TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1001/2023
Oggi 26 marzo 2025 ore 11:17
innanzi al Giudice dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi:
per l'avv. TURCHETTI LUCA;
Parte_1 per , l'avv. DE VITI MAIRA Controparte_1
l'avv. Turchetti fa presente di aver esaminato la documentazione prodotta dalla controparte e rileva che i file .xml depositati sono privi di ricevuta attestante la trasmissione allo SDI e dunque potrebbero essere stati artefatti, e non sono idonei a dimostrare l'esistenza delle fatture. Chiede dunque che le suddette fatture vengano estromesse e non se ne tenga conto a fini di prova. Rileva altresì che nel nuovo contratto di locazione per via dei Guazzi è espressamente esclusa la percezione dell'indennità di occupazione.
L'avv. De Viti contesta le deduzioni avversarie, rileva che oltre alle fatture sono state prodotte le schede contenenti tutto l'elenco delle fatture emesse nel periodo, che riporta ed attesta esattamente quanto sostenuto e che le fatture in formato .xml prodotte mostrano il corretto indirizzo, rileva di aver depositato tutto ciò che era necessario.
Il Giudice, a questo punto, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Turchetti precisa le conclusioni come in nella memoria conclusiva depositata il 17.02.2025 e si riporta agli atti.
L'avv. De Viti si oppone alle eccezioni e deduzioni avversarie, fa presente che è stata depositata la scheda contabile contenente tutto l'elenco delle fatture emesse nel periodo e che la prova depositata è idonea. Rileva che i testimoni escussi hanno riferito che l'immobile era diviso in due parti di cui una adibita ad attività radiofonica, non esprimendosi in senso di prevalenza di questa attività rispetto a quella pubblicitaria, contesta quanto affermato dalla controparte ed evidenzia che il nuovo contratto di locazione non riguarda l'odierna ricorrente. Con riferimento alla domanda riconvenzionale avversaria, pagina 1 di 15 fa presente che è la stessa controparte ad affermare di non sapere in che cosa consistessero le opere eseguite dalla Gruppo 5 e che peraltro le suddette opere sarebbero state eseguite anteriormente alla nascita della società. Precisa le conclusioni come da note conclusive del 16.02.2025 e si riporta integralmente agli atti.
L'avv. Turchetti contesta le deduzioni di controparte e si riporta a tutte le deduzioni formulate in atti.
Esaurita la discussione, i difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 – 447-bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 2 di 15 N. R.G. 1001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 447-bis ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TURCHETTI LUCA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via Provenza n. 3
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE VITI MAIRA ed elettivamente domiciliata in Bibbiena (AR),
Frazione Soci, via Giotto n. 14
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA
OGGETTO: locazione - indennità per perdita di avviamento commerciale ex art. 34 L. n.
392/1978 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.04.2023 ha promosso opposizione contro il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 66/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16.01.2023,
pagina 3 di 15 con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore della società la somma Controparte_1
di € 6.750,00, pari a 18 mensilità di canone di locazione, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della L. n.
392/1978, per avere l'opponente disdetto il contratto di locazione dell'immobile di sua proprietà, sito in
Poppi (AR), via Cavour n. 4, a far data dal 31.03.2022.
Nello specifico, l'opponente ha dedotto che il rapporto locatizio tra le parti aveva avuto inizio in data
01.05.1986, con la sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile oggetto di causa fra
[...]
padre dell'odierna opponente, e personalmente, all'epoca legale Per_1 Controparte_2 rappresentante dell'emittente radiofonica Radio Italia 5, cui è seguito un ulteriore contratto tra il sig.
e la (pur essendovi, secondo la parte ricorrente, continuità tra i SO Controparte_1
due rapporti negoziali) e che la signora aveva comunicato alla società locatrice in data Parte_1
13.03.2020 la volontà di non proseguire la locazione alla scadenza naturale del contratto, ossia alla data
31.03.2022.
Inoltre, poiché la società conduttrice non avrebbe provveduto spontaneamente al rilascio dell'immobile alla scadenza prevista, l'odierna opponente ha dedotto di aver chiesto ed ottenuto la convalida dell'intimata licenza per finita locazione, con conseguente effettivo rilascio dell'immobile da parte della società opposta in data 13.10.2022.
La parte ricorrente ha altresì dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso, peraltro in forma provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., in assenza dei presupposti di legge, essendo il diritto alla percezione dell'indennità di avviamento vantato dalla controparte privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, che avrebbero dovuto essere dimostrati in un giudizio ordinario, ed evidenziando altresì che in sede monitoria sarebbe stato attribuito valore di riconoscimento di debito ad una missiva (email del 22.04.2022) proveniente dal legale della sig.ra e non dalla parte Pt_1
personalmente, e dunque priva di contenuto confessorio.
Nel merito della pretesa avversaria, l'odierna opponente ha dedotto che l'opposta non avrebbe diritto alla percezione di alcuna indennità di avviamento, in quanto l'attività commerciale svolta dalla
[...]
ossia quella di emittente radiofonica, non comporterebbe contatti diretti con il pubblico, CP_1 con la conseguenza che l'immobile locato non potrebbe essere considerato quale luogo aperto alla frequentazione diretta da parte di una generalità di consumatori e utenti. Inoltre, la sig.ra ha Pt_1 dedotto che l'indennità da perdita di avviamento non sarebbe comunque dovuta alla società opposta, in quanto la disdetta sarebbe stata comunicata all'opposta con un largo anticipo, in modo da permettere a quest'ultima di individuare altri locali nei quali proseguire la propria attività radiofonica.
pagina 4 di 15 Dunque, la parte opponente ha chiesto, preliminarmente, che venisse sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto in sede monitoria, nonché che venisse revocato il medesimo decreto.
Inoltre, l'opponente ha avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta, al fine di ottenere il rimborso da parte della società delle spese da sostenere per rimuovere Controparte_1 le opere eseguite nell'immobile e riconducibili all'attività di emittente radiofonica svolta nei locali, per un importo di € 10.355,15, che la società opposta sarebbe tenuta a rimuovere in forza del contratto di locazione del 13.03.1998 stipulato fra la e La ricorrente ha altresì Controparte_1 SO
chiesto, in via riconvenzionale, che la società venisse dichiarata debitrice nei suoi Controparte_1
confronti delle spese sostenute per il procedimento di sfratto per finita locazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.06.2023, la società opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dispiegata.
