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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/05/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 256/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Califano
ATTORE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Malatesta
CONVENUTA
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 19.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.12.2017 conveniva in Parte_1
giudizio l in proprio nonché quale Controparte_1
domiciliatario ex lege di e del sig. , Controparte_2 CP_2
nelle rispettive qualità di Impresa garante per la R.C.A. e proprietario del motociclo Piaggio con numero di immatricolazione
MS97BRINCOV, per sentir dichiarare la esclusiva responsabilità del Contr sig. nella determinazione del sinistro occorso in data 7 settembre
2016, consistito nell'investimento di esso pedone mentre attraversava la strada in Pagani, e, per l'effetto, sentir condannare l Controparte_1
in solido con il sig. al risarcimento dei danni subiti
[...] CP_2
nei limiti dell'importo di euro 26.000,00.
Costituitosi in giudizio, l contestava la Controparte_1
domanda perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata,
e ne chiedeva il rigetto. Non si costituivano in giudizio la Controparte_2
il sig. .
[...] CP_2
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale con i signori e Controparte_3 CP_4
, espletata ctu medico legale con il dott.
[...] Persona_1
discussa la causa, la stessa veniva decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero le prove acquisite al giudizio non permettono di dichiarare che il sinistro ebbe a verificarsi nel modo descritto dall'attore e che le lesioni personali subite dallo stesso siano ascrivibili alla responsabilità del conducente del motociclo. Risulta alla pagina 8 della cartella clinica prodotta in giudizio dall'attore, nella sezione “anamnesi patologica prossima” che il
“riferisce di essere caduto dal suo scooter dopo Parte_1
aver frenato su asfalto scivoloso per la pioggia nel tentativo di non tamponare un'auto che aveva improvvisamente frenato”. A fronte di tale documento, nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, la parte attrice ha dedotto che colui che ebbe a recepire le dichiarazioni di esso attore avrebbe invece trascritto “un'arbitraria, erronea ed illegittima ricostruzione” della dinamica. Tale deduzione è inverosimile e non credibile, atteso che il sig. , infermiere di professione e quindi Pt_1
pratico di refertazione, avrebbe sicuramento corretto il personale sanitario del Pronto Soccorso, nel caso in cui avesse riportato una versione dei fatti del tutto difforme da quella da lui stesso riferita. La dichiarazione risulta dettagliata, facendo riferimento anche alle cause e alla dinamica della caduta dal proprio scooter. In ogni caso i referti medici e la cartella clinica sono documenti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Sul punto la Suprema Corte, con orientamento costante e consolidato, ritiene che: “Il certificato redatto da un medico
è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. (Cass. Sez. Lav. n. 6045/2000). La cartella clinica in esame è contenuta nel fascicolo di parte del sig. , lo stesso Pt_1
fascicolo che il procuratore di parte attrice, dopo aver rinunciato al mandato e prima di essere formalmente sostituito dall'attuale difensore, ha chiesto di poter ritirare depositando apposita istanza.
Le altre prove acquisite al giudizio, con le quali l'attore ha cercato di dimostrare che la dinamica del sinistro fu diversa da quella dall'attore descritta al personale medico, costituente a tutti gli effetti confessione stragiudiziale, appaiono generiche ed inconsistenti. Innanzi tutto,
l' ha dedotto incontestatamente che il Controparte_1
motociclo investitore non è stato mai messo a disposizione per un'ispezione, per valutare la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica riferita dall'attore e che l'assicurato non hai mai denunciato il sinistro. Né il deposito in giudizio di un modello CAI – peraltro inidoneo alla constatazione di un investimento pedonale – costituisce una prova sufficiente e convincente, sia per l'estrema genericità del contenuto descrittivo, sia perché tale documento genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria e che tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa”(cfr. Cass. Civ., SU n.
10311/2006).
La domanda non risulta provata neppure all'esito della prova per testi con i sig.ri e . In primo luogo, Controparte_3 Controparte_4
ricordiamo che il nominativo dei due testi veniva indicato dall'attore per la prima volta solo al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e che nel modello CAI non venne indicato alcun testimone oculare presente al fatto, nonostante i due testi abbiano dichiarato in giudizio che essi lasciarono subito il loro recapito al danneggiato ( : “… Io e mio fratello ci siamo messi Controparte_3
a disposizione dell'attore per eventuali necessità lasciando il nostro numero …”; : “… Io e mio fratello stesso in quel Controparte_4
frangente abbiamo lasciato il numero all'attore per ogni evenienza …”).
Non si comprendono quindi le ragioni per le quali il sig. non Pt_1
abbia indicato fin da subito il nominativo dei due testi oculari, in grado di confermare la dinamica descritta nella richiesta risarcitoria e, soprattutto, per quale motivo non abbia fornito i riferimenti dei testi nel momento in cui avanzò richiesta di indennizzo. Le dichiarazioni rese dai due testi appaiono peraltro ingiustificatamente generiche, anche rispetto alle domande formulate a chiarimenti e dirette ad ottenere maggiori dettagli in ordine al sinistro e alla stessa attendibilità estrinseca ed intrinseca delle loro dichiarazioni.
Invero ebbe a riferire che “Verso gli inizi di Controparte_3
settembre di quattro anni fa verso le ore 15,30/16,00 a Pagani all'altezza del Centro Diagnostico alla via Alcide De Gasperi ho visto il sig.
che a piedi stava attraversando la strada e che una macchina Pt_1
si era fermata proprio per farlo attraversare, mentre un motorino sorpassando la macchina lo ha investito. Non ricordo il colore dell'auto che si era fermata, mentre il motorino era scuro;
non so precisare che tipo di motorino fosse (…) L'attore è caduto a terra e io e mio fratello che eravamo a piedi lo abbiamo soccorso;
c'erano anche altre persone.
Non ricordo se il conducente del motorino scese a prestare soccorso.
Altre persone hanno chiamato l'ambulanza. L'attore era indolenzito e gli faceva male la spalla. Abbiamo aspettato l'arrivo dell'ambulanza; non ricordo se arrivarono forze di polizia (…) non ricordo se nel punto in cui l'attore stava attraversando la strada vi erano strisce pedonali (…)
Ricordo che l'attore è caduto sulla spalla sinistra e che il ciclomotore lo ha colpito dalla parte destra”. In buona sostanza, il teste riferì di trovarsi in prossimità del centro diagnostico di Via Alcide De Gasperi e di aver assistito all'attraversamento della strada da parte del pedone, senza però chiarire dove sarebbe avvenuto l'investimento pedonale. Il centro diagnostico denominato CEDIP si trova all'angolo tra Via Alcide De
Gasperi e Via Filettine, ma l'intersezione tra queste due strade è piuttosto ampia, anche in considerazione del fatto che entrambe le vie sono a doppio senso di circolazione, per cui ben quattro erano i punti in cui il pedone poteva trovarsi per attraversare la strada.
Orbene, il teste non ebbe a precisare nemmeno dove esso stesso si trovava al momento dell'investimento pedonale, né quale fu il comportamento del conducente del motoveicolo presunto investitore, e quindi se si fermò, se prestò soccorso, se alto o basso, se giovane o anziano, se moro o biondo, se italiano o straniero, nonostante il abbia ricordato di essere rimasto presente sul posto ad CP_3
attendere l'arrivo dell'ambulanza.
Il secondo testimone, , fratello del primo, ebbe a Controparte_4
riferire, allo stesso modo e genericamente, che: “L'incidente si è verificato a settembre di quattro anni fa a Pagani in via Alcide De
Gasperi dove è il Celip verso le 15.30/16.00. Io stavo con mio fratello a piedi davanti al Celip e ho visto l'attore che stava attraversando la strada a piedi e che si era fermata una macchina per farlo passare, quando un motorino ha sorpassato l'auto e non avendo visibilità ha investito il pedone colpendolo sul lato destro. Dopo l'impatto l'attore è caduto. Ricordo che il motorino era scuro ma non ricordo come fosse l'auto che si era fermata. Il motorino era un Piaggio. Il conducente del motorino si è fermato per vedere cosa era successo;
io non conoscevo il conducente del motorino. Io e mio fratello ci siamo avvicinati all'attore insieme ad altre persone che avevano già chiamato l'ambulanza. L'attore lamentava dolori alle spalle e alla testa. Abbiamo visto arrivare l'ambulanza e ce ne siamo andati (…) Se non mi sbaglio l'attore aveva attraversato in prossimità delle strisce pedonali che sono prima dell'incrocio di via De Gasperi”. Anche questa testimonianza appare poco attendibile. Il teste non è stato in grado di chiarire quale delle due strade il sig. avrebbe attraversato e in quale punto, Pt_1
né dove si trovava esattamente al momento dell'investimento pedonale, in quanto il CEDIP ha due diversi ingressi, uno in Via Filettine e uno in
Via De Gasperi. Per quanto riguarda il comportamento del conducente del motoveicolo presunto investitore, il teste ebbe a riferire che si fermò per constatare l'accaduto, ma non era in grado di descriverlo, se alto o basso, se giovane o anziano, se moro o biondo, se italiano o straniero.
Tali dichiarazioni testimoniali risultano inidonee a superare le evidenze documentali emergenti dalla cartella clinica relativa al ricovero del danneggiato (da cui emerge una versione dei fatti del tutto differente), che ai sensi dell'art. 2700 c.c. non ammette prova contraria, ma può essere superata solo con la proposizione di una querela di falso, mai proposta nel caso di specie.
Per le due testimonianze vanno trasmessi gli atti in Procura per le valutazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza. Contro Le spese seguono la soccombenza tra attore e l' vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Nulla per le spese per i convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna l'attore al pagamento in favore dell elle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per i convenuti contumaci.
4) Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al PM in sede.
Così deciso in Nocera Inferiore il 23/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 256/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Califano
ATTORE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Malatesta
CONVENUTA
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 19.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.12.2017 conveniva in Parte_1
giudizio l in proprio nonché quale Controparte_1
domiciliatario ex lege di e del sig. , Controparte_2 CP_2
nelle rispettive qualità di Impresa garante per la R.C.A. e proprietario del motociclo Piaggio con numero di immatricolazione
MS97BRINCOV, per sentir dichiarare la esclusiva responsabilità del Contr sig. nella determinazione del sinistro occorso in data 7 settembre
2016, consistito nell'investimento di esso pedone mentre attraversava la strada in Pagani, e, per l'effetto, sentir condannare l Controparte_1
in solido con il sig. al risarcimento dei danni subiti
[...] CP_2
nei limiti dell'importo di euro 26.000,00.
Costituitosi in giudizio, l contestava la Controparte_1
domanda perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata,
e ne chiedeva il rigetto. Non si costituivano in giudizio la Controparte_2
il sig. .
[...] CP_2
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale con i signori e Controparte_3 CP_4
, espletata ctu medico legale con il dott.
