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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino BE PO Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana, giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 6.4.2017 rep. n. 52163, racc. n. 14154. Persona_1
Appellante
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Riccardo Pinella, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1049/2019 resa dal Parte_1
Tribunale di Agrigento il 30 luglio 2019 che, in accoglimento della domanda proposta da la quale reclamava la corresponsione del rendimento integrale del Controparte_1
buono postale fruttifero n. 000068 della serie O/N, emesso il giorno 21 febbraio 1984 per il valore di £ 2.000.000, l'ha condannata al pagamento di € 19.350,15, oltre interessi al saggio legale, quale differenza tra la minor somma liquidata da in Parte_1
applicazione del D.M. 13 giugno 1986, pari a € 16.449,42, e il maggiore importo di €
35.800,07 calcolato in conformità alle condizioni illustrate nella tabella a tergo del buono postale, nonché alla refusione delle spese legali.
Denunziata l'erronea dichiarazione di contumacia di costituitasi Parte_1
ritualmente nel giudizio di primo grado, nel merito, l'appellante:
- lamenta che avrebbe errato il Tribunale a fondare il proprio convincimento sui principi di diritto espressi nella sentenza n. 13979/2007 della Suprema Corte a Sezioni Unite,
concernente una fattispecie diversa da quella oggetto di causa;
- rileva la violazione del compendio normativo costituito dal D.P.R. 29.3.1973 n. 156 e dal
D.Lgs. 30.7.1999 n. 284 che, a tutela dell'interesse generale alla corretta programmazione economica, consentono la variazione in pejus dei tassi di rendimento, nonché del D.M.
13.6.1986, istitutivo di una nuova serie di buoni contraddistinti dalle lettere “Q” e “P”
emessi sino al 30 giugno 1986, che ha fissato per tutte le serie precedenti, con decorrenza
2 dal 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole per i risparmiatori di quella risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello, adducendo che, in violazione dei canoni di correttezza e di buona fede nonché
delle disposizioni di cui all'art. 118, commi 2 e 3, del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
[...]
non avrebbe fornito prova di avere previamente condiviso con il risparmiatore Pt_1
informazioni essenziali relative alla modifica in pejus del saggio di interesse applicabile rispetto a quello, più favorevole, riportato a tergo del titolo (ove era previsto, dopo il ventesimo anno, la maturazione di interessi nella misura di £ 710,960 per ogni bimestre,
fino al trentesimo anno), così impedendo al sottoscrittore di valutarne i profili di convenienza e di rischio e di optare per il recesso dal contratto. Ribadisce l'appellata la diretta attinenza alla fattispecie delle conclusioni raggiunte dalle S.U. della Corte di
Cassazione con sentenza n. 13979 del 2007, là ove si afferma la prevalenza delle condizioni risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, sul quale si forma e si stabilisce il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli, rispetto a quelle stabilite dal
D.M. 13.6.1986. Contesta, inoltre, l'esaustività del richiamo all'art. 173 D.P.R. 29.3.1973
n. 156, in forza del quale, in data 13/06/1986, il Ministero del Tesoro ha emanato il decreto,
pubblicato in G.U. n. 148 del 28/06/1986, con il quale ha modificato unilateralmente gli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione prevedendo che “sul montante dei buoni postali
fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, .., maturato
3 alla data del 1gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse
fissati con presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Osserva che il DPR 156/1973 è
stato abrogato dall'art. 7 del D. Lgs 30/07/1999 n. 284 che ha fatto salvi “i rapporti già in
essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti”, stabilendo che “detti decreti
possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in
essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”,
non dunque modifiche peggiorative. Sostine, infine, che l'assenza di consenso del risparmiatore riguardo alla fittizia conversione del BFP in forza dell'art. 173 del D.P.R
29/03/1973, è altresì motivo di nullità per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c..
Ha insistito, dunque per la conferma della condanna di al pagamento Parte_1
della differenza tra quanto dovuto e quanto riscosso.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Accertata, in primo luogo, l'erronea dichiarazione di contumacia, nella sentenza impugnata, della convenuta , ritualmente costituitasi nel giudizio di primo Parte_1
grado, è opportuno osservare che il diritto potestativo di revisione del tasso annuale di remunerazione dei buoni postali fruttiferi è espressamente contemplato dall'art. 173 del
D.P.R. 29.3.1973 n. 156 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di BancoPosta e di telecomunicazioni” (c.d. codice postale), come novellato dal D.L. 30.9.1974 n. 460, convertito con modificazioni dalla L. 25.11.1974 n.
588, il quale dispone: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono
4 disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni
di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere
estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata
estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della
nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base
alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore
del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un
anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli
interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale
tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con
quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”.
Ai sensi dell'art. 173, D.P.R. 156/1973 e dunque in forza di una fonte di rango legislativo,
il D.M. 13 giugno 1986 recante “Modificazioni dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni
postali di risparmio” (pubblicato nella G.U. 28 giugno 1986 n. 148), ha istituito una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla lettera “Q” (artt. 4 e 5 del D.M. 13
giugno 1986) e ha fissato per tutte le serie precedenti, con decorrenza dal 1 gennaio 1987,
5 un regime di calcolo del rendimento meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (cfr. art. 6 del D.M. 13 giugno 1986).
La variazione anche in pejus del rendimento dei titoli è consentita dalla natura dei buoni postali fruttiferi costituenti documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (così Cass. civ.
16.12.2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è altresì presente nelle pronunce
Cass. civ. S.U. 15.6.2007, n. 13979, Cass. civ. S.U. 11.2.2019, n. 3963, Cass. civ.
10.2.2022, n. 4384; Cass. civ. 14.2.2022, n. 4748), ovvero documenti che assolvono al fine di identificare l'avente diritto alla prestazione, in quanto tali sottratti ai principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità -che contraddistinguono invece i titoli di credito- e passibili, pertanto, di integrazione extra testuale, meccanismo quest'ultimo che “implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse
successive al momento di sottoscrizione del titolo” (Cass. civ.
1.9.2023 n. 25583).
La questione delle condizioni di operatività delle variazioni del tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi delle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” in senso peggiorativo per i risparmiatori ha di recente formato oggetto di (rinnovata) disamina da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale ha avuto modo di precisare come la messa a disposizione presso gli uffici postali della “tabella concernente la
revisione dei tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del
13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte delle modalità di comunicazione
all'interessato delle intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale
6 circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”. Ha
chiarito altresì la Corte che “la prescrizione della messa a disposizione della tabella
integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio
postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione,
anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione della sua conformità alla
normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo ritenere come fa invece
il ricorrente che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui
inosservanza dipende alla vincolatività della variazione per il risparmiatore” (Cass. S.U.
11.2.2019 n. 3963).
La conclusione trova appiglio nella presunzione legale di conoscenza del contenuto del decreto ministeriale in forza della pubblicità a questo assicurata dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione sulla GURI di entrambi gli atti di normazione, primaria e secondaria,
integra lo strumento preposto all'informazione dei risparmiatori rendendo efficaci nei confronti di costoro le variazioni disposte. La soluzione esposta non trascura di considerare il riferimento alla messa a disposizione delle tabelle aggiornate presso gli uffici postali contenuto nel 3° comma dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, ridefinendo però funzione e rilevanza della imposizione, spostata dal piano della comunicazione all'interessato delle intervenuta nuova prescrizione ministeriale a quello, differente, della consegna ai
7 risparmiatori di strumenti di verifica del corretto operato di in sede di liquidazione Pt_1
dei buoni fruttiferi.
Restano dunque superati i rilievi di non rituale, né trasparente esercizio della facoltà di modifica delle tabelle di rendimento mossi dall'appellata, nel rispetto, in particolare delle formalità di comunicazione -impersonali e generalizzate, ovvero mirate e individuali-
imposte dalla norma e, in caso positivo, all'accertamento dell'effettivo assolvimento di tale compito da parte di . L'affermata non indispensabilità dell'adempimento Parte_1
indicato dall'appellata ai fini dell'operatività della modifica rende, invero, superfluo verificare se abbia dimostrato di aver provveduto a pubblicizzare a Parte_1
beneficio dei clienti le nuove tabelle di rendimento presso gli uffici postali.
La disposizione dell'art. 173 D.P.R. n.156/73 ha superato il sospetto di incostituzionalità
per contrarietà al canone dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di disciplina rispetto alle regole dettate dal Testo Unico Bancario in tema di comunicazione delle modificazioni unilaterali dei contratti bancari. La Corte Costituzionale, con sentenza
20.2.2020 n. 26, ha rinvenuto il fondamento giustificativo della differenziazione nella
“natura giuridica delle poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come
ente pubblico economico (fino al 1999)” e nella conseguenziale “eterogeneità dei buoni
fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema Parte_1
bancario”. In altri termini, la “soggettività statuale del soggetto emittente e (le) garanzie
derivanti da tale profilo soggettivo” consentono alla modificazione di operare all'interno
8 del contratto di sottoscrizione del buono con un meccanismo di integrazione ab externo del suo contenuto.