In particolare, la parte resistente ha sostenuto la piena debenza dell'indennità di avviamento commerciale domandata in via monitoria, sostenendo altresì di aver riscontrato delle difficoltà nella ricerca di un nuovo immobile idoneo all'attività espletata a seguito della comunicazione della disdetta da parte della sig.ra anche in ragione del tempo necessario all'ottenimento delle necessarie Pt_1
autorizzazioni da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deducendo di essersi potuta trasferire in altro immobile solo nel mese di settembre 2022.
L'opposta ha altresì dedotto che, secondo l'art. 35 della L. n. 392/1978, l'indennità di avviamento non
è dovuta solo qualora l'attività esercitata non comporti contatti diretti con un pubblico di utenti e consumatori, mentre la società offre servizi commerciali rivolti non solo Controparte_1 imprenditori ma anche ad utenti e consumatori finali. L'opposta ha dedotto inoltre che l'indennità di avviamento resta dovuta anche qualora il rilascio dell'immobile locato sia avvenuto con ritardo.
Quanto alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla controparte, la resistente ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che, per stessa ammissione di parte ricorrente, le opere di cui è richiesta la rimozione sarebbero state eseguite nel 1986/1987, quando la neppure esisteva ed il contratto Controparte_1
di locazione sulla base del quale la società opposta ha occupato i locali non era stato stipulato, essendo stato concluso nel 1998.
Dunque, la parte resistente ha chiesto che venisse confermata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con conferma, nel merito, della debenza delle somme portate dal suddetto decreto, nonché che venisse respinta ogni domanda riconvenzionale di parte attrice-opponente, chiedendo altresì, in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie, di operare le opportune compensazioni nei reciproci rapporti dare/avere.
pagina 5 di 15 Con ordinanza del 08.06.2023 è stata sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che la documentazione (doc. 1 di parte opposta) proveniente dal difensore della sig.ra non potesse essere considerata quale riconoscimento di Pt_1 debito, nonché che il diritto vantato dal conduttore alla percezione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale avrebbe dovuto essere oggetto di specifica prova, dovendosi valutare nel concreto se l'attività svolta dalla società opposta comportasse l'effettivo contatto con il pubblico (cfr. ordinanza del 08.06.2023).
A seguito dell'udienza del 18.07.2023, le parti sono state invitate ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 4, D.lgs. n. 28/2010, che ha avuto esito negativo e, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 25.09.2024, la parte ricorrente-opponente ha dichiarato che “controparte ha provveduto, nelle more del presente giudizio, a corrispondere quanto richiesto a titolo di domanda riconvenzionale in relazione alle spese e competenze legali del procedimento di esecuzione dello sfratto” e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare alla pretesa sul punto, modificando le proprie conclusioni. Deve, dunque, considerarsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla parte ricorrente-opponente relativa al pagamento delle spese legali per il procedimento di sfratto (cfr. le conclusioni rassegnate in ricorso).
La causa è stata successivamente istruita mediante l'esperimento della prova testimoniale ammessa, alle udienze del 14.11.2024 e del 09.01.2025, ed è passata in decisione all'udienza di discussione del
26.03.2025 sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza odierna.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria esperita l'opposizione è risultata infondata e va dunque rigettata per le ragioni che seguono.
La parte ricorrente-opponente ha promosso la presente opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
66/2023, con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore della società la Controparte_1 somma di € 6.750,00, pari a 18 mensilità di canone di locazione, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della
L. n. 392/1978, in relazione all'immobile di proprietà dell'opponente, sito a Poppi (AR), via Cavour n.
4.
Tale immobile era stato inizialmente oggetto di un contratto di locazione stipulato in data 01.05.1986 fra l'allora proprietario dell'immobile, padre dell'odierna opponente, e SO P_
, per una durata di sei anni e successivamente rinnovato. In data 13.03.1998 è stato
[...]
successivamente stipulato il contratto di locazione oggetto del presente giudizio, concluso tra il proprietario dell'immobile (cui è succeduta quale locatrice la figlia, odierna ricorrente, SO sig.ra , e la società in persona dell'allora amministratore unico Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 15 , per una durata di sei anni, successivamente rinnovati, fino alla restituzione Controparte_2 dell'immobile in data 13.10.2022.
Quanto all'indennità di avviamento richiesta da parte opposta, l'art. 34, co. 1, della L. n. 392/1978 stabilisce che un'indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto è dovuta al conduttore dell'immobile urbano nel quale viene esercitata un'attività commerciale: “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.”, mentre l'art. 35 la esclude “(…) in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici”.
Come già osservato con l'ordinanza del 08.06.2023 con cui è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, posto che dalla visura camerale allegata agli atti, ed in particolare dalla lettura dell'oggetto sociale della società non emergeva in maniera inequivoca se Controparte_1 la stessa società, nell'espletamento della propria attività, avesse contatti diretti con un pubblico indistinto di utenti e consumatori (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso in opposizione, nel quale si legge:
“la società ha per oggetto sociale lo svolgimento su concessione dell'esercizio di attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale. La società potrà inoltre svolgere
l'attività di gestione e di raccolta della pubblicità anche per conto terzi, di gestione di uffici stampa e organizzazione di eventi e di corsi di formazione, di fornitura di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su qualsiasi supporto con le dovute autorizzazioni, di organizzazione di fiere, mostre e spettacoli, di commercializzazione in via informatica di prodotti anche alimentari tipici del territorio casentinese e toscano in genere, di consulenza di marketing compreso lo studio e la realizzazione di marchi e l'attività di editoria in genere. per il raggiungimento dello scopo sociale e con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle vietate o, in assenza di autorizzazione, soggette a particolari regimi autorizzativi, dalla presente e futura legislazione (…)”), era necessario verificare se, nel concreto, l'attività esercitata dalla negli immobili Controparte_1
locati comportasse contatti con il pubblico.
A tal fine, la parte resistente-opposta, a ciò onerata, ha dispiegato istanze istruttorie che sono state ammesse, come da ordinanza del 26.09.2023.
pagina 7 di 15 L'esito dell'istruttoria orale esperita consente di ritenere dimostrata la circostanza che la
[...]
nell'immobile condotto in locazione, svolgesse attività commerciale comportante contatto CP_1
diretto con il pubblico.
In particolare, la teste ex cliente della società escussa in data Tes_1 Controparte_1
14.11.2024, sul capitolo “9) sin dall'apertura della Vostra attività commerciale fino ad oggi vi siete recata presso la sede legale e operativa della società in Poppi (Ar), Via Cavour Controparte_1
n. 4, per discutere con il signor o della società Controparte_2 Tes_2 Controparte_1
di spot pubblicitari l'organizzazione di eventi riguardanti la Vostra attività di ristorazione e per organizzare il piano di pagamenti dei servizi ricevuti dalla società ha risposto: Controparte_1
“Sì, non mi ricordo in quale anno abbiamo cominciato a lavorare con loro, però sì, andavamo da loro per discutere degli spot, ricontrollare gli eventi. Loro ci seguivano per fare la pubblicità. A volte capitava di andare su e di sistemare gli spot pubblicitari per qualche evento che volevamo proporre ai clienti, mi è anche capitato di andare su, cioè nel loro ufficio alla radio, dove spesso andavo anche per portare gli assegni a fine mese per i pagamenti dei servizi pubblicitari che richiedevamo. Avevano proprio uno spazio, cioè un ufficio, dove ricevevano i clienti. Mi è capitato di incontrare anche altre persone, anche altri clienti ad aspettare di essere ricevuti.”
Anche un altro testimone, , speaker radiofonico ed ex dipendente della Testimone_3 CP_1
alla domanda “19) durante le ore di registrazione dei Vostri programmi radiofonici avete avuto
[...]
modo di incontrare persone, privati e imprenditori, che si trovavano presso la sede della società per concordare anche con Voi e con il signor socio della Controparte_1 Controparte_2
società interviste e regolare servizi di pubblicità da inserire nel palinsesto Controparte_1 radiofonico;
” ha risposto: “Preciso che nello stesso appartamento avevano sede due attività ben distinte: i locali della radio non accessibili al pubblico ma solo a noi dipendenti, mentre dall'altra parte vi erano gli uffici della concessionaria pubblicitaria, per cui spesso è capitato CP_1
che si presentassero persone come imprenditori e artigiani anche solo per chiedere informazioni.
Capitavano anche privati che chiedevano se era possibile fare annunci alla radio per smarrimenti di cani e gatti. Ho avuto anche io contatti con questi imprenditori perché a volte mi chiedevano di ideare testi e cose affini per il loro messaggio pubblicitario.”, precisando sulla stessa domanda che “La era concessionaria della Radio Italia Cinque, c'era un rapporto ineluttabile fra la CP_1
e la Radio. era la concessionaria esclusiva dell'attività radiofonica. CP_1 CP_1
La Radio era uno dei canali pubblicitari che la aveva per lo svolgimento della propria CP_1 attività.”, nonché che “Il mio datore di lavoro era pur avendo lavorato sempre Controparte_1
pagina 8 di 15 presso Radio Italia Cinque. Praticamente è una società che faceva sia attività Controparte_1 radiofonica che di pubblicità, anche non radiofonica.” (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2024).
Anche alla successiva udienza del 09.01.2025 sono emerse circostanze che hanno confermato che l'attività della società concessionaria della Radio Italia 5, comportasse abituali Controparte_1
contatti con utenti e più in generale con un pubblico.
Alla suddetta udienza, infatti, il testimone , tecnico libero professionista, Testimone_4 collaboratore dell'emittente radiofonica Radio Italia 5, interrogato sul capitolo “5) nelle circostanze di cui al capitolo 4 che precede, avete incontrato nella sede legale della società Controparte_1
persone che si accordavano con il signor e la signora per organizzare Controparte_2 Tes_2
eventi e manifestazioni, incaricando la società di approntare la necessaria Controparte_1 strumentazione sonora e audiovisiva;” ha risposto: “Sì, spesso venivo chiamato anche io perché per definire un preventivo bisognava capire quali mezzi movimentare. Per quello che ho visto io, le decisioni venivano prese come tuttora dal signor la signora l'ho sempre vista come P_ Tes_2 un'amministrativa, lei mi predisponeva i bonifici ed i pagamenti per il mio lavoro. Per cose economiche mi rivolgo alla signora mentre per il palinsesto al signor ”. Tes_2 P_
Inoltre, il medesimo testimone, alla domanda “6) nelle medesime circostanze, avete visto nella sede legale della società persone che discutevano con il signor Controparte_1 Controparte_2
e la signora chiedendo di fare programmi radiofonici e di inserire determinati contenuti e Tes_2 messaggi nei palinsesti radiofonici;
” ha risposto: “Sì, più volte. Mi chiamano spesso per definire soprattutto il costo di questi servizi, anche perché spesso sono coinvolti anche soggetti terzi. Per esempio, se capita di dover fare una diretta con il , io mi occupo di fare il Controparte_3 sopralluogo, di verificare che l'infrastruttura sia idonea e che ci sia la linea internet, e poi viene la speaker radiofonica a fare la diretta e io faccio da tecnico esterno. Questo comporta dei costi diversi.
Il signor per definire il preventivo, ha bisogno di capire quante ore di lavoro sono P_ necessarie.”, mentre alla successiva domanda, se “7) dette persone erano ricevute in appositi uffici” lo stesso ha risposto: “Sì, l'azienda è divisa in due parti. La prima è di accoglienza e di ufficio, e la seconda è tecnica: è un'area riservata dove ci sono i server e dove vi accedono solo i tecnici. I clienti entrano solo nella prima area, anche perché quella tecnica è inaccessibile al pubblico. Nella sede di
Poppi, appena si entrava, c'era l'area adibita ad ufficio ed accessibile anche ai clienti. Ho visto entrare dei clienti anche con dei cartelloni.” (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025).
In punto di diritto preme sottolineare che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso in cui la destinazione contrattualmente individuata dalle parti non contempli necessariamente il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno, nel quadro pagina 9 di 15 dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che, com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale, l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione (cfr. in tal senso Cass. n.
29303/2023).
