CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon ConIGliere estensore dott. Elena Garbo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1864 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stradiotto contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Raffaella Di Graci
e Federico Trento
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1072/2024 del Tribunale di Venezia emessa in data 28.03.2024 e depositata in data 08.04.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito
In riforma della sentenza n. 1072/24 del Tribunale di Venezia, annullarsi l'ordinanza ingiunzione nei confronti della IGnora , con integrale rifusione dei compensi Parte_1 professionali e delle spese di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si allega il documento 1) indicato in narrativa ed il fascicolo di parte di primo grado.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, già indicati nel ricorso di primo grado:
1) Vero che il giorno 10 dicembre 2021, nelle prime ore pomeridiane, la IG.ra si Pt_1 recava a bordo del proprio velocipede presso il Parco di Via Tasso in Mestre?
2) Vero che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, la IG.ra incontrava Pt_1 alcune amiche e conoscenti?
3) Vero che, nell'occasione, la IG.ra portava con sé alcuni capi di abbigliamento Pt_1 per il proprio ricambio, in vista del turno serale di lavoro?
4) Vero che la IG.ra è solita incontrarsi con amiche e conoscenti presso il Parco di Pt_1
Via Tasso in Mestre?
5) Vero che la IG.ra ha donato indumenti usati ad alcune persone senza fissa Pt_1 dimora che sono solite stazionare presso il parco di Via Tasso in Mestre?
Si indicano a testi la IG.ra , residente in [...] CP_1
19, e la IG.ra residente in [...]”. Tes_2 CP_1
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito:
- Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente dedotti in premessa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Venezia, Sez II, n. 1072 del 28.3.2024
Con vittoria di spese, anche forfettarie generali, ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
- Respingersi le richieste istruttorie riproposte anche nel presente grado di giudizio in quanto irrilevanti, ininfluenti e volte a smentire il contenuto del verbale di accertamento nonostante il suo particolare valore probatorio;
Sempre in via istruttoria e in via
2 subordinata:
- Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede l'audizione degli agenti verbalizzanti
e e dell'ispettore della Polizia Controparte_2 Controparte_3 Testimone_3
Locale sia a prova contraria sugli stessi fatti capitolati dalla parte appellante, se ammessi, sia a prova diretta sulle circostanze di cui al verbale di accertamento e precisamente:
1) "Vero che il giorno 10.12.2021 ad ore 15.18 circa, dopo un appostamento in abiti borghesi, la IGnora veniva sorpresa a porre in essere atti rivolti alla vendita della merce, nello specifico offrendola ai passanti e frequentatori del Parco situato in via Tasso?";
2)" Vero che la merce, collocata in buste di nylon, veniva trasporta sulla parte antistante della bicicletta e successivamente detenuta sull'area pubblica?" ;
3) "Vero che la stessa ricorrente occultava anche altra merce, due confezioni di salmone, poi oggetto anch'esse di sequestro cautelare, unitamente ai capi di abbigliamento?";
4) "Vero che detto accertamento veniva svolto a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dal Servizio Sicurezza Urbana del Corpo della Polizia Locale?".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositato in data 30.06.2022, Parte_2 proponeva, avanti il Tribunale di Venezia, opposizione avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 8218/2021 del 04.05.2022, con la quale il le aveva Controparte_1 irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi €2.689,30 per la violazione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs 114/1998 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 14/2017, in quanto in data 10.12.2021 era stata sorpresa ad esercitare l'attività di commercio abusivo all'interno del Parco di via Tasso in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione, intralciando la viabilità pedonale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1 motivi di gravame.
3 2.1 Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto integrata la violazione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs 114/1998, pur in assenza dei presupposti richiesti per la configurazione della fattispecie della svolgimento della attività di commercio al dettaglio ovverosia l'abitualità, la professionalità e l'organizzazione dei mezzi, come prescritto dall'articolo 4 comma 1 lett b) del d.lgs 114/1998.
