto ne so, tutti gli autisti hanno un palmare digitale;
i lavori vengono suddivisi da un programma in base alle zone di consegna o di ritiro, e il driver poi trova sul palmare l'indicazione del giro;
prima del palmare si usavano le lettere di vettura, c'era sempre il software che suddivideva il giro che poi veniva riportato per ciascuno nella lettera di vettura;
il driver si occupa di recuperare la merce da consegnare, prima del carico sul mezzo la società di facchinaggio si occupava di verificare la correttezza della merce;
Con si occupa della c.d. quadratura, si trattava di uno scarico dei dati delle letture del qrcode fatte dalla società di inaggio;
i driver facevano anche consegne in contrassegno, e a seconda dei casi il pagamento poteva essere fatto o in contanti o con assegno, non c'era pagamento tramite pos, e al rientro a Cinisello il driver riconsegnava i titoli agli impiegati Con amministrativi di a Cinisello i paga in contrassegno erano all'incirca un 10% del totale, in prevalenza erano pagamenti in assegno;
erano gli autisti che decidevano il giro, salvo nei casi di servizi prioritari.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente di , indifferente, non parente Testimone_3 CP_1 oli di prova am e così risponde: Con lavoro in da maggio 2019, sono attualmente responsabile ufficio partenze, a Cinisello;
conosco rrente di vista, lavora come autista nel magazzino di Cinisello;
occupandomi della operatività partenze, ho contatti con gli autisti solo in occasione del ricevimento DDT;
premesso che ho sempre lavorato all'ufficio partenze, per un anno come data entry, poi ho fatto supervisore ufficio partenze e infine responsabile, sugli autisti vedo solo il loro rientro, visto che al mio arrivo alle 10.30 sono già usciti;
non mi sono mai interessato dell'organizzazione del lavoro degli autisti;
quando l'autista rientra al magazzino, scarica in magazzino il mezzo e ci consegna il DDT;
nel caso di problemi, l'autista non si relaziona col mio ufficio, ma col mio pari grado dell'ufficio movimentazione o arrivi;
Con tengo a precisare che da circa un anno è presente un preposto del fornitore che fa da tramite col responsabile Con prima gli autisti erano gestiti direttamente dai responsabili
* Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Con Sono , dipendente di ho un contenzioso con , tuttora pendente, non parente;
Persona_1 CP_1 interr di prova ammes ste così risponde: Con io lavoro presso di Cinisello, ho iniziato nel 1994, prima a partita iva;
ho sempre svolt ansioni di autista;
Con quanto alla mia attività, i giristi dipendenti di organizzavano il giro ogni giorno;
all'arrivo al magazzino l'autista recupera la c tta preparata dai giristi, dove ci sono i bollettini con i pacchi e gli indirizzi;
l'autista recupera i pacchi dal magazzino, carica il mezzo e poi inizia il giro del mattino, e lo stesso al pomeriggio al rientro;
il giro cambia tutti i giorni, la zona anche, e il numero di consegne e ritiri variava di giorno in giorno;
la scelta del giro era organizzata dall'autista, anche se c'erano consegne già pagate come prioritarie da fare entro le 12; Con nel caso di problemi durante il giro, fino a qualche tempo fa ci rivolgevamo a di , ora invece è Persona_2
anche se da due mesi chiamo un referente di AFS;
Persona_3 egne capitano spesso consegne in contrassegno, il cliente paga con assegno o contanti che poi vengono consegnate alla cassa al rientro;
non ho mai fatto ritardo a lavoro, nel caso di consegne e ritiri non fatti mi venivano contestati da Persona_2 nel caso di ferie, permessi e malattia da quando ero dipendente lo chiedevo al mio datore di ero partita iva parlavo io direttamente;
CP_ preciso che per 5 anni sono stato dipendente di , e da tre mesi AFS;
CP_ CP_ non avevo permessi con , e le ferie le chie referenti;
aveva il giro s no, zona viale Monza;
Parte_1
o la sua attività come autista era uguale alla mia come sopra descritta.
4 | 11 *** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di . CP_1
In proposito, sia sufficiente richiamare il qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera,
l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede
l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto) (Cass., n. 30490 del 28/10/2021)
Tenuto conto che, nel caso di specie, non vi è stato alcun formale atto di recesso da parte dell'utilizzatore e considerato altresì che il lavoratore è tuttora addetto presso il CP_1 medesimo appalto in Cinisello, l'eccezione in commento deve essere respinta.