[...] Persona_1
discussa la causa, la stessa veniva decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero le prove acquisite al giudizio non permettono di dichiarare che il sinistro ebbe a verificarsi nel modo descritto dall'attore e che le lesioni personali subite dallo stesso siano ascrivibili alla responsabilità del conducente del motociclo. Risulta alla pagina 8 della cartella clinica prodotta in giudizio dall'attore, nella sezione “anamnesi patologica prossima” che il
“riferisce di essere caduto dal suo scooter dopo Parte_1
aver frenato su asfalto scivoloso per la pioggia nel tentativo di non tamponare un'auto che aveva improvvisamente frenato”. A fronte di tale documento, nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, la parte attrice ha dedotto che colui che ebbe a recepire le dichiarazioni di esso attore avrebbe invece trascritto “un'arbitraria, erronea ed illegittima ricostruzione” della dinamica. Tale deduzione è inverosimile e non credibile, atteso che il sig. , infermiere di professione e quindi Pt_1
pratico di refertazione, avrebbe sicuramento corretto il personale sanitario del Pronto Soccorso, nel caso in cui avesse riportato una versione dei fatti del tutto difforme da quella da lui stesso riferita. La dichiarazione risulta dettagliata, facendo riferimento anche alle cause e alla dinamica della caduta dal proprio scooter. In ogni caso i referti medici e la cartella clinica sono documenti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Sul punto la Suprema Corte, con orientamento costante e consolidato, ritiene che: “Il certificato redatto da un medico
è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. (Cass. Sez. Lav. n. 6045/2000). La cartella clinica in esame è contenuta nel fascicolo di parte del sig. , lo stesso Pt_1
fascicolo che il procuratore di parte attrice, dopo aver rinunciato al mandato e prima di essere formalmente sostituito dall'attuale difensore, ha chiesto di poter ritirare depositando apposita istanza.
Le altre prove acquisite al giudizio, con le quali l'attore ha cercato di dimostrare che la dinamica del sinistro fu diversa da quella dall'attore descritta al personale medico, costituente a tutti gli effetti confessione stragiudiziale, appaiono generiche ed inconsistenti. Innanzi tutto,
l' ha dedotto incontestatamente che il Controparte_1
motociclo investitore non è stato mai messo a disposizione per un'ispezione, per valutare la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica riferita dall'attore e che l'assicurato non hai mai denunciato il sinistro. Né il deposito in giudizio di un modello CAI – peraltro inidoneo alla constatazione di un investimento pedonale – costituisce una prova sufficiente e convincente, sia per l'estrema genericità del contenuto descrittivo, sia perché tale documento genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria e che tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa”(cfr. Cass. Civ., SU n.
10311/2006).
La domanda non risulta provata neppure all'esito della prova per testi con i sig.ri e . In primo luogo, Controparte_3 Controparte_4
ricordiamo che il nominativo dei due testi veniva indicato dall'attore per la prima volta solo al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e che nel modello CAI non venne indicato alcun testimone oculare presente al fatto, nonostante i due testi abbiano dichiarato in giudizio che essi lasciarono subito il loro recapito al danneggiato ( : “… Io e mio fratello ci siamo messi Controparte_3
a disposizione dell'attore per eventuali necessità lasciando il nostro numero …”; : “… Io e mio fratello stesso in quel Controparte_4
frangente abbiamo lasciato il numero all'attore per ogni evenienza …”).
Non si comprendono quindi le ragioni per le quali il sig. non Pt_1
abbia indicato fin da subito il nominativo dei due testi oculari, in grado di confermare la dinamica descritta nella richiesta risarcitoria e, soprattutto, per quale motivo non abbia fornito i riferimenti dei testi nel momento in cui avanzò richiesta di indennizzo. Le dichiarazioni rese dai due testi appaiono peraltro ingiustificatamente generiche, anche rispetto alle domande formulate a chiarimenti e dirette ad ottenere maggiori dettagli in ordine al sinistro e alla stessa attendibilità estrinseca ed intrinseca delle loro dichiarazioni.
Invero ebbe a riferire che “Verso gli inizi di Controparte_3
settembre di quattro anni fa verso le ore 15,30/16,00 a Pagani all'altezza del Centro Diagnostico alla via Alcide De Gasperi ho visto il sig.
che a piedi stava attraversando la strada e che una macchina Pt_1
si era fermata proprio per farlo attraversare, mentre un motorino sorpassando la macchina lo ha investito. Non ricordo il colore dell'auto che si era fermata, mentre il motorino era scuro;
non so precisare che tipo di motorino fosse (…) L'attore è caduto a terra e io e mio fratello che eravamo a piedi lo abbiamo soccorso;
c'erano anche altre persone.
Non ricordo se il conducente del motorino scese a prestare soccorso.
