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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2385/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
Sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
(AL), Frazione Frescondino n. 106 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Elisabetta Angeleri del Foro di Alessandria (C.F. -PEC C.F._2
con Studio in Alessandria, Via Trotti n. 110, tel. e fax 0131231473 e Email_1
mail ove è anche elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al Email_2
ricorso
Ricorrente nei confronti di nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Masiero presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente Conclusioni congiunte delle parti
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data 04/02/2001 e trascritto nell'anno 2001 al Numero 3 parte II Serie A;
-assegnare definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla Persona_1
moglie con tutti gli arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le CP_1
pertinenze;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile Per_2
presso la madre, con diritto di visita in favore del padre compatibilmente con le esigenze anche di studio del minore e con le esigenze lavorative dei genitori;
-stabilire un assegno di mantenimento del figlio minore di 250,00 mensili rivalutabili. annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico;
-spese legali compensate uà le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il sig. optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro Controparte_1
unione erano nati: in Alessandria il 25/07/2001 C.F. Persona_3
e in Alessandria il 10/07/2008, C.F. C.F._4 Persona_4
, entrambi residenti con la madre in San Salvatore Monferrato (AL), C.F._5
Frazione Frescondino n. 26 (doc 2_certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.pdf); che non vi erano altri figli legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
che, a causa del progressivo differenziarsi degli interessi, i coniugi si erano allontanati ed era venuta meno l'affectio maritalis;
- che, a seguito della presentazione di ricorso rubricato al n. 3481/2014, il
Tribunale di Alessandria in data 09/12/2014 aveva omologato la separazione consensuale con decreto cron. n. 15105/2014 (doc 3_copia autentica ricorso per separazione dei coniugi e omologa.pdf) alle seguenti condizioni:
“i coniugi verranno autorizzati a vivere separati. La casa coniugale, di proprietà della moglie, resterà alla medesima assegnata ed il marito provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
In virtù dell'impegno finanziario e lavorativo del sig. in occasione della costruzione CP_1
della casa coniugale, la sig,ra si impegna, in caso di vendita della medesima, a riconoscere Per_1
al mari, in tal modo, il marito, sig, , una somma pari al cinquanta per cento della CP_1
somma ricavata dalla vendita. L'abitazione è attualmente gravata da mutuo fondiario, relativamente al quale il sig. CP_1 risulta garante. La sig.ra pertanto, si impegna, entro la fine dell'anno solare in corso, ad Per_1
estinguere il predetto mutuo liberando, in tal modo, il marito da ogni vincolo inerente la casa coniugale.
I figli minori, e , verranno affidati, in modo congiunto, ai coniugi, con prevalente Per_3 Per_2
collocazione presso la madre e possibilità, per il padre, di vederli e tenerli con sé previa comunicazione ed accordo, secondo le esigenze personali e lavorative di entrambi.
I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di aver preventivamente definito ogni rapporto di tipo patrimoniale in essere.
Il sig. , infine, si impegna, entro la fine dell'anno solare in corso, a volturare CP_1
l'Assicurazione del camioncino da lavoro che utilizza, intestata alla Sig.ra Per_1
La sig.ra oncederà, al Sig. , la possibilità di utilizzare gratuitamente e liberamente, Per_1 CP_1
il garage, sito presso la casa coniugale, già utilizzato dal Sig. come ricovero attrezzi CP_1
da lavoro.
I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto o di documento equipollente utile ai fini dell'espatrio.
Il sig. prende atto che la Sig.ra dopo la separazione, avrà diritto a percepire CP_1 Per_1 gli assegni famigliari corrisposti dall'INPS di cui alla Legge 151/1975. Tale importo è da considerarsi ulteriore ed autonomo rispetto a quello stabilito a carico del Sig. , come CP_1 sopra quantificato in Euro 250,00”;
- che successivamente all'omologa della separazione la convivenza non era stata ristabilita;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data
04/02/2001 e trascritto nell'anno 2001 al Numero 3 parte II Serie A;
- assegnare definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla moglie Persona_1
con tutti gli arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le pertinenze;
CP_1
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile Per_2
presso la madre, con diritto di visita in favore del padre secondo le sue indicazioni;
- stabilire un assegno di mantenimento del figlio minore di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico.
Si costituiva la parte resistente contestando la prospettazione di parte ricorrente rassegnando le seguenti conclusioni: In via principale: Dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti, con assegnazione della stessa in godimento alla signora con obbligo di Per_1 quest'ultima, in caso di vendita della casa, di riconoscimento del cinquanta per cento del ricavato in virtù del riconoscimento esplicito, espresso in sede di separazione, del contributo lavorativo e finanziario del coniuge con conferma della possibilità di utilizzo della pertinenza già espressa in sede di separazione la cui revoca, oggi, non appare corroborata da alcun elemento di supporto.
Disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre ed ampia possibilità per i genitori di concordare modalità e tempi di permanenza del minore presso il padre. Stabilire che il signor versi mensilmente, per i CP_1
motivi dedotti, una somma di euro 200,00 mensili, consentendo alla madre di percepire integralmente l'Assegno Unico e contribuendo, nella misura del cinquanta per cento, alle spese di natura straordinaria mediche, scolastiche e dentistiche richiamando il Protocollo in Uso presso il
Tribunale di Alessandria”
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita effettuando accertamenti presso la Guardia di Finanza in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente.
All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti depositavano conclusioni congiunte ed il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
La prodotta documentazione consente, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare risulta che la separazione è stata omologata dal Tribunale di Alessandria in data 9 dicembre 2014 con provv. Cronologico 15105/2014.
Inoltre, dalle circostanze dedotte da entrambe le parti si evince che le parti, dall'epoca della separazione non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
In accoglimento delle conclusioni congiunte ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in San Salvatore Monferrato in data 24 febbraio 2001.
Sull'affidamento ed il mantenimento dei figli. Anche in ordine a tale aspetto le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte che appaiono coerenti con le condizioni economiche e patrimoniali della stesse anche a seguito degli accertamenti effettuati da parte della G.d.F. sulla persona del resistente.
Le pattuizioni fra le parti appaio pertanto effettuate in conformità agli interessi dei minori e possono essere condivise da parte del Collegio.
In considerazione dell'avvenuta presentazione di conclusioni congiunte sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di causa fra le parti, come del resto previsto nelle conclusioni congiunte.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data
24 febbraio 2001 fra il Sig. e la sig.ra trascritto nell'Ufficio di Controparte_1 Persona_1
Stato Civile del comune di San Salvatore Monferrato anno 2001, numero 3 parte II seria A;
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del comune di San Salvatore
Monferrato per le annotazioni di competenza;
assegna definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla moglie con tutti gli Persona_1
arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le pertinenze;
CP_1
affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile presso la Per_2
madre, con diritto di visita in favore del padre compatibilmente con le esigenze anche di studio del minore e con le esigenze lavorative dei genitori;
dispone un assegno di mantenimento del figlio minore di 250,00 mensili rivalutabili Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico.
Spese compensate fra e parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024 Il Giudice
(Dott. Giuseppe Bersani)
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2385/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
Sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
(AL), Frazione Frescondino n. 106 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Elisabetta Angeleri del Foro di Alessandria (C.F. -PEC C.F._2
con Studio in Alessandria, Via Trotti n. 110, tel. e fax 0131231473 e Email_1
mail ove è anche elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al Email_2
ricorso
Ricorrente nei confronti di nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Masiero presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente Conclusioni congiunte delle parti
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data 04/02/2001 e trascritto nell'anno 2001 al Numero 3 parte II Serie A;
-assegnare definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla Persona_1
moglie con tutti gli arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le CP_1
pertinenze;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile Per_2
presso la madre, con diritto di visita in favore del padre compatibilmente con le esigenze anche di studio del minore e con le esigenze lavorative dei genitori;
-stabilire un assegno di mantenimento del figlio minore di 250,00 mensili rivalutabili. annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico;
-spese legali compensate uà le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il sig. optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro Controparte_1
unione erano nati: in Alessandria il 25/07/2001 C.F. Persona_3
e in Alessandria il 10/07/2008, C.F. C.F._4 Persona_4
, entrambi residenti con la madre in San Salvatore Monferrato (AL), C.F._5
Frazione Frescondino n. 26 (doc 2_certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.pdf); che non vi erano altri figli legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
che, a causa del progressivo differenziarsi degli interessi, i coniugi si erano allontanati ed era venuta meno l'affectio maritalis;
- che, a seguito della presentazione di ricorso rubricato al n. 3481/2014, il
Tribunale di Alessandria in data 09/12/2014 aveva omologato la separazione consensuale con decreto cron. n. 15105/2014 (doc 3_copia autentica ricorso per separazione dei coniugi e omologa.pdf) alle seguenti condizioni:
“i coniugi verranno autorizzati a vivere separati. La casa coniugale, di proprietà della moglie, resterà alla medesima assegnata ed il marito provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
In virtù dell'impegno finanziario e lavorativo del sig. in occasione della costruzione CP_1
della casa coniugale, la sig,ra si impegna, in caso di vendita della medesima, a riconoscere Per_1
al mari, in tal modo, il marito, sig, , una somma pari al cinquanta per cento della CP_1
somma ricavata dalla vendita. L'abitazione è attualmente gravata da mutuo fondiario, relativamente al quale il sig. CP_1 risulta garante. La sig.ra pertanto, si impegna, entro la fine dell'anno solare in corso, ad Per_1
estinguere il predetto mutuo liberando, in tal modo, il marito da ogni vincolo inerente la casa coniugale.
I figli minori, e , verranno affidati, in modo congiunto, ai coniugi, con prevalente Per_3 Per_2
collocazione presso la madre e possibilità, per il padre, di vederli e tenerli con sé previa comunicazione ed accordo, secondo le esigenze personali e lavorative di entrambi.
I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di aver preventivamente definito ogni rapporto di tipo patrimoniale in essere.
Il sig. , infine, si impegna, entro la fine dell'anno solare in corso, a volturare CP_1
l'Assicurazione del camioncino da lavoro che utilizza, intestata alla Sig.ra Per_1
La sig.ra oncederà, al Sig. , la possibilità di utilizzare gratuitamente e liberamente, Per_1 CP_1
il garage, sito presso la casa coniugale, già utilizzato dal Sig. come ricovero attrezzi CP_1
da lavoro.
I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto o di documento equipollente utile ai fini dell'espatrio.
Il sig. prende atto che la Sig.ra dopo la separazione, avrà diritto a percepire CP_1 Per_1 gli assegni famigliari corrisposti dall'INPS di cui alla Legge 151/1975. Tale importo è da considerarsi ulteriore ed autonomo rispetto a quello stabilito a carico del Sig. , come CP_1 sopra quantificato in Euro 250,00”;
- che successivamente all'omologa della separazione la convivenza non era stata ristabilita;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data
04/02/2001 e trascritto nell'anno 2001 al Numero 3 parte II Serie A;
- assegnare definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla moglie Persona_1
con tutti gli arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le pertinenze;
CP_1
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile Per_2
presso la madre, con diritto di visita in favore del padre secondo le sue indicazioni;
- stabilire un assegno di mantenimento del figlio minore di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico.
Si costituiva la parte resistente contestando la prospettazione di parte ricorrente rassegnando le seguenti conclusioni: In via principale: Dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti, con assegnazione della stessa in godimento alla signora con obbligo di Per_1 quest'ultima, in caso di vendita della casa, di riconoscimento del cinquanta per cento del ricavato in virtù del riconoscimento esplicito, espresso in sede di separazione, del contributo lavorativo e finanziario del coniuge con conferma della possibilità di utilizzo della pertinenza già espressa in sede di separazione la cui revoca, oggi, non appare corroborata da alcun elemento di supporto.
Disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre ed ampia possibilità per i genitori di concordare modalità e tempi di permanenza del minore presso il padre. Stabilire che il signor versi mensilmente, per i CP_1
motivi dedotti, una somma di euro 200,00 mensili, consentendo alla madre di percepire integralmente l'Assegno Unico e contribuendo, nella misura del cinquanta per cento, alle spese di natura straordinaria mediche, scolastiche e dentistiche richiamando il Protocollo in Uso presso il
Tribunale di Alessandria”
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita effettuando accertamenti presso la Guardia di Finanza in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente.
All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti depositavano conclusioni congiunte ed il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
La prodotta documentazione consente, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare risulta che la separazione è stata omologata dal Tribunale di Alessandria in data 9 dicembre 2014 con provv. Cronologico 15105/2014.
Inoltre, dalle circostanze dedotte da entrambe le parti si evince che le parti, dall'epoca della separazione non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
In accoglimento delle conclusioni congiunte ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in San Salvatore Monferrato in data 24 febbraio 2001.
Sull'affidamento ed il mantenimento dei figli. Anche in ordine a tale aspetto le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte che appaiono coerenti con le condizioni economiche e patrimoniali della stesse anche a seguito degli accertamenti effettuati da parte della G.d.F. sulla persona del resistente.
Le pattuizioni fra le parti appaio pertanto effettuate in conformità agli interessi dei minori e possono essere condivise da parte del Collegio.
In considerazione dell'avvenuta presentazione di conclusioni congiunte sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di causa fra le parti, come del resto previsto nelle conclusioni congiunte.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data
24 febbraio 2001 fra il Sig. e la sig.ra trascritto nell'Ufficio di Controparte_1 Persona_1
Stato Civile del comune di San Salvatore Monferrato anno 2001, numero 3 parte II seria A;
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del comune di San Salvatore
Monferrato per le annotazioni di competenza;
assegna definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla moglie con tutti gli Persona_1
arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le pertinenze;
CP_1
affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile presso la Per_2
madre, con diritto di visita in favore del padre compatibilmente con le esigenze anche di studio del minore e con le esigenze lavorative dei genitori;
dispone un assegno di mantenimento del figlio minore di 250,00 mensili rivalutabili Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico.
Spese compensate fra e parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024 Il Giudice
(Dott. Giuseppe Bersani)
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto