Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO composto da
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Alfonso Pinto Giudice delegato
3) Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Esperto riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3 dall'avv. Lucia Spampinato;
ATTORI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) presso la , in persona di legali rapp.ti pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.
), presso i cui uffici, in Via Mariano Stabile n. 184, è ex lege domiciliata;
P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni per il ricorrente: “accertare i danni subiti dai ricorrenti come descritti in narrativa;
dichiarare che l'allagamento dei terreni è avvenuto per difetto di custodia e di manutenzione del torrente Cava e della intera rete scolante che in esso confluisce;
ritenere l'ente convenuto
condannare conseguentemente l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti, comprese la perdita dei frutti pendenti (arance) e mancati redditi, la morienza delle piante e di quelle che periranno nonché le spese per la rimozione del limo, il tutto nell'ammontare accertato nella perizia di parte, o di quelli desunti dalle relazioni peritali del disposto accertamento tecnico preventivo n. 1415/2022 R.G.., di cui si chiede dichiararsi l'ammissibilità e l'acquisizione agli atti del processo;
nonché con l'aggiunta dei danni che saranno accertati da eventuali nuove consulenze durante l'istruttoria, con la svalutazione monetaria e gli interessi legali dall'allagamento, per la loro natura moratoria ai sensi dell'art. 1219 n.1 c.c, e col rimborso di tutte le spese legali e peritali d'ufficio e di parte, in virtù del principio della soccombenza, sancito dall'art.91 c.p.c. Si chiede, altresì, munirsi l'emittenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, per le insostenibili spese economiche necessarie per la ricostituzione delle aziende allagate.”.
Conclusioni per il resistente: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Reiectis Adversis - Ritenere
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Autorità di Bacino secondo tutto quanto sopra dedotto e rassegnato ovvero, in ogni caso, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta , ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. Controparte_1
1227, commi 1 e 2 c.c.; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L.
90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato il 3 gennaio 2024, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano innanzi a questo Tribunale Regionale l'
[...] Controparte_1
, costituita presso la .
[...] Controparte_3
Premettevano di essere proprietari e coltivatori diretti di due unità fondiari attigue, condotte ad agrumeto, in agro di Lentini c.da Cicogna: il primo, esteso per una superfice complessiva di ha
01.14.29 e distinto in catasto foglio 54 e particelle 965- 967, di proprietà di;
il secondo, Parte_1
esteso per una superficie di ha 06.20.70 e distinto in catasto al foglio 54 - particelle 30-82-394-404-
618-619-622-1034-1036-1037-1040-1042-1057-1059-1210-1214-1215, di proprietà di
[...]
e . Parte_3 Parte_2
Esponevano che, a causa del cattivo stato di manutenzione del Torrente Cava, in occasione dell'evento meteorico del 24-25 ottobre 2021, i predetti fondi erano stati allagati dalle acque straripate dal corso d'acqua in questione. Chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni subiti e la condanna dell'Autorità di Bacino al ristoro dei danni subiti.
Al fine di provare la responsabilità dell'Autorità, soggiungevano di aver già chiesto e ottenuto, in seno al procedimento ante causam iscritto al rg. n. 1415/2022 innanzi a questo Tribunale
Regionale, l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale era stato acclarato che la causa dell'esondazione, in occasione di evento atmosferico di carattere non eccezionale, fosse effettivamente dovuta alla mancata manutenzione del torrente.
2. Si è costituita l' ed ha chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, contestando i risultati della consulenza tecnica preventiva sulla scorta di note tecniche, redatte dal nominato proprio consulente tecnico di parte, in base alle quali ha eccepito:
➢ la straordinarietà dell'evento meteorico del 24-25-26 ottobre 2021, caratterizzato da un evento calamitoso alluvionale estremo determinato dal ciclone cd. “ ”; Pt_4
➢ l'omessa manutenzione dei fossati di scolo aziendali, che avrebbe esacerbato i danni lamentati dalle ditte;
➢ la presenza del ponte di attraversamento tra i terreni ricorrenti e la strada statale SS385, che aveva costituito uno sbarramento artificiale del deflusso idrico, laddove non opportunamente pulito dai detriti che si accumulano periodicamente al di sotto e ai lati del ponte;
➢ la vetustà delle piante di agrumi insistenti sui fondi, a fine ciclo bio-economico.