***
Per il resto, in relazione alla fattispecie dedotta in causa, in diritto va ricordato che: In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto,
5 | 11 nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo) (ex plurimis Cass., ordinanza n. 12551 del 25/6/2020).
Deve, poi, osservarsi che: In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, anche nel regime di cui al
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come già in quello di cui alla legge n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni sono riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito in relazione al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale dei servizi bancari con effetto dall'inizio della somministrazione) (Cass., n. n. 15615 del
15/07/2011, conforme Cass., Ordinanza n. 9139 del 12/04/2018 secondo cui: In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto).
*
Nel caso di specie, la difesa di ha, innanzitutto, contestato che con i vari datori di CP_1 lavoro del ricorrente sia intercorso un contratto di appalto, trattandosi invece di un contratto di trasporto.
Tuttavia, è agevole osservare che i contratti di trasporto prodotti dalla convenuta, ben lungi dall'essere limitati alla sola effettuazione di operazioni di trasporto merci, prevedevano (come pienamente confermato dall'istruttoria) un insieme articolato di ulteriori servizi, tra i quali l'attività di carico e scarico, l'incasso per le consegne in contrassegno.
Trattasi, peraltro, di un servizio di trasporto e consegna strutturalmente incardinato all'interno dell'attività della convenuta del tutto inconciliabile con il mero contratto di trasporto, in favore di un appalto di servizi.
***
Nel merito, deve osservarsi che l'istruttoria ha dato un esito assolutamente univoco e concordante.
6 | 11 Tutti i testimoni esaminati, non solo quelli comuni alle parti ma anche quelli della parte convenuta, hanno, difatti, dato piena conferma delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente nel corso del rapporto per come allegate in ricorso.
In particolare, pacifico il fatto che per tutta la durata del rapporto dedotto in causa Cont
ha lavorato, quale autista, presso la filiale di Cinisello Balsamo, è Parte_1 risultato provato che: Cont i) la preparazione del giro delle consegne era curata dai c.d. giristi, tutti i dipendenti di ii) il driver ritrovava le indicazioni nel palmare messo a disposizione, svolgendo quindi le classiche mansioni di picking provvedendo a recuperare la merce dal magazzino;
Cont iii) prima del carico nel furgone, sempre a cura del driver, i dipendenti di si occupavano della c.d. quadratura, ovvero la verifica della correttezza della merce caricata.; iv) fermo restando che l'autista era autonomo nell'organizzazione del giro, doveva comunque attenersi alle indicazioni ricevute, quantomeno in relazione alle consegne prioritarie da effettuarsi entro le 12;
v) nel caso di spedizioni in contrassegno era l'autista ad occuparsi di incassare il controvalore Cont economico, in denaro o assegno, da riconsegnare poi all'ufficio di Cinisello;
vi) per qualunque necessità lavorativa, il driver contattava la filiale ed erano sempre dipendenti di Cont a coadiuvarlo nella risoluzione del problema;
vii) mediamente l'autista rientrava a Cinisello verso le 16-16:30 occupandosi, a quel punto, dello scarico della merce;
viii) per tutte le dinamiche relative a ferie, permessi o malattie, per quanto fosse il datore di lavoro Cont dell'autista a darne comunicazione a è emerso che il driver ne desse anche comunicazione diretta al mattino al girista prima dell'inizio del turno;
ix) il ricorrente lavorava di regola nella stessa zona di Milano, ovvero Viale Monza e Viale
Padova; Cont x) aveva altresì facoltà di controllare le consegne dell'autista attraverso il controllo del palmare;
xi) presso il magazzino non erano presenti preposti o referenti delle singole ditte di trasporto.
*
Lo scenario organizzativo sopra richiamata ha subito una radicale modifica solo solo successivamente all'avvio delle indagini da parte della procura della Repubblica di Milano disposte
7 | 11 con decreto del 12 febbraio 2021, in atti, ove si ravvisava a carico di la simulazione di CP_1 contratti di appalto in luogo di una somministrazione di manodopera.
L'indagine, per quanto di interesse, si concludeva con provvedimento di revoca del 20 marzo
2024, ove si dava atto che l'organizzazione delle ditte trasportatrici era stata radicalmente modificata, anche con l'introduzione di un preposto-referente quale filtro tra gli autisti e la committenza.
Per inciso, di difficile comprensione l'eccezione di inammissibilità degli atti della procura sollevata dalla difesa di parte convenuta, trattandosi di procedimento definito e non secretato.
