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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di TO
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 105/2025
Oggi 04/06/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti GIOVETTI Parte_1
GIORGIA
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 Testimone_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
1 RG n. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentata e assistita Parte_1
dall'Avvocato Giorgia Giovetti
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. CP_1 Testimone_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In cautelare e preliminare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività dell'avviso di addebito opposto esistendo gravi motivi.
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'Avviso di addebito Numero 364 2024 00011443 67 000 formato il 09 dicembre 2024 e ricevuto via CP_1
pec in data 09 gennaio 2025, per tutte le causali esposte nel presente atto e dichiarare
2 non tenuta al versamento di quanto riportato Pt_1 Parte_1 nell'avviso di addebito per contributi, sanzioni civili e somme aggiuntive.
In ogni caso con vittoria si spese, competenze ed onorari dell'odierno procedimento da destinarsi in favore del procuratore antistatario.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di TO, in funzione di Giudice del lavoro, respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la ricorrente al pagamento delle diverse e/o minori somme che eventualmente si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto.
Spese di lite in ogni caso interamente rifuse.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito Numero 364 2024 00011443 67 000 formato il CP_1
09 dicembre 2024 e ricevuto via pec in data 09 gennaio 2025 con il quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €. 1.030,24 per contributi aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili.
Il procuratore della ricorrente esponeva : che a ricevuto una comunicazione dell' Parte_1 CP_1
in merito ad anomalie riscontrate nelle denunce contributive per i periodi di ottobre e novembre
2023 ; che a seguito di ciò, visto che l'azienda è sempre stata regolare con tutti i versamenti, ha effettuato un controllo da quale è emerso che, per i periodi in contestazione, si era verificata una anomalia, in particolare c'era stata una sovrascrittura di dati in quanto l'ex Consulente del lavoro della ricorrente, Dott. per i mesi di ottobre e novembre 2023 aveva inviato un Per_1 flusso contributivo dopo l'invio, da parte del consulente aziendale del flusso contributivo corretto;
che il Dott. che non era più consulente dell'azienda da tempo e non aveva più alcun Per_1
incarico per operare per la società essendo stata attribuito ad una nuova consulente del lavoro
Rag. ha inviato un flusso per i mesi di ottobre e novembre 2023 vuoti Persona_2 CP_2 per i soli dipendenti in forza presso la Società all'epoca del suo incarico;
che l'azienda, una volta accertato l'accaduto, ha intrapreso una serie di azioni per correggere l'errore anche se l'errore commesso ha comportato esclusivamente una discrepanza formale senza obbligo di versamento alcuno di contributi in quanto le denunce errate erano prive di
3 dati, mentre i contributi effettivamente dovuti erano già stati correttamente dichiarati e versati tempestivamente con il primo invio;
che nel luglio 2024 la situazione delle denunce è stata sistemata ma nel frattempo, l'azienda risultava irregolare e pertanto l' ha emesso prima avvisi di irregolarità e poi le note di CP_1
rettifica per recupero sgravi contributivi fruiti per gli sgravi per assunzioni giovani under 36 per i periodi 01/02/03/04 anno 2024, tutte impugnate con il ricorso amministrativo;
che nonostante le conferme di regolarità da parte dell' , le note di rettifica, sono rimaste CP_1
aperte; che seppure l'errore iniziale derivasse da una gestione poco accurata delle denunce contributive da parte dell'ex Consulente del lavoro, questo errore non comportava alcun debito contributivo dell'azienda ma solo un'anomalia nel sistema;
che sebbene la posizione contributiva sia stata confermata come regolare, la rigidità dell' CP_1
nel non annullare retroattivamente le note di rettifica è illegittima ed ingiustificata, soprattutto considerando che, dalla corrispondenza, c'è stata una comunicazione tempestiva del corretto invio delle denunce;
che reputando l'illegittimità dell'operato Parte_1 dell' , ha proposto ricorso amministrativo ma l'Istituto in data 09 gennaio 2025 ha CP_1 notificato l'avviso di addebito oggi impugnato.
In punto di diritto contestava con ampie e articolate argomentazioni giuridiche la fondatezza dell'addebito oggetto dell'AVA impugnato
In estrema sintesi rilevava che se il ricorso non venisse accolto la società ricorrente, pur non avendo alcun debito contributivo, oggi si vedrebbe costretta a pagare all' lo sgravio CP_1
contributivo di cui ha goduto per il semplice fatto di una mera irregolarità formale che, non le consentiva di avere il RC.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore del convenuto rilevava che l' , alla luce del quadro normativo in materia CP_1 di RC , ha avviato un sistema di verifica automatizzato, tramite la procedura “Durc on line”, con decorrenza 1.7.2015, finalizzato alla verifica della regolarità contributiva per la fruizione dei benefici contributivi e normativi;
che laddove nel corso di tale verifica emergano irregolarità ostative all'emissione del Durc regolare, al fine di consentire all'azienda la tempestiva CP_ regolarizzazione e dunque l'emissione del Durc, l' procede a notificare all'azienda stessa un invito a regolarizzare le pregresse inadempienze, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM
30.1.2015; che l'avviso di addebito opposto contiene unicamente l'addebito relativo alla nota
4 di rettifica emessa con riferimento al periodo 01/2024 e non ai periodi 02-03-04/2024 e per questi ultimi periodi la definizione delle note di rettifica non è ancora intervenuta;
che la nota di rettifica oggetto dell'atto opposto era stata notificata a parte ricorrente in allegato alla comunicazione inviata tramite PEC, in data 02/07/2024 e nel testo della comunicazione veniva specificato che la Nota di rettifica era emessa per il periodo di competenza 01/2024, e nell'importo di euro 990,18 ed era dovuta a irregolarità contributiva;
che nella nota stessa è chiaramente indicato che il motivo “*Addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006 "
e che , consultando l'archivio "Regolarità contributiva" del cassetto previdenziale aziendale, era ed è possibile riscontrare, per ciascun periodo, la data in cui è intervenuta la verifica della regolarità ed i riferimenti dei rispettivi durc emessi con esito “non regolare” ovvero “regolare”.
Richiamava quindi il messaggio Hermes del 02/07/2018 n. 2648 nonché il messaggio Hermes del 03/08/2018 n. 3082 ed evidenziava che il sistema di verifica in essi contemplato ha comportato che le richieste di RC, inserite in automatico dal sistema, alle date del
19/03/2024 prot.n. INPS_40252067, del 18/04/2024 prot.n. INPS_40674205 ed in data
20/05/2024 prot.n. hanno a loro volta implicato la necessità di verificare la CP_3
regolarità contributiva della Ditta ricorrente con riferimento alle agevolazioni contributive
“spese” nei flussi Uniemens riferiti ai periodi 01/2024, 02/2024, 03/2024 e 04/2024; che le richieste di Durc in discorso hanno innescato l'istruttoria di verifica che è sfociata nella notifica di rispettivi Inviti a regolarizzare, notificati a mezzo PEC con invio alla casella con segnalazione delle irregolarità riscontrate, ossia, “Denuncia non Email_1 presentata” con riferimento ai periodi 10/2023 e 11/2023; che la trasmissione, in via telematica, delle denunce contributive mensili è stata resa obbligatoria dall'art.44, comma 9, della legge 24 novembre 2003, n. 236 di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269; che essendo l'uniemens una denuncia obbligatoria, per il datore di lavoro che omette la sua trasmissione, ovvero la ritardi, viene a configurarsi il reato di evasione contributiva e che l'omissione ovvero il ritardo rende, di fatto, impossibile definire l'obbligo di imposizione contributiva;
che per quanto sopra, il mancato invio delle denunce mensili riferite ai periodi 10/2023 e 11/2023, ovvero, la trasmissione del flusso uniemens con errori nelle somme degli importi a debito e/o a credito che ha di conseguenza comportato un errore nella quadratura ed ha reso “anomale” le denunce contributive, non possono essere considerate alla stregua di mere irregolarità
“formali”, costituendo esse, invece, irregolarità di natura sostanziale.
Invocava altresì il messaggio Hermes n.5207 del 06/08/2015, ed evidenziava che nel caso di specie, il soggetto delegato dall'azienda era a conoscenza degli errori sulle denunce contributive in discorso, in quanto, in data 20/02/2024 egli inviava una comunicazione bidirezionale
5 chiedendo informazioni in merito alla comunicazione ricevuta dall'azienda, a mezzo PEC, avente ad oggetto “Mancata trasmissione delle denunce Invito a regolarizzare la Pt_2 scopertura contributiva” ; che nella citata comunicazione, inviata con riferimento al periodo
10/2023, è stato chiaramente specificato che “senza la trasmissione della denuncia l'azienda non può essere considerata in regola con l'assolvimento degli obblighi Pt_2 contributivi”; che alla richiesta inviata è stato dato riscontro segnalando che le denunce in stato
“Anomalo” erano due, ossia 10/2023 e 11/2023, e sono state fornite tutte le indicazioni utili per procedere alla correzione delle “squadrature” e, in aggiunta, è stato inviato il vademecum operativo per la sistemazione;
che ciò nonostante, la sistemazione dei flussi uniemens è avvenuta solo in data 04/07/2024, come confermato in una comunicazione bidirezionale inviata dal soggetto delegato dall'azienda e il ritardo ha comportato la definizione delle istruttorie delle richieste di durc per la verifica della regolarità contributiva con esito non regolare;
che la risoluzione delle “squadrature” ha consentito che la richiesta di durc prot.n. 41429979 del CP_1
19/06/2024 venisse definita con esito regolare e che la verifica della regolarità eseguita con riferimento al periodo 05/2024 e successivi, ha avuto esito regolare ai fini del rilascio del durc e, conseguentemente, le agevolazioni contributive sono state confermate in capo all'azienda.
Tanto premesso ribadiva che l'argomentazione avversaria secondo cui l' avrebbe agito Pt_3
sulla base di irregolarità solo formali è errata e pretestuosa in quanto la sistemazione dei flussi uniemens è avvenuta solo in data 04/07/2024, come confermato in una comunicazione bidirezionale inviata dal soggetto delegato dall'azienda, quindi oltre il termine dell'ultimo - di CP_ tre - invito a regolarizzare dell' di TO, datato 19.4.2024. e il ritardo ha comportato la definizione delle istruttorie delle richieste di durc per la verifica della regolarità contributiva, con esito non regolare.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza è stata discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento in continuità con l'orientamento piu' volte espresso da questo ufficio .
I fatti di causa sono pacifici , ivi compresa la circostanza che la società ricorrente non ha ottemperato ai tre inviti dell' a regolarizzare la propria posizione nel termine di 15 gg del CP_1
22.3.24, del 19.4.24 e del 19.6.24 ( cfr. documentazione senza numero identificativo prodotta dall' ). CP_1
6 Il sistema di recupero degli sgravi contributivi in presenza di un RC irregolare e qualora non intervenga entro termini perentori un pagamento in sanatoria, di cui all'art. 1, comma 1175,
l.n. 296/2006, prevede un vero e proprio automatismo.
Ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296/06, "A decorrere dal 1. luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Gli artt. 3 e 4 del DM del 30.1.2015, che disciplina il rilascio del RC, dispongono rispettivamente: "1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall dall o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della CP_1 CP_4
riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art.
24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge" e "1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse CP_1 CP_4
7 edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato "pdf" di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità".
Cio' posto si osserva che , nel caso di specie , l' ha regolarmente rilevato le inadempienze CP_1
ed inviato al ricorrente un invito a regolarizzare e, non essendo stata sanata l'irregolarità nel termine di legge di quindici giorni, il RC è stato definito in modo negativo, con conseguente potere-dovere dell'Istituto di recuperare gli sgravi.
Né può sostenersi che si trattasse di irregolarità modeste ovvero formali che non consentirebbero di negare il rilascio del RC.
In senso opposto, invero, hanno statuito tre sentenze coeve e sovrapponibili di Cass.,
25.10.2018 n. 27107, Cass., 25.10.2018 n. 27108 e Cass., 25.10.2018 n. 27109, rese in fattispecie in cui era stato omesso l'invio dei DM-10 ma i pagamenti erano regolari (e dunque , come nel caso di specie , non residuava nemmeno un euro da versare).
Nella motivazione di quelle pronunce, si legge: "Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175
L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC). Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1
rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27... Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che
8 perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. La fattispecie sanante di cui all'art. 7 del DM
24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.
1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Invero , l'art. 3 del DM del 30.1.2015 disciplina i presupposti della regolarità contributiva e il successivo art. 4 disciplina l'azione dell'ente previdenziale che non sia in condizione di attestare la regolarità contributiva.
L'impossibilità di attestare la regolarità contributiva non si ha soltanto quando il contribuente non è in regola con i pagamenti, ma anche quando, in conseguenza di irregolarità formali negli atti, l'ente non sia in condizione di verificare se il contribuente sia in regola con i pagamenti.
D'altra parte, per evitare questa grave conseguenza, è sufficiente procedere alla regolarizzazione nel termine, non brevissimo, di 15 giorni dalla ricezione dell'invito.
La mancata regolarizzazione nel termine, pertanto, consolida, anche con riferimento a irregolarità formali ovvero minime, una situazione di irregolarità contributiva che giustifica la revoca delle agevolazioni;
la successiva regolarizzazione, intervenuta oltre il termine, resta priva di rilievo.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tuttavia, la peculiarità della fattispecie in esame , la complessità della materia trattata e l'esistenza di precedenti di merito dissonanti rispetto alla decisione qui assunta , suggeriscono di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'Avviso di Addebito n. 364 2024 00011443 67 000; dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in TO , il 4.6.2025
Il giudice
9 Simona Gerola
10
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 105/2025
Oggi 04/06/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti GIOVETTI Parte_1
GIORGIA
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 Testimone_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
1 RG n. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentata e assistita Parte_1
dall'Avvocato Giorgia Giovetti
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. CP_1 Testimone_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In cautelare e preliminare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività dell'avviso di addebito opposto esistendo gravi motivi.
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'Avviso di addebito Numero 364 2024 00011443 67 000 formato il 09 dicembre 2024 e ricevuto via CP_1
pec in data 09 gennaio 2025, per tutte le causali esposte nel presente atto e dichiarare
2 non tenuta al versamento di quanto riportato Pt_1 Parte_1 nell'avviso di addebito per contributi, sanzioni civili e somme aggiuntive.
In ogni caso con vittoria si spese, competenze ed onorari dell'odierno procedimento da destinarsi in favore del procuratore antistatario.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di TO, in funzione di Giudice del lavoro, respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la ricorrente al pagamento delle diverse e/o minori somme che eventualmente si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto.
Spese di lite in ogni caso interamente rifuse.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito Numero 364 2024 00011443 67 000 formato il CP_1
09 dicembre 2024 e ricevuto via pec in data 09 gennaio 2025 con il quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €. 1.030,24 per contributi aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili.
Il procuratore della ricorrente esponeva : che a ricevuto una comunicazione dell' Parte_1 CP_1
in merito ad anomalie riscontrate nelle denunce contributive per i periodi di ottobre e novembre
2023 ; che a seguito di ciò, visto che l'azienda è sempre stata regolare con tutti i versamenti, ha effettuato un controllo da quale è emerso che, per i periodi in contestazione, si era verificata una anomalia, in particolare c'era stata una sovrascrittura di dati in quanto l'ex Consulente del lavoro della ricorrente, Dott. per i mesi di ottobre e novembre 2023 aveva inviato un Per_1 flusso contributivo dopo l'invio, da parte del consulente aziendale del flusso contributivo corretto;
che il Dott. che non era più consulente dell'azienda da tempo e non aveva più alcun Per_1
incarico per operare per la società essendo stata attribuito ad una nuova consulente del lavoro
Rag. ha inviato un flusso per i mesi di ottobre e novembre 2023 vuoti Persona_2 CP_2 per i soli dipendenti in forza presso la Società all'epoca del suo incarico;
che l'azienda, una volta accertato l'accaduto, ha intrapreso una serie di azioni per correggere l'errore anche se l'errore commesso ha comportato esclusivamente una discrepanza formale senza obbligo di versamento alcuno di contributi in quanto le denunce errate erano prive di
3 dati, mentre i contributi effettivamente dovuti erano già stati correttamente dichiarati e versati tempestivamente con il primo invio;
che nel luglio 2024 la situazione delle denunce è stata sistemata ma nel frattempo, l'azienda risultava irregolare e pertanto l' ha emesso prima avvisi di irregolarità e poi le note di CP_1
rettifica per recupero sgravi contributivi fruiti per gli sgravi per assunzioni giovani under 36 per i periodi 01/02/03/04 anno 2024, tutte impugnate con il ricorso amministrativo;
che nonostante le conferme di regolarità da parte dell' , le note di rettifica, sono rimaste CP_1
aperte; che seppure l'errore iniziale derivasse da una gestione poco accurata delle denunce contributive da parte dell'ex Consulente del lavoro, questo errore non comportava alcun debito contributivo dell'azienda ma solo un'anomalia nel sistema;
che sebbene la posizione contributiva sia stata confermata come regolare, la rigidità dell' CP_1
nel non annullare retroattivamente le note di rettifica è illegittima ed ingiustificata, soprattutto considerando che, dalla corrispondenza, c'è stata una comunicazione tempestiva del corretto invio delle denunce;
che reputando l'illegittimità dell'operato Parte_1 dell' , ha proposto ricorso amministrativo ma l'Istituto in data 09 gennaio 2025 ha CP_1 notificato l'avviso di addebito oggi impugnato.
In punto di diritto contestava con ampie e articolate argomentazioni giuridiche la fondatezza dell'addebito oggetto dell'AVA impugnato
In estrema sintesi rilevava che se il ricorso non venisse accolto la società ricorrente, pur non avendo alcun debito contributivo, oggi si vedrebbe costretta a pagare all' lo sgravio CP_1
contributivo di cui ha goduto per il semplice fatto di una mera irregolarità formale che, non le consentiva di avere il RC.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore del convenuto rilevava che l' , alla luce del quadro normativo in materia CP_1 di RC , ha avviato un sistema di verifica automatizzato, tramite la procedura “Durc on line”, con decorrenza 1.7.2015, finalizzato alla verifica della regolarità contributiva per la fruizione dei benefici contributivi e normativi;
che laddove nel corso di tale verifica emergano irregolarità ostative all'emissione del Durc regolare, al fine di consentire all'azienda la tempestiva CP_ regolarizzazione e dunque l'emissione del Durc, l' procede a notificare all'azienda stessa un invito a regolarizzare le pregresse inadempienze, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM
30.1.2015; che l'avviso di addebito opposto contiene unicamente l'addebito relativo alla nota
4 di rettifica emessa con riferimento al periodo 01/2024 e non ai periodi 02-03-04/2024 e per questi ultimi periodi la definizione delle note di rettifica non è ancora intervenuta;
che la nota di rettifica oggetto dell'atto opposto era stata notificata a parte ricorrente in allegato alla comunicazione inviata tramite PEC, in data 02/07/2024 e nel testo della comunicazione veniva specificato che la Nota di rettifica era emessa per il periodo di competenza 01/2024, e nell'importo di euro 990,18 ed era dovuta a irregolarità contributiva;
che nella nota stessa è chiaramente indicato che il motivo “*Addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006 "
e che , consultando l'archivio "Regolarità contributiva" del cassetto previdenziale aziendale, era ed è possibile riscontrare, per ciascun periodo, la data in cui è intervenuta la verifica della regolarità ed i riferimenti dei rispettivi durc emessi con esito “non regolare” ovvero “regolare”.
Richiamava quindi il messaggio Hermes del 02/07/2018 n. 2648 nonché il messaggio Hermes del 03/08/2018 n. 3082 ed evidenziava che il sistema di verifica in essi contemplato ha comportato che le richieste di RC, inserite in automatico dal sistema, alle date del
19/03/2024 prot.n. INPS_40252067, del 18/04/2024 prot.n. INPS_40674205 ed in data
20/05/2024 prot.n. hanno a loro volta implicato la necessità di verificare la CP_3
regolarità contributiva della Ditta ricorrente con riferimento alle agevolazioni contributive
“spese” nei flussi Uniemens riferiti ai periodi 01/2024, 02/2024, 03/2024 e 04/2024; che le richieste di Durc in discorso hanno innescato l'istruttoria di verifica che è sfociata nella notifica di rispettivi Inviti a regolarizzare, notificati a mezzo PEC con invio alla casella con segnalazione delle irregolarità riscontrate, ossia, “Denuncia non Email_1 presentata” con riferimento ai periodi 10/2023 e 11/2023; che la trasmissione, in via telematica, delle denunce contributive mensili è stata resa obbligatoria dall'art.44, comma 9, della legge 24 novembre 2003, n. 236 di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269; che essendo l'uniemens una denuncia obbligatoria, per il datore di lavoro che omette la sua trasmissione, ovvero la ritardi, viene a configurarsi il reato di evasione contributiva e che l'omissione ovvero il ritardo rende, di fatto, impossibile definire l'obbligo di imposizione contributiva;
che per quanto sopra, il mancato invio delle denunce mensili riferite ai periodi 10/2023 e 11/2023, ovvero, la trasmissione del flusso uniemens con errori nelle somme degli importi a debito e/o a credito che ha di conseguenza comportato un errore nella quadratura ed ha reso “anomale” le denunce contributive, non possono essere considerate alla stregua di mere irregolarità
“formali”, costituendo esse, invece, irregolarità di natura sostanziale.
Invocava altresì il messaggio Hermes n.5207 del 06/08/2015, ed evidenziava che nel caso di specie, il soggetto delegato dall'azienda era a conoscenza degli errori sulle denunce contributive in discorso, in quanto, in data 20/02/2024 egli inviava una comunicazione bidirezionale
5 chiedendo informazioni in merito alla comunicazione ricevuta dall'azienda, a mezzo PEC, avente ad oggetto “Mancata trasmissione delle denunce Invito a regolarizzare la Pt_2 scopertura contributiva” ; che nella citata comunicazione, inviata con riferimento al periodo
10/2023, è stato chiaramente specificato che “senza la trasmissione della denuncia l'azienda non può essere considerata in regola con l'assolvimento degli obblighi Pt_2 contributivi”; che alla richiesta inviata è stato dato riscontro segnalando che le denunce in stato
“Anomalo” erano due, ossia 10/2023 e 11/2023, e sono state fornite tutte le indicazioni utili per procedere alla correzione delle “squadrature” e, in aggiunta, è stato inviato il vademecum operativo per la sistemazione;
che ciò nonostante, la sistemazione dei flussi uniemens è avvenuta solo in data 04/07/2024, come confermato in una comunicazione bidirezionale inviata dal soggetto delegato dall'azienda e il ritardo ha comportato la definizione delle istruttorie delle richieste di durc per la verifica della regolarità contributiva con esito non regolare;
che la risoluzione delle “squadrature” ha consentito che la richiesta di durc prot.n. 41429979 del CP_1
19/06/2024 venisse definita con esito regolare e che la verifica della regolarità eseguita con riferimento al periodo 05/2024 e successivi, ha avuto esito regolare ai fini del rilascio del durc e, conseguentemente, le agevolazioni contributive sono state confermate in capo all'azienda.
Tanto premesso ribadiva che l'argomentazione avversaria secondo cui l' avrebbe agito Pt_3
sulla base di irregolarità solo formali è errata e pretestuosa in quanto la sistemazione dei flussi uniemens è avvenuta solo in data 04/07/2024, come confermato in una comunicazione bidirezionale inviata dal soggetto delegato dall'azienda, quindi oltre il termine dell'ultimo - di CP_ tre - invito a regolarizzare dell' di TO, datato 19.4.2024. e il ritardo ha comportato la definizione delle istruttorie delle richieste di durc per la verifica della regolarità contributiva, con esito non regolare.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza è stata discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento in continuità con l'orientamento piu' volte espresso da questo ufficio .
I fatti di causa sono pacifici , ivi compresa la circostanza che la società ricorrente non ha ottemperato ai tre inviti dell' a regolarizzare la propria posizione nel termine di 15 gg del CP_1
22.3.24, del 19.4.24 e del 19.6.24 ( cfr. documentazione senza numero identificativo prodotta dall' ). CP_1
6 Il sistema di recupero degli sgravi contributivi in presenza di un RC irregolare e qualora non intervenga entro termini perentori un pagamento in sanatoria, di cui all'art. 1, comma 1175,
l.n. 296/2006, prevede un vero e proprio automatismo.
Ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296/06, "A decorrere dal 1. luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Gli artt. 3 e 4 del DM del 30.1.2015, che disciplina il rilascio del RC, dispongono rispettivamente: "1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall dall o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della CP_1 CP_4
riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art.
24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge" e "1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse CP_1 CP_4
7 edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato "pdf" di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità".
Cio' posto si osserva che , nel caso di specie , l' ha regolarmente rilevato le inadempienze CP_1
ed inviato al ricorrente un invito a regolarizzare e, non essendo stata sanata l'irregolarità nel termine di legge di quindici giorni, il RC è stato definito in modo negativo, con conseguente potere-dovere dell'Istituto di recuperare gli sgravi.
Né può sostenersi che si trattasse di irregolarità modeste ovvero formali che non consentirebbero di negare il rilascio del RC.
In senso opposto, invero, hanno statuito tre sentenze coeve e sovrapponibili di Cass.,
25.10.2018 n. 27107, Cass., 25.10.2018 n. 27108 e Cass., 25.10.2018 n. 27109, rese in fattispecie in cui era stato omesso l'invio dei DM-10 ma i pagamenti erano regolari (e dunque , come nel caso di specie , non residuava nemmeno un euro da versare).
Nella motivazione di quelle pronunce, si legge: "Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175
L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC). Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1
rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27... Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che
8 perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. La fattispecie sanante di cui all'art. 7 del DM
24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.
1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Invero , l'art. 3 del DM del 30.1.2015 disciplina i presupposti della regolarità contributiva e il successivo art. 4 disciplina l'azione dell'ente previdenziale che non sia in condizione di attestare la regolarità contributiva.
L'impossibilità di attestare la regolarità contributiva non si ha soltanto quando il contribuente non è in regola con i pagamenti, ma anche quando, in conseguenza di irregolarità formali negli atti, l'ente non sia in condizione di verificare se il contribuente sia in regola con i pagamenti.
D'altra parte, per evitare questa grave conseguenza, è sufficiente procedere alla regolarizzazione nel termine, non brevissimo, di 15 giorni dalla ricezione dell'invito.
La mancata regolarizzazione nel termine, pertanto, consolida, anche con riferimento a irregolarità formali ovvero minime, una situazione di irregolarità contributiva che giustifica la revoca delle agevolazioni;
la successiva regolarizzazione, intervenuta oltre il termine, resta priva di rilievo.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tuttavia, la peculiarità della fattispecie in esame , la complessità della materia trattata e l'esistenza di precedenti di merito dissonanti rispetto alla decisione qui assunta , suggeriscono di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'Avviso di Addebito n. 364 2024 00011443 67 000; dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in TO , il 4.6.2025
Il giudice
9 Simona Gerola
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