Altre persone hanno chiamato l'ambulanza. L'attore era indolenzito e gli faceva male la spalla. Abbiamo aspettato l'arrivo dell'ambulanza; non ricordo se arrivarono forze di polizia (…) non ricordo se nel punto in cui l'attore stava attraversando la strada vi erano strisce pedonali (…)
Ricordo che l'attore è caduto sulla spalla sinistra e che il ciclomotore lo ha colpito dalla parte destra”. In buona sostanza, il teste riferì di trovarsi in prossimità del centro diagnostico di Via Alcide De Gasperi e di aver assistito all'attraversamento della strada da parte del pedone, senza però chiarire dove sarebbe avvenuto l'investimento pedonale. Il centro diagnostico denominato CEDIP si trova all'angolo tra Via Alcide De
Gasperi e Via Filettine, ma l'intersezione tra queste due strade è piuttosto ampia, anche in considerazione del fatto che entrambe le vie sono a doppio senso di circolazione, per cui ben quattro erano i punti in cui il pedone poteva trovarsi per attraversare la strada.
Orbene, il teste non ebbe a precisare nemmeno dove esso stesso si trovava al momento dell'investimento pedonale, né quale fu il comportamento del conducente del motoveicolo presunto investitore, e quindi se si fermò, se prestò soccorso, se alto o basso, se giovane o anziano, se moro o biondo, se italiano o straniero, nonostante il abbia ricordato di essere rimasto presente sul posto ad CP_3
attendere l'arrivo dell'ambulanza.
Il secondo testimone, , fratello del primo, ebbe a Controparte_4
riferire, allo stesso modo e genericamente, che: “L'incidente si è verificato a settembre di quattro anni fa a Pagani in via Alcide De
Gasperi dove è il Celip verso le 15.30/16.00. Io stavo con mio fratello a piedi davanti al Celip e ho visto l'attore che stava attraversando la strada a piedi e che si era fermata una macchina per farlo passare, quando un motorino ha sorpassato l'auto e non avendo visibilità ha investito il pedone colpendolo sul lato destro. Dopo l'impatto l'attore è caduto. Ricordo che il motorino era scuro ma non ricordo come fosse l'auto che si era fermata. Il motorino era un Piaggio. Il conducente del motorino si è fermato per vedere cosa era successo;
io non conoscevo il conducente del motorino. Io e mio fratello ci siamo avvicinati all'attore insieme ad altre persone che avevano già chiamato l'ambulanza. L'attore lamentava dolori alle spalle e alla testa. Abbiamo visto arrivare l'ambulanza e ce ne siamo andati (…) Se non mi sbaglio l'attore aveva attraversato in prossimità delle strisce pedonali che sono prima dell'incrocio di via De Gasperi”. Anche questa testimonianza appare poco attendibile. Il teste non è stato in grado di chiarire quale delle due strade il sig. avrebbe attraversato e in quale punto, Pt_1
né dove si trovava esattamente al momento dell'investimento pedonale, in quanto il CEDIP ha due diversi ingressi, uno in Via Filettine e uno in
Via De Gasperi. Per quanto riguarda il comportamento del conducente del motoveicolo presunto investitore, il teste ebbe a riferire che si fermò per constatare l'accaduto, ma non era in grado di descriverlo, se alto o basso, se giovane o anziano, se moro o biondo, se italiano o straniero.
Tali dichiarazioni testimoniali risultano inidonee a superare le evidenze documentali emergenti dalla cartella clinica relativa al ricovero del danneggiato (da cui emerge una versione dei fatti del tutto differente), che ai sensi dell'art. 2700 c.c. non ammette prova contraria, ma può essere superata solo con la proposizione di una querela di falso, mai proposta nel caso di specie.
Per le due testimonianze vanno trasmessi gli atti in Procura per le valutazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza. Contro Le spese seguono la soccombenza tra attore e l' vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Nulla per le spese per i convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna l'attore al pagamento in favore dell elle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per i convenuti contumaci.
4) Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al PM in sede.
Così deciso in Nocera Inferiore il 23/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo