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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3398/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17869/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00144565 76 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3152/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso ex art. 18 del d.lgs. 546/1992 dopo aver ricevuto, il 25 settembre 2025, tramite PEC, la cartella di pagamento n. 01220250014456576000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
OS le ha richiesto il pagamento di € 580,51 per il presunto omesso versamento della tassa automobilistica 2020 relativa al veicolo targato Targa_1
La ricorrente ha affermato che tale cartella derivava dall'avviso di accertamento n. 064246745681, mai notificatole, e che proprio l'omessa notifica dell'atto prodromico rendeva nulla la cartella. Ha sostenuto che l'Amministrazione regionale non le aveva mai inviato alcun avviso di accertamento e che, pertanto, era stata privata della possibilità di difendersi tempestivamente. Ha inoltre rilevato che il credito vantato dalla Regione
Campania fosse prescritto, richiamando la disciplina del termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982 per la tassa automobilistica, ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
La contribuente ha precisato che il tributo contestato riguardava l'anno d'imposta 2020 e che qualsiasi atto interruttivo del termine prescrizionale avrebbe dovuto esserle notificato entro il 31 dicembre 2023, mentre la cartella le era stata notificata solo nel settembre 2025, quindi oltre il limite dei tre anni. Ha citato sentenze della Suprema Corte che hanno chiarito che la cartella non impugnata non trasforma il termine di prescrizione in quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c., confermando che il termine triennale resta l'unico applicabile in materia di tassa automobilistica. Ha ritenuto pertanto che la pretesa impositiva fosse ormai ampiamente decaduta e che l'ingiunzione notificata nel 2025 fosse illegittima.
Con il ricorso ha quindi chiesto alla Corte di annullare integralmente la cartella impugnata, dichiarare la prescrizione del credito, riconoscere l'illegittimità degli atti emessi e disporre la condanna alle spese in favore della stessa ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-OS si è costituita in giudizio affermando che il ricorso fosse infondato, oltre che rivolto a un soggetto privo di legittimazione passiva. Ha rilevato che la ricorrente aveva contestato la prescrizione e la mancata notifica dell'avviso di accertamento, ma tali questioni attenevano alla fase antecedente alla formazione del ruolo ed erano quindi imputabili esclusivamente all'ente impositore, la
Regione Campania, e non al concessionario della riscossione, che si è limitato a eseguire il ruolo così come trasmesso dall'ente creditore.
L'Agenzia ha chiarito che il proprio compito si era svolto nel rispetto delle norme sulla riscossione e che non le competeva alcuna verifica sulla correttezza o sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento.
Ha inoltre depositato l'estratto di ruolo, dal quale risultava che la cartella era stata regolarmente riemessa sulla base del ruolo 2025/697, recante un debito di € 580,51, e che la stessa era stata validamente notificata il 25 settembre 2025, come risultava dai sistemi informatici dell'ente. Ha ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata notifica dell'atto prodromico è censura che può essere rivolta solo all'ente impositore, unico responsabile della fase di formazione del ruolo e dell'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Ha quindi sostenuto che l'Agenzia della riscossione non fosse il soggetto contro cui eccepire la prescrizione o la nullità dell'atto prodromico, in quanto mero esecutore della riscossione. Ha richiamato numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno affermato che il concessionario non ha l'obbligo di verificare né la reale esistenza del credito né l'effettiva notifica degli atti precedenti, trattandosi di attività che spettano integralmente all'ente impositore.
Alla luce di tali argomentazioni, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, oltre alla condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali, dichiarando infine di rinunciare alla pubblica udienza in quanto la causa risultava già completamente istruita sulla base dei documenti prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione ha documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella;
da ciò deriva l'infondatezza delle eccezioni, anche avuto riguardo alla paventata decadenza e/o prescrizione, tenuto conto delle date di notifica dei relativi atti.
In merito ai profili di regolarità di dette notifiche, è sufficiente fare rinvio alle difese svolte, sul punto, dalla
Regione (notifica postale “diretta”).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
10) Rigetta il ricorso;
11) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
12) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17869/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00144565 76 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3152/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso ex art. 18 del d.lgs. 546/1992 dopo aver ricevuto, il 25 settembre 2025, tramite PEC, la cartella di pagamento n. 01220250014456576000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
OS le ha richiesto il pagamento di € 580,51 per il presunto omesso versamento della tassa automobilistica 2020 relativa al veicolo targato Targa_1
La ricorrente ha affermato che tale cartella derivava dall'avviso di accertamento n. 064246745681, mai notificatole, e che proprio l'omessa notifica dell'atto prodromico rendeva nulla la cartella. Ha sostenuto che l'Amministrazione regionale non le aveva mai inviato alcun avviso di accertamento e che, pertanto, era stata privata della possibilità di difendersi tempestivamente. Ha inoltre rilevato che il credito vantato dalla Regione
Campania fosse prescritto, richiamando la disciplina del termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982 per la tassa automobilistica, ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
La contribuente ha precisato che il tributo contestato riguardava l'anno d'imposta 2020 e che qualsiasi atto interruttivo del termine prescrizionale avrebbe dovuto esserle notificato entro il 31 dicembre 2023, mentre la cartella le era stata notificata solo nel settembre 2025, quindi oltre il limite dei tre anni. Ha citato sentenze della Suprema Corte che hanno chiarito che la cartella non impugnata non trasforma il termine di prescrizione in quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c., confermando che il termine triennale resta l'unico applicabile in materia di tassa automobilistica. Ha ritenuto pertanto che la pretesa impositiva fosse ormai ampiamente decaduta e che l'ingiunzione notificata nel 2025 fosse illegittima.
Con il ricorso ha quindi chiesto alla Corte di annullare integralmente la cartella impugnata, dichiarare la prescrizione del credito, riconoscere l'illegittimità degli atti emessi e disporre la condanna alle spese in favore della stessa ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-OS si è costituita in giudizio affermando che il ricorso fosse infondato, oltre che rivolto a un soggetto privo di legittimazione passiva. Ha rilevato che la ricorrente aveva contestato la prescrizione e la mancata notifica dell'avviso di accertamento, ma tali questioni attenevano alla fase antecedente alla formazione del ruolo ed erano quindi imputabili esclusivamente all'ente impositore, la
Regione Campania, e non al concessionario della riscossione, che si è limitato a eseguire il ruolo così come trasmesso dall'ente creditore.
L'Agenzia ha chiarito che il proprio compito si era svolto nel rispetto delle norme sulla riscossione e che non le competeva alcuna verifica sulla correttezza o sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento.
Ha inoltre depositato l'estratto di ruolo, dal quale risultava che la cartella era stata regolarmente riemessa sulla base del ruolo 2025/697, recante un debito di € 580,51, e che la stessa era stata validamente notificata il 25 settembre 2025, come risultava dai sistemi informatici dell'ente. Ha ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata notifica dell'atto prodromico è censura che può essere rivolta solo all'ente impositore, unico responsabile della fase di formazione del ruolo e dell'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Ha quindi sostenuto che l'Agenzia della riscossione non fosse il soggetto contro cui eccepire la prescrizione o la nullità dell'atto prodromico, in quanto mero esecutore della riscossione. Ha richiamato numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno affermato che il concessionario non ha l'obbligo di verificare né la reale esistenza del credito né l'effettiva notifica degli atti precedenti, trattandosi di attività che spettano integralmente all'ente impositore.
Alla luce di tali argomentazioni, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, oltre alla condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali, dichiarando infine di rinunciare alla pubblica udienza in quanto la causa risultava già completamente istruita sulla base dei documenti prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione ha documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella;
da ciò deriva l'infondatezza delle eccezioni, anche avuto riguardo alla paventata decadenza e/o prescrizione, tenuto conto delle date di notifica dei relativi atti.
In merito ai profili di regolarità di dette notifiche, è sufficiente fare rinvio alle difese svolte, sul punto, dalla
Regione (notifica postale “diretta”).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
10) Rigetta il ricorso;
11) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
12) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)