TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3890/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. Persona_1
; C.F._2 entrambi residenti in [...], in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nata a Persona_2
Torino in data 17.03.2015 e residente a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Campanale ed elettivamente domiciliati presso il studio a Ivrea, via del Crist 6;
ATTORE contro
in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante Dott. , nominato con D.G.R. n. 21 – Controparte_2
3303 del 28 maggio 2021, sedente per carica in Chivasso (TO), via Po n.
11 (c.f. e P.IVA ); P.IVA_1
Dott. (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
21.07.1960, residente a [...], entrambi rappresentati, domiciliati e difesi dall'avv. Roberto Grella con
Studio in Torino, via Duchessa Jolanda n. 44;
CONVENUTI
Pag. 1 a 8 OGGETTO: RESPONSABILITA' MEDICA
CONCLUSIONI
Parte attrice:
a) “Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' alle obbligazioni CP_3 assunte nei confronti della minore per l'effetto della Persona_2 conclusione del contratto di “spedalità” e la conseguente responsabilità dell' per l'inadempimento della prestazione medico-professionale CP_3 imputabile al Dott. , sanitario dipendente del medesimo ed in Parte_2 servizio presso l'Ospedale Civile di Ivrea;
b) Accertare e dichiarare il diritto della minore al Persona_2 risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza delle cure mediche ricevute in data 26.4.20218;
e conseguentemente
Condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 con sede legale in Ivrea –Via Aldisio, n. 2 – nonché il Dott. Parte_2 presso la medesima con sede legale in Ivrea -Via Aldisio, n. 2-, CP_3 in via solidale tra loro, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali dalla minore , a Persona_2 causa delle cure mediche ricevute dal Dott. in data 26.4.2018 Parte_2 presso l'Ospedale Civile di Ivrea, danni che si indicano in complessivi €
57.225,00, così determinati:
✓ percentuale di invalidità permanente: 12%;
✓ punto base danno biologico: € 2.453,72;
✓ incremento per sofferenza soggettiva (+28%): € 687,04;
✓ punto base danno non patrimoniale: € 3.140,76;
✓ giorni di invalidità temporanea totale: 2;
✓ giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 0;
✓ giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30;
✓ giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 28;
✓ punto base I.T.T.: € 99,00. Danno risarcibile: € 37.312,00; aumento personalizzato (max 47%): 54.849,00.
Invalidità temporanea totale: € 198,00; Invalidità temporanea parziale al 50%: € 1.485,00; Invalidità temporanea parziale al 25%: € 693,00. Totale danno biologico temporaneo: € 2.376,00. Totale generale: € 39.688,00.
Pag. 2 a 8 Totale con personalizzazione massima: € 57.225,00. Oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento lesivo alla domanda e sul coacervo dalla data dell'evento al saldo.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Parte convenuta: “in via principale,
- respingere la domanda promossa dagli attori in quanto infondata in fatto
e in diritto, mandando conseguentemente assolti i conchiudenti da ogni pretesa avversaria;
in via subordinata e salvo gravame,
- nell'ipotesi in cui le emergenze processuali evidenziassero profili di responsabilità dei conchiudenti in relazione alla vicenda clinica dedotta in causa, stabilite le percentuali di responsabilità imputabili ex art. 1299 c.c.
e/o ex art. 2055 c.c. ai soggetti evocati in solido, contenere il ristoro dovuto nei limiti del danno effettivamente provato, mandando assolti i conchiudenti da ogni diversa e/o ulteriore pretesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ e , in qualità di genitori esercenti Pt_1 Parte_1 Persona_1 la potestà genitoriale sul minore , hanno convenuto in Persona_2 giudizio avanti al Tribunale di Ivrea il dott. e della Parte_2 [...]
al fine di sentirne accertare la responsabilità Controparte_1 professionale nell'esecuzione di prestazioni sanitarie effettuate in occasione dell'accesso della figlia minore al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ivrea in data 26 aprile 2018 e per sentirli condannare in via solidale al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) consequenziali.
La domanda giudiziale era stata preceduta dall'espletamento di un procedimento di mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo
(doc. 17).
I convenuti, e il dott. , si sono costituiti, tempestivamente, CP_4 Pt_2 nel giudizio a mezzo di un unico patrocinatore, contestando l'addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto della richiesta di risarcimento formulata da parte attrice.
Pag. 3 a 8 La causa è stata istruita mediante espletamento della consulenza tecnica di ufficio ed è stata assunta a decisione sulla base delle conclusioni precisate come in epigrafe.
§ Sulla responsabilità contrattuale per negligente esecuzione della prestazione medica. La consulenza tecnica.
Riassumendo brevemente la vicenda in fatto, il giorno 26.04.2018 _2
, avente all'epoca tre anni, ha fatto accesso al Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale di Ivrea per aver subito un “trauma accidentale IV dito mano destra”.
Riscontrata una “frattura composta del collo della falange prossimale del quarto dito”, è stata eseguita una consulenza ortopedica, che ha evidenziato la presenza di “flc sul versante radiale alla F2”. Sono state pertanto eseguite la sutura della lesione e un “bendaggio consensuale tra III e IV dito”, con prescrizione di “terapia antibiotica ed antidolorifica” e
“medicazione a breve” (cfr. referti sub. doc. 1,2, fasc. attore).
Eseguito un controllo ortopedico il giorno 28/04/2018, è stata rilevata la presenza di “estremità insensibile e con segni di scarsa irrorazione ematica”, e la paziente è stata inviava per competenza presso il Reparto di Chirurgia Plastica, Chirurgia della Mano e Microchirurgia dell'Ospedale
Maria Vittoria di Torino (cfr. doc. 3 fasc. attore).
Presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino, la minore è stata immediatamente sottoposta ad un intervento per la sutura dell'arteria collaterale laterale con immediato buon risultato della rivascolarizzazione.
Una volta dimessa il giorno 05.05.2018 con doccia gessata, in occasione di un controllo ambulatoriale è emerso un “lieve atteggiamento in flessione dell'IPP” con progressivo sviluppo di clinodattilia radiale gestita.
Allo stato attuale, presenta una lesione (permanente) Persona_2 all'anulare destro che è (tecnicamente) descritta dai cc.tt.uu. come
“deviazione radiale dell'anulare destro con atteggiamento in flessione dell'interfalangea prossimale e lieve iperestensione compensatoria dell'interfalangea distale” (pag. 35 relazione c.t.u.).
Pag. 4 a 8 Secondo quanto accertato dai cc.tt.uu. sulla base della documentazione clinica in atti, l'evento traumatico verificatosi il giorno 26/04/18 ha determinato una lesione dell'arteria collaterale radiale e una frattura della testa della P1 dell'anulare destro. La successiva comparsa di deviazione dell'anulare destro (cd. clinodattilia radiale dell'anulare destro) non è stata causata direttamente dalla compromissione vascolare bensì deve essere correlata al tipo di lesione ossea classificabile come frattura-distacco epifisario della testa della falange, frattura che presenta notoriamente un alto rischio di deviazione.
Tanto premesso, gli attori hanno censurato l'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la figlia minore, , sotto i seguenti Persona_3 profili (cfr. anche relazione medico di parte doc. 12 fasc. attore):
a) errata valutazione radiografica della frattura e errore di diagnosi in occasione della visita ortopedica.
b) omessa diagnosi della lesione del fascio vascolo nervoso;
Rispetto al primo profilo, gli attori contestano la valutazione medica secondo cui la frattura era di tipo composto (e, di conseguenza, il trattamento che è stato applicato) assumendo invece che: “si trattava di frattura scomposta che identificano come di tipo 2b-2c secondo la classificazione di AL Qattan e che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere gestita con osteosintesi, entro due-tre giorni, e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato per tre-quattro settimane” (cfr. in osservazioni di parte attrice).
Il rilievo di parte è stato adeguatamente valutato dai cc.tt.uu. (sub. 36 e ss.
Della relazione tecnica) ed è stato superato mediante argomentazioni tecniche lineari, volte a corroborare la descrizione radiologica del 26/04/18 quale “frattura composta del collo della falange prossimale del quarto dito”: cfr. in particolare in relazione pag. 37: “La proiezione laterale della
RX 26/04/18 esclude la presenza di dislocazioni dorsali (rappresentate sulle immagini 2b e 2c) in una frattura che mostra un buon allineamento radiologico in assenza di riduzione incruenta” [..] “Sulla proiezione laterale della RX 26/04/18 non è presente scomposizione dorsale del frammento distale, non è presente scomposizione in senso rotatorio e non è presente malallineamento in un contesto in cui non è stata necessaria una riduzione incruenta/cruenta”.
Pag. 5 a 8 Riguardo al secondo profilo, gli attori hanno censurato l'operato dei sanitari per non aver tempestivamente diagnosticato la lesione arteriosa in occasione della visita del 26/04/18.
Secondo parte attrice, in caso in tempestivo trattamento della complicanza vascolare sarebbe stato possibile intervenire prontamente per stabilizzare la frattura del collo della falange mediante un intervento di riduzione e sintesi, che era necessario per correggere (e prevenire il rischio di) deviazione dell'anulare.
Invece, a causa della comparsa della sofferenza vascolare – aggravata dal bendaggio applicato dai sanitari di Ivrea - era divenuta prioritaria la rivascolarizzazione del dito, con la conseguenza che la lesione ossea è stata, necessariamente, trattata in modo differente (ossia senza praticare l'intervento di sintesi) al fine di non compromettere irrimediabilmente il dito.
Ciò non ha consentito, pertanto, di praticare in modo tempestivo tutti i trattamenti necessari per evitare la deviazione assiale.
I cc.tt.uu. hanno osservato in senso contrario, che al momento dell'accesso al P.S. in data 26.04.2018 non era ipotizzabile la presenza di una lesione del fascio vascolo nervoso non essendo evidente un quadro di ipoestesia né una cianosi o ipoafflusso all'anulare destro: “non era certamente ipotizzabile la presenza di una lesione vascolare anche perché, ripetiamo, il nervo collaterale è normalmente limitrofo ed una lesione arteriosa, ma non nervosa, è da ritenersi alquanto inconsueta, sebbene possibile. In ogni caso, una vascolarizzazione consentita dall'arteria controlaterale è di per sé idonea ad irrorare il dito” (relazione consulenza pag. 38).
In base all'evidenzia clinica al momento dell'accesso al P.S. - ossia tenuto conto del tipo di frattura (composta) e del mancato riscontro di deficit vascolari e/o neurologici dall'esame obiettivo – ad avviso dei cc.tt.uu. il bendaggio in sindattilia del terzo e quarto dito della mano destra praticato dal sanitario era conforme alla buona pratica medica, pur non essendo l'unico realizzabile.
Cfr. consulenza pag. 39: “ripetiamo che il trattamento in sindattilia è, in questi contesti, da ritenersi una “buona pratica clinica” essendo ampiamente previsto in ambito specialistico, come peraltro noto anche al
CTP che, nel paragrafo “fratture delle falangi” del citato e redatto
Pag. 6 a 8 articolo17, riporta che “in caso di distacchi epifisari di scarsa entità (tipo I o II composti) può essere sufficiente un'immobilizzazione con un bendaggio sindattilico per 2-3 settimane”.
Come argomentato dai cc.tt.uu., inoltre, la pratica alternativa della immobilizzazione gessata (ritenuta preferibile dal Ctp di parte attrice) non appariva, in astratto, più appropriata rispetto al bendaggio poiché “è alquanto difficile ipotizzare che un gesso sarebbe stato meno costrittivo di un bendaggio in sindattilia in quanto, come anche riportato dallo stesso
CTP nel paragrafo “fratture delle falangi” del citato e redatto articolo19, “in caso di scomposizione maggiore, in genere, si tenta sempre una riduzione incruenta e la stabilizzazione con un gesso chiuso includendo le dita vicine” (consulenza pag. 39).
Gli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio conducono quindi ad escludere la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale di Ivrea in relazione ai trattamenti diagnostici e di cura prestati alla minore, , in occasione dell'accesso al P.S. in Persona_2 data 26.04.2023.
Le conclusioni tecniche raggiunte dai cc.tt.uu. sono condivise dal giudice in quanto esposte in modo preciso e analitico, adeguatamente motivate nelle premesse e logicamente coerenti nelle conclusioni raggiunte, anche alla luce delle repliche mosse ai rilievi dei consulenti di parte.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P. esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice.
Per tutti questi motivi, in conclusione, la domanda di parte attrice deve essere respinta.
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,00 – 260.000,00 (tenuto conto dell'importo oggetto della specifica richiesta di condanna avanzata da parte attrice), liquidato il compenso in base ai valori minimi tenuto conto della natura della vertenza, dell'ampiezza della forbice di valori monetari dello scaglione
Pag. 7 a 8 applicato e della circostanza che il valore della controversia è prossimo al valore minimo dello scaglione.
Le spese di c.t.u., liquidate in data 19.03.2024, sono poste per intero a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 3890/2022 così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite a favore di parte convenuta che liquida in € 7.050,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
3) pone le spese di c.t.u. per intero a carico di parte attrice.
Si comunichi.
Ivrea lì, 19.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3890/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. Persona_1
; C.F._2 entrambi residenti in [...], in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nata a Persona_2
Torino in data 17.03.2015 e residente a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Campanale ed elettivamente domiciliati presso il studio a Ivrea, via del Crist 6;
ATTORE contro
in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante Dott. , nominato con D.G.R. n. 21 – Controparte_2
3303 del 28 maggio 2021, sedente per carica in Chivasso (TO), via Po n.
11 (c.f. e P.IVA ); P.IVA_1
Dott. (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
21.07.1960, residente a [...], entrambi rappresentati, domiciliati e difesi dall'avv. Roberto Grella con
Studio in Torino, via Duchessa Jolanda n. 44;
CONVENUTI
Pag. 1 a 8 OGGETTO: RESPONSABILITA' MEDICA
CONCLUSIONI
Parte attrice:
a) “Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' alle obbligazioni CP_3 assunte nei confronti della minore per l'effetto della Persona_2 conclusione del contratto di “spedalità” e la conseguente responsabilità dell' per l'inadempimento della prestazione medico-professionale CP_3 imputabile al Dott. , sanitario dipendente del medesimo ed in Parte_2 servizio presso l'Ospedale Civile di Ivrea;
b) Accertare e dichiarare il diritto della minore al Persona_2 risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza delle cure mediche ricevute in data 26.4.20218;
e conseguentemente
Condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 con sede legale in Ivrea –Via Aldisio, n. 2 – nonché il Dott. Parte_2 presso la medesima con sede legale in Ivrea -Via Aldisio, n. 2-, CP_3 in via solidale tra loro, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali dalla minore , a Persona_2 causa delle cure mediche ricevute dal Dott. in data 26.4.2018 Parte_2 presso l'Ospedale Civile di Ivrea, danni che si indicano in complessivi €
57.225,00, così determinati:
✓ percentuale di invalidità permanente: 12%;
✓ punto base danno biologico: € 2.453,72;
✓ incremento per sofferenza soggettiva (+28%): € 687,04;
✓ punto base danno non patrimoniale: € 3.140,76;
✓ giorni di invalidità temporanea totale: 2;
✓ giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 0;
✓ giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30;
✓ giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 28;
✓ punto base I.T.T.: € 99,00. Danno risarcibile: € 37.312,00; aumento personalizzato (max 47%): 54.849,00.
Invalidità temporanea totale: € 198,00; Invalidità temporanea parziale al 50%: € 1.485,00; Invalidità temporanea parziale al 25%: € 693,00. Totale danno biologico temporaneo: € 2.376,00. Totale generale: € 39.688,00.
Pag. 2 a 8 Totale con personalizzazione massima: € 57.225,00. Oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento lesivo alla domanda e sul coacervo dalla data dell'evento al saldo.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Parte convenuta: “in via principale,
- respingere la domanda promossa dagli attori in quanto infondata in fatto
e in diritto, mandando conseguentemente assolti i conchiudenti da ogni pretesa avversaria;
in via subordinata e salvo gravame,
- nell'ipotesi in cui le emergenze processuali evidenziassero profili di responsabilità dei conchiudenti in relazione alla vicenda clinica dedotta in causa, stabilite le percentuali di responsabilità imputabili ex art. 1299 c.c.
e/o ex art. 2055 c.c. ai soggetti evocati in solido, contenere il ristoro dovuto nei limiti del danno effettivamente provato, mandando assolti i conchiudenti da ogni diversa e/o ulteriore pretesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ e , in qualità di genitori esercenti Pt_1 Parte_1 Persona_1 la potestà genitoriale sul minore , hanno convenuto in Persona_2 giudizio avanti al Tribunale di Ivrea il dott. e della Parte_2 [...]
al fine di sentirne accertare la responsabilità Controparte_1 professionale nell'esecuzione di prestazioni sanitarie effettuate in occasione dell'accesso della figlia minore al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ivrea in data 26 aprile 2018 e per sentirli condannare in via solidale al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) consequenziali.
La domanda giudiziale era stata preceduta dall'espletamento di un procedimento di mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo
(doc. 17).
I convenuti, e il dott. , si sono costituiti, tempestivamente, CP_4 Pt_2 nel giudizio a mezzo di un unico patrocinatore, contestando l'addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto della richiesta di risarcimento formulata da parte attrice.
Pag. 3 a 8 La causa è stata istruita mediante espletamento della consulenza tecnica di ufficio ed è stata assunta a decisione sulla base delle conclusioni precisate come in epigrafe.
§ Sulla responsabilità contrattuale per negligente esecuzione della prestazione medica. La consulenza tecnica.
Riassumendo brevemente la vicenda in fatto, il giorno 26.04.2018 _2
, avente all'epoca tre anni, ha fatto accesso al Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale di Ivrea per aver subito un “trauma accidentale IV dito mano destra”.
Riscontrata una “frattura composta del collo della falange prossimale del quarto dito”, è stata eseguita una consulenza ortopedica, che ha evidenziato la presenza di “flc sul versante radiale alla F2”. Sono state pertanto eseguite la sutura della lesione e un “bendaggio consensuale tra III e IV dito”, con prescrizione di “terapia antibiotica ed antidolorifica” e
“medicazione a breve” (cfr. referti sub. doc. 1,2, fasc. attore).
Eseguito un controllo ortopedico il giorno 28/04/2018, è stata rilevata la presenza di “estremità insensibile e con segni di scarsa irrorazione ematica”, e la paziente è stata inviava per competenza presso il Reparto di Chirurgia Plastica, Chirurgia della Mano e Microchirurgia dell'Ospedale
Maria Vittoria di Torino (cfr. doc. 3 fasc. attore).
Presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino, la minore è stata immediatamente sottoposta ad un intervento per la sutura dell'arteria collaterale laterale con immediato buon risultato della rivascolarizzazione.
Una volta dimessa il giorno 05.05.2018 con doccia gessata, in occasione di un controllo ambulatoriale è emerso un “lieve atteggiamento in flessione dell'IPP” con progressivo sviluppo di clinodattilia radiale gestita.
Allo stato attuale, presenta una lesione (permanente) Persona_2 all'anulare destro che è (tecnicamente) descritta dai cc.tt.uu. come
“deviazione radiale dell'anulare destro con atteggiamento in flessione dell'interfalangea prossimale e lieve iperestensione compensatoria dell'interfalangea distale” (pag. 35 relazione c.t.u.).
Pag. 4 a 8 Secondo quanto accertato dai cc.tt.uu. sulla base della documentazione clinica in atti, l'evento traumatico verificatosi il giorno 26/04/18 ha determinato una lesione dell'arteria collaterale radiale e una frattura della testa della P1 dell'anulare destro. La successiva comparsa di deviazione dell'anulare destro (cd. clinodattilia radiale dell'anulare destro) non è stata causata direttamente dalla compromissione vascolare bensì deve essere correlata al tipo di lesione ossea classificabile come frattura-distacco epifisario della testa della falange, frattura che presenta notoriamente un alto rischio di deviazione.
Tanto premesso, gli attori hanno censurato l'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la figlia minore, , sotto i seguenti Persona_3 profili (cfr. anche relazione medico di parte doc. 12 fasc. attore):
a) errata valutazione radiografica della frattura e errore di diagnosi in occasione della visita ortopedica.
b) omessa diagnosi della lesione del fascio vascolo nervoso;
Rispetto al primo profilo, gli attori contestano la valutazione medica secondo cui la frattura era di tipo composto (e, di conseguenza, il trattamento che è stato applicato) assumendo invece che: “si trattava di frattura scomposta che identificano come di tipo 2b-2c secondo la classificazione di AL Qattan e che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere gestita con osteosintesi, entro due-tre giorni, e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato per tre-quattro settimane” (cfr. in osservazioni di parte attrice).
Il rilievo di parte è stato adeguatamente valutato dai cc.tt.uu. (sub. 36 e ss.
Della relazione tecnica) ed è stato superato mediante argomentazioni tecniche lineari, volte a corroborare la descrizione radiologica del 26/04/18 quale “frattura composta del collo della falange prossimale del quarto dito”: cfr. in particolare in relazione pag. 37: “La proiezione laterale della
RX 26/04/18 esclude la presenza di dislocazioni dorsali (rappresentate sulle immagini 2b e 2c) in una frattura che mostra un buon allineamento radiologico in assenza di riduzione incruenta” [..] “Sulla proiezione laterale della RX 26/04/18 non è presente scomposizione dorsale del frammento distale, non è presente scomposizione in senso rotatorio e non è presente malallineamento in un contesto in cui non è stata necessaria una riduzione incruenta/cruenta”.
Pag. 5 a 8 Riguardo al secondo profilo, gli attori hanno censurato l'operato dei sanitari per non aver tempestivamente diagnosticato la lesione arteriosa in occasione della visita del 26/04/18.
Secondo parte attrice, in caso in tempestivo trattamento della complicanza vascolare sarebbe stato possibile intervenire prontamente per stabilizzare la frattura del collo della falange mediante un intervento di riduzione e sintesi, che era necessario per correggere (e prevenire il rischio di) deviazione dell'anulare.
Invece, a causa della comparsa della sofferenza vascolare – aggravata dal bendaggio applicato dai sanitari di Ivrea - era divenuta prioritaria la rivascolarizzazione del dito, con la conseguenza che la lesione ossea è stata, necessariamente, trattata in modo differente (ossia senza praticare l'intervento di sintesi) al fine di non compromettere irrimediabilmente il dito.
Ciò non ha consentito, pertanto, di praticare in modo tempestivo tutti i trattamenti necessari per evitare la deviazione assiale.
I cc.tt.uu. hanno osservato in senso contrario, che al momento dell'accesso al P.S. in data 26.04.2018 non era ipotizzabile la presenza di una lesione del fascio vascolo nervoso non essendo evidente un quadro di ipoestesia né una cianosi o ipoafflusso all'anulare destro: “non era certamente ipotizzabile la presenza di una lesione vascolare anche perché, ripetiamo, il nervo collaterale è normalmente limitrofo ed una lesione arteriosa, ma non nervosa, è da ritenersi alquanto inconsueta, sebbene possibile. In ogni caso, una vascolarizzazione consentita dall'arteria controlaterale è di per sé idonea ad irrorare il dito” (relazione consulenza pag. 38).
In base all'evidenzia clinica al momento dell'accesso al P.S. - ossia tenuto conto del tipo di frattura (composta) e del mancato riscontro di deficit vascolari e/o neurologici dall'esame obiettivo – ad avviso dei cc.tt.uu. il bendaggio in sindattilia del terzo e quarto dito della mano destra praticato dal sanitario era conforme alla buona pratica medica, pur non essendo l'unico realizzabile.
Cfr. consulenza pag. 39: “ripetiamo che il trattamento in sindattilia è, in questi contesti, da ritenersi una “buona pratica clinica” essendo ampiamente previsto in ambito specialistico, come peraltro noto anche al
CTP che, nel paragrafo “fratture delle falangi” del citato e redatto
Pag. 6 a 8 articolo17, riporta che “in caso di distacchi epifisari di scarsa entità (tipo I o II composti) può essere sufficiente un'immobilizzazione con un bendaggio sindattilico per 2-3 settimane”.
Come argomentato dai cc.tt.uu., inoltre, la pratica alternativa della immobilizzazione gessata (ritenuta preferibile dal Ctp di parte attrice) non appariva, in astratto, più appropriata rispetto al bendaggio poiché “è alquanto difficile ipotizzare che un gesso sarebbe stato meno costrittivo di un bendaggio in sindattilia in quanto, come anche riportato dallo stesso
CTP nel paragrafo “fratture delle falangi” del citato e redatto articolo19, “in caso di scomposizione maggiore, in genere, si tenta sempre una riduzione incruenta e la stabilizzazione con un gesso chiuso includendo le dita vicine” (consulenza pag. 39).
Gli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio conducono quindi ad escludere la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale di Ivrea in relazione ai trattamenti diagnostici e di cura prestati alla minore, , in occasione dell'accesso al P.S. in Persona_2 data 26.04.2023.
Le conclusioni tecniche raggiunte dai cc.tt.uu. sono condivise dal giudice in quanto esposte in modo preciso e analitico, adeguatamente motivate nelle premesse e logicamente coerenti nelle conclusioni raggiunte, anche alla luce delle repliche mosse ai rilievi dei consulenti di parte.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P. esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice.
Per tutti questi motivi, in conclusione, la domanda di parte attrice deve essere respinta.
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,00 – 260.000,00 (tenuto conto dell'importo oggetto della specifica richiesta di condanna avanzata da parte attrice), liquidato il compenso in base ai valori minimi tenuto conto della natura della vertenza, dell'ampiezza della forbice di valori monetari dello scaglione
Pag. 7 a 8 applicato e della circostanza che il valore della controversia è prossimo al valore minimo dello scaglione.
Le spese di c.t.u., liquidate in data 19.03.2024, sono poste per intero a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 3890/2022 così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite a favore di parte convenuta che liquida in € 7.050,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
3) pone le spese di c.t.u. per intero a carico di parte attrice.
Si comunichi.
Ivrea lì, 19.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 8 a 8