Tale meccanismo, come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte, si riconduce alla previsione dell'articolo 1339 c.c. dell'inserzione automatica di clausole entro il contratto.
Delle due funzioni assolte dalla norma codicistica -quella suppletiva, destinata a integrare un regolamento contrattuale carente, e quella sostitutiva di clausole difformi da norme imperative conformative- l'art. 173 D.P.R. 156/1976 richiama la seconda. Il che equivale ad affermare che l'art. 173 medesimo è norma cogente quantunque a tale norma siano chiamati a dare attuazione dei decreti ministeriali, cioè delle norme di rango secondario;
“è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle sezioni unite del 2019, che l'articolo
173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno
dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacchè, altrimenti, esso non potrebbe
incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo
rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'articolo 1372 c.c. E che
la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle
osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni
postali fruttiferi quali strumenti nella sostanza del debito pubblico punto ne rileva in alcun
modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale,
giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa: allo
stesso modo in cui, a mero titolo di esempio, era cogente, cosa mai messa in dubbio, la
9 disciplina dell'equo canone (L. n. 392 del 1978, art. 12 e ss.) laddove individuava i
parametri per il suo calcolo, nonostante l'articolo 22 comma 6 o l'articolo 23 comma 1
della legge individuassero parametri da fissare a mezzo di appositi D.M.” (Cass. civ.
1.2.2022 n. 4748).
L'integrazione suppletiva del testo negoziale, ai sensi dell'art. 1339 c.c., consente di concludere che il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie O/N si adegua alle prescrizioni del D.M. 13.6.1986 e conferma la correttezza della condotta di Parte_1
all'atto della liquidazione del titolo in favore dell'avente diritto, ossequiosa delle disposizioni legislative e ministeriali in materia.
In riforma della pronunzia impugnata, la domanda di deve dunque Controparte_1
essere respinta in quanto priva di fondamento normativo per l'importo eccedente quanto già liquidato da . Parte_1
La peculiarità della questione dibattuta, appianata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1049 del 30 luglio 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 26.2.2020 a Parte_1 CP_1
10 rigetta le domande proposte da con atto di citazione CP_1 Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di appello il giorno 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino BE PO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino BE PO Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana, giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 6.4.2017 rep. n. 52163, racc. n. 14154. Persona_1
Appellante
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Riccardo Pinella, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1049/2019 resa dal Parte_1
Tribunale di Agrigento il 30 luglio 2019 che, in accoglimento della domanda proposta da la quale reclamava la corresponsione del rendimento integrale del Controparte_1
buono postale fruttifero n. 000068 della serie O/N, emesso il giorno 21 febbraio 1984 per il valore di £ 2.000.000, l'ha condannata al pagamento di € 19.350,15, oltre interessi al saggio legale, quale differenza tra la minor somma liquidata da in Parte_1
applicazione del D.M. 13 giugno 1986, pari a € 16.449,42, e il maggiore importo di €
35.800,07 calcolato in conformità alle condizioni illustrate nella tabella a tergo del buono postale, nonché alla refusione delle spese legali.
Denunziata l'erronea dichiarazione di contumacia di costituitasi Parte_1
ritualmente nel giudizio di primo grado, nel merito, l'appellante:
- lamenta che avrebbe errato il Tribunale a fondare il proprio convincimento sui principi di diritto espressi nella sentenza n. 13979/2007 della Suprema Corte a Sezioni Unite,
concernente una fattispecie diversa da quella oggetto di causa;
- rileva la violazione del compendio normativo costituito dal D.P.R. 29.3.1973 n. 156 e dal
D.Lgs. 30.7.1999 n. 284 che, a tutela dell'interesse generale alla corretta programmazione economica, consentono la variazione in pejus dei tassi di rendimento, nonché del D.M.
13.6.1986, istitutivo di una nuova serie di buoni contraddistinti dalle lettere “Q” e “P”
emessi sino al 30 giugno 1986, che ha fissato per tutte le serie precedenti, con decorrenza
2 dal 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole per i risparmiatori di quella risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello, adducendo che, in violazione dei canoni di correttezza e di buona fede nonché
delle disposizioni di cui all'art. 118, commi 2 e 3, del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
[...]
non avrebbe fornito prova di avere previamente condiviso con il risparmiatore Pt_1
informazioni essenziali relative alla modifica in pejus del saggio di interesse applicabile rispetto a quello, più favorevole, riportato a tergo del titolo (ove era previsto, dopo il ventesimo anno, la maturazione di interessi nella misura di £ 710,960 per ogni bimestre,
fino al trentesimo anno), così impedendo al sottoscrittore di valutarne i profili di convenienza e di rischio e di optare per il recesso dal contratto. Ribadisce l'appellata la diretta attinenza alla fattispecie delle conclusioni raggiunte dalle S.U. della Corte di
Cassazione con sentenza n. 13979 del 2007, là ove si afferma la prevalenza delle condizioni risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, sul quale si forma e si stabilisce il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli, rispetto a quelle stabilite dal
D.M. 13.6.1986. Contesta, inoltre, l'esaustività del richiamo all'art. 173 D.P.R. 29.3.1973
n. 156, in forza del quale, in data 13/06/1986, il Ministero del Tesoro ha emanato il decreto,
pubblicato in G.U. n. 148 del 28/06/1986, con il quale ha modificato unilateralmente gli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione prevedendo che “sul montante dei buoni postali
fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, .., maturato
3 alla data del 1gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse
fissati con presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Osserva che il DPR 156/1973 è
stato abrogato dall'art. 7 del D. Lgs 30/07/1999 n. 284 che ha fatto salvi “i rapporti già in
essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti”, stabilendo che “detti decreti
possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in
essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”,
non dunque modifiche peggiorative. Sostine, infine, che l'assenza di consenso del risparmiatore riguardo alla fittizia conversione del BFP in forza dell'art. 173 del D.P.R
29/03/1973, è altresì motivo di nullità per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c..
Ha insistito, dunque per la conferma della condanna di al pagamento Parte_1
della differenza tra quanto dovuto e quanto riscosso.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Accertata, in primo luogo, l'erronea dichiarazione di contumacia, nella sentenza impugnata, della convenuta , ritualmente costituitasi nel giudizio di primo Parte_1
grado, è opportuno osservare che il diritto potestativo di revisione del tasso annuale di remunerazione dei buoni postali fruttiferi è espressamente contemplato dall'art. 173 del
D.P.R. 29.3.1973 n. 156 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di BancoPosta e di telecomunicazioni” (c.d. codice postale), come novellato dal D.L. 30.9.1974 n. 460, convertito con modificazioni dalla L. 25.11.1974 n.
588, il quale dispone: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono
4 disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni
di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere
estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata
estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della
nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base
alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore
del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un
anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli
interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale
tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con
quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”.
Ai sensi dell'art. 173, D.P.R. 156/1973 e dunque in forza di una fonte di rango legislativo,
il D.M. 13 giugno 1986 recante “Modificazioni dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni
postali di risparmio” (pubblicato nella G.U. 28 giugno 1986 n. 148), ha istituito una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla lettera “Q” (artt. 4 e 5 del D.M. 13
giugno 1986) e ha fissato per tutte le serie precedenti, con decorrenza dal 1 gennaio 1987,
5 un regime di calcolo del rendimento meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (cfr. art. 6 del D.M. 13 giugno 1986).
La variazione anche in pejus del rendimento dei titoli è consentita dalla natura dei buoni postali fruttiferi costituenti documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (così Cass. civ.
16.12.2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è altresì presente nelle pronunce
Cass. civ. S.U. 15.6.2007, n. 13979, Cass. civ. S.U. 11.2.2019, n. 3963, Cass. civ.
10.2.2022, n. 4384; Cass. civ. 14.2.2022, n. 4748), ovvero documenti che assolvono al fine di identificare l'avente diritto alla prestazione, in quanto tali sottratti ai principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità -che contraddistinguono invece i titoli di credito- e passibili, pertanto, di integrazione extra testuale, meccanismo quest'ultimo che “implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse
successive al momento di sottoscrizione del titolo” (Cass. civ.
1.9.2023 n. 25583).
La questione delle condizioni di operatività delle variazioni del tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi delle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” in senso peggiorativo per i risparmiatori ha di recente formato oggetto di (rinnovata) disamina da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale ha avuto modo di precisare come la messa a disposizione presso gli uffici postali della “tabella concernente la
revisione dei tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del
13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte delle modalità di comunicazione
all'interessato delle intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale
6 circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”. Ha
chiarito altresì la Corte che “la prescrizione della messa a disposizione della tabella
integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio
postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione,
anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione della sua conformità alla
normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo ritenere come fa invece
il ricorrente che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui
inosservanza dipende alla vincolatività della variazione per il risparmiatore” (Cass. S.U.
11.2.2019 n. 3963).
La conclusione trova appiglio nella presunzione legale di conoscenza del contenuto del decreto ministeriale in forza della pubblicità a questo assicurata dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione sulla GURI di entrambi gli atti di normazione, primaria e secondaria,
integra lo strumento preposto all'informazione dei risparmiatori rendendo efficaci nei confronti di costoro le variazioni disposte. La soluzione esposta non trascura di considerare il riferimento alla messa a disposizione delle tabelle aggiornate presso gli uffici postali contenuto nel 3° comma dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, ridefinendo però funzione e rilevanza della imposizione, spostata dal piano della comunicazione all'interessato delle intervenuta nuova prescrizione ministeriale a quello, differente, della consegna ai
7 risparmiatori di strumenti di verifica del corretto operato di in sede di liquidazione Pt_1
dei buoni fruttiferi.
Restano dunque superati i rilievi di non rituale, né trasparente esercizio della facoltà di modifica delle tabelle di rendimento mossi dall'appellata, nel rispetto, in particolare delle formalità di comunicazione -impersonali e generalizzate, ovvero mirate e individuali-
imposte dalla norma e, in caso positivo, all'accertamento dell'effettivo assolvimento di tale compito da parte di . L'affermata non indispensabilità dell'adempimento Parte_1
indicato dall'appellata ai fini dell'operatività della modifica rende, invero, superfluo verificare se abbia dimostrato di aver provveduto a pubblicizzare a Parte_1
beneficio dei clienti le nuove tabelle di rendimento presso gli uffici postali.
La disposizione dell'art. 173 D.P.R. n.156/73 ha superato il sospetto di incostituzionalità
per contrarietà al canone dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di disciplina rispetto alle regole dettate dal Testo Unico Bancario in tema di comunicazione delle modificazioni unilaterali dei contratti bancari. La Corte Costituzionale, con sentenza
20.2.2020 n. 26, ha rinvenuto il fondamento giustificativo della differenziazione nella
“natura giuridica delle poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come
ente pubblico economico (fino al 1999)” e nella conseguenziale “eterogeneità dei buoni
fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema Parte_1
bancario”. In altri termini, la “soggettività statuale del soggetto emittente e (le) garanzie
derivanti da tale profilo soggettivo” consentono alla modificazione di operare all'interno
8 del contratto di sottoscrizione del buono con un meccanismo di integrazione ab externo del suo contenuto.
Tale meccanismo, come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte, si riconduce alla previsione dell'articolo 1339 c.c. dell'inserzione automatica di clausole entro il contratto.
Delle due funzioni assolte dalla norma codicistica -quella suppletiva, destinata a integrare un regolamento contrattuale carente, e quella sostitutiva di clausole difformi da norme imperative conformative- l'art. 173 D.P.R. 156/1976 richiama la seconda. Il che equivale ad affermare che l'art. 173 medesimo è norma cogente quantunque a tale norma siano chiamati a dare attuazione dei decreti ministeriali, cioè delle norme di rango secondario;
“è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle sezioni unite del 2019, che l'articolo
173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno
dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacchè, altrimenti, esso non potrebbe
incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo
rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'articolo 1372 c.c. E che
la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle
osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni
postali fruttiferi quali strumenti nella sostanza del debito pubblico punto ne rileva in alcun
modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale,
giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa: allo
stesso modo in cui, a mero titolo di esempio, era cogente, cosa mai messa in dubbio, la
9 disciplina dell'equo canone (L. n. 392 del 1978, art. 12 e ss.) laddove individuava i
parametri per il suo calcolo, nonostante l'articolo 22 comma 6 o l'articolo 23 comma 1
della legge individuassero parametri da fissare a mezzo di appositi D.M.” (Cass. civ.
1.2.2022 n. 4748).
L'integrazione suppletiva del testo negoziale, ai sensi dell'art. 1339 c.c., consente di concludere che il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie O/N si adegua alle prescrizioni del D.M. 13.6.1986 e conferma la correttezza della condotta di Parte_1
all'atto della liquidazione del titolo in favore dell'avente diritto, ossequiosa delle disposizioni legislative e ministeriali in materia.
In riforma della pronunzia impugnata, la domanda di deve dunque Controparte_1
essere respinta in quanto priva di fondamento normativo per l'importo eccedente quanto già liquidato da . Parte_1
La peculiarità della questione dibattuta, appianata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1049 del 30 luglio 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 26.2.2020 a Parte_1 CP_1
10 rigetta le domande proposte da con atto di citazione CP_1 Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di appello il giorno 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino BE PO
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