2.2 Con il secondo motivo contesta la decisione là dove ha ritenuto che l'opponente abbia posto in essere delle condotte che hanno impedito l'accessibilità e la fruizione delle aree pubbliche, senza considerare che in occasione del controllo eseguito in data 10.12.2021 dagli agenti della Polizia Locale, la stessa si trovava all'interno di un parco pubblico in sella alla propria bicicletta.
2.3 Con il terzo motivo si duole che il giudice di prime cure non abbia ammesso i capitoli di prova che l'opponente aveva dedotto al fine di dimostrare la natura personale dei beni che la medesima quel giorno portava con sé e la mancanza dell'intento di lucro e dell'organizzazione preordinata all'attività di commercio, ritenendoli erroneamente irrilevanti.
3. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è fondato.
A è stata contestata la violazione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs Parte_1
114/1998, il quale richiede il rilascio di apposita autorizzazione per lo svolgimento del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche, in quanto, come si legge nel verbale di accertamento redatto in data 10.12.2021 dalla Polizia Locale del Comune di CP_1 richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta, quest'ultima “veniva sorpresa ad esercitare
l'attività di commercio abusivo all'interno del Parco di Via Tasso in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione nello specifico esibiva ai passanti per la vendita la merce al sotto elencato sequestro”.
4 In particolare la è stata vista dagli agenti verbalizzanti giungere a bordo della propria Pt_1 bicicletta all'interno del parco e avvicinarsi ad un gruppo di persone di etnia africana per mostrargli della merce, la quale era tenuta all'interno di alcune buste di nylon posizionate nel cestino anteriore della bicicletta.
La merce contenuta in tali buste consisteva in: - n. 1 piumino di colore scuro;
- n. 1 pantalone in ciniglia di colore blu con stelle bianche;
- n. 1 maglione rosa;
- n. 1 maglione bianco;
- n. 1 giacca in ciniglia di colore blu con stelle bianche e conigli bianchi;
- n. 1 cappello in lana di color grigio.
E' stato inoltre accertato che l'opponente teneva all'interno del proprio giubbotto due confezioni di salmone norvegese.
L'art. 4 del d.lgs 114/1998 definisce il commercio al dettaglio come “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
Il titolo X del d.lgs 114/1998, all'interno del quale è collocato l'art. 28, disciplina il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
È, quindi necessario, ai fini della configurazione dell'attività commerciale al dettaglio, oltre al fine di lucro, il requisito della professionalità, intesa come sistematicità ed abitualità nello svolgimento dell'impresa economica.
Occorre, cioè, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità.
Elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici è poi il requisito dell'organizzazione, che non è invece richiesto ai fini tributari (v. Cass. n. 6853/2016).
Nel caso in esame, anche a voler ammettere che la intendesse vendere la merce che Pt_1 aveva portato con sé per ricavarne un lucro, la condotta da lei tenuta non sarebbe idonea ad integrare la violazione che le è stata addebitata, giacché si sarebbe trattato dello svolgimento di un atto di commercio meramente occasionale e isolato e non già di un'attività esercitata in forma abituale, protrattasi per un apprezzabile periodo di tempo.
4. Il secondo motivo di gravame è infondato.
5 In primo grado l'opponente non aveva svolto alcuna censura in merito alla contestazione della violazione dell'articolo 9 del d.l 14/2017, comportante la irrogazione di una sanzione pecuniaria di €100,00, e la contestuale adozione dell'ordine di allontanamento n. 889/2021 del 10.12.2021, sicché le doglianze formulate in questa sede sono inammissibili, in quanto tardive.
5. Il terzo motivo di gravame rimase assorbito dalle considerazioni sin qui svolte.
6. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di un terzo e la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante la quota residua, che si liquida come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) ridetermina in €100,00 la sanzione amministrativa pecuniaria che è tenuta a Parte_1 corrispondere in forza dell'ordinanza ingiunzione n. 8218/2021 emessa il 04.05.2022 dal
Controparte_1
2) compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio di primo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida in €1.000,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi ed in €83,30 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio di secondo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida in €1.200,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi ed in €116,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio dell'01.07.2025.
