Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 391/2025 V.G.
RE PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 391 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Codice Fiscale_1 ) con il Parte_1 nato a [...] il [...] ( patrocinio dell'Avv. WYDEN CLAUDIA ( Codice Fiscale_2
e
C.F. 3 ) con il Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. RAMADORI CRISTIANA (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario Parte_1-visto il ricorso depositato il 28/02/2025 con il quale e Parte_2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1.08.2007,
a Melfi (PZ), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Melfi (PZ), rispettivamente in data 9.12.2007, 16.08.2010 e
23.03.2014, i figli Per_1 Per 2 e Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte: 1.autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto
3.ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melfi (PZ) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 01/08/2007, matrimonio trascritto nei registri del Comune di Melfi al n. 42 parte 2 serie A - anno 2007;
4. dare atto che la casa familiare, sita in Rimini - fraz. Carpolò (RN), Via Pio Campidelli n. 13, verrà assegnata alla IGnora che resterà a viverci unitamente ai figli minori;
PT
,
risolverà il contratto di locazione di cui al punto precedente5. dare atto che, il IG. Parte_1
Controparte_1mediante separato atto di modifica a firma della locatrice, IG.ra e della IG,ra contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso (All.to 18); per l'effetto, sarà onere Pt 2 ,
del IG. Pt 1 provvedere a tutti gli incombenti burocratici e amministrativi volti a disciplinare detta modifica, comprese le varie comunicazioni, in particolare alla Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta modifica contrattuale facendosi altresì carico delle relative spese;
6. dare atto che, con la modifica di cui al punto precedente, il contratto di locazione manterrà efficacia nei confronti della IG.ra PT che sarà obbligata al pagamento dell'intero canone, rilasciando espressa manleva in favore dello _1 per il pagamento dei futuri canoni (da aprile 2025) e conseguentemente a tenerlo indenne da ogni onere ed obbligo nei confronti della locataria: inoltre, sarà onere di quest'ultima effettuare le/i volture/subentri delle eventuali utenze/imposte intestate al
IG. all'immobile oggetto del Contratto di locazione;
_1 e relative
7. dare atto che il IG. Parte_1 lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre il 31/03/2025.
Sarà cura dello stesso comunicare tempestivamente alla IG.ra PT l'indirizzo dell'abitazione in si collocherà; cui
8. dare atto che i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre;
9. dare atto che il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo cosi il principio di bigenitorialità, nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni tra gli stessi genitori, nonché ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i figli non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a "coeducare" ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con i figli un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro. Le parti si impegnano, altresì, a far frequentare ai minori eventuali nuovi il una compagni solo dopo raggiungimento di stabile relazione:
10. dare atto che, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti e in considerazione della volontà degli stessi minori, gli incontri padre-figli saranno calendarizzati come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana a partire dall'uscita dal lavoro del IG. _1 e sino al mattino successivo, allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dal lavoro del IG. _1 e fino alla domenica sera dopo cena oppure li riaccompagneràal lunedì mattina allorquando a scuola.
I minori trascorreranno, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili e religiose.
Per le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa della scuola.
Per le vacanze pasquali, invece, i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ferma restando la possibilità di modificare previo accordo dette indicazioni qualora sopraggiungano esigenze lavorative o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri.
Durante le vacanze estive, i figli resteranno con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) previo accordo con l'altro genitore. In ogni caso, i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza che i figli trascorreranno con l'altro genitore.
Il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, avendo cura di indicare anche la località di destinazione. Nell'ipotesi in cui detti periodi di vacanza dovessero essere in altri periodi rispetto alle due settimane estive di cui al punto che precede, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi giornate in cui i minori avrebbero dovuto stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli.
Per gli eventi e le ricorrenze riguardanti i figli le parti dovranno tentare di partecipare congiuntamente per evitare la duplicazione delle spese (es: compleanni, cresime, lauree, ecc), laddove non fosse possibile, il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, Infine, per il giorno del compleanno della madre e per la festa della mamma i ragazzi staranno con la IG.ra PT , così come reciprocamente per il giorno del compleanno del IG.
_1 e per la festa del papà i ragazzi staranno con il padre;
11. dare atto che il signor _1 con decorrenza dal mese di aprile 2025, contribuirà al mantenimento ordinario dei minori mediante la dazione mensile di € 150,00 ciascuno (e cosi per un totale di Euro 450,00 mensili) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 del mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla IGnora PT conto Bancoposta
IBAN ITOS W0760113200001071039950, oltre alla propria quota parte pari al 50% dell'assegno unico familiare. Tale sussidio verrà, pertanto, percepito interamente dalla IG.ra PT genitore
,
collocatario, con conseguente rinuncia del IG. _1 a richiedere la corresponsione in proprio favore per la quota di sua spettanza del 50%. Qualora il IG. _1 dovesse contravvenire a tale impegno richiedendo la corresponsione del 50% le parti si danno atto che l'assegno di mantenimento dei figli verrà aumentato per il medesimo importo erogato a titolo di assegno unico fintanto che non verrà ripristinata la relativa intera corresponsione in favore della madre. Attualmente l'assegno unico e universale erogato da CP_2 per i figli a carico è pari a circa Euro 790,00 mensili.
Nell'eventualità in cui l'assegno unico dovesse essere revocato 0 comunque diminuito nell'ammontare, il IG. _1 si farà carico della differenza, versando in aggiunta alla somma di
Euro 450,00 mensili sopra quantificata, fin ad un importo massimo di euro 150,00 mensili, sempre rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al termine per raggiungimento dell'età massima di 21 anni dell'ultimo figlio Per_3 o fino alla diversa età limite che dovesse essere diversamente dalla legge: stabilita
12. dare atto che i genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, obbligatoriamente concordate in via anticipata tra i coniugi, come tali definite sulla base del Protocollo sottoscritto dai Presidenti del Tribunale di Bologna e dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna in data 9 agosto 2017, da intendersi qui per integralmente trascritto e che viene allegato (All.to 19). La parte che dovesse anticipare (solo in caso di urgenza) tali spese, presenterà la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie è posta, ovviamente, in parte uguale tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi;
13, dare atto che i genitori si impegnano a prestare il consenso l'uno all'altro per tutti gli adempimenti burocratici necessari per i figli minori, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel loro interesse, così per il lorocome rinnovo:
14. dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento in proprio favore, essendo economicamente autosufficienti ed avendo comunque regolato ed estinto ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro; 15. dare atto che, con riferimento alla vendita immobiliare intervenuta in data
05/09/2024 relativamente all'immobile sito in Barile (PZ) al Vico Rondinelle n. 15 e distinto al NCEU del medesimo comune al foglio 20, particella 633 sub 3. cat. A/2, avendo la IG,ra PT al momento della vendita unicamente ricevuto la somma di Euro 5.000,00, a fronte di un prezzo di realizzo pari a maggiori Euro 82.000,00 (la cui differenza di Euro 77.000,00 è stata incassata dal IG.
Parte_1 ), le parti concordano che, il IG. Pt 1 consegnerà alla moglie, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, assegno circolare n. 520724599-07 intestato alla stessa riportante il prezzo di realizzo della vendita, seppur limitatamente alla somma di Euro 16.000,00
(sedicimila/00), somma che è stata così determinata dalle parti al fine di derimere qualsiasi controversi relativa al diverso apporto dato dai coniugi al momento dell'acquisto e che è quindi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
16. dare atto che il IG. _1 ha già provveduto in via esclusiva all'acquisto di un motociclo per la figlia ER , sostenendone per intero solo il prezzo di acquisto;
tutte le spese per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso seguiranno il regime delle spese straordinarie di cui al punto 12, e ciò fintanto che la minore Per 1 non sarà in grado di provvedervi da sola in quanto divenuta economicamente autosufficiente. L'intestazione del motociclo è stata registrata in capo alla
IG.ra Pt_2 :
17. dare atto che il motociclo di cui al punto precedente rimane di esclusiva proprietà della IG.ra
Pt 2 ;
18. dare atto che, con riferimento agli immobili in comproprietà dei coniugi di cui al superiore punto g) nn. 1 e 2 delle premesse (Doc. dal n. 20 al 27), la IG.ra PT si obbliga a trasferire con il presente atto la proprietà della propria quota di ½ di ciascun immobile in favore del IG. _1 che accetta, e comunque ogni diritto a lei spettante sugli immobili descritti al N.C.E.U. del Comune di
Barile, dando altresi atto che la moglie rinunzia espressamente all'iscrizione d'ipoteca legale di cui all'art. 2817 C.c. e che tutte le eventuali spese accessorie ed eventuali notarili saranno completamente carico del IG.a Pt_1
19. dare atto che, le Parti dichiarano che sugli immobili di cui al superiore punto 18 non sono gravati pesi;
da ipoteche e/o altri
20. dare atto che la IG.ra T_ dichiara espressamente la propria volontà (ai sensi dell'art. 1376
trasferire il diritto di cui agli immobili di cui al punto C.C.) di gratuito in favore del 18 IG. _1a titolo che accetta;
21. dare atto che il suddetto trasferimento è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto godrà del regime agevolato di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 e verrà eseguito con atto notarile usufruendo delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 e di cui alle circolari dell'Agenzia dell'Entrate n. 2/E del 21,2.2011 e n. 27/E del 21/06/2012 con oneri e spese a carico del sig, _1 Nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui per il suddetto trasferimento non dovessero essere riconosciute le agevolazioni di cui all'art, 19 L. 6 marzo 1987 n.
74, le imposte tutte del trasferimento saranno a carico del IG, _1
22. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
23. dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni sottoscrizionealla del ricorso;
per legge. 24. Le spese di giudizio saranno compensate come
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 e Parte_2
[...] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melfi (PZ) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 42 Parte II Serie A Anno 2007); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi