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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2649 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il giorno 19 marzo 1966, residente a[...], (C.F.: , nato ad Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ) il giorno 3 aprile 1939, residente a[...], ed (C.F.: , nata ad Controparte_1 C.F._3
Avezzano (AQ) il giorno 17 gennaio 1970 e residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Avezzano (AQ), via Antonio Gramsci, presso lo studio dell'Avv. Antonio Morgante, che li rappresenta e difende tutti, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
Controparte_2
(P. IVA: ), con sede legale in Bari, in Corso Cavour, n. 19, in P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale, nella sua qualità di incorporante
Controparte_3
C.F. ), in virtù di atto di fusione per incorporazione del 14
[...] P.IVA_2 luglio 2016 a rogito Notaio , rep. n. 47544 e raccolta n. Persona_1
20038, elettivamente domiciliata in L'Aquila, in via Avezzano n. 11, presso e
1 nello studio dell'Avv. Pierluigi Daniele, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
e
(P. IVA: , con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Conegliano (TV), in via Vittorio Alfieri n. 1, in persona dell'Amministratore
Unico p.t., e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale del 12 dicembre 2017 in autentica del Notaio (rep. 296814 – racc. Persona_2
30647), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 14 dicembre 2017 al n. 16784 serie 1T, la Controparte_5
(P. IVA: ), con sede in Milano, in via Valtellina, n. 15/17, in P.IVA_4 persona dell'Avvocato Paolo Cappa, in virtù dei poteri a lui conferiti con procura speciale del 1 agosto 2018, in autentica del Notaio Persona_3 di Milano (rep. 138884 – racc. 34554), elettivamente domiciliato a L'Aquila, in bia G. D'Annunzio, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Lazzaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 7 maggio 2019.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 21 marzo 2016 avanti al Tribunale di
Teramo, (per Controparte_3 comodità, d'ora in poi, anche solo “ ) ha chiesto ed ottenuto il decreto CP_3 ingiuntivo n. 562/2016, con il quale è stato ingiunto a (in Parte_1 qualità di obbligato principale) ed a e (in Parte_2 Controparte_6 qualità di garanti) il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 43.038,56
(oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori come per legge).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 12 aprile 2016, pubblicato in data 15 aprile 2016 e notificato in data 13 maggio 2016 nei confronti di ed in data 23 maggio 2016 nei confronti di Parte_2 ed , i tre soggetti ingiunti hanno spiegato Parte_1 Controparte_6 rituale opposizione con unitario atto di citazione, mediante il quale,
2 convenendo in giudizio hanno chiesto all'intestato Tribunale di CP_3
“revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 562/2016 del 15 aprile 2016, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Con comparsa del 19 ottobre 2016, si è tempestivamente costituita in giudizio all'interno Controparte_7 della quale è confluita ad esito di fusione per incorporazione (giusto CP_3 atto di fusione del 14 luglio 2016 a ministero del Notaio , Rep. Per_1
47544, Racc. 20038), chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto dell'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Concessa, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 9 novembre 2016, la provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, il precedente titolare del procedimento ha assegnato agli opponenti il termine di n. 15 giorni per l'introduzione della domanda di mediazione;
acquisito il relativo verbale negativo e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa
è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Nelle more, con comparsa del 7 maggio 2019, la società
[...]
e, per essa, si è Controparte_4 Controparte_5 volontariamente costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di nuova titolare del credito, rappresentando che, con contratti di cessione pro soluto del 16 novembre 2017 di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. T.U.B., la
[...]
(incorporante le ha Controparte_7 CP_3 ceduto il credito oggetto del presente giudizio e ha quindi “richiama(to) ogni domanda, azione, eccezione e iniziativa giudiziale già posta in essere dal precedente creditore e/o dal precedente difensore, che devono aversi tutte qui per richiamate e trascritte.”
A seguito di diversi rinvii, all'udienza del 17 dicembre 2024 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo soltanto in data 12 marzo 2024 - la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere attenzionata la circostanza in base alla quale l'opposta è Controparte_7 stata destinataria di comunicazione di atto di rinuncia al mandato da parte del rispettivo procuratore, l'Avv. Daniele Pierluigi (cfr. atto di rinuncia al mandato del 19 marzo 2018, depositato nel fascicolo telematico in pari data).
Al riguardo, occorre rammentare che, come è noto, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo procuratore, non ha effetto interruttivo nel processo, ai sensi del disposto di cui all'art. 301 comma III c.p.c., giacché, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale consacrato nell'art. 301
c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo.
Deve inoltre evidenziarsi l'inefficacia di tale rinuncia nei confronti delle controparti, non essendo intervenuta la nomina di nuovo procuratore in sostituzione, e ciò in applicazione del principio di ultrattività della procura consacrato all'art. 85 c.p.c., che testualmente dispone che “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.”.
Né può assumere concreto rilievo, da questo punto di vista, la istanza, contenuta all'interno dell'atto di rinuncia al mandato, in cui il procuratore rinunciante chiede, “qualora da parte della cessionaria Controparte_4
o della - quest'ultima incaricata dalla cessionaria
[...] Controparte_5 stessa per la gestione del recupero dei crediti dalla medesima vantati - non sia stato ancora adempiuto l'onere della rituale costituzione in giudizio con la nomina del nuovo procuratore/difensore entro la data della prossima udienza del 23.5.2018, di voler disporre congruo differimento della causa onde consentire la sostituzione del sottoscritto procuratore, così garantendo il diritto di difesa”, giacché trattatasi di parti processuali distinte, rispetto alle quali occorre valutare la legittimazione attiva, recte la titolarità del rapporto dal lato attivo, valutazione di cui il
Tribunale non può essere, evidentemente, esautorato.
4 Ciò precisato e volgendo al merito della controversia, sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione spiegata, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto ingiuntivo n. 562/2016, mediante il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento, in solido tra loro, di € 43.038,56 (oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori come per legge), quale somma complessivamente dovuta in conseguenza delle linee di credito concesso al debitore principale garantite con fideiussione omnibus da Parte_1 parte del padre, e della moglie, . Parte_2 Controparte_6
In sintesi e per quanto di interesse, gli opponenti, dopo aver dato atto dei contratti bancari stipulati fra le parti, hanno censurato (i) la illegittima revoca degli affidamenti da parte dell'istituto di credito (ii) la mancata CP_3
stipula della garanzia fideiussoria omnibus da parte di al quale Parte_2 non risulta che sia stata mai fatta sottoscrivere alcuna documentazione relativa ed infine (iii) la “illegittima mancata risposta sulle ipotesi di “rientro”” formulate dagli stessi opponenti successivamente alla comunicazione di revoca della banca.
La (incorporante Controparte_7 la - ed anche la cessionaria (che ha fatto CP_3 Controparte_4 propria ogni domanda, azione, eccezione ed iniziativa giudiziale già posta in essere dal precedente creditore) - hanno contestato la fondatezza della opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
Ciò premesso, anzitutto, occorre ricostruire i numerosi rapporti bancari sorti fra le odierne parti processuali, per come risultanti dalla documentazione versata in atti sin dal ricorso monitorio.
In particolare, la con contratto del 9 giugno 2006, ha acceso CP_7 CP_3 il conto corrente ordinario n. 50160 a nome del sig. (cfr. all. Parte_1
1 fascicolo monitorio) e, nella medesima data, altro conto corrente, distinto al n. 50161, quale conto anticipi fatture (cfr. all. 2 fascicolo monitorio).
5 Sempre in data 9 giugno 2006, ha concesso al sig. CP_3 Parte_1 due linee di credito (cfr. all. 3 fascicolo monitorio), rispettivamente, per
€.10.000,00 quale apertura di credito sul conto corrente n. 50160 e per
€.20.000,00 per anticipo fatture sul conto n. 50161, con garanzia fideiussoria rilasciata in data 13 giugno 2006 esclusivamente dalla sig.ra Controparte_6 sino alla concorrenza dell'importo di €.45.000,00 (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Inoltre, con contratto del 1 marzo 2008, il sig. procedeva Parte_1 all'apertura, sul conto anticipi n. 50161, di un rapporto di gestione del servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni, denominato
“gestione incassi”, di tipo 02/Salvo Buon Fine, contraddistinto dal n. 500024
(cfr. all. 5 fascicolo monitorio).
A garanzia del buon esito dei predetti finanziamenti concessi al sig.
i sig.ri e hanno rilasciato, Parte_1 Parte_2 Controparte_6 in data 22 ottobre 2008, fideiussione omnibus in favore di sino alla CP_3 concorrenza dell'importo di €.66.000,00 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio).
Successivamente, con contratto del 24 dicembre 2009, sempre il sig. procedeva alla sottoscrizione di nuovo contratto afferente il Parte_1 citato conto corrente n. 50160, senza soluzione di continuità in relazione al rapporto (cfr. all. 7 fascicolo monitorio) e, con diverso contratto parimenti stipulato in data 24 dicembre 2009, il sig. sottoscriveva Parte_1 nuovo contratto afferente il citato conto corrente n. 50161, quale c/c anticipi CP_ fatture in euro, senza soluzione di continuità in relazione al rapporto (cfr. all. 8 fascicolo monitorio).
A seguito di espressa richiesta del 22 gennaio 2010, concedeva al CP_3 sig. l'aumento della apertura di credito sul conto corrente n. Parte_1
50160 al limite di €.20.000,00 (cfr. all. 9 fascicolo monitorio).
In data 3 ottobre 2011, il sig. otteneva dalla Banca Tercas una Pt_1 anticipazione di €.5.727,20, a fronte della fattura n. 12 del 27 settembre Pt_3
2011 emessa a carico di , rimasta insoluta (cfr. all. 10 fascicolo Parte_4 monitorio); successivamente, in data 5 ottobre 2011, il sig. otteneva Pt_1 dalla Banca Tercas una ulteriore anticipazione di €.2.080,00, a fronte della Pt_3 fattura n. 13 del 5 ottobre 2011, emessa a carico di rimasta Parte_5 anch'essa insoluta (cfr. all. 11 fascicolo monitorio); ed ancora, in data 2 novembre 2011, il sig. otteneva dall'istituto di credito una ulteriore Pt_1
6 anticipazione di €.1.920,00, a fronte della fattura n. 14 del 31 ottobre 2011, Pt_3 emessa a carico di rimasta insoluta (cfr. all. 12 fascicolo monitorio). CP_9
Dunque, risulta documentalmente dimostrato, in ossequio alla ripartizione dell'onere della prova che governa i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo negoziale del diritto di credito azionato in via monitoria da odierna opposta, e quindi dalla banca cessionaria CP_3
subentrata in tutti i diritti della cedente Controparte_4 [...]
(incorporante l'originario creditore , giusto Controparte_10 CP_3 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, risultante dall'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 138 del 23 novembre 2017 versato in atti
(cfr. all. 3 fascicolo di . Controparte_4
In aggiunta alla predetta documentazione, è correttamente allegata altresì la certificazione ex art. 50 decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, da cui risulta la somma oggetto di ingiunzione (cfr. all. nn. 14 e 15 fascicolo monitorio).
Al contrario, i sig.ri ed Parte_1 Parte_2 CP_6
, nella loro veste di convenuti sostanziali – come tali tenuti a prendere
[...] posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria – si sono semplicemente limitati a coltivare generiche allegazioni in tal senso, come tali in concreto inidonee a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Del resto, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, “ove venisse dato corso ad una deduzione del genere (n.d.r.: generica), la funzione del processo verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, proprio in controversie in materia di diritto bancario, sentenza del Tribunale di Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, nello stesso senso, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio 2022, n. 2131).
7 Infatti, nel caso di specie, gli opponenti, oltre a non aver tout court contestato il fatto del proprio inadempimento nonché l'avvenuta cessione del credito in favore di con tutto ciò che ne consegue Controparte_4 in termini di disciplina dettata dall'art. 115 c.p.c., si sono limitati ad affermare, lo si rammenta, (a) la illegittimità della revoca degli affidamenti concessi dall'istituto di credito comunicata in data 29 ottobre 2013, siccome non preceduta da alcuna preliminare comunicazione relativa a tale volontà, la (b) mancata stipula della garanzia fideiussoria omnibus da parte di Parte_2 al quale non risulta che sia stata mai fatta sottoscrivere alcuna documentazione relativa e la (c) “illegittima mancata risposta sulle ipotesi di “rientro”” formulate dagli stessi opponenti successivamente alla comunicazione di revoca della banca.
Ebbene, quanto al primo profilo censurato, al netto della circostanza che l'eventuale accertamento della dedotta illegittimità della revoca condurrebbe all'applicazione di rimedi esclusivamente di tipo risarcitorio, in ogni caso non può fare a meno di sottolinearsi come la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la revoca degli affidamenti concessi è illegittima qualora venga operata con arbitrarietà ed imprevedibilità, esemplificativamente, in presenza di un normale andamento commerciale del rapporto o in assenza di gravi situazioni finanziarie del correntista.
Più nello specifico – in un'ipotesi in cui l'amministratore di una società aveva convenuto in giudizio una banca, individuando nell'improvviso ritiro degli affidamenti da parte di quest'ultima l'origine dello stato di insolvenza in cui versava l'ente collettivo (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21250 del 6 agosto
2008) – la Corte di Cassazione ha affermato che “l'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni”.
Ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che non possa ritenersi del tutto insindacabile il diritto potestativo di recesso da parte dell'istituto di credito, dovendosi in ogni caso rispettare l'inderogabile principio della buona fede
8 nell'esecuzione del contratto: infatti “non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari;
connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta” (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
9321 del 14 luglio 2000).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca degli affidamenti può avvenire solo per una giusta motivazione, la cui assenza conduce a considerare arbitrario e dunque illegittimo il recesso operato.
Ciò chiarito, l'istituto di credito opposto, con lettera raccomandata a/r del
29 ottobre 2013 (cfr. all. 13 fascicolo monitorio), ha proceduto alla “revoca degli affidamenti” concessi e relativi rapporti di conto corrente con effetto immediato, con conseguente costituzione in mora del debitore principale e dei rispettivi garanti per il pagamento delle somme dovute.
In particolare, la ha esaustivamente motivato la scelta dell'operata CP_7 revoca in ragione dell'andamento anomalo dei rapporti, per come chiaramente emergente dalla semplice lettura degli estratti conto di entrambi i conti corrente depositato in atti (cfr. all. 2 e all. 3 fascicolo di Controparte_7
, da cui si evince che il debitore principale, i.e. il sig.
[...]
sin dal penultimo trimestre del 2012, ha cessato ogni Parte_1 movimentazione sugli stessi, con perdurante immobilizzazione dei rapporti, anche in ragione del mancato rientro delle fatture sopra richiamate ed anticipate dalla (allegate sub doc. nn. 10, 11 e 12 al fascicolo monitorio) e CP_7 con evidente sconfinamento sul limite del fido concesso, ciò inverando la sussistenza di quel giustificato motivo che facoltizza, secondo la giurisprudenza richiamata, la banca a revocare gli affidamenti concessi, essendo stato dimostrato come i rapporti oggetto dell'odierno giudizio non abbiano seguito un normale andamento commerciale.
Passando al secondo motivo di opposizione, la dedotta mancata sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte del (solo) garante Pt_2
9 è smentita ex actis, ed in particolare proprio dal relativo contratto di Pt_1 garanzia (cfr. all. 6 fascicolo monitorio), che reca espressamente la leggibile firma del predetto fideiussore (oltre che quella della sig.ra ), prestata CP_6 in data 22 ottobre 2008 nell'interesse del debitore principale Parte_1 ed in favore della sino alla concorrenza dell'importo di € 66.000,00, con CP_7 conseguente superfluità di esaminare la doglianza relativa alla mancata verifica delle condizioni economiche del garante, perfettamente edotto del contratto.
Quanto poi al terzo ed ultimo motivo di opposizione, gli opponenti hanno sul punto espressamente affermato che, successivamente alla comunicazione di revoca della sopra citata, “hanno formulato una proposta scritta che non CP_7 ha trovato accoglimento da parte della banca (cfr Allegato n. 5 e 6). Successivamente a tale proposta si è giunti altresì, per le vie brevi, a formulare un'altra ipotesi di pagamento il cui iter però, bruscamente e inspiegabilmente, è stato interrotto proprio dalla Banca Tercas. Tale comportamento ha ingenerato negli odierni attori il legittimo affidamento nella possibilità di pervenire ad una soluzione rispetto alle pretese della
Banca Tercas. Tale affidamento è però stato violentemente smentito dalla notifica del decreto ivi opposto”.
È evidente che una simile difesa non possa in alcun modo minare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, ma, semmai e solo in via astratta, incidere su altri profili, dovendosi, peraltro, sottolineare come, a ben vedere, gli opponenti non abbiano fornito la benché minima dimostrazione dell'avvenuta formalizzazione di una proposta di pagamento per la definizione stragiudiziale in via bonaria ulteriore rispetto a quella precedentemente presentata (cfr. doc. 5 fascicolo opponenti) e rifiutata da (cfr. doc. 6 CP_3 fascicolo opponenti).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dagli ingiunti e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore
10 delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura eminentemente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2649/2016 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1) rigetta l'opposizione spiegata da ed Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_6
562/2016 emesso dal Tribunale di Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2) condanna gli opponenti ed Parte_1 Parte_2 CP_6
, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...] CP_4
e per essa in favore di
[...] CP_4 Controparte_5 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 3.809,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per la somma di € 1.305,00 ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, il giorno 11 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2649 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il giorno 19 marzo 1966, residente a[...], (C.F.: , nato ad Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ) il giorno 3 aprile 1939, residente a[...], ed (C.F.: , nata ad Controparte_1 C.F._3
Avezzano (AQ) il giorno 17 gennaio 1970 e residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Avezzano (AQ), via Antonio Gramsci, presso lo studio dell'Avv. Antonio Morgante, che li rappresenta e difende tutti, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
Controparte_2
(P. IVA: ), con sede legale in Bari, in Corso Cavour, n. 19, in P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale, nella sua qualità di incorporante
Controparte_3
C.F. ), in virtù di atto di fusione per incorporazione del 14
[...] P.IVA_2 luglio 2016 a rogito Notaio , rep. n. 47544 e raccolta n. Persona_1
20038, elettivamente domiciliata in L'Aquila, in via Avezzano n. 11, presso e
1 nello studio dell'Avv. Pierluigi Daniele, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
e
(P. IVA: , con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Conegliano (TV), in via Vittorio Alfieri n. 1, in persona dell'Amministratore
Unico p.t., e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale del 12 dicembre 2017 in autentica del Notaio (rep. 296814 – racc. Persona_2
30647), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 14 dicembre 2017 al n. 16784 serie 1T, la Controparte_5
(P. IVA: ), con sede in Milano, in via Valtellina, n. 15/17, in P.IVA_4 persona dell'Avvocato Paolo Cappa, in virtù dei poteri a lui conferiti con procura speciale del 1 agosto 2018, in autentica del Notaio Persona_3 di Milano (rep. 138884 – racc. 34554), elettivamente domiciliato a L'Aquila, in bia G. D'Annunzio, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Lazzaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 7 maggio 2019.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 21 marzo 2016 avanti al Tribunale di
Teramo, (per Controparte_3 comodità, d'ora in poi, anche solo “ ) ha chiesto ed ottenuto il decreto CP_3 ingiuntivo n. 562/2016, con il quale è stato ingiunto a (in Parte_1 qualità di obbligato principale) ed a e (in Parte_2 Controparte_6 qualità di garanti) il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 43.038,56
(oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori come per legge).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 12 aprile 2016, pubblicato in data 15 aprile 2016 e notificato in data 13 maggio 2016 nei confronti di ed in data 23 maggio 2016 nei confronti di Parte_2 ed , i tre soggetti ingiunti hanno spiegato Parte_1 Controparte_6 rituale opposizione con unitario atto di citazione, mediante il quale,
2 convenendo in giudizio hanno chiesto all'intestato Tribunale di CP_3
“revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 562/2016 del 15 aprile 2016, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Con comparsa del 19 ottobre 2016, si è tempestivamente costituita in giudizio all'interno Controparte_7 della quale è confluita ad esito di fusione per incorporazione (giusto CP_3 atto di fusione del 14 luglio 2016 a ministero del Notaio , Rep. Per_1
47544, Racc. 20038), chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto dell'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Concessa, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 9 novembre 2016, la provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, il precedente titolare del procedimento ha assegnato agli opponenti il termine di n. 15 giorni per l'introduzione della domanda di mediazione;
acquisito il relativo verbale negativo e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa
è stata istruita in via esclusivamente documentale.
Nelle more, con comparsa del 7 maggio 2019, la società
[...]
e, per essa, si è Controparte_4 Controparte_5 volontariamente costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di nuova titolare del credito, rappresentando che, con contratti di cessione pro soluto del 16 novembre 2017 di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. T.U.B., la
[...]
(incorporante le ha Controparte_7 CP_3 ceduto il credito oggetto del presente giudizio e ha quindi “richiama(to) ogni domanda, azione, eccezione e iniziativa giudiziale già posta in essere dal precedente creditore e/o dal precedente difensore, che devono aversi tutte qui per richiamate e trascritte.”
A seguito di diversi rinvii, all'udienza del 17 dicembre 2024 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo soltanto in data 12 marzo 2024 - la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere attenzionata la circostanza in base alla quale l'opposta è Controparte_7 stata destinataria di comunicazione di atto di rinuncia al mandato da parte del rispettivo procuratore, l'Avv. Daniele Pierluigi (cfr. atto di rinuncia al mandato del 19 marzo 2018, depositato nel fascicolo telematico in pari data).
Al riguardo, occorre rammentare che, come è noto, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo procuratore, non ha effetto interruttivo nel processo, ai sensi del disposto di cui all'art. 301 comma III c.p.c., giacché, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale consacrato nell'art. 301
c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo.
Deve inoltre evidenziarsi l'inefficacia di tale rinuncia nei confronti delle controparti, non essendo intervenuta la nomina di nuovo procuratore in sostituzione, e ciò in applicazione del principio di ultrattività della procura consacrato all'art. 85 c.p.c., che testualmente dispone che “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.”.
Né può assumere concreto rilievo, da questo punto di vista, la istanza, contenuta all'interno dell'atto di rinuncia al mandato, in cui il procuratore rinunciante chiede, “qualora da parte della cessionaria Controparte_4
o della - quest'ultima incaricata dalla cessionaria
[...] Controparte_5 stessa per la gestione del recupero dei crediti dalla medesima vantati - non sia stato ancora adempiuto l'onere della rituale costituzione in giudizio con la nomina del nuovo procuratore/difensore entro la data della prossima udienza del 23.5.2018, di voler disporre congruo differimento della causa onde consentire la sostituzione del sottoscritto procuratore, così garantendo il diritto di difesa”, giacché trattatasi di parti processuali distinte, rispetto alle quali occorre valutare la legittimazione attiva, recte la titolarità del rapporto dal lato attivo, valutazione di cui il
Tribunale non può essere, evidentemente, esautorato.
4 Ciò precisato e volgendo al merito della controversia, sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione spiegata, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto ingiuntivo n. 562/2016, mediante il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento, in solido tra loro, di € 43.038,56 (oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori come per legge), quale somma complessivamente dovuta in conseguenza delle linee di credito concesso al debitore principale garantite con fideiussione omnibus da Parte_1 parte del padre, e della moglie, . Parte_2 Controparte_6
In sintesi e per quanto di interesse, gli opponenti, dopo aver dato atto dei contratti bancari stipulati fra le parti, hanno censurato (i) la illegittima revoca degli affidamenti da parte dell'istituto di credito (ii) la mancata CP_3
stipula della garanzia fideiussoria omnibus da parte di al quale Parte_2 non risulta che sia stata mai fatta sottoscrivere alcuna documentazione relativa ed infine (iii) la “illegittima mancata risposta sulle ipotesi di “rientro”” formulate dagli stessi opponenti successivamente alla comunicazione di revoca della banca.
La (incorporante Controparte_7 la - ed anche la cessionaria (che ha fatto CP_3 Controparte_4 propria ogni domanda, azione, eccezione ed iniziativa giudiziale già posta in essere dal precedente creditore) - hanno contestato la fondatezza della opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
Ciò premesso, anzitutto, occorre ricostruire i numerosi rapporti bancari sorti fra le odierne parti processuali, per come risultanti dalla documentazione versata in atti sin dal ricorso monitorio.
In particolare, la con contratto del 9 giugno 2006, ha acceso CP_7 CP_3 il conto corrente ordinario n. 50160 a nome del sig. (cfr. all. Parte_1
1 fascicolo monitorio) e, nella medesima data, altro conto corrente, distinto al n. 50161, quale conto anticipi fatture (cfr. all. 2 fascicolo monitorio).
5 Sempre in data 9 giugno 2006, ha concesso al sig. CP_3 Parte_1 due linee di credito (cfr. all. 3 fascicolo monitorio), rispettivamente, per
€.10.000,00 quale apertura di credito sul conto corrente n. 50160 e per
€.20.000,00 per anticipo fatture sul conto n. 50161, con garanzia fideiussoria rilasciata in data 13 giugno 2006 esclusivamente dalla sig.ra Controparte_6 sino alla concorrenza dell'importo di €.45.000,00 (cfr. all. 4 fascicolo monitorio).
Inoltre, con contratto del 1 marzo 2008, il sig. procedeva Parte_1 all'apertura, sul conto anticipi n. 50161, di un rapporto di gestione del servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni, denominato
“gestione incassi”, di tipo 02/Salvo Buon Fine, contraddistinto dal n. 500024
(cfr. all. 5 fascicolo monitorio).
A garanzia del buon esito dei predetti finanziamenti concessi al sig.
i sig.ri e hanno rilasciato, Parte_1 Parte_2 Controparte_6 in data 22 ottobre 2008, fideiussione omnibus in favore di sino alla CP_3 concorrenza dell'importo di €.66.000,00 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio).