***
Per quanto detto, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, abbia CP_1 esercitato nei confronti degli autisti, ivi compreso il ricorrente, in via assolutamente esclusiva (lo si ribadisce, quantomeno fino alla conclusione delle indagini penali) i più tipici poteri del datore di lavoro, di direttiva e controllo della prestazione, in luogo dei formali datori di lavoro.
Risulta, quindi, integrata la fattispecie di somministrazione di manodopera, in quanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata ai paragrafi precedenti, risulta che in capo a fosse individuabile la gestione concreta delle modalità di svolgimento della prestazione CP_1 lavorativa del ricorrente.
Per quanto detto, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente alla costituzione con CP_1
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dallo 01/8/2003 (ovvero la
[...] decorrenza del primo rapporto con l'asserita appaltatrice PS COOP SRL); per quanto emerso dall'istruttoria, il rapporto di lavoro si è sempre svolto secondo una articolazione oraria a tempo pieno.
***
Quanto alle differenze retributive invocate dal ricorrente, si osserva quanto segue.
Le differenze maturate sulla base della retribuzione base dei minimi della contrattazione collettiva, sono state contestate dalla difesa della convenuta ma sul mero presupposto che sarebbero state prodotte le sole, schede di sintesi del CCNL, salvo evidenziare che non è contestata la correttezza di tale retribuzione.
Quanto agli importi invocati a titolo di EDR, sia sufficiente evidenziare che la difesa della società non ha contestato la correttezza di tali importi e che tale voce sia parte della retribuzione dovuta.
8 | 11 Detto che le contestazioni sull'orario di lavoro sono state smentite dalla sopra riportata istruttoria che ha dato ampiamente conto che il lavoratore svolgesse non già un rapporto a tempo parziale, bensì a tempo pieno, non è nemmeno corretta la censura di parte convenuta secondo cui occorrerebbe avere riguardo ai periodi di interruzione della guida e ai periodi di riposo e di attesa, considerato che la medesima istruttoria ha consentito l'accertamento di una attività lavorativa svolta senza dette pause.
Quanto agli scatti di anzianità, la contestazione di parte convenuta è assolutamente generica e non apprezzabile, essendo fondata unicamente sull'assunto che si debba avere riguardo al livello di inquadramento del lavoratore, senza che abbia, poi, dato specificamente conto delle CP_1 ragioni di erroneità nei calcoli di parte.
Quanto all'indennità di trasferta, riconosciuta dal CCNL per il personale viaggiante che abbia trascorso un minimo di sei ore in territorio extraurbano, l'istruttoria ha dato ampiamente conforto alle allegazioni del ricorrente sul diritto a tale indennità per come si è concretamente articolata la prestazione lavorativa quotidiana.
Per quanto concerne l'indennità di maneggio denaro, riconosciuta dal CCNL a coloro che abbiano normalmente maneggio di denaro e sempre che il datore di lavoro non abbia per iscritto esonerato il dipendente da ogni responsabilità, ancora una volta all'esito dell'istruttoria, come visto, è risultato ampiamente provato il fatto che gli autisti, nella normalità della loro attività, si occupassero anche di consegne in contrassegno, recuperando quindi il controvalore in contanti ovvero con assegno.
Nonostante la consegna in contrassegno non fosse la regola, è emerso che non si trattasse di un'attività sporadica ma continuativa nel tempo, dal che il diritto alla relativa indennità.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società, infine, non coglie nel segno, se si considera che il rapporto, in forza della accertata costituzione, è tuttora in essere e che, fino al presente giudizio ove si è costituito il rapporto con , non vi è evidenza che i precedenti CP_1 datori di lavoro del ricorrente fossero in tutela reale e che quindi questi, quantomeno fino all'entrata in vigore L. 92/2012, potesse liberamente agire a tutela dei propri diritti senza il metus di possibili conseguenze ritorsive.
*
Ed allora, tenuto conto del rapporto a tempo pieno, considerato che nei conteggi di parte non viene richiesto il riconoscimento di orario di lavoro straordinario, in quanto viene unicamente rapportata a 100 la percentuale del part-time (fino a novembre 2013 al 50%,) e, per l'effetto, sono
9 | 11 state ricalcolate le retribuzioni non corrisposte (anche in relazione alla 13ª e 14ª mensilità, agli scatti di anzianità illegittimamente azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro, considerato altresì il riconosciuto diritto alla indennità di trasferta (nel corso del rapporto in taluni rapporti non riconosciuta e, in altri, corrisposta ma in misura inferiore alla previsione del CCNL)
e alla indennità di maneggio denaro, ne deriva il diritto del ricorrente a percepire:
Euro 28.449,05 per differenze sulla retribuzione base comprensiva di adeguamento del livello, scatti di anzianità e indennità maneggio denaro;
Euro 4741,51 per differenze su 13ª e 14ª mensilità;
Euro 22.973,45 per indennità di trasferta oltre alla conseguente incidenza sul TFR e così per complessivi euro 60.324,30 da maggior di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze, come da conteggi in atti, al saldo effettivo.
