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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4374/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._1
LE OS
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. LE CP_2 C.F._2
OS
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025
Condizioni congiunte come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2025
MOTIVAZIONE
1 1. Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
2. Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
3. Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Moconesi il 15.9.2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
4. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i quali CP_1 CP_2
hanno celebrato matrimonio, a Moconesi, il 15.9.2007;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte:“ 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) l'affidamento delle figlie minori sarà condiviso;
3) la collocazione delle bambine, a seguito dell'accordo raggiunto in tal senso fra i coniugi a
2 seguito di intense trattative intervenute, sarà il seguente: primi 15 giorni del mese con il padre e secondi 15 giorni del mese con la madre;
4) per quanto riguarda le festività, esse verranno vissute attraverso il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le festività natalizie, esse verranno suddivise in due periodi: dal 23/12 al 31/12 con un genitore e dal 1/1 ai 6/1 con l'altro genitore. Altresì le vacanze pasquali verranno divise in due periodi che verranno di volta in volta concordati fra i coniugi, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda le ferie estive, esse verranno concordate preventivamente fra i coniugi, seguendo il criterio concordato dei 15 giorni con il padre e dei
15 giorni con la madre;
5) ciascun genitore avrà comunque la facoltà di vedere le figlie e tenerle con sé in qualsiasi momento, previo opportuno accordo con l'altro genitore;
6) posto che le bambine passeranno egual tempo presso le abitazioni dei due genitori, non si prevede alcun assegno di mantenimento per le figlie a carico dei coniugi;
7) le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori in base al verbale ex art. 47 quater O.G. adottato dalla
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in data 15/9/2016; 8) dal punto di vista economico
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non richiedono alcun assegno di mantenimento a loro favore;
dichiarano altresì di aver risolto fra loro ogni questione di carattere economico prima del deposito del presente atto”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4374/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._1
LE OS
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. LE CP_2 C.F._2
OS
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025
Condizioni congiunte come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2025
MOTIVAZIONE
1 1. Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
2. Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
3. Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Moconesi il 15.9.2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
4. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i quali CP_1 CP_2
hanno celebrato matrimonio, a Moconesi, il 15.9.2007;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte:“ 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) l'affidamento delle figlie minori sarà condiviso;
3) la collocazione delle bambine, a seguito dell'accordo raggiunto in tal senso fra i coniugi a
2 seguito di intense trattative intervenute, sarà il seguente: primi 15 giorni del mese con il padre e secondi 15 giorni del mese con la madre;
4) per quanto riguarda le festività, esse verranno vissute attraverso il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le festività natalizie, esse verranno suddivise in due periodi: dal 23/12 al 31/12 con un genitore e dal 1/1 ai 6/1 con l'altro genitore. Altresì le vacanze pasquali verranno divise in due periodi che verranno di volta in volta concordati fra i coniugi, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda le ferie estive, esse verranno concordate preventivamente fra i coniugi, seguendo il criterio concordato dei 15 giorni con il padre e dei
15 giorni con la madre;
5) ciascun genitore avrà comunque la facoltà di vedere le figlie e tenerle con sé in qualsiasi momento, previo opportuno accordo con l'altro genitore;
6) posto che le bambine passeranno egual tempo presso le abitazioni dei due genitori, non si prevede alcun assegno di mantenimento per le figlie a carico dei coniugi;
7) le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori in base al verbale ex art. 47 quater O.G. adottato dalla
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in data 15/9/2016; 8) dal punto di vista economico
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non richiedono alcun assegno di mantenimento a loro favore;
dichiarano altresì di aver risolto fra loro ogni questione di carattere economico prima del deposito del presente atto”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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