Inoltre, in ordine ai presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 legge n. 392 del 1978, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento del diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale rileva che i locali locati siano effettivamente destinati ad attività che comporta il contatto con il pubblico e che, quindi, tali locali siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità e interesse ad entrare in contatto con l'impresa; grava sul conduttore l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della relativa situazione di fatto, sempre che siffatta frequentazione non risulti implicitamente, in virtù del notorio, dalla destinazione dell'immobile ad attività che necessariamente la implichi, mentre nessun rilievo assume, a tal fine, la clausola contrattuale con la quale il conduttore dichiari unilateralmente che l'immobile verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che hanno contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori”. (cfr. Cass. n.
12278 del 19/05/2010, cfr. anche Cass. n. 7039 del 20/03/2017).
Nel caso in esame, l'istruttoria esperita ha confermato che la svolgeva, Controparte_1 nell'immobile condotto in locazione, oltre all'attività di trasmissione radiofonica in senso stretto, in una porzione dei locali non accessibile al pubblico, anche un'attività di tipo pubblicitario, non solo per mezzo radio, per il cui esercizio la aveva contatti con un pubblico generico di Controparte_1
fruitori dei propri servizi. Di tale circostanza, peraltro, la parte resistente-opposta ha anche fornito anche un supporto probatorio documentale, depositando fotografie ritraenti il proprio camion-vela utilizzato per i servizi pubblicitari erogati ai clienti nonché le fatture emesse nei confronti di questi ultimi per i suddetti servizi (cfr. doc. 19, 20, 21, 22, 23 di parte resistente-opposta).
In particolare, con riferimento alle fatture prodotte quale doc. 20, non appare cogliere nel segno, ai fini della decisione, la doglianza di parte ricorrente relativa all'apparente indicazione, in alcune di esse, di una sede della diversa da quella posta all'indirizzo dell'immobile oggetto di causa, Controparte_1 che farebbe dubitare, secondo la parte ricorrente, dell'autenticità delle suddette fatture.
Infatti, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, la parte resistente ha depositato, in data
05.03.2025, i file .xml delle fatture già depositate quale doc. 20, a conferma della veridicità dei propri assunti. Ciò nonostante, la parte ricorrente, all'odierna udienza di discussione ha comunque sostenuto l'inidoneità della documentazione depositata a dimostrare la correttezza degli assunti avversari, affermando che i suddetti file .xml potrebbero essere artefatti e non corrispondenti alle reali fatture pagina 10 di 15 emesse, in difetto di prova della trasmissione allo SDI. A tale proposito, va rilevato che le fatture di cui al doc. 20 sono state depositate dalla parte resistente quale supporto probatorio della circostanza, dedotta quale fatto costitutivo del diritto alla percezione dell'indennità di avviamento, che la
[...]
esercitasse attività pubblicitaria (palesando l'offerta di servizi al pubblico) e, in CP_1 quest'ottica, vanno ridimensionate le contestazioni formali alla genuinità dei suddetti documenti avanzate dalla parte ricorrente in sede di discussione.
Quanto depositato dalla parte resistente-opposta appare sufficiente a corroborare le asserzioni di quest'ultima, dal momento che l'oggetto di questo giudizio non è l'esistenza dei crediti portati dalle suddette fatture bensì la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per la percezione dell'indennità di avviamento, ossia l'esercizio, nell'immobile locato, di attività che comportavano contatti con il pubblico.
Quanto dedotto dalla parte ricorrente sulla falsificabilità dei documenti depositati il 05.03.2025, e quindi, sull'incertezza dell'autenticità degli stessi, non appare dirimente ai fini della decisione, perché, in assenza di prova che tali documenti siano realmente artefatti, resta sul piano della mera suggestione, presupponendo anche una condotta avversaria contraria ai doveri di lealtà e probità processuale di cui all'art. 88 c.p.c.
Va in ogni caso evidenziato che, pure ove non si tenessero in considerazione le suddette fatture, ammettendone la non utilizzabilità, ciò non inficerebbe l'esito dell'opposizione, dal momento che la prova della fondatezza della domanda di parte convenuta-opposta tesa ad ottenere la percezione dell'indennità di avviamento (prova che, come rammentato, può essere offerta con ogni mezzo) risulta comunque raggiunta.
Infatti, le risultanze dell'istruttoria orale esperita hanno confermato (sono stati escussi quattro testi) lo svolgimento da parte della società convenuta, nell'immobile oggetto del contratto, anche di attività che comportava contatti con il pubblico, come sopra già argomentato.
Inoltre, va evidenziato che la circostanza – contestata e non dimostrata - che la società opposta potesse usufruire, in costanza di locazione, anche di un'altra sede nella quale avrebbe esercitato l'attività pubblicitaria risulta allegata dalla parte ricorrente-opponente per la prima volta solo nelle note conclusive autorizzate in vista dell'odierna udienza di discussione, non essendo stata allegata precedentemente e comunque non è provata.
È invece documentato (cfr. doc. 3 di parte opposta) che il contratto di locazione, registrato ad Arezzo il
30.08.2022, relativo alla nuova sede di Poppi, via dei Guazzi n. 13A è stato stipulato il 05.08.2022, e la sede della risulta trasferita, dalla visura camerale in atti (doc. 5 di parte resistente) Controparte_1
pagina 11 di 15 presso l'attuale indirizzo di via dei Guazzi in data 11.10.2022, risultando la precedente sede sociale presso l'immobile locato di Via Cavour n. 4.
Non è inoltre emersa, né dai documenti depositati né dalle deposizioni testimoniali assunte, evidenza della circostanza, dedotta da parte ricorrente-opponente nelle note conclusive autorizzate, che l'attività di trasmissione radiofonica fosse preponderante rispetto a quella, ritenuta residuale dalla parte ricorrente, pubblicitaria. Piuttosto, ciò che si evince dall'esame complessivo delle deposizioni testimoniali assunte nonché dall'oggetto sociale della è che la società conduttrice Controparte_1 esercitava nell'immobile locato un'attività composita, sia di trasmissione radiofonica che pubblicitaria, senza che fosse oggettivamente ipotizzabile una prevalenza dell'una o dell'altra attività.
Anzi, dalle dichiarazioni rese dai testi e si ricavano indici di senso opposto rispetto a Tes_4 Tes_3
quanto dedotto dalla parte ricorrente, nella misura in cui entrambi i testimoni hanno descritto l'attività di trasmissione radiofonica come un mezzo mediante il quale la società resistente svolgeva la propria attività di erogazione di servizi pubblicitari (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025, teste “La Tes_4
non fa solo radio, fa anche pubblicità e podcast. Al cliente si vendono pacchetti di CP_1
servizi contenenti podcast, radio, televisione, perché attualmente la pubblicità fatta solo con il mezzo radio è meno incisiva”; verbale d'udienza del 14.11.2024, teste “La era Tes_3 CP_1 concessionaria della Radio Italia Cinque, c'era un rapporto ineluttabile fra la e la CP_1
Radio. era la concessionaria esclusiva dell'attività radiofonica. La Radio era uno dei CP_1 canali pubblicitari che la aveva per lo svolgimento della propria attività” e ancora: “Il CP_1
mio datore di lavoro era pur avendo lavorato sempre presso Radio Italia Controparte_1
Cinque. Praticamente è una società che faceva sia attività radiofonica che di Controparte_1 pubblicità, anche non radiofonica”).
Pertanto, stante l'intervenuta cessazione del vincolo negoziale per volontà della parte locatrice, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti di legge per la corresponsione, in favore della parte conduttrice e a carico della parte locatrice, dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura indicata dalla parte medesima, ossia in € 6.750,00 (€ 375,00 per 18 mensilità), con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale dispiegata da parte attrice-opponente, tesa ad ottenere la condanna della parte conduttrice al pagamento della somma di € 10.355,15 quale importo dei lavori necessari per la rimessione in pristino dell'immobile locato, si rileva quanto segue.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente le opere funzionali all'esercizio dell'attività di trasmissione radiofonica sarebbero state eseguite negli anni 1986/1987 su incarico del sig. Per_2
all'epoca conduttore dell'immobile (cfr. pag. 7 ricorso: “La sig.ra ha potuto poi
[...] Pt_1
pagina 12 di 15 appurare che di fatto, nell'anno 1986/87, su in incarico del Sig. allora titolare Persona_2
della odierna il Sig. , titolare dell'allora omonima ditta individuale edile, Controparte_1 CP_4 provvedeva alla realizzazione delle predette opere”), e dunque, considerato il ruolo di spicco assunto dal suddetto soggetto nella compagine sociale della le stesse sarebbero attribuibili Controparte_1
anche alla ponendo in evidenza una continuità tra il contratto di locazione del Controparte_1
1986 e quello del 1998 (oggetto del presente giudizio).
Sul punto si rileva che il contratto del 1986 e quello del 1998 vanno tenuti giuridicamente distinti, essendo due diversi contratti di locazione dotati di propria autonomia, in cui si ravvisa anche una diversità di parti contraenti. Infatti, il contratto del 1986 è stato stipulato, quale conduttore, dal sig.
, mentre il contratto del 1998 vede quale parte conduttrice la Controparte_2 Controparte_1
La circostanza che il sig. abbia rivestito, in passato, il ruolo di amministratore della predetta P_
società e tuttora sia socio della stessa non consente di operare, dal punto di vista patrimoniale, una non ammissibile confusione tra il patrimonio e le obbligazioni assunte dalla persona fisica e quelle attribuibili giuridicamente alla società. Risulta, inoltre, documentato che al momento in cui la parte ricorrente assume siano state eseguite e commissionate le opere di cui la stessa ha richiesto la rimozione la società neppure esistesse, essendo stata costituita nel 1992. Controparte_1
Va inoltre precisato che la domanda non risulta accoglibile neppure in ragione del richiamo, contenuto all'art. 6 del contratto di locazione del 1998, alla circostanza per cui “resta ferma la possibilità che il locatore chieda la rimozione delle modifiche fatte ai locali anche precedentemente alla stipula del presente contratto”.
Si rileva, a tal proposito, che dagli atti non è possibile desumere in maniera oggettiva quale fosse lo stato dell'immobile all'inizio della locazione e quello al momento della restituzione del bene locato nella disponibilità della parte locatrice, al fine di verificare, dal confronto tra le due situazioni di fatto, le specifiche opere che sarebbero state eseguite e che avrebbero dovuto essere ripristinate.
A tal proposito va evidenziato che:
a) di tali opere non si fa menzione nel contratto di locazione stipulato nel 1998, ove vi è solo un generico riferimento alla “rimozione delle modifiche”, anche precedenti alla stipula senza che venga effettuata contestualmente dalle parti una ricognizione delle eventuali modifiche già eseguite al momento della sottoscrizione del contratto;
b) le opere che sarebbero state eseguite nella vigenza dei due contratti di locazione (quello del 1986 e quello del 1998) ed oggetto della domanda riconvenzionale sono state unilateralmente individuate e quantificate dalla parte ricorrente nella relazione tecnica di parte prodotta quale doc. 7 allegato al ricorso, all'esito del sopralluogo compiuto dal tecnico di parte ricorrente in data 08.03.2023, ossia pagina 13 di 15 diversi mesi dopo la riconsegna dell'immobile e successivamente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto (cfr. doc. 1 e 7 di parte opponente), ma le risultanze di tale relazione di parte sono state contestate dalla parte resistente (cfr. pag. 16 comparsa);
c) le opere indicate nella suddetta relazione di parte non coincidono con quanto emerge dal verbale di riconsegna dell'immobile del 13.10.2022, ove si fa riferimento al fatto che l'immobile presentava
“varie opere di muratura dovute alla rimozione degli impianti, nonché impianto elettrico provvisorio con fili posti esternamente al muro. (…) è presente del materiale insonorizzante che dovrà essere smaltito secondo leggi” (cfr. doc. n. 12 di parte resistente).
A fronte di tali allegazioni, non risultavano idonee a consentire la piena prova degli assunti di parte ricorrente le prove testimoniali dalla medesima articolate in ricorso perché tese, quanto allo stato dei luoghi, alla conferma delle fotografie riprodotte nella relazione di parte depositata e alla conferma che tali opere fossero state eseguite negli anni '80 su incarico di . Neppure la CTU Controparte_2
domandata da parte ricorrente appariva ammissibile, risultando, in ragione di quanto sopra, esplorativa.
Deve dunque essere respinta anche la domanda riconvenzionale formulata dalla parte ricorrente- opponente.
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente-opponente Parte_1
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n.
147/2022, prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase decisoria, per cui appare congruo liquidare i valori minimi in considerazione della circostanza che si è svolta discussione orale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 4.227, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 66/2023 opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte ricorrente-opponente nei confronti della parte resistente-opposta;
pagina 14 di 15 - condanna la parte ricorrente-opponente a rimborsare alla parte resistente-opposta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.227, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex art. 429 ed ex art. 447-bis c.p.c, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1001/2023
Oggi 26 marzo 2025 ore 11:17
innanzi al Giudice dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi:
per l'avv. TURCHETTI LUCA;
Parte_1 per , l'avv. DE VITI MAIRA Controparte_1
l'avv. Turchetti fa presente di aver esaminato la documentazione prodotta dalla controparte e rileva che i file .xml depositati sono privi di ricevuta attestante la trasmissione allo SDI e dunque potrebbero essere stati artefatti, e non sono idonei a dimostrare l'esistenza delle fatture. Chiede dunque che le suddette fatture vengano estromesse e non se ne tenga conto a fini di prova. Rileva altresì che nel nuovo contratto di locazione per via dei Guazzi è espressamente esclusa la percezione dell'indennità di occupazione.
L'avv. De Viti contesta le deduzioni avversarie, rileva che oltre alle fatture sono state prodotte le schede contenenti tutto l'elenco delle fatture emesse nel periodo, che riporta ed attesta esattamente quanto sostenuto e che le fatture in formato .xml prodotte mostrano il corretto indirizzo, rileva di aver depositato tutto ciò che era necessario.
Il Giudice, a questo punto, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Turchetti precisa le conclusioni come in nella memoria conclusiva depositata il 17.02.2025 e si riporta agli atti.
L'avv. De Viti si oppone alle eccezioni e deduzioni avversarie, fa presente che è stata depositata la scheda contabile contenente tutto l'elenco delle fatture emesse nel periodo e che la prova depositata è idonea. Rileva che i testimoni escussi hanno riferito che l'immobile era diviso in due parti di cui una adibita ad attività radiofonica, non esprimendosi in senso di prevalenza di questa attività rispetto a quella pubblicitaria, contesta quanto affermato dalla controparte ed evidenzia che il nuovo contratto di locazione non riguarda l'odierna ricorrente. Con riferimento alla domanda riconvenzionale avversaria, pagina 1 di 15 fa presente che è la stessa controparte ad affermare di non sapere in che cosa consistessero le opere eseguite dalla Gruppo 5 e che peraltro le suddette opere sarebbero state eseguite anteriormente alla nascita della società. Precisa le conclusioni come da note conclusive del 16.02.2025 e si riporta integralmente agli atti.
L'avv. Turchetti contesta le deduzioni di controparte e si riporta a tutte le deduzioni formulate in atti.
Esaurita la discussione, i difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 – 447-bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 2 di 15 N. R.G. 1001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 447-bis ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TURCHETTI LUCA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via Provenza n. 3
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE VITI MAIRA ed elettivamente domiciliata in Bibbiena (AR),
Frazione Soci, via Giotto n. 14
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA
OGGETTO: locazione - indennità per perdita di avviamento commerciale ex art. 34 L. n.
392/1978 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.04.2023 ha promosso opposizione contro il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 66/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16.01.2023,
pagina 3 di 15 con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore della società la somma Controparte_1
di € 6.750,00, pari a 18 mensilità di canone di locazione, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della L. n.
392/1978, per avere l'opponente disdetto il contratto di locazione dell'immobile di sua proprietà, sito in
Poppi (AR), via Cavour n. 4, a far data dal 31.03.2022.
Nello specifico, l'opponente ha dedotto che il rapporto locatizio tra le parti aveva avuto inizio in data
01.05.1986, con la sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile oggetto di causa fra
[...]
padre dell'odierna opponente, e personalmente, all'epoca legale Per_1 Controparte_2 rappresentante dell'emittente radiofonica Radio Italia 5, cui è seguito un ulteriore contratto tra il sig.
e la (pur essendovi, secondo la parte ricorrente, continuità tra i SO Controparte_1
due rapporti negoziali) e che la signora aveva comunicato alla società locatrice in data Parte_1
13.03.2020 la volontà di non proseguire la locazione alla scadenza naturale del contratto, ossia alla data
31.03.2022.
Inoltre, poiché la società conduttrice non avrebbe provveduto spontaneamente al rilascio dell'immobile alla scadenza prevista, l'odierna opponente ha dedotto di aver chiesto ed ottenuto la convalida dell'intimata licenza per finita locazione, con conseguente effettivo rilascio dell'immobile da parte della società opposta in data 13.10.2022.
La parte ricorrente ha altresì dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso, peraltro in forma provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., in assenza dei presupposti di legge, essendo il diritto alla percezione dell'indennità di avviamento vantato dalla controparte privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, che avrebbero dovuto essere dimostrati in un giudizio ordinario, ed evidenziando altresì che in sede monitoria sarebbe stato attribuito valore di riconoscimento di debito ad una missiva (email del 22.04.2022) proveniente dal legale della sig.ra e non dalla parte Pt_1
personalmente, e dunque priva di contenuto confessorio.
Nel merito della pretesa avversaria, l'odierna opponente ha dedotto che l'opposta non avrebbe diritto alla percezione di alcuna indennità di avviamento, in quanto l'attività commerciale svolta dalla
[...]
ossia quella di emittente radiofonica, non comporterebbe contatti diretti con il pubblico, CP_1 con la conseguenza che l'immobile locato non potrebbe essere considerato quale luogo aperto alla frequentazione diretta da parte di una generalità di consumatori e utenti. Inoltre, la sig.ra ha Pt_1 dedotto che l'indennità da perdita di avviamento non sarebbe comunque dovuta alla società opposta, in quanto la disdetta sarebbe stata comunicata all'opposta con un largo anticipo, in modo da permettere a quest'ultima di individuare altri locali nei quali proseguire la propria attività radiofonica.
pagina 4 di 15 Dunque, la parte opponente ha chiesto, preliminarmente, che venisse sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto in sede monitoria, nonché che venisse revocato il medesimo decreto.
Inoltre, l'opponente ha avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta, al fine di ottenere il rimborso da parte della società delle spese da sostenere per rimuovere Controparte_1 le opere eseguite nell'immobile e riconducibili all'attività di emittente radiofonica svolta nei locali, per un importo di € 10.355,15, che la società opposta sarebbe tenuta a rimuovere in forza del contratto di locazione del 13.03.1998 stipulato fra la e La ricorrente ha altresì Controparte_1 SO
chiesto, in via riconvenzionale, che la società venisse dichiarata debitrice nei suoi Controparte_1
confronti delle spese sostenute per il procedimento di sfratto per finita locazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.06.2023, la società opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dispiegata.
In particolare, la parte resistente ha sostenuto la piena debenza dell'indennità di avviamento commerciale domandata in via monitoria, sostenendo altresì di aver riscontrato delle difficoltà nella ricerca di un nuovo immobile idoneo all'attività espletata a seguito della comunicazione della disdetta da parte della sig.ra anche in ragione del tempo necessario all'ottenimento delle necessarie Pt_1
autorizzazioni da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deducendo di essersi potuta trasferire in altro immobile solo nel mese di settembre 2022.
L'opposta ha altresì dedotto che, secondo l'art. 35 della L. n. 392/1978, l'indennità di avviamento non
è dovuta solo qualora l'attività esercitata non comporti contatti diretti con un pubblico di utenti e consumatori, mentre la società offre servizi commerciali rivolti non solo Controparte_1 imprenditori ma anche ad utenti e consumatori finali. L'opposta ha dedotto inoltre che l'indennità di avviamento resta dovuta anche qualora il rilascio dell'immobile locato sia avvenuto con ritardo.
Quanto alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla controparte, la resistente ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che, per stessa ammissione di parte ricorrente, le opere di cui è richiesta la rimozione sarebbero state eseguite nel 1986/1987, quando la neppure esisteva ed il contratto Controparte_1
di locazione sulla base del quale la società opposta ha occupato i locali non era stato stipulato, essendo stato concluso nel 1998.
Dunque, la parte resistente ha chiesto che venisse confermata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con conferma, nel merito, della debenza delle somme portate dal suddetto decreto, nonché che venisse respinta ogni domanda riconvenzionale di parte attrice-opponente, chiedendo altresì, in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie, di operare le opportune compensazioni nei reciproci rapporti dare/avere.
pagina 5 di 15 Con ordinanza del 08.06.2023 è stata sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che la documentazione (doc. 1 di parte opposta) proveniente dal difensore della sig.ra non potesse essere considerata quale riconoscimento di Pt_1 debito, nonché che il diritto vantato dal conduttore alla percezione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale avrebbe dovuto essere oggetto di specifica prova, dovendosi valutare nel concreto se l'attività svolta dalla società opposta comportasse l'effettivo contatto con il pubblico (cfr. ordinanza del 08.06.2023).
A seguito dell'udienza del 18.07.2023, le parti sono state invitate ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 4, D.lgs. n. 28/2010, che ha avuto esito negativo e, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 25.09.2024, la parte ricorrente-opponente ha dichiarato che “controparte ha provveduto, nelle more del presente giudizio, a corrispondere quanto richiesto a titolo di domanda riconvenzionale in relazione alle spese e competenze legali del procedimento di esecuzione dello sfratto” e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare alla pretesa sul punto, modificando le proprie conclusioni. Deve, dunque, considerarsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla parte ricorrente-opponente relativa al pagamento delle spese legali per il procedimento di sfratto (cfr. le conclusioni rassegnate in ricorso).
La causa è stata successivamente istruita mediante l'esperimento della prova testimoniale ammessa, alle udienze del 14.11.2024 e del 09.01.2025, ed è passata in decisione all'udienza di discussione del
26.03.2025 sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza odierna.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria esperita l'opposizione è risultata infondata e va dunque rigettata per le ragioni che seguono.
La parte ricorrente-opponente ha promosso la presente opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
66/2023, con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore della società la Controparte_1 somma di € 6.750,00, pari a 18 mensilità di canone di locazione, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della
L. n. 392/1978, in relazione all'immobile di proprietà dell'opponente, sito a Poppi (AR), via Cavour n.
4.
Tale immobile era stato inizialmente oggetto di un contratto di locazione stipulato in data 01.05.1986 fra l'allora proprietario dell'immobile, padre dell'odierna opponente, e SO P_
, per una durata di sei anni e successivamente rinnovato. In data 13.03.1998 è stato
[...]
successivamente stipulato il contratto di locazione oggetto del presente giudizio, concluso tra il proprietario dell'immobile (cui è succeduta quale locatrice la figlia, odierna ricorrente, SO sig.ra , e la società in persona dell'allora amministratore unico Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 15 , per una durata di sei anni, successivamente rinnovati, fino alla restituzione Controparte_2 dell'immobile in data 13.10.2022.
Quanto all'indennità di avviamento richiesta da parte opposta, l'art. 34, co. 1, della L. n. 392/1978 stabilisce che un'indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto è dovuta al conduttore dell'immobile urbano nel quale viene esercitata un'attività commerciale: “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.”, mentre l'art. 35 la esclude “(…) in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici”.
Come già osservato con l'ordinanza del 08.06.2023 con cui è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, posto che dalla visura camerale allegata agli atti, ed in particolare dalla lettura dell'oggetto sociale della società non emergeva in maniera inequivoca se Controparte_1 la stessa società, nell'espletamento della propria attività, avesse contatti diretti con un pubblico indistinto di utenti e consumatori (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso in opposizione, nel quale si legge:
“la società ha per oggetto sociale lo svolgimento su concessione dell'esercizio di attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale. La società potrà inoltre svolgere
l'attività di gestione e di raccolta della pubblicità anche per conto terzi, di gestione di uffici stampa e organizzazione di eventi e di corsi di formazione, di fornitura di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su qualsiasi supporto con le dovute autorizzazioni, di organizzazione di fiere, mostre e spettacoli, di commercializzazione in via informatica di prodotti anche alimentari tipici del territorio casentinese e toscano in genere, di consulenza di marketing compreso lo studio e la realizzazione di marchi e l'attività di editoria in genere. per il raggiungimento dello scopo sociale e con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle vietate o, in assenza di autorizzazione, soggette a particolari regimi autorizzativi, dalla presente e futura legislazione (…)”), era necessario verificare se, nel concreto, l'attività esercitata dalla negli immobili Controparte_1
locati comportasse contatti con il pubblico.
A tal fine, la parte resistente-opposta, a ciò onerata, ha dispiegato istanze istruttorie che sono state ammesse, come da ordinanza del 26.09.2023.
pagina 7 di 15 L'esito dell'istruttoria orale esperita consente di ritenere dimostrata la circostanza che la
[...]
nell'immobile condotto in locazione, svolgesse attività commerciale comportante contatto CP_1
diretto con il pubblico.
In particolare, la teste ex cliente della società escussa in data Tes_1 Controparte_1
14.11.2024, sul capitolo “9) sin dall'apertura della Vostra attività commerciale fino ad oggi vi siete recata presso la sede legale e operativa della società in Poppi (Ar), Via Cavour Controparte_1
n. 4, per discutere con il signor o della società Controparte_2 Tes_2 Controparte_1
di spot pubblicitari l'organizzazione di eventi riguardanti la Vostra attività di ristorazione e per organizzare il piano di pagamenti dei servizi ricevuti dalla società ha risposto: Controparte_1
“Sì, non mi ricordo in quale anno abbiamo cominciato a lavorare con loro, però sì, andavamo da loro per discutere degli spot, ricontrollare gli eventi. Loro ci seguivano per fare la pubblicità. A volte capitava di andare su e di sistemare gli spot pubblicitari per qualche evento che volevamo proporre ai clienti, mi è anche capitato di andare su, cioè nel loro ufficio alla radio, dove spesso andavo anche per portare gli assegni a fine mese per i pagamenti dei servizi pubblicitari che richiedevamo. Avevano proprio uno spazio, cioè un ufficio, dove ricevevano i clienti. Mi è capitato di incontrare anche altre persone, anche altri clienti ad aspettare di essere ricevuti.”
Anche un altro testimone, , speaker radiofonico ed ex dipendente della Testimone_3 CP_1
alla domanda “19) durante le ore di registrazione dei Vostri programmi radiofonici avete avuto
[...]
modo di incontrare persone, privati e imprenditori, che si trovavano presso la sede della società per concordare anche con Voi e con il signor socio della Controparte_1 Controparte_2
società interviste e regolare servizi di pubblicità da inserire nel palinsesto Controparte_1 radiofonico;
” ha risposto: “Preciso che nello stesso appartamento avevano sede due attività ben distinte: i locali della radio non accessibili al pubblico ma solo a noi dipendenti, mentre dall'altra parte vi erano gli uffici della concessionaria pubblicitaria, per cui spesso è capitato CP_1
che si presentassero persone come imprenditori e artigiani anche solo per chiedere informazioni.
Capitavano anche privati che chiedevano se era possibile fare annunci alla radio per smarrimenti di cani e gatti. Ho avuto anche io contatti con questi imprenditori perché a volte mi chiedevano di ideare testi e cose affini per il loro messaggio pubblicitario.”, precisando sulla stessa domanda che “La era concessionaria della Radio Italia Cinque, c'era un rapporto ineluttabile fra la CP_1
e la Radio. era la concessionaria esclusiva dell'attività radiofonica. CP_1 CP_1
La Radio era uno dei canali pubblicitari che la aveva per lo svolgimento della propria CP_1 attività.”, nonché che “Il mio datore di lavoro era pur avendo lavorato sempre Controparte_1
pagina 8 di 15 presso Radio Italia Cinque. Praticamente è una società che faceva sia attività Controparte_1 radiofonica che di pubblicità, anche non radiofonica.” (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2024).
Anche alla successiva udienza del 09.01.2025 sono emerse circostanze che hanno confermato che l'attività della società concessionaria della Radio Italia 5, comportasse abituali Controparte_1
contatti con utenti e più in generale con un pubblico.
Alla suddetta udienza, infatti, il testimone , tecnico libero professionista, Testimone_4 collaboratore dell'emittente radiofonica Radio Italia 5, interrogato sul capitolo “5) nelle circostanze di cui al capitolo 4 che precede, avete incontrato nella sede legale della società Controparte_1
persone che si accordavano con il signor e la signora per organizzare Controparte_2 Tes_2
eventi e manifestazioni, incaricando la società di approntare la necessaria Controparte_1 strumentazione sonora e audiovisiva;” ha risposto: “Sì, spesso venivo chiamato anche io perché per definire un preventivo bisognava capire quali mezzi movimentare. Per quello che ho visto io, le decisioni venivano prese come tuttora dal signor la signora l'ho sempre vista come P_ Tes_2 un'amministrativa, lei mi predisponeva i bonifici ed i pagamenti per il mio lavoro. Per cose economiche mi rivolgo alla signora mentre per il palinsesto al signor ”. Tes_2 P_
Inoltre, il medesimo testimone, alla domanda “6) nelle medesime circostanze, avete visto nella sede legale della società persone che discutevano con il signor Controparte_1 Controparte_2
e la signora chiedendo di fare programmi radiofonici e di inserire determinati contenuti e Tes_2 messaggi nei palinsesti radiofonici;
” ha risposto: “Sì, più volte. Mi chiamano spesso per definire soprattutto il costo di questi servizi, anche perché spesso sono coinvolti anche soggetti terzi. Per esempio, se capita di dover fare una diretta con il , io mi occupo di fare il Controparte_3 sopralluogo, di verificare che l'infrastruttura sia idonea e che ci sia la linea internet, e poi viene la speaker radiofonica a fare la diretta e io faccio da tecnico esterno. Questo comporta dei costi diversi.
Il signor per definire il preventivo, ha bisogno di capire quante ore di lavoro sono P_ necessarie.”, mentre alla successiva domanda, se “7) dette persone erano ricevute in appositi uffici” lo stesso ha risposto: “Sì, l'azienda è divisa in due parti. La prima è di accoglienza e di ufficio, e la seconda è tecnica: è un'area riservata dove ci sono i server e dove vi accedono solo i tecnici. I clienti entrano solo nella prima area, anche perché quella tecnica è inaccessibile al pubblico. Nella sede di
Poppi, appena si entrava, c'era l'area adibita ad ufficio ed accessibile anche ai clienti. Ho visto entrare dei clienti anche con dei cartelloni.” (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025).
In punto di diritto preme sottