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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27/2021 R.G.A.C. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(già ) (P.I. Parte_1 Parte_1
), in persona dell' Avv. Roberto Castiglioni, con sede in Milano, Via P.IVA_1
Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv.
MONICA FAZIO e dall'Avv. IVANO FAZIO, in forza di procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in MILANO, VIA S. BARNABA
N. 30.
Attore
CONTRO
Cod. Fisc. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dott. autorizzato con Persona_1
determina dirigenziale 17/21, domiciliato per la carica in PIAZZA CP_1
DELLA REPUBBLICA 1, palazzo di Città, rappresentato e difeso dall' Avv. Pier Luigi
Cappello giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, presso il cui studio, in
Agrigento via Imera n. 50, è elettivamente domiciliato.
Convenuto
Oggetto: condannatorio Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/4/2024 , svoltasi mediante trattazione scritta l'attore così concludeva:
“ In via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_2
- € 433.051,84 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. 2 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 17/04/24, ad € 314.841,90 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- € 1.468,75 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- € 36.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sia con riguardo alla sorte capitale (n. 784 fatture) che alle fatture (n. 128 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio, così per un totale di n. 912 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 36.480,00)”.
Il convenuto concludeva riportandosi alla propria comparsa di risposta e alle conclusioni precisate nella prima memoria ex. art. 183 c.p.c e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
-Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
per non avere il mai accettato la cessione di credito;
[...] CP_1
-Ritenere e dichiarare che per i crediti oggetto della presente domanda giudiziale sussiste già un provvedimento giudiziale definitivo, costituito dal decreto ingiuntivo n° n°
114/17, emesso nell'ambito del procedimento RG 34/17 Trib. Caltanissetta, per quanto attiene ai crediti originariamente vantati da e e che gli stessi sono stati Pt_3 Pt_4
oggetto di domanda di ammissione alla procedura di dissesto, per come specificato in premessa, mentre per i crediti originariamente in testa ad HEcomm, gli stessi sono stati precedentemente azionati con altro giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta;
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la domanda non procedibile per essere i crediti ricompresi nella procedura di liquidazione conseguente al dissesto del comune di trattandosi di crediti maturati entro il 31/12 dell'anno precedente alla CP_1
dichiarazione di dissesto e conseguente bilancio riequilibrato.
- Per l'effetto e in ogni caso rigettare ogni domanda attrice dichiarando infondata in fatto e diritto ogni pretesa e comunque eccessiva e non dovuta;
- Condannare parte attrice, per quanto esposto in parte narrativa, alle spese da liquidarsi ex art.96 cpc, stante l'evidente responsabilità processuale aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.12.2020 al la società odierna Controparte_1
attrice esponeva di essere creditrice dell'ente locale in forza delle cessioni dei crediti intervenute con le società EL EN s.p.a. ed HE CO s.p.a. e tutte Parte_3
notificate al predetto Precisava la ( di Controparte_1 Parte_1
seguito per comodità espositiva indicata come che le fatture oggetto di cessione Pt_1
erano state emesse dalle predette società a titolo di corrispettivo per le forniture erogate in favore del il cui ammontare non era stato mai contestato Controparte_1
mentre l'intimazione di pagamento a suo tempo inoltrata era rimasta infruttuosa. Ulteriormente la precisava che i contratti di cessione avevano ad oggetto oltre alla Pt_1
sorte capitale , gli interessi di mora, maturati e maturandi dalla scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo mentre la sorte capitale doveva maggiorarsi degli interessi moratori determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs 231/02 e dovevano riconoscersi, altresì, gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 C.C. con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione e nella misura di cui ai citati artt. 2 e 5 del D. Lgs 231/02 . La Banca chiedeva, inoltre, il pagamento della somma di € 1468,75 per il mancato pagamento delle note di debito emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture cedute da , ed HE CO s.p.a. e ne Parte_5 Parte_3
specificava nel dettaglio la fonte ed i criteri di determinazione. Infine la chiedeva il Pt_1
pagamento della somma di € 36.489,00 in forza del disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs
231/02 per il mancato pagamento di 912 fatture assumendo che l'importo forfettario di
€ 40,00 a titolo di risarcimento del danno fosse dovuto per ciascuna fattura.
Si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente eccepiva il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria dei crediti indicati in Pt_1
citazione, perché la cessione non era stata accettata dall'ente locale come, invece, previsto ai sensi dell'art. 9 della L. 2248/1865, ancora in vigore e richiamato dall'art. 70 del Regio Decreto n. 2440/1923 in forza del quale in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possono essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta.
Ulteriormente e sempre in via pregiudiziale il eccepiva che i Controparte_1
crediti oggetto della domanda giudiziale erano gli stessi precedentemente azionati dalla medesima banca in sede monitoria e per i quali era stato emesso da questo Tribunale il decreto ingiuntivo, n° 114/17, RG 34/17, non opposto e divenuto definitivo. Precisava il che i crediti vantati originariamente da EL EN e Controparte_1 Pt_3
erano ricompresi in quel decreto ingiuntivo, mentre residuava un minino credito di
HEcomm per poco più di 2000 euro non inseriti in quel decreto ingiuntivo non opposto ma ugualmente azionato con altra azione giudiziale.
L'ente locale, infine, deduceva la improcedibilità e la inammissibilità dell'azione proposta in quanto i crediti reclamati, maturati nel 2015 e nella prima metà del 2016, afferivano alla procedura concorsuale di liquidazione del in seguito alla Controparte_1
dichiarazione di dissesto intervenuta nel luglio del 2016 con conseguente apertura della gestione commissariale. Con deliberazione del consiglio Comunale di n.33 CP_1
del 7/7/2016, infatti, veniva dichiarato lo stato di dissesto di quel Comune ed aperta la gestione commissariale, ancora in atto e che comportava il trasferimento alla gestione straordinaria dei debiti maturati sino al 31/12/2015 e comportava , altresì, cristallizzazione dei debiti, in quali da tale data non erano più produttivi di interessi né soggetti a rivalutazione monetaria. Concludeva l'ente convenuto come in epigrafe riportato chiedendo la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata della Pt_1
Nel corso del giudizio, svolto innanzi al altro giudice, venivano assegnati i termini ex art. 184 VI comma c.p.c. e la Banca inizialmente, a seguito dell'eccezione di ne bis in idem di controparte, modificava le sue conclusioni riducendo l'importo del credito vantato per sorte capitale mentre nella successiva memoria , dopo aver preso atto del negativo esito della ribadiva le conclusioni come formulate in citazione.
La causa è stata istruita con prove documentali e infine assunta in decisione a seguito dell'assegnazione al sottoscritto magistrato con decorrenza dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, di cui le parti si sono avvalsi, a far data dal 29/72024.
Deve precisarsi che la Banca nella comparsa conclusionale ha ribadito la fondatezza delle pretese originariamente azionate in giudizio mentre, in sede di memorie di replica ha ridotto la domanda confermando l'esistenza del decreto ingiuntivo n. 114/17, RG. N.
34/17 emesso dal Tribunale di Caltanissetta, non opposto e divenuto così titolo esecutivo con il quale erano stati azionato i crediti ceduti da ed EL EN Pt_3
SPA, il cui importo veniva così escluso. La banca riduceva la propria domanda chiedendo la condanna per il credito ceduto da HE CO SPA, pari ad € 2.805,30 a titolo di sorte capitale da maggiorarsi degli interessi – di mora ed anatocistici - determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 nonché per la somma € 1.468,75 a titolo di NDI da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., e per la somma di € 36.480,00 , dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sia con riguardo alla sorte capitale (n. 784 fatture) che alle fatture (n. 128 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio, così per un totale di n. 912 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€
36.480,00).
Di fatto la ha riproposto, quasi integralmente, le conclusioni che aveva precisato Pt_1
con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ed entro tali limiti dovrà esaminarsi la domanda attorea.
Tanto premesso si osserva che infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della , sollevata dal ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 Pt_1 Controparte_1
della Legge n. 2248/1865, come richiamato dall'art. 70 del Regio Decreto n. 2440/1923.
L'art. 9 allegato E della L. 20 marzo 1865, n. 2248 testualmente così recita: «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata». La norma prevede, infatti, ai fini dell'efficacia nei confronti dell'amministrazione debitrice della cessione avente ad oggetto il prezzo “dei contratti in corso”, che vi sia l'adesione della stessa amministrazione debitrice. La ratio ispiratrice della norma si coglie nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. sia esso il somministrante, il fornitore o appaltatore
(cfr. (Cass. 11475/2008). E tuttavia l'inefficacia del contratto di cessione va eccepita dalla P.A., onerata anche di dimostrare che il rapporto da cui tali crediti sono derivati non si è esaurito al momento della cessione medesima (cfr. Tribunale Vasto sez. I,
10/10/2023, n.303) . Sotto altro profilo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 si riferisce letteralmente soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma eccezionale è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad altre amministrazioni
( cfr. Cass. 32788/2019, Cass. 21747/2016, Cass. 20793/2015). L'ente locale odierno convenuto dopo aver sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione non ha, invece, allegato né tanto meno ha provato che i rapporti di somministrazione, oggetto dei crediti ceduti, fossero ancora in corso al momento della cessione e comunque non rientra nel novero delle amministrazioni a cui si applica il citato disposto normativo dallo stesso ente invocato e di conseguenza la cessione dei crediti, notificata al CP_1
soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica.
[...]
Nel merito si osserva che la , in ultimo, prendendo atto dell'eccezione di ne bis in Pt_1
idem sollevata dall'ente locale, ha inteso ridurre le pretese creditorie limitandole ad un credito, di ridotto importo non incluso nel procedimento monitorio di cui appresso si dirà e agli accessori del credito originario. Invero è documentato e non contestato che la stessa odierna attrice ottenne nel 2017 un decreto ingiuntivo, n° 114/17, RG Pt_1
34/17, per un importo di € 432.659,83 per sorte capitale oltre interessi moratori , emesso da questo Tribunale di Caltanissetta non opposto e dichiarato esecutivo il 2/3/2018
(cfr. produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183 VI COa n. 2, c.p.c. del convenuto).
Il credito ingiunto, invero, comprendeva i crediti per fatture emesse e non pagate ceduti da ed EL EN s.p.a. azionati anche nel presente giudizio a cui la Banca ha Pt_3
tardivamente rinunciato mentre ha insistito per il pagamento dei crediti per sorte capitale in virtù delle fatture cedute da HE CO s.p.a. , per un importo di € 2805,30. Tale credito, ceduto alla in forza di cessione comunicata all'ente locale e senza alcuna Pt_1
successiva opposizione, è vantato legittimamente nei confronti del CP_1
in quanto, diversamente da quanto sostenuto nelle difese del convenuto, non
[...]
rientra nella gestione dell'organismo straordinario di liquidazione ( OSL). Tale ente, insediatosi a seguito del dissesto dell'ente, dichiarato nel 2016, era competente , ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, per i fatti e gli atti di gestione sino al 31/12 dell'anno precedente e dunque del 2015. Le fatture non pagate, per converso, attengono a forniture effettuate nel 2018, come si evince dallo stesso prospetto riepilogativo depositato dal in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 Controparte_1
c.p.c. L'ente locale, inoltre, non ha mosso alcuna contestazione, nel merito, né a della somministrazione di cui ha beneficiato né del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo (cfr. doc. 14 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del . L'affermazione dell'ente locale secondo cui anche detto Controparte_1 credito era stato azionato in sede giudiziaria, contestata dalla è rimasta, inoltre, Pt_1
priva del necessario riscontro probatorio. Deve così riconoscersi in favore della il Pt_1
credito così vantato la cui sorte capitale, di € 2805,30, dove maggiorarsi degli interessi moratori determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs 231/02 e successive modifiche rientrando il contratto di somministrazione, intercorso tra la società cedente il credito e l'ente locale, nella nozione di "transazioni commerciali" di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo. Ugualmente competono in favore della ai sensi degli artt. 2 e 5 del Pt_1
D.Lgs. n. 231/02, in forza del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4,
c.c., gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi.
Nel caso in esame , l'atto di citazione è stato notificato il 29.12.2020 mentre tutte le fatture emesse da HE CO s.p.a. nei confronti del risultano Controparte_1
scadute da oltre sei mesi (cfr. prospetto riepilogativo depositato dal CP_1
in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) . Ne consegue che
[...]
in relazione a queste dodici fatture parte attrice ha diritto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori risultanti alla data della domanda giudiziale, nella misura degli interessi legali di mora con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
Ugualmente fondato è il credito vantato dalla per l'importo di € 1468,75 richiesto Pt_1
a titolo di mancato pagamento delle NDI emesse a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di una serie di fatture , compiutamente indicate e anch'esse rientranti nella cessione dei crediti in favore della società attrice,. Rispetto a tale istanza,
e alla produzione documentale a sostegno, contenente l'indicazione delle fatture, della data di emissione, della loro scadenza e la data di decorrenza degli interessi di mora ed i periodi computati, l'ente locale non ha mosso alcuna contestazione specifica. Non competono invece gli interessi anatocistici non emergendo dalla produzione documentale allegata ( cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione) la loro scadenza da oltre sei mesi prima della domanda giudiziale mentre la fattura allegata ( cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione) è stata emessa nel luglio del 2020 a fronte della notifica dell'atto di citazione intervenuta nel dicembre dello stesso anno. Deve, infine, accogliersi, sia pure entro i limiti di seguito enunciati, la domanda relativa al risarcimento forfettario del danno per costi di recupero dei crediti azionati dalla Banca attrice in virtù del disposto dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2002. Quest'ultima disposizione, rubricata "risarcimento delle spese di recupero", prevede che "al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro a titolo di risarcimento del danno. ". Evidente il proposito dissuasivo della norma rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal
D.Lgs. citato con la garanzia, anche in assenza di specifica prova, di un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore. Si tratta dei costi c.d. "interni" o
"amministrativi" diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi per il recupero dei crediti a soggetti esterni. Tale importo forfettario spetta alla a fronte del mancato pagamento delle dodici fatture emesse da HE CO s.p.a. Pt_1
nonché del tardivo pagamento delle centoventotto ( 128) fatture elencate nelle non contestate note di debito oggetto anch'esse del giudizio (cfr. sentenza CGCE, sez 3, del
20 ottobre 2022). Il credito a tale titolo da riconoscere in favore della ascende ad € Pt_1
5600,00 come , invero, dalla stessa richiesto nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Non compete, invece, il rimborso forfettario per le 784 fatture oggetto del credito, già riconosciuto in sede monitoria in favore della ed al cui riconoscimento , in questa Pt_1
la stessa ha tardivamente rinunciato. Tale credito, infatti è coperto dal giudicato formatosi sull'originaria pretesa della fatta valere in sede monitoria atteso che il Pt_1
decreto ingiuntivo emesso e divenuto esecutivo ha acquistato autorità di cosa giudicata e copre non solo il credito azionato ma anche i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti (cfr. Tribunale di Roma 16/05/2018, n.9962). Come affermato dalla stessa Corte Regolatrice: “ Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte
a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. Civ. 2024 n. 25180).
L'ente convenuto , conclusivamente, dovrà condannarsi al pagamento della somma di €
2805,30 a titolo di sorte capitale per il credito ceduto da HE CO SPA oltre interessi moratori sulla sorte capitale, nella misura di cui agli artt 2 e5 del D.Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo nonché al pagamento degli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulle fatture emesse da HE CO SPA nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
(29/12/2020) fino al saldo. Ulteriormente il dovrà condannarsi a Controparte_1
corrispondere la somma di € 1468,75 a titolo di mancato pagamento delle NDI oltre interessi moratori e la somma di € 5600,00 a titolo di rimborso forfettario ex art. 6, comma 2, delD.Lgs. 231/2002.
L'accoglimento della domanda , sia pure in misura estremamente ridotta rispetto alle pretese iniziali e , per converso, la fondatezza dell'eccezione di ne bis in idem sollevata dall'ente convenuto inducono a ritenere non sussistenti i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 96 c.p.c. richiesta reciprocamente dalle parti.
Le spese di giudizio devono compensarsi per la metà atteso che la domanda attorea è stata accolta in misura assai ridotta rispetto alle istanze iniziali , ed avendo questa riconosciuto tardivamente la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta mentre per la restante quota devono porsi a carico dell'ente locale, rimasto comunque soccombente nella misura liquidata in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014, e in base al valore effettivo della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.27/2021
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, condanna il in persona del Sindaco pro- tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della della somma di € 2805,30 oltre interessi Parte_1 moratori, nella misura di cui agli artt. 2 e5 del D.Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo nonché al pagamento degli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulle fatture emesse da HE CO SPA nella misura di cui agli artt. 2 e5 del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (29/12/2020) fino al saldo;
condanna il in persona del Sindaco pro- tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della della somma di € 1468,75 oltre interessi Parte_1
moratori, nella misura di cui agli artt. 2 e5 del D.Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
condanna il in persona del Sindaco pro- tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della della somma di € 5600,00, oltre interessi legali Parte_1
a far data dalla domanda giudiziale e sino soddisfo;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone a carico del
[...]
la residua metà che si liquida in misura già ridotta in € 2118,50 ( € 919,00 CP_1
per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed €
1701,00 per la fase decisionale) nonché al pagamento della somma di € 856,50 a titolo di rimborso della metà delle spese vive oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 31 maggio 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata