Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N° 439/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 4 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 439/24 R.G.L. e vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'assessore, rappresentato e
[...] difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di
Messina, Via dei Mille is. 221, é domiciliato, pec ads. Email_1 Email_2
fax 090-674168 -Appellante
[...]
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente Controparte_1
a Sant'Agata di Militello Via L. Capuana 1, C.f. , e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Militello CP_2
(ME) C.da Orecchiazzi 46, c.f. entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Angela Sorbello del foro di Catania, c.f. , ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania via Cronato 94, pec
[...]
–Appellati Email_3
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1072 pubblicata in data 11 giugno 2024
CONCLUSIONI
Assessorato: a) annullare o riformare la gravata sentenza rimettendo la causa di- nanzi al giudice di primo grado;
b) nel merito, rigettare le avverse domande e di- chiarare cessata la materia del contendere;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
+1: - rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso, avverso i decreti dirigenziali 122 del 6 maggio 2020 e 203 del 3 luglio 2020, ha riconosciuto il diritto alla correspon-
sione della quota di trattamento di fine rapporto e delle eventuali differenze retri- butive, se dovute, da corrispondere ai lavoratori, quale indennità omnicomprensiva alternativa al diritto alla stabilizzazione lavorativa nel pubblico impiego in base all'art 3 comma 19 L.R. 27/2016. Condannare l'Amministrazione convenuta, a cor- rispondere agli odierni appellati le differenze risultanti dal riconoscimento dell'im- porto pari alla quota di trattamento di fine rapporto e alle eventuali differenze retri- butive, se dovute, con conseguente incremento di quanto riconosciuto ai ricorrenti con il D.D.G. 122 del 6 maggio 2020 e con successivo D.D.G. n. 203 del 7 luglio
2020, con le conseguenti statuizioni. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, e Controparte_1 Controparte_2
, già inseriti nell'elenco di cui all'art. 30 comma 1 l.r. 5/2014 e assunti dalla
[...]
, Assessorato autonomie e locali e funzione pubblica, con contratti Parte_1
a tempo determinato, il primo quale istruttore, cat. C p.c. C1 e la seconda quale operatore, Cat. A p e A1, narravano che, con l'art. 3 comma 19 l.r. 27/2016, ai soggetti nella loro posizione era stata data la possibilità di optare per la stabilizza- zione o per la fuoriuscita definitiva dal bacino dei lavoratori socialemente utili a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva (di seguito IO) d'im- porto pari a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Precisavano di avere aderito alla seconda opzione.
Lamentavano che l'amministrazione, con decreto dirigenziale 122 del 6 maggio C 2020, aveva disposto che l sarebbe stata calcolata sullo stipendio in godimento escludendone gli oneri sociali e previdenziali, la quota di trattamento di fine rap- porto e la c.d. trattenuta ex voci che i ricorrenti sostenevano di contro andare Per_1 considerate.
Precisato di avere previamente adito l'autorità giurisdizionale amministrativa im- pugnando il D.Dir. e che il TAR con sentenza 2782/2020 aveva declinato la giuri- sdizione in favore del giudice ordinario, chiedevano accertarsi l'inclusione di dette voci nel concetto di retribuzione in godimento ai fini dell'IO, condannando l'ammi- nistrazione a pagar loro le conseguenti differenze, che si riservavano di quantificare in eventuale separato giudizio.
L'assessorato non si costituiva.
Con sentenza n° 1072 depositata in data 11 giugno 2024 il giudice di primo grado, dichiarata la contumacia del convenuto, ha accertato il diritto dei ricorrenti a inclu- dere nella base di calcolo la quota di tfr e a ottenere quanto eventualmente dovuto a titolo di differenze, rigettando nel resto e condannando l'amministrazione a rim- borsare ai ricorrenti metà delle spese, compensata la restante frazione.
L'assessorato ha proposto appello con ricorso depositato in data 17 settembre
2024. Nella resistenza dei lavoratori, depositate note di trattazione scritta entro il 4 N° 439/24 r.g.l.
marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione deduce quale principale motivo di appello la nullità della sen- tenza per mancata instaurazione del contraddittorio. Fa presente che la notifica è avvenuta presso l'Avvocatura distrettuale di Palermo in luogo di quella di Messina.
Richiama l'art. 11 R.D. 1611/1933 che onera chi agisce a notificare alle ammini- strazioni presso l'ufficio dell'avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudizia- ria in cui la causa viene introdotta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Precisa che, sebbene tale norma sia prevista per le cause contro le amministrazioni dello Stato,
l'art. 1 D. Lgs. 142/1948 ne ha esteso l'efficacia anche all'amministrazione regio- nale.
Gli appellati ribattono che gli atti impugnati erano stati emessi dalla
[...]
Parte_2
e funzio-
[...] nale degli enti locali, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura di- strettuale dello Stato di Palermo. Rivendicano di avere pertanto notificato all'indi- rizzo pec di detto ufficio ( . Email_4
Evidenziano ancora che i decreti anzidetti sono stati impugnati da altri lavoratori nelle loro medesime condizioni anche presso altre sezioni lavoro di tribunali della
IA (Termini Imerese, Agrigento, Enna, Siracusa, Messina), sempre con notifica all'Avvocatura distrettuale di Palermo.
Ai sensi dell'art. 144 comma 1 c.p.c., per le amministrazioni dello Stato si osser- vano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato, e anche tale norma si applica alla IO IA
(per tutte Cass. sez. II 32800/2021, punto 1.2 della motivazione).
La prima argomentazione difensiva degli appellati si basa su un'erronea esten- sione al giudizio ordinario delle norme proprie del giudizio amministrativo. È evi- dente che, in quest'ultimo, l'ufficio competente venga determinato attraverso l'atto impugnato, questo essendo l'oggetto del giudizio. Al contrario, innanzi al Giudice del lavoro l'oggetto del contendere è il rapporto, e l'atto amministrativo è un mero antecedente logico che non può essere annullato ma solo disapplicato.
Il testo dell'art. 11 R.D. 1611/1933 individua l'ufficio dell'avvocatura cui va de- stinata la notifica in quello "nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa", e non quello nel cui distretto ha sede l'autorità ammi- nistrativa che ha emanato l'atto. Per citare la condivisibile motivazione di Cass. sez.
III 11118/2020 "le disposizioni in commento utilizzano espressioni di contenuto inequivoco, tali da far intendere che nelle ipotesi ivi considerate la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato è la sola praticabile (Cass., Sez. L, sentenza n. 7315 N° 439/24 r.g.l.
del 16/4/2004). Sicchè alla stessa è possibile sottrarsi solo nelle ipotesi particolari in cui il legislatore ha inteso espressamente derogare alla regola generale posta dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 (Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 28528 dell'8/11/2018; Cass., Sez. U., sentenza n. 10261 del 27/4/2018, pronunciate in ma- teria di accertamento negativo di fermo amministrativo)".
La notifica all'Assessorato innanzi al tribunale di Patti era dunque nulla.
Va da sé che, ove l'amministrazione, citata presso una sede erronea, si sia comun- que costituita, come risulta essere avvenuto nelle due controversie citate dagli ap- pellati presso il tribunale di Messina, la nullità rimane sanata e pertanto il Giudice può entrare nel merito. Nel caso di specie, di contro, l'amministrazione non si è costituita.
La nullità della notifica, fatta valere quale motivo di impugnazione, è prevista fra le cause di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (fra le tante Cass.
Sez. I 3464/2017), al contrario di quanto avviene in caso di inesistenza (Cass. sez.
I 11219/2021).
Il giudice d'appello, quando rinvia al primo giudice, provvede sulle spese del pro- cesso di secondo grado. I lavoratori sono soccombenti in questa sede. La liquida- zione va fatta secondo i minimi tariffari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile, ma manifestamente inferiore a 26.000,01 euro. Non si li- quida la fase istruttoria perché la causa viene decisa in unica udienza.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 dall'Asses- sorato autonomie e locali e funzione pubblica della , contro Parte_1
e , avverso la sentenza del Giudice del la- Controparte_1 Controparte_2 voro di Patti n° 1072 pubblicata l'11 giugno 2024, dichiara la nullità della notifica- zione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e rimette le parti innanzi al primo giudice con termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione. Condanna gli appellati a rimborsare all'appellante le spese di questo grado, liquidate in 1.984,00 euro oltre accessori di legge.
Messina 5 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)