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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1532/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1532/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il 27 luglio Parte_1 C.F._1
1956
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.10.1954 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Pierpaolo Righetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio civile a Roma in data 4 settembre
[...]
1 1977 e precisando che dalla loro unione sono nate le figlie (il 26 Persona_1 luglio 1978) e (il 22 marzo 1989), entrambe maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti, hanno allegato che da tempo è venuta meno la loro unione affettiva e sentimentale .
I ricorrenti hanno, quindi, congiuntamente chiesto la pronuncia d ella separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra , Pt_2 Parte_1 beneficiaria, la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento.
I coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 27 settembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Roma i l 4 settembre 1977, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1977, parte II, Serie A03, n. 01389;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
2 Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU RG AN LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1532/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il 27 luglio Parte_1 C.F._1
1956
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.10.1954 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Pierpaolo Righetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio civile a Roma in data 4 settembre
[...]
1 1977 e precisando che dalla loro unione sono nate le figlie (il 26 Persona_1 luglio 1978) e (il 22 marzo 1989), entrambe maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti, hanno allegato che da tempo è venuta meno la loro unione affettiva e sentimentale .
I ricorrenti hanno, quindi, congiuntamente chiesto la pronuncia d ella separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra , Pt_2 Parte_1 beneficiaria, la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento.
I coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 27 settembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Roma i l 4 settembre 1977, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1977, parte II, Serie A03, n. 01389;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
2 Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU RG AN LU
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