Il ConIGliere estensore
Enrico Schiavon
6 Il Presidente
Caterina Passarelli
7
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon ConIGliere estensore dott. Elena Garbo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1864 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stradiotto contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Raffaella Di Graci
e Federico Trento
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1072/2024 del Tribunale di Venezia emessa in data 28.03.2024 e depositata in data 08.04.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito
In riforma della sentenza n. 1072/24 del Tribunale di Venezia, annullarsi l'ordinanza ingiunzione nei confronti della IGnora , con integrale rifusione dei compensi Parte_1 professionali e delle spese di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si allega il documento 1) indicato in narrativa ed il fascicolo di parte di primo grado.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, già indicati nel ricorso di primo grado:
1) Vero che il giorno 10 dicembre 2021, nelle prime ore pomeridiane, la IG.ra si Pt_1 recava a bordo del proprio velocipede presso il Parco di Via Tasso in Mestre?
2) Vero che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, la IG.ra incontrava Pt_1 alcune amiche e conoscenti?
3) Vero che, nell'occasione, la IG.ra portava con sé alcuni capi di abbigliamento Pt_1 per il proprio ricambio, in vista del turno serale di lavoro?
4) Vero che la IG.ra è solita incontrarsi con amiche e conoscenti presso il Parco di Pt_1
Via Tasso in Mestre?
5) Vero che la IG.ra ha donato indumenti usati ad alcune persone senza fissa Pt_1 dimora che sono solite stazionare presso il parco di Via Tasso in Mestre?
Si indicano a testi la IG.ra , residente in [...] CP_1
19, e la IG.ra residente in [...]”. Tes_2 CP_1
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito:
- Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente dedotti in premessa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Venezia, Sez II, n. 1072 del 28.3.2024
Con vittoria di spese, anche forfettarie generali, ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
- Respingersi le richieste istruttorie riproposte anche nel presente grado di giudizio in quanto irrilevanti, ininfluenti e volte a smentire il contenuto del verbale di accertamento nonostante il suo particolare valore probatorio;
Sempre in via istruttoria e in via
2 subordinata:
- Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede l'audizione degli agenti verbalizzanti
e e dell'ispettore della Polizia Controparte_2 Controparte_3 Testimone_3
Locale sia a prova contraria sugli stessi fatti capitolati dalla parte appellante, se ammessi, sia a prova diretta sulle circostanze di cui al verbale di accertamento e precisamente:
1) "Vero che il giorno 10.12.2021 ad ore 15.18 circa, dopo un appostamento in abiti borghesi, la IGnora veniva sorpresa a porre in essere atti rivolti alla vendita della merce, nello specifico offrendola ai passanti e frequentatori del Parco situato in via Tasso?";
2)" Vero che la merce, collocata in buste di nylon, veniva trasporta sulla parte antistante della bicicletta e successivamente detenuta sull'area pubblica?" ;
3) "Vero che la stessa ricorrente occultava anche altra merce, due confezioni di salmone, poi oggetto anch'esse di sequestro cautelare, unitamente ai capi di abbigliamento?";
4) "Vero che detto accertamento veniva svolto a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dal Servizio Sicurezza Urbana del Corpo della Polizia Locale?".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositato in data 30.06.2022, Parte_2 proponeva, avanti il Tribunale di Venezia, opposizione avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 8218/2021 del 04.05.2022, con la quale il le aveva Controparte_1 irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi €2.689,30 per la violazione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs 114/1998 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 14/2017, in quanto in data 10.12.2021 era stata sorpresa ad esercitare l'attività di commercio abusivo all'interno del Parco di via Tasso in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione, intralciando la viabilità pedonale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1 motivi di gravame.
3 2.1 Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto integrata la violazione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs 114/1998, pur in assenza dei presupposti richiesti per la configurazione della fattispecie della svolgimento della attività di commercio al dettaglio ovverosia l'abitualità, la professionalità e l'organizzazione dei mezzi, come prescritto dall'articolo 4 comma 1 lett b) del d.lgs 114/1998.
2.2 Con il secondo motivo contesta la decisione là dove ha ritenuto che l'opponente abbia posto in essere delle condotte che hanno impedito l'accessibilità e la fruizione delle aree pubbliche, senza considerare che in occasione del controllo eseguito in data 10.12.2021 dagli agenti della Polizia Locale, la stessa si trovava all'interno di un parco pubblico in sella alla propria bicicletta.
2.3 Con il terzo motivo si duole che il giudice di prime cure non abbia ammesso i capitoli di prova che l'opponente aveva dedotto al fine di dimostrare la natura personale dei beni che la medesima quel giorno portava con sé e la mancanza dell'intento di lucro e dell'organizzazione preordinata all'attività di commercio, ritenendoli erroneamente irrilevanti.
3. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è fondato.
A è stata contestata la violazione dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs Parte_1
114/1998, il quale richiede il rilascio di apposita autorizzazione per lo svolgimento del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche, in quanto, come si legge nel verbale di accertamento redatto in data 10.12.2021 dalla Polizia Locale del Comune di CP_1 richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta, quest'ultima “veniva sorpresa ad esercitare
l'attività di commercio abusivo all'interno del Parco di Via Tasso in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione nello specifico esibiva ai passanti per la vendita la merce al sotto elencato sequestro”.
4 In particolare la è stata vista dagli agenti verbalizzanti giungere a bordo della propria Pt_1 bicicletta all'interno del parco e avvicinarsi ad un gruppo di persone di etnia africana per mostrargli della merce, la quale era tenuta all'interno di alcune buste di nylon posizionate nel cestino anteriore della bicicletta.
La merce contenuta in tali buste consisteva in: - n. 1 piumino di colore scuro;
- n. 1 pantalone in ciniglia di colore blu con stelle bianche;
- n. 1 maglione rosa;
- n. 1 maglione bianco;
- n. 1 giacca in ciniglia di colore blu con stelle bianche e conigli bianchi;
- n. 1 cappello in lana di color grigio.
E' stato inoltre accertato che l'opponente teneva all'interno del proprio giubbotto due confezioni di salmone norvegese.
L'art. 4 del d.lgs 114/1998 definisce il commercio al dettaglio come “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
Il titolo X del d.lgs 114/1998, all'interno del quale è collocato l'art. 28, disciplina il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
È, quindi necessario, ai fini della configurazione dell'attività commerciale al dettaglio, oltre al fine di lucro, il requisito della professionalità, intesa come sistematicità ed abitualità nello svolgimento dell'impresa economica.
Occorre, cioè, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità.
Elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici è poi il requisito dell'organizzazione, che non è invece richiesto ai fini tributari (v. Cass. n. 6853/2016).
Nel caso in esame, anche a voler ammettere che la intendesse vendere la merce che Pt_1 aveva portato con sé per ricavarne un lucro, la condotta da lei tenuta non sarebbe idonea ad integrare la violazione che le è stata addebitata, giacché si sarebbe trattato dello svolgimento di un atto di commercio meramente occasionale e isolato e non già di un'attività esercitata in forma abituale, protrattasi per un apprezzabile periodo di tempo.
4. Il secondo motivo di gravame è infondato.
5 In primo grado l'opponente non aveva svolto alcuna censura in merito alla contestazione della violazione dell'articolo 9 del d.l 14/2017, comportante la irrogazione di una sanzione pecuniaria di €100,00, e la contestuale adozione dell'ordine di allontanamento n. 889/2021 del 10.12.2021, sicché le doglianze formulate in questa sede sono inammissibili, in quanto tardive.
5. Il terzo motivo di gravame rimase assorbito dalle considerazioni sin qui svolte.
6. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di un terzo e la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante la quota residua, che si liquida come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) ridetermina in €100,00 la sanzione amministrativa pecuniaria che è tenuta a Parte_1 corrispondere in forza dell'ordinanza ingiunzione n. 8218/2021 emessa il 04.05.2022 dal
Controparte_1
2) compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio di primo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida in €1.000,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi ed in €83,30 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio di secondo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida in €1.200,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi ed in €116,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio dell'01.07.2025.
Il ConIGliere estensore
Enrico Schiavon
6 Il Presidente
Caterina Passarelli
7
8