Successivamente, con contratto del 24 dicembre 2009, sempre il sig. procedeva alla sottoscrizione di nuovo contratto afferente il Parte_1 citato conto corrente n. 50160, senza soluzione di continuità in relazione al rapporto (cfr. all. 7 fascicolo monitorio) e, con diverso contratto parimenti stipulato in data 24 dicembre 2009, il sig. sottoscriveva Parte_1 nuovo contratto afferente il citato conto corrente n. 50161, quale c/c anticipi CP_ fatture in euro, senza soluzione di continuità in relazione al rapporto (cfr. all. 8 fascicolo monitorio).
A seguito di espressa richiesta del 22 gennaio 2010, concedeva al CP_3 sig. l'aumento della apertura di credito sul conto corrente n. Parte_1
50160 al limite di €.20.000,00 (cfr. all. 9 fascicolo monitorio).
In data 3 ottobre 2011, il sig. otteneva dalla Banca Tercas una Pt_1 anticipazione di €.5.727,20, a fronte della fattura n. 12 del 27 settembre Pt_3
2011 emessa a carico di , rimasta insoluta (cfr. all. 10 fascicolo Parte_4 monitorio); successivamente, in data 5 ottobre 2011, il sig. otteneva Pt_1 dalla Banca Tercas una ulteriore anticipazione di €.2.080,00, a fronte della Pt_3 fattura n. 13 del 5 ottobre 2011, emessa a carico di rimasta Parte_5 anch'essa insoluta (cfr. all. 11 fascicolo monitorio); ed ancora, in data 2 novembre 2011, il sig. otteneva dall'istituto di credito una ulteriore Pt_1
6 anticipazione di €.1.920,00, a fronte della fattura n. 14 del 31 ottobre 2011, Pt_3 emessa a carico di rimasta insoluta (cfr. all. 12 fascicolo monitorio). CP_9
Dunque, risulta documentalmente dimostrato, in ossequio alla ripartizione dell'onere della prova che governa i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo negoziale del diritto di credito azionato in via monitoria da odierna opposta, e quindi dalla banca cessionaria CP_3
subentrata in tutti i diritti della cedente Controparte_4 [...]
(incorporante l'originario creditore , giusto Controparte_10 CP_3 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, risultante dall'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 138 del 23 novembre 2017 versato in atti
(cfr. all. 3 fascicolo di . Controparte_4
In aggiunta alla predetta documentazione, è correttamente allegata altresì la certificazione ex art. 50 decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, da cui risulta la somma oggetto di ingiunzione (cfr. all. nn. 14 e 15 fascicolo monitorio).
Al contrario, i sig.ri ed Parte_1 Parte_2 CP_6
, nella loro veste di convenuti sostanziali – come tali tenuti a prendere
[...] posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria – si sono semplicemente limitati a coltivare generiche allegazioni in tal senso, come tali in concreto inidonee a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Del resto, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, “ove venisse dato corso ad una deduzione del genere (n.d.r.: generica), la funzione del processo verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, proprio in controversie in materia di diritto bancario, sentenza del Tribunale di Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, nello stesso senso, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio 2022, n. 2131).
7 Infatti, nel caso di specie, gli opponenti, oltre a non aver tout court contestato il fatto del proprio inadempimento nonché l'avvenuta cessione del credito in favore di con tutto ciò che ne consegue Controparte_4 in termini di disciplina dettata dall'art. 115 c.p.c., si sono limitati ad affermare, lo si rammenta, (a) la illegittimità della revoca degli affidamenti concessi dall'istituto di credito comunicata in data 29 ottobre 2013, siccome non preceduta da alcuna preliminare comunicazione relativa a tale volontà, la (b) mancata stipula della garanzia fideiussoria omnibus da parte di Parte_2 al quale non risulta che sia stata mai fatta sottoscrivere alcuna documentazione relativa e la (c) “illegittima mancata risposta sulle ipotesi di “rientro”” formulate dagli stessi opponenti successivamente alla comunicazione di revoca della banca.
Ebbene, quanto al primo profilo censurato, al netto della circostanza che l'eventuale accertamento della dedotta illegittimità della revoca condurrebbe all'applicazione di rimedi esclusivamente di tipo risarcitorio, in ogni caso non può fare a meno di sottolinearsi come la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la revoca degli affidamenti concessi è illegittima qualora venga operata con arbitrarietà ed imprevedibilità, esemplificativamente, in presenza di un normale andamento commerciale del rapporto o in assenza di gravi situazioni finanziarie del correntista.
Più nello specifico – in un'ipotesi in cui l'amministratore di una società aveva convenuto in giudizio una banca, individuando nell'improvviso ritiro degli affidamenti da parte di quest'ultima l'origine dello stato di insolvenza in cui versava l'ente collettivo (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21250 del 6 agosto
2008) – la Corte di Cassazione ha affermato che “l'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni”.
Ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che non possa ritenersi del tutto insindacabile il diritto potestativo di recesso da parte dell'istituto di credito, dovendosi in ogni caso rispettare l'inderogabile principio della buona fede
8 nell'esecuzione del contratto: infatti “non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari;
connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta” (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
9321 del 14 luglio 2000).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca degli affidamenti può avvenire solo per una giusta motivazione, la cui assenza conduce a considerare arbitrario e dunque illegittimo il recesso operato.
Ciò chiarito, l'istituto di credito opposto, con lettera raccomandata a/r del
29 ottobre 2013 (cfr. all. 13 fascicolo monitorio), ha proceduto alla “revoca degli affidamenti” concessi e relativi rapporti di conto corrente con effetto immediato, con conseguente costituzione in mora del debitore principale e dei rispettivi garanti per il pagamento delle somme dovute.
In particolare, la ha esaustivamente motivato la scelta dell'operata CP_7 revoca in ragione dell'andamento anomalo dei rapporti, per come chiaramente emergente dalla semplice lettura degli estratti conto di entrambi i conti corrente depositato in atti (cfr. all. 2 e all. 3 fascicolo di Controparte_7
, da cui si evince che il debitore principale, i.e. il sig.
[...]
sin dal penultimo trimestre del 2012, ha cessato ogni Parte_1 movimentazione sugli stessi, con perdurante immobilizzazione dei rapporti, anche in ragione del mancato rientro delle fatture sopra richiamate ed anticipate dalla (allegate sub doc. nn. 10, 11 e 12 al fascicolo monitorio) e CP_7 con evidente sconfinamento sul limite del fido concesso, ciò inverando la sussistenza di quel giustificato motivo che facoltizza, secondo la giurisprudenza richiamata, la banca a revocare gli affidamenti concessi, essendo stato dimostrato come i rapporti oggetto dell'odierno giudizio non abbiano seguito un normale andamento commerciale.
Passando al secondo motivo di opposizione, la dedotta mancata sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte del (solo) garante Pt_2
9 è smentita ex actis, ed in particolare proprio dal relativo contratto di Pt_1 garanzia (cfr. all. 6 fascicolo monitorio), che reca espressamente la leggibile firma del predetto fideiussore (oltre che quella della sig.ra ), prestata CP_6 in data 22 ottobre 2008 nell'interesse del debitore principale Parte_1 ed in favore della sino alla concorrenza dell'importo di € 66.000,00, con CP_7 conseguente superfluità di esaminare la doglianza relativa alla mancata verifica delle condizioni economiche del garante, perfettamente edotto del contratto.
Quanto poi al terzo ed ultimo motivo di opposizione, gli opponenti hanno sul punto espressamente affermato che, successivamente alla comunicazione di revoca della sopra citata, “hanno formulato una proposta scritta che non CP_7 ha trovato accoglimento da parte della banca (cfr Allegato n. 5 e 6). Successivamente a tale proposta si è giunti altresì, per le vie brevi, a formulare un'altra ipotesi di pagamento il cui iter però, bruscamente e inspiegabilmente, è stato interrotto proprio dalla Banca Tercas. Tale comportamento ha ingenerato negli odierni attori il legittimo affidamento nella possibilità di pervenire ad una soluzione rispetto alle pretese della
Banca Tercas. Tale affidamento è però stato violentemente smentito dalla notifica del decreto ivi opposto”.
È evidente che una simile difesa non possa in alcun modo minare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, ma, semmai e solo in via astratta, incidere su altri profili, dovendosi, peraltro, sottolineare come, a ben vedere, gli opponenti non abbiano fornito la benché minima dimostrazione dell'avvenuta formalizzazione di una proposta di pagamento per la definizione stragiudiziale in via bonaria ulteriore rispetto a quella precedentemente presentata (cfr. doc. 5 fascicolo opponenti) e rifiutata da (cfr. doc. 6 CP_3 fascicolo opponenti).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dagli ingiunti e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore
10 delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura eminentemente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2649/2016 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1) rigetta l'opposizione spiegata da ed Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_6
562/2016 emesso dal Tribunale di Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2) condanna gli opponenti ed Parte_1 Parte_2 CP_6
, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...] CP_4
e per essa in favore di
[...] CP_4 Controparte_5 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 3.809,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per la somma di € 1.305,00 ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, il giorno 11 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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