Tali importi sono stati correttamente calcolati dalla parte sulla base dei conteggi elaborati con criteri razionali ed obiettivi condivisi dal giudicante e, come visto, non specificamente contestati dalla parte convenuta.
***
Il ricorso merita, quindi, integrale accoglimento,
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, secondo le previsioni DM 55/14 avendo riguardo al valore indeterminabile della controversia, di complessità media.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno tra e Parte_1
fin dallo 01/08/2003; CP_1 condanna all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 pieno ed indeterminato con inquadramento al livello G1 CCNL Logistica, nonché al pagamento, per i titoli di cui al ricorso, della somma complessiva di euro 66.075,82, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
11.327,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
10 | 11 riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 17/07/2025
Il Giudice
LI ER
11 | 11
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI ER ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Parte_1 C.F._1
IC e IA GI, con domicilio eletto in Brescia, Via Solferino 31
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Marcello Giustiniani, Arturo Maresca, Marcello Bonomo ed CP_1 P.IVA_1
IC AR D'Onofrio, con domicilio eletto in Milano, Via Barozzi 1
RESISTENTE
OGGETTO: appalto di manodopera. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/02/2025,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
A. accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra e: CP_1
- resp. limitata dal 1.8.03 al 30.11.04; CP_2
- dal 1.1.05 al 31.1.06; Controparte_3
- dal 1.12.08 al 1.2.11; Controparte_4
- dal 7.2.11 al 31.10.12; Parte_2
- c.f. , dal 5.11.12 al 31.10.14; CP_5 P.IVA_2
- c.f. , dal 3.11.14 al 30.6.15; Controparte_6 P.IVA_3 - TA OH JE ON OH & NS dal 1.7.15 al 30.11.17;
- DC International Italia srl dal 1.12.17 al 27.9.24;
- c.f. dal 7.10.2024 ad oggi Controparte_7 P.IVA_4 Con in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di nei suddetti periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.8.2003, in subordine dalle date di cui sopra in via gradata, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed CP_1 indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità tra il deposito del ricorso e la sentenza);
B. accertare e dichiarare che il ricorrente per tutto il periodo di causa prestava attività full-time;
C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 28.449,05 per differenze sulla retribuzione base, già comprensiva di adeguamento del livello, scatti di anzianità e indennità maneggio denaro;
- € 4.741,51 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 22.973,45 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale
- € 5.751,52 per TFR maturato presso DC International Italia srl così per complessivi € 66.075,82, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
D. per l'effetto, condannare quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
Con E. in subordine condannare in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento delle suddette somme, limitatamente a quelle maturate a decorrere dalla mensilità di aprile 2017, o le diverse ritenute di Giustizia.