3. Disposto ed eseguito il richiamo dei CC.TT.UU. nominati in fase di ATP, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 30 dicembre 2024, tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter cpc, dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato di essere titolari, ciascuno per i propri diritti, dei terreni agricoli in questione.
In seno al procedimento di ATP i consulenti, distinto il fondo di appartenenza di Parte_1
da quello di comune proprietà di e ne hanno accertato la Parte_2 Parte_3
consistenza e le condizioni vegetative, ispezionando i canali e fossati che lambiscono la proprietà unitamente all'esondato torrente Cava, al fine di verificarne lo stato di manutenzione.
Per accertare l'entità dell'evento meteorico, sono state acquisite le serie storiche dei dati di pioggia rilevati dal Servizio Informativo Agrario in Sicilia (SIAS) presso le stazioni pluviometriche di Francofonte-Masarischi, Lentini-Luppinaro, Mineo-Covoni ed è stato ricostruito l'andamento altimetrico del bacino con i dati LiDAR DTM estratti dal portale informatico della Controparte_3
– WEBGIS.
Tenuto conto che l'ispezione dei luoghi è avvenuta dopo il passaggio della piena, è stata inoltre acquisita un'immagine ESRI, estratta dal portale World Imagery Wayback e relativa ad una ripresa satellitare dei luoghi risalente al 21 luglio 2021, che ha mostrato le condizioni dell'alveo del
Torrente Cava e lo stato delle coltivazioni dei ricorrenti.
Secondo la descrizione fornita dai CC.TT.UU., l'allagamento ha causato in entrambi i fondi la perdita quasi totale del frutto pendente, limitatamente alla superficie ancora produttiva, benché già in condizioni di sofferenza per raggiunta stazione di maturità delle piante di agrumi, di varietà
RO Scirè, dell'età di circa 40 – 50 anni,.
Per quanto concerne la portata dell'evento meteorico, gli ausiliari hanno precisato nella relazione suppletiva, depositata in questo giudizio di merito come, per mero errore materiale, l'evento sia stato descritto in un passo delle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo come “non eccezionale”, sebbene fosse già stata riconosciuta nel corpo della relazione, e invero già nel passo successivo delle conclusioni medesime, la straordinaria intensità delle piogge che hanno investito l'area a seguito del ciclone cd. ”. Pt_4
Difatti, secondo la relazione, “le cause dell'esondazione devono essere addebitate, da una parte, alle condizioni di carente manutenzione del tratto in esame del fiume torrente Cava, che risultava caratterizzato dalla presenza di depositi di fondo, ma soprattutto di vegetazione ripariale costituita da un fitto canneto che, di fatto, ne hanno limitato la sezione, ma anche all'evento piovoso che si è abbattuto nel bacino idrografico del torrente Cava, ove si trova il fondo del ricorrente, il quale ha avuto un'intensità di natura eccezionale . Il concomitante transito della portata di piena nel torrente ha poi impedito il regolare deflusso di detto volume di acqua attraverso la rete scolante naturale e quindi anche tramite il torrente stesso, contribuendo a provocare, in modo significativo,
l'allagamento del fondo in argomento” (pag. 24).
Dunque, come ulteriormente indicato in seno alla relazione suppletiva in replica alle note tecniche depositate dall' , “occorre tenere conto che una corretta manutenzione Controparte_1 dell'alveo del torrente avrebbe potuto, al più, attenuare gli effetti dell'esondazione, consentendo il deflusso di una portata maggiore di quella massima che lo stesso è stato in grado di consentire. In ragione di ciò il Collegio, evidenziando l'impossibilità, ex post, di conoscere lo stato di manutenzione del corso d'acqua durante l'evento in questione, se non genericamente evincibile dalle immagini satellitari, ma certo non sufficienti per un rigoroso calcolo dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ha prospettato una ripartizione il più possibile equa tra l'eccezionalità dell'evento e la mancata manutenzione del corso d'acqua da parte dell'amministrazione”. (pag. 4)
Sul punto, le difese spiegate dall'Autorità di Bacino al fine di dimostrare il proprio difetto di legittimazione passiva appaiono prive di pregio.
A tale amministrazione regionale infatti, in virtù di quanto disposto all'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
”. CP_1
Appare inoltre opportuno richiamare il disposto dell'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui
“spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4, infine, pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Ne consegue che l'unico obbligo previsto dalla legge in capo ai proprietari dei fondi confinanti, invero, è costituito dall'onere di costruire opere idrauliche a difesa dei propri beni in prossimità di corsi d'acqua di minori dimensioni e importanza, ai sensi dell'art. 12 R.D., senza che da ciò possa discendere l'obbligo di effettuare interventi concernenti quei corsi oggetto alle quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9, nell'ultima delle quali sono annoverati anche i torrenti
(cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Appare pertanto privo di pregio il richiamo effettuato dall'Autorità convenuta dell'art. 58 R.D.
n. 523/1904, che si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, purché non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; né appare dirimente il richiamo dell'art. 95, che stabilisce il diritto dei proprietari frontisti di proteggere le loro sponde a condizione che non modifichino il corso delle acque, né cagionino impedimento alla sua libertà o danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Difatti, tali opere difensive non svolgono una funzione suppletiva dell'ordinaria manutenzione del corso d'acqua ad opera dell'Amministrazione e, in ogni caso, non possono esonerare l'autorità amministrativa dall'effettuare gli interventi necessari per garantire il regolare deflusso delle acque torrentizie.
Diversamente, le attività dei proprietari dei fondi limitrofi, poste a tutela dei propri terreni, acquisirebbero una funzione protettiva non tanto in relazione al transito del corso d'acqua, ma dell'inerzia e incuria dell'autorità regionale preposta, poiché, secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite, “fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 8588/1997).
Tanto considerato, non risultano fondate le ulteriori difese proposte dall'Autorità di Bacino convenuta, proposte in termini in ogni caso generici.
In primo luogo, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità esclude l'applicabilità alle acque cd. pubbliche, soggette al regime del demanio idrico, degli artt. 915, 916, 917 c.c. né alcun valore può avere la Direttiva n. 5750/2019 al fine di sancire la responsabilità dei frontisti della manutenzione dell'alveo del corso d'acqua (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015)
In secondo luogo, non è stato in alcun modo dimostrato che le coltivazioni degli odierni ricorrenti insistano su aree di pertinenza fluviale, in quanto gli impianti agricoli dei ricorrenti mantengono una distanza di settanta metri dal Torrente Cava – come riconosciuto dalla stessa
Autorità convenuta nei propri scritti difensivi – e dunque ben superiore ai metri quattro previsti dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904.
In terzo e ultimo luogo è da escludere che fossi di scolo aziendali, dimensionati – come evidenziato dai consulenti - per far fronte al deflusso delle acque piovane, avrebbero potuto assolvere il compito di far defluire le acque esondate del torrente, né sussiste il presunto “sbarramento artificiale” al deflusso delle correnti costituito dall'attraversamento della SS385, eccepito dall'Amministrazione nelle proprie note tecniche, poiché detta infrastruttura non interseca il torrente
Cava.
Ciò posto, le risultanze peritali hanno dunque pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena del corso d'acqua indagato e il generalizzato difetto di manutenzione dello stesso, dimostrando come l'esondazione, seppur in concomitanza di un evento meteorico di portata straordinaria e dai tempi di ritorno superiori a cento anni, sia stata aggravata dal carente stato di manutenzione del torrente Cava. Ora la circostanza, acclarata dai c.t.u., secondo i quali il tempo di ritorno dell'evento meteorologico in questione sarebbe superiore ai 100 anni, non vale ad escludere o diminuire la responsabilità della Pubblica Amministrazione convenuta in quanto questo Tribunale regionale, per valutare l'eccezionalità degli eventi in questione - nella sussistenza di diversi e contrastanti approcci scientifici alla tematica - segue i criteri di cui al d.Lgs. 23/02/2010, n. 49 – “Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.
In particolare, l'art. 6 (Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni) stabilisce che “ Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)”.
Ne consegue che l'evento in questione, per come descritto dai c.t.u. si colloca nella categoria sub b) e non può qualificarsi come “scarsamente probabile” o eccezionale bensì come “poco frequente”.
Tali considerazioni conducono ad escludere che, nel caso in esame, ricorra una ipotesi di caso fortuito, ancor più che il metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” va riletto alla luce dei cambiamenti climatici che hanno riguardato il nostro Paese negli ultimi anni.
Invero, la “prevedibilità” di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario purtroppo prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022).
Tanto che, come dedotto dalla medesima Autorità convenuta, già nel 18 e 19 ottobre 2018 si sarebbe verificato un analogo evento meteorico che avrebbe prodotto un allagamento dei terreni circostanti, risultando, pertanto, certamente prevedibile la possibilità di una nuova esondazione del torrente Cava.
Pertanto, poiché secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, l'assenza di un'attenta e accurata manutenzione volta a ripristinare le capacità di deflusso dell'alveo non consente di escludere la responsabilità dell' (cfr. tra le altre Cass. Controparte_1
5868/16 e Cass. 18877/2015). Per quanto concerne l'asserito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., i CC.TT.UU. hanno accertato che “non risultano, da parte del ricorrente, elementi di omissione o di compimento di attività tali da provocare o aumentare l'entità dei danni” (pag. 25).
Venendo all'individuazione e quantificazione dei danni, secondo quanto rilevato dai consulenti nominati, le acque esondate nei terreni degli odierni ricorrenti, con il suo carico di limo e detriti, sono ivi ristagnate per un periodo prolungato, ragionevolmente di alcune settimane.
Accertato che le coltivazioni sono state danneggiate a seguito dell'evento, i danni sono stati stimati in considerazione dello stato dei terreni e, dunque, ritenuti contenuti, “in quanto alcuni appezzamenti erano privi di coltivazione, altri costituiti da impianti vecchi e disseccati da asportare, alcuni in fase avanzati e comunque ancora in discrete condizioni vegeto produttive” (pag. 20).
I parametri economici utilizzati si sono riferiti ad analoghe valutazioni giudiziarie esperite nella zona, confortati da fonti ufficiali (GURS n. 11/2015) che pubblica le produzioni medie ed i prezzi aggiornati per le colture vegetali nell'intero territorio isolano.
Inoltre, per alcune voci, in consulenti hanno posto a base dei calcoli il vigente Prezziario
Reg/le Agricoltura e Foreste.
Sul punto, le valutazioni compiute relativamente alla perdita del frutto pendente sono ritenute ragionevoli dal Collegio e commisurate anche in relazione della vetustà degli agrumeti insistenti nei fondi degli odierni ricorrenti.
Pertanto, tenuto conto anche degli oneri straordinari necessari alla rimozione dei detriti e al ripristino delle condizioni degli appezzamenti, ispezionati personalmente dagli ausiliari e alla cui condivisibile relazione, più in dettaglio, si rinvia, i danni sono stati quantificati in complessivi euro
10.000,00 per il fondo di e in euro 21.571,00 per il fondo Toro – . Parte_1 Pt_3
Trattandosi di debito di valore, su tali somme – devalutate alla data del fatto - vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
In definitiva le somme dovute ammontano per a 10.869,26 e per Parte_1 Parte_2
e ad euro 23.446,09, oltre interessi dalla data di questa decisione. Parte_3
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta, dell'aumento del 30 % per la difesa di più parti, e dell'esito della causa, per il procedimento di a.t.p. ante causam in complessivi € 1.986,00 per compensi e, per il giudizio di merito in complessivi €
4951,7 per compensi ed € 518,00 per spese, in entrambi i casi oltre CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Spampinato, antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, così provvede: condanna l' presso la Presidenza Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, per titoli di cui in parte Controparte_2
motiva, la somma complessiva di Euro 10.869,26 in favore di e di Euro 23.446,09 in Parte_1
favore di e oltre interessi al tasso legale dalla data di Parte_2 Parte_3
pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna l' del della presso la della Controparte_1 Controparte_1 CP_1 CP_2
alla rifusione, nei confronti dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, che si Controparte_2 liquidano per il procedimento di a.t.p. ante causam in complessivi € 1.986,00 per compensi e, per il giudizio di merito in complessivi € 4951,7 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA
e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Spampinato, antistataria;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separati decreti, interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 16 gennaio 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo