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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 30075/2024 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_1
Germani, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti in Notaio di Fiumicino, Persona_1
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Forsellino, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'1/8/2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249082116782000, notificatagli il 19/7/2024, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 3972022015096569000 e 3972022003192664000, asseritamente notificati il 7/8/2022 e il 13/1/2023, emessi a tutela di pretesi omessi contributi per gli anni 2019-2022. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva, non essendo egli mai stato titolare di alcuna posizione contributiva o previdenziale riferita agli anni in contestazione, dal 2019 al 2022, sì da non poter comprendere la ragione della pretesa dell' . CP_3
Tanto premesso, previa istanza di sospensione, ritenendo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, nella parte impugnata, concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia dichiarare l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720249082116782000 notificata il 19.07.2024 nella parte quivi impugnata, nonché l'avviso di addebito n. 3972022015096569000 asseritamente notificato il 07.08.2022 riferito a omesso versamento contributivo anni 2019, 2020, 2022; nonché l'avviso di addebito n. 39720220031926640000 asseritamente notificato il 13.01.2023 riferito a omesso versamento contributivo anni 2021, 2022. Per tutti i motivi espressi in premessa e così come argomentati”, con vittoria di spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo l'inammissibilità della domanda per Controparte_2 inoppugnabilità dei titoli, ritualmente notificati e divenuti esecutivi, e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Assegnato a parte ricorrente termine per il rituale rinnovo della notifica, con autonoma memoria si costituiva, altresì, l' anch'esso eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati e non validamente opposti;
nel merito, l'Istituto deduceva che era stato iscritto alla Gestione Commercianti in Parte_1 seguito alla presentazione, da parte sua, della comunicazione di iscrizione del 5/6/2019, in relazione all'attività di impresa della società Hospitalitymonti S.r.l, partecipando direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sin dall'1/4/2019, tanto da avere presentato in data 3/4/2020 domanda di indennità Covid 19 per i lavoratori autonomi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti;
senza insistere nell'istanza di sospensione, la parte ricorrente domandava rinvio per la discussione con termine per note conclusive. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare e assorbente è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese resistenti. L'odierno ricorrente ha, invero, impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249082116782000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 3972022015096569000 e 3972022003192664000, sollevando censure di merito, inerenti la non debenza della contribuzione pretesa, per dichiarata l'inesistenza di una posizione previdenziale a suo nome per gli anni 2019-2022. Costituendosi tempestivamente in giudizio, a seguito dell'ordine di rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, l' ha dedotto e documentato che CP_1
i due avvisi di addebito erano stati, in realtà, ritualmente notificati a mezzo PEC al destinatario il 7/8/2022 e il 13/1/2023, all'indirizzo Email_1 corrispondente al medesimo al quale, in data 19/7/2024, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata. 2.1 Tale forma di notifica è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, il quale prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Secondo il principio condivisibilmente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, "l'irritualità della notificazione di un atto (…) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 7665 del 18/04/2016). 2.2 Quanto, poi, agli indirizzi di posta elettronica certificata del destinatario e del mittente, è sufficiente richiamare il recente intervento della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, esprimendosi in merito a notifica disposta dal concessionario della riscossione a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente in un pubblico registro, superando un precedente orientamento, ha affermato che “La riconducibilità del documento al mittente è comprovata dai dati di certificazione contenuti con carattere immodificabile nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dal gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Ciascun dominio Pec è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e quello assegnato attualmente a e Controparte_2 precedentemente a reca esattamente la denominazione del mittente, CP_4 per cui non vi è possibilità di fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. In ogni caso, il destinatario di una e-mail certificata, per fugare ogni
3 dubbio sulla identità del soggetto mittente, ha la possibilità di verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, consultando la cosiddetta "Anagrafe dei domini Internet" rappresentata, per quelli con estensione come nel caso di specie “.it”, da
“Registro.it”, accessibile a chiunque attraverso il link “http://nic.it/” (sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10969 del 21/12/2020). Analogamente è avvenuto nel caso in esame, nel quale la notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione proveniva dall'indirizzo PEC t, agevolmente riconducibile all' Email_2 [...]
resistente. CP_5
2.4 D'altro canto, la comunicazione di posta elettronica risulta ritualmente accettata e consegnata e non v'è censura di mancata corrispondenza dell'indirizzo PEC del destinatario. Invero, nelle note di trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., sostitutive della prima udienza, pur depositate il 28/11/2024, la parte ricorrente nulla ha censurato in ordine alla riconducibilità a sé dell'indirizzo PEC cui sono stati notificati dapprima i titoli e, successivamente, l'intimazione di pagamento. Peraltro, con ricorso depositato il 23/2/2023 e iscritto al n. 5148/2023 RG, l'odierno ricorrente aveva già impugnato innanzi a questo Tribunale l'avviso di addebito n. 39720220031926640000, che deduceva essergli stato notificato il
3/1/2023, ma, rilevata alla prima udienza l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, il giudizio non era riassunto innanzi al giudice dichiarato competente. Non residuando dubbi che l'indirizzo PEC sia riconducibile Email_1 al ricorrente, deve, conseguentemente, concludersi che gli avvisi di addebito nn. 3972022015096569000 e 3972022003192664000 siano stati ritualmente notificati al ricorrente, rispettivamente, nelle date del 7/8/2022 e 13/1/2023. 2.5 Deve, in conseguenza, farsi applicazione dei noti principi di presunzione di conoscenza degli atti recettizi che giungono all'indirizzo del destinatario. La norma di riferimento, come noto, è quella di cui all'articolo 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Facendo applicazione del disposto normativo alla fattispecie di notifica delle cartelle di pagamento, la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui: "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto
o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (cfr. Cassazione, Sezione V, n. 16528 del 22/06/2018).
4 Nello stesso senso, si è ritenuto che la lettera raccomandata costituisca prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ., con la conseguenza che spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23920 del 22/10/2013). Tali principi sono esattamente estensibili alle notificazioni a mezzo PEC, in relazione alle quali la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. III, sentenza n. 25819 del 31/10/2017). La semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente, pertanto, a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. 2.6 L'omessa impugnazione dell'avviso di addebito n. 3972022015096569000 e la mancata riassunzione del giudizio di impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 39720220031926640000 rendono inoppugnabili i crediti in essi portati, con conseguente inammissibilità di ogni censura in relazione alla loro regolarità, formale e di merito. Né, d'altro canto, la parte ricorrente ha esposto in ricorso censure diverse, inerenti l'intimazione di pagamento e il procedimento di sua notifica o l'eventuale prescrizione successivamente maturata.
3. In assenza di ulteriori censure, assorbita l'istanza di sospensione, il ricorso deve essere respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' e di , che liquida in complessivi € CP_1 Controparte_2
5 1.865 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Roma, 11 febbraio 2025
Il Giudice Laura Cerroni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 30075/2024 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_1
Germani, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti in Notaio di Fiumicino, Persona_1
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Forsellino, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'1/8/2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249082116782000, notificatagli il 19/7/2024, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 3972022015096569000 e 3972022003192664000, asseritamente notificati il 7/8/2022 e il 13/1/2023, emessi a tutela di pretesi omessi contributi per gli anni 2019-2022. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva, non essendo egli mai stato titolare di alcuna posizione contributiva o previdenziale riferita agli anni in contestazione, dal 2019 al 2022, sì da non poter comprendere la ragione della pretesa dell' . CP_3
Tanto premesso, previa istanza di sospensione, ritenendo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, nella parte impugnata, concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia dichiarare l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720249082116782000 notificata il 19.07.2024 nella parte quivi impugnata, nonché l'avviso di addebito n. 3972022015096569000 asseritamente notificato il 07.08.2022 riferito a omesso versamento contributivo anni 2019, 2020, 2022; nonché l'avviso di addebito n. 39720220031926640000 asseritamente notificato il 13.01.2023 riferito a omesso versamento contributivo anni 2021, 2022. Per tutti i motivi espressi in premessa e così come argomentati”, con vittoria di spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo l'inammissibilità della domanda per Controparte_2 inoppugnabilità dei titoli, ritualmente notificati e divenuti esecutivi, e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Assegnato a parte ricorrente termine per il rituale rinnovo della notifica, con autonoma memoria si costituiva, altresì, l' anch'esso eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati e non validamente opposti;
nel merito, l'Istituto deduceva che era stato iscritto alla Gestione Commercianti in Parte_1 seguito alla presentazione, da parte sua, della comunicazione di iscrizione del 5/6/2019, in relazione all'attività di impresa della società Hospitalitymonti S.r.l, partecipando direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sin dall'1/4/2019, tanto da avere presentato in data 3/4/2020 domanda di indennità Covid 19 per i lavoratori autonomi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti;
senza insistere nell'istanza di sospensione, la parte ricorrente domandava rinvio per la discussione con termine per note conclusive. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare e assorbente è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese resistenti. L'odierno ricorrente ha, invero, impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249082116782000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 3972022015096569000 e 3972022003192664000, sollevando censure di merito, inerenti la non debenza della contribuzione pretesa, per dichiarata l'inesistenza di una posizione previdenziale a suo nome per gli anni 2019-2022. Costituendosi tempestivamente in giudizio, a seguito dell'ordine di rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, l' ha dedotto e documentato che CP_1
i due avvisi di addebito erano stati, in realtà, ritualmente notificati a mezzo PEC al destinatario il 7/8/2022 e il 13/1/2023, all'indirizzo Email_1 corrispondente al medesimo al quale, in data 19/7/2024, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata. 2.1 Tale forma di notifica è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, il quale prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Secondo il principio condivisibilmente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, "l'irritualità della notificazione di un atto (…) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 7665 del 18/04/2016). 2.2 Quanto, poi, agli indirizzi di posta elettronica certificata del destinatario e del mittente, è sufficiente richiamare il recente intervento della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, esprimendosi in merito a notifica disposta dal concessionario della riscossione a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente in un pubblico registro, superando un precedente orientamento, ha affermato che “La riconducibilità del documento al mittente è comprovata dai dati di certificazione contenuti con carattere immodificabile nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dal gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Ciascun dominio Pec è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e quello assegnato attualmente a e Controparte_2 precedentemente a reca esattamente la denominazione del mittente, CP_4 per cui non vi è possibilità di fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. In ogni caso, il destinatario di una e-mail certificata, per fugare ogni
3 dubbio sulla identità del soggetto mittente, ha la possibilità di verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, consultando la cosiddetta "Anagrafe dei domini Internet" rappresentata, per quelli con estensione come nel caso di specie “.it”, da
“Registro.it”, accessibile a chiunque attraverso il link “http://nic.it/” (sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10969 del 21/12/2020). Analogamente è avvenuto nel caso in esame, nel quale la notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione proveniva dall'indirizzo PEC t, agevolmente riconducibile all' Email_2 [...]
resistente. CP_5
2.4 D'altro canto, la comunicazione di posta elettronica risulta ritualmente accettata e consegnata e non v'è censura di mancata corrispondenza dell'indirizzo PEC del destinatario. Invero, nelle note di trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., sostitutive della prima udienza, pur depositate il 28/11/2024, la parte ricorrente nulla ha censurato in ordine alla riconducibilità a sé dell'indirizzo PEC cui sono stati notificati dapprima i titoli e, successivamente, l'intimazione di pagamento. Peraltro, con ricorso depositato il 23/2/2023 e iscritto al n. 5148/2023 RG, l'odierno ricorrente aveva già impugnato innanzi a questo Tribunale l'avviso di addebito n. 39720220031926640000, che deduceva essergli stato notificato il
3/1/2023, ma, rilevata alla prima udienza l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, il giudizio non era riassunto innanzi al giudice dichiarato competente. Non residuando dubbi che l'indirizzo PEC sia riconducibile Email_1 al ricorrente, deve, conseguentemente, concludersi che gli avvisi di addebito nn. 3972022015096569000 e 3972022003192664000 siano stati ritualmente notificati al ricorrente, rispettivamente, nelle date del 7/8/2022 e 13/1/2023. 2.5 Deve, in conseguenza, farsi applicazione dei noti principi di presunzione di conoscenza degli atti recettizi che giungono all'indirizzo del destinatario. La norma di riferimento, come noto, è quella di cui all'articolo 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Facendo applicazione del disposto normativo alla fattispecie di notifica delle cartelle di pagamento, la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui: "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto
o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (cfr. Cassazione, Sezione V, n. 16528 del 22/06/2018).
4 Nello stesso senso, si è ritenuto che la lettera raccomandata costituisca prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ., con la conseguenza che spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23920 del 22/10/2013). Tali principi sono esattamente estensibili alle notificazioni a mezzo PEC, in relazione alle quali la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. III, sentenza n. 25819 del 31/10/2017). La semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente, pertanto, a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. 2.6 L'omessa impugnazione dell'avviso di addebito n. 3972022015096569000 e la mancata riassunzione del giudizio di impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 39720220031926640000 rendono inoppugnabili i crediti in essi portati, con conseguente inammissibilità di ogni censura in relazione alla loro regolarità, formale e di merito. Né, d'altro canto, la parte ricorrente ha esposto in ricorso censure diverse, inerenti l'intimazione di pagamento e il procedimento di sua notifica o l'eventuale prescrizione successivamente maturata.
3. In assenza di ulteriori censure, assorbita l'istanza di sospensione, il ricorso deve essere respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' e di , che liquida in complessivi € CP_1 Controparte_2
5 1.865 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Roma, 11 febbraio 2025
Il Giudice Laura Cerroni
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