Con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
ha esposto di aver svolto fin dall'1/08/2003 mansioni di driver, Parte_1 addetto alla guida di furgoni in favore di , nell'ambito di un rapporto che, per quanto CP_1
2 | 11 formalmente alle dipendenze di altre aziende appaltatrici della convenuta, per le concrete modalità di esecuzione vedeva proprio assumere le vesti di datore di lavoro sostanziale. CP_1
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente di , indifferente Testimone_1 CP_1 apitoli di prova a teste così risponde: Con lavoro per dal 2000, lavoro a Cinisello Balsamo, da gennaio 2022 sono responsabile operativo movimentazione, in precede o responsabile operativo partenze;
conosco , lavora a Cinisello, non ricordo da quando, è arrivato dopo di me, lui è un driver;
Parte_1 non mi s ato della attività dei driver prima del gennaio 2022; i driver verso le 7 arrivano in filiale e prendono il giro preparato per le consegne, se ne occupano i c.d. giristi che Con lavorano per , il driver trova nel palmare a disposizione le consegne e i ritiri di cui si deve occupare;
il driver prep indi la merce e la carica sul furgone;
prima del carico sul furgone viene fatta la c.d. quadratura per verificare la correttezza della merce che deve essere Con caricata, di ciò se ne occupano impiegati di una volta caricata la merce, il driver parte p onsegne;
Con i furgoni sono di proprietà della società per cui lavora il driver, con marchio;
durante il giro il driver è generalmente autonomo nella organizzazione, pu tare una spedizione con richiesta di priority da effettuarsi in mattinata, è indicato nella stessa spedizione;
oltre che di consegne il driver si occupa anche di ritiri, di regola nella stessa zona delle consegne;
nel caso di spedizione in contrassegno il driver incassa i soldi indicati in bolla, o in contanti o in assegno, che alla sera Con riconsegna all'ufficio cassa di a Cinisello;
se durante i giri il driver ha oblemi, il driver sente il suo datore di lavoro che ci contatta o il preposto che in filiale ne fa le veci;
Con peraltro il preposto è presente da un paio d'anni, prima il driver contattava la filiale, ed erano dipendenti di che rispondevano aiutandolo a risolvere il problema;
il driver torna a Cinisello verso le 16 – 16.30 e scarica la merce che ha ritirato, non viene fatta una verifica immediata, la merce viene registrata dall'ufficio partenze e solo dopo vengono rilevate eventuali discordanze;
in caso di necessità per ferie, permessi o malattie ci arriva la comunicazione dal datore di lavoro, è sempre stato così; peraltro, di regola il driver iniziando presto al mattino manda alle 6 un messaggio al girista, poi arriva la comunicazione ufficiale del datore di lavoro;
il ricorrente di regola lavorava nella zona di Viale Monza e Viale Padova di Milano;
noi potevamo verificare le consegne tramite controllo del palmare ma non c'erano performance minime richieste ai drivers;
quanto alle spedizioni in contrassegno, sono pochi casi, occasionali, di regola si tratta di pagamenti nella maggior parte dei casi con assegni.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente;
Testimone_2 rova ammessi il teste così risponde: Con lavoro per da aprile 2001, lavoro presso la sede di Cinisello Balsamo, attualmente mi occupo di gestione manutenzio mobili, prima ero coordinatore auto trasportatori, ruolo che ho ricoperto da gennaio 2022 al 31 marzo 2025; prima di gennaio 2022 mi occupavo di amministrazione;
mi sono occupato della attività dei drivers da gennaio 2022 a marzo 2025; Con come coordinatore ero il punto di incontro tra e i fornitori datori di lavoro degli autisti;
io quindi controllavo da un punto di vista del agine mezzi, sicurezza, ordine e divise degli operatori, ovvero il rispetto dei colori dei mezzi, della loro pulizia, che fossero in ordine, il rispetto della sicurezza;
io non seguivo concretamente l'attività dei driver;
se ravvisavo delle mancanze contattavo direttamente per e-mail il datore di lavoro;
a Cinisello che io sappia non era presente un preposto dei fornitori;
3 | 11 io interloquivo solo con il datore di lavoro;
Con nel caso in cui il driver, durante il suo giro, avesse problemi si rivolgeva direttamente agli operatori presenti in magazzino;
conosco il ricorrente, lavora a Cinisello come driver, non so dire di quale giro si occupasse;
per quanto ne so, tutti gli autisti hanno un palmare digitale;
i lavori vengono suddivisi da un programma in base alle zone di consegna o di ritiro, e il driver poi trova sul palmare l'indicazione del giro;
prima del palmare si usavano le lettere di vettura, c'era sempre il software che suddivideva il giro che poi veniva riportato per ciascuno nella lettera di vettura;
il driver si occupa di recuperare la merce da consegnare, prima del carico sul mezzo la società di facchinaggio si occupava di verificare la correttezza della merce;
Con si occupa della c.d. quadratura, si trattava di uno scarico dei dati delle letture del qrcode fatte dalla società di inaggio;
i driver facevano anche consegne in contrassegno, e a seconda dei casi il pagamento poteva essere fatto o in contanti o con assegno, non c'era pagamento tramite pos, e al rientro a Cinisello il driver riconsegnava i titoli agli impiegati Con amministrativi di a Cinisello i paga in contrassegno erano all'incirca un 10% del totale, in prevalenza erano pagamenti in assegno;
erano gli autisti che decidevano il giro, salvo nei casi di servizi prioritari.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente di , indifferente, non parente Testimone_3 CP_1 oli di prova am e così risponde: Con lavoro in da maggio 2019, sono attualmente responsabile ufficio partenze, a Cinisello;
conosco rrente di vista, lavora come autista nel magazzino di Cinisello;
occupandomi della operatività partenze, ho contatti con gli autisti solo in occasione del ricevimento DDT;
premesso che ho sempre lavorato all'ufficio partenze, per un anno come data entry, poi ho fatto supervisore ufficio partenze e infine responsabile, sugli autisti vedo solo il loro rientro, visto che al mio arrivo alle 10.30 sono già usciti;
non mi sono mai interessato dell'organizzazione del lavoro degli autisti;
quando l'autista rientra al magazzino, scarica in magazzino il mezzo e ci consegna il DDT;
nel caso di problemi, l'autista non si relaziona col mio ufficio, ma col mio pari grado dell'ufficio movimentazione o arrivi;
Con tengo a precisare che da circa un anno è presente un preposto del fornitore che fa da tramite col responsabile Con prima gli autisti erano gestiti direttamente dai responsabili
* Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Con Sono , dipendente di ho un contenzioso con , tuttora pendente, non parente;
Persona_1 CP_1 interr di prova ammes ste così risponde: Con io lavoro presso di Cinisello, ho iniziato nel 1994, prima a partita iva;
ho sempre svolt ansioni di autista;
Con quanto alla mia attività, i giristi dipendenti di organizzavano il giro ogni giorno;
all'arrivo al magazzino l'autista recupera la c tta preparata dai giristi, dove ci sono i bollettini con i pacchi e gli indirizzi;
l'autista recupera i pacchi dal magazzino, carica il mezzo e poi inizia il giro del mattino, e lo stesso al pomeriggio al rientro;
il giro cambia tutti i giorni, la zona anche, e il numero di consegne e ritiri variava di giorno in giorno;
la scelta del giro era organizzata dall'autista, anche se c'erano consegne già pagate come prioritarie da fare entro le 12; Con nel caso di problemi durante il giro, fino a qualche tempo fa ci rivolgevamo a di , ora invece è Persona_2
anche se da due mesi chiamo un referente di AFS;
Persona_3 egne capitano spesso consegne in contrassegno, il cliente paga con assegno o contanti che poi vengono consegnate alla cassa al rientro;
non ho mai fatto ritardo a lavoro, nel caso di consegne e ritiri non fatti mi venivano contestati da Persona_2 nel caso di ferie, permessi e malattia da quando ero dipendente lo chiedevo al mio datore di ero partita iva parlavo io direttamente;
CP_ preciso che per 5 anni sono stato dipendente di , e da tre mesi AFS;
CP_ CP_ non avevo permessi con , e le ferie le chie referenti;
aveva il giro s no, zona viale Monza;
Parte_1
o la sua attività come autista era uguale alla mia come sopra descritta.
4 | 11 *** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di . CP_1
In proposito, sia sufficiente richiamare il qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera,
l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede
l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto) (Cass., n. 30490 del 28/10/2021)
Tenuto conto che, nel caso di specie, non vi è stato alcun formale atto di recesso da parte dell'utilizzatore e considerato altresì che il lavoratore è tuttora addetto presso il CP_1 medesimo appalto in Cinisello, l'eccezione in commento deve essere respinta.
***
Per il resto, in relazione alla fattispecie dedotta in causa, in diritto va ricordato che: In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto,
5 | 11 nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo) (ex plurimis Cass., ordinanza n. 12551 del 25/6/2020).
Deve, poi, osservarsi che: In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, anche nel regime di cui al
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come già in quello di cui alla legge n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni sono riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito in relazione al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale dei servizi bancari con effetto dall'inizio della somministrazione) (Cass., n. n. 15615 del
15/07/2011, conforme Cass., Ordinanza n. 9139 del 12/04/2018 secondo cui: In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto).
*
Nel caso di specie, la difesa di ha, innanzitutto, contestato che con i vari datori di CP_1 lavoro del ricorrente sia intercorso un contratto di appalto, trattandosi invece di un contratto di trasporto.
Tuttavia, è agevole osservare che i contratti di trasporto prodotti dalla convenuta, ben lungi dall'essere limitati alla sola effettuazione di operazioni di trasporto merci, prevedevano (come pienamente confermato dall'istruttoria) un insieme articolato di ulteriori servizi, tra i quali l'attività di carico e scarico, l'incasso per le consegne in contrassegno.
Trattasi, peraltro, di un servizio di trasporto e consegna strutturalmente incardinato all'interno dell'attività della convenuta del tutto inconciliabile con il mero contratto di trasporto, in favore di un appalto di servizi.
***
Nel merito, deve osservarsi che l'istruttoria ha dato un esito assolutamente univoco e concordante.
6 | 11 Tutti i testimoni esaminati, non solo quelli comuni alle parti ma anche quelli della parte convenuta, hanno, difatti, dato piena conferma delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente nel corso del rapporto per come allegate in ricorso.
In particolare, pacifico il fatto che per tutta la durata del rapporto dedotto in causa Cont
ha lavorato, quale autista, presso la filiale di Cinisello Balsamo, è Parte_1 risultato provato che: Cont i) la preparazione del giro delle consegne era curata dai c.d. giristi, tutti i dipendenti di ii) il driver ritrovava le indicazioni nel palmare messo a disposizione, svolgendo quindi le classiche mansioni di picking provvedendo a recuperare la merce dal magazzino;
Cont iii) prima del carico nel furgone, sempre a cura del driver, i dipendenti di si occupavano della c.d. quadratura, ovvero la verifica della correttezza della merce caricata.; iv) fermo restando che l'autista era autonomo nell'organizzazione del giro, doveva comunque attenersi alle indicazioni ricevute, quantomeno in relazione alle consegne prioritarie da effettuarsi entro le 12;
v) nel caso di spedizioni in contrassegno era l'autista ad occuparsi di incassare il controvalore Cont economico, in denaro o assegno, da riconsegnare poi all'ufficio di Cinisello;
vi) per qualunque necessità lavorativa, il driver contattava la filiale ed erano sempre dipendenti di Cont a coadiuvarlo nella risoluzione del problema;
vii) mediamente l'autista rientrava a Cinisello verso le 16-16:30 occupandosi, a quel punto, dello scarico della merce;
viii) per tutte le dinamiche relative a ferie, permessi o malattie, per quanto fosse il datore di lavoro Cont dell'autista a darne comunicazione a è emerso che il driver ne desse anche comunicazione diretta al mattino al girista prima dell'inizio del turno;
ix) il ricorrente lavorava di regola nella stessa zona di Milano, ovvero Viale Monza e Viale
Padova; Cont x) aveva altresì facoltà di controllare le consegne dell'autista attraverso il controllo del palmare;
xi) presso il magazzino non erano presenti preposti o referenti delle singole ditte di trasporto.
*
Lo scenario organizzativo sopra richiamata ha subito una radicale modifica solo solo successivamente all'avvio delle indagini da parte della procura della Repubblica di Milano disposte
7 | 11 con decreto del 12 febbraio 2021, in atti, ove si ravvisava a carico di la simulazione di CP_1 contratti di appalto in luogo di una somministrazione di manodopera.
L'indagine, per quanto di interesse, si concludeva con provvedimento di revoca del 20 marzo
2024, ove si dava atto che l'organizzazione delle ditte trasportatrici era stata radicalmente modificata, anche con l'introduzione di un preposto-referente quale filtro tra gli autisti e la committenza.
Per inciso, di difficile comprensione l'eccezione di inammissibilità degli atti della procura sollevata dalla difesa di parte convenuta, trattandosi di procedimento definito e non secretato.
***
Per quanto detto, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, abbia CP_1 esercitato nei confronti degli autisti, ivi compreso il ricorrente, in via assolutamente esclusiva (lo si ribadisce, quantomeno fino alla conclusione delle indagini penali) i più tipici poteri del datore di lavoro, di direttiva e controllo della prestazione, in luogo dei formali datori di lavoro.
Risulta, quindi, integrata la fattispecie di somministrazione di manodopera, in quanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata ai paragrafi precedenti, risulta che in capo a fosse individuabile la gestione concreta delle modalità di svolgimento della prestazione CP_1 lavorativa del ricorrente.
Per quanto detto, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente alla costituzione con CP_1
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dallo 01/8/2003 (ovvero la
[...] decorrenza del primo rapporto con l'asserita appaltatrice PS COOP SRL); per quanto emerso dall'istruttoria, il rapporto di lavoro si è sempre svolto secondo una articolazione oraria a tempo pieno.
***
Quanto alle differenze retributive invocate dal ricorrente, si osserva quanto segue.
Le differenze maturate sulla base della retribuzione base dei minimi della contrattazione collettiva, sono state contestate dalla difesa della convenuta ma sul mero presupposto che sarebbero state prodotte le sole, schede di sintesi del CCNL, salvo evidenziare che non è contestata la correttezza di tale retribuzione.
Quanto agli importi invocati a titolo di EDR, sia sufficiente evidenziare che la difesa della società non ha contestato la correttezza di tali importi e che tale voce sia parte della retribuzione dovuta.
8 | 11 Detto che le contestazioni sull'orario di lavoro sono state smentite dalla sopra riportata istruttoria che ha dato ampiamente conto che il lavoratore svolgesse non già un rapporto a tempo parziale, bensì a tempo pieno, non è nemmeno corretta la censura di parte convenuta secondo cui occorrerebbe avere riguardo ai periodi di interruzione della guida e ai periodi di riposo e di attesa, considerato che la medesima istruttoria ha consentito l'accertamento di una attività lavorativa svolta senza dette pause.
Quanto agli scatti di anzianità, la contestazione di parte convenuta è assolutamente generica e non apprezzabile, essendo fondata unicamente sull'assunto che si debba avere riguardo al livello di inquadramento del lavoratore, senza che abbia, poi, dato specificamente conto delle CP_1 ragioni di erroneità nei calcoli di parte.
Quanto all'indennità di trasferta, riconosciuta dal CCNL per il personale viaggiante che abbia trascorso un minimo di sei ore in territorio extraurbano, l'istruttoria ha dato ampiamente conforto alle allegazioni del ricorrente sul diritto a tale indennità per come si è concretamente articolata la prestazione lavorativa quotidiana.
Per quanto concerne l'indennità di maneggio denaro, riconosciuta dal CCNL a coloro che abbiano normalmente maneggio di denaro e sempre che il datore di lavoro non abbia per iscritto esonerato il dipendente da ogni responsabilità, ancora una volta all'esito dell'istruttoria, come visto, è risultato ampiamente provato il fatto che gli autisti, nella normalità della loro attività, si occupassero anche di consegne in contrassegno, recuperando quindi il controvalore in contanti ovvero con assegno.
Nonostante la consegna in contrassegno non fosse la regola, è emerso che non si trattasse di un'attività sporadica ma continuativa nel tempo, dal che il diritto alla relativa indennità.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società, infine, non coglie nel segno, se si considera che il rapporto, in forza della accertata costituzione, è tuttora in essere e che, fino al presente giudizio ove si è costituito il rapporto con , non vi è evidenza che i precedenti CP_1 datori di lavoro del ricorrente fossero in tutela reale e che quindi questi, quantomeno fino all'entrata in vigore L. 92/2012, potesse liberamente agire a tutela dei propri diritti senza il metus di possibili conseguenze ritorsive.
*
Ed allora, tenuto conto del rapporto a tempo pieno, considerato che nei conteggi di parte non viene richiesto il riconoscimento di orario di lavoro straordinario, in quanto viene unicamente rapportata a 100 la percentuale del part-time (fino a novembre 2013 al 50%,) e, per l'effetto, sono
9 | 11 state ricalcolate le retribuzioni non corrisposte (anche in relazione alla 13ª e 14ª mensilità, agli scatti di anzianità illegittimamente azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro, considerato altresì il riconosciuto diritto alla indennità di trasferta (nel corso del rapporto in taluni rapporti non riconosciuta e, in altri, corrisposta ma in misura inferiore alla previsione del CCNL)
e alla indennità di maneggio denaro, ne deriva il diritto del ricorrente a percepire:
Euro 28.449,05 per differenze sulla retribuzione base comprensiva di adeguamento del livello, scatti di anzianità e indennità maneggio denaro;
Euro 4741,51 per differenze su 13ª e 14ª mensilità;
Euro 22.973,45 per indennità di trasferta oltre alla conseguente incidenza sul TFR e così per complessivi euro 60.324,30 da maggior di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze, come da conteggi in atti, al saldo effettivo.
Tali importi sono stati correttamente calcolati dalla parte sulla base dei conteggi elaborati con criteri razionali ed obiettivi condivisi dal giudicante e, come visto, non specificamente contestati dalla parte convenuta.
***
Il ricorso merita, quindi, integrale accoglimento,
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, secondo le previsioni DM 55/14 avendo riguardo al valore indeterminabile della controversia, di complessità media.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno tra e Parte_1
fin dallo 01/08/2003; CP_1 condanna all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 pieno ed indeterminato con inquadramento al livello G1 CCNL Logistica, nonché al pagamento, per i titoli di cui al ricorso, della somma complessiva di euro 66.075,82, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
11.327,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
10 | 11 riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 17/07/2025
Il Giudice
LI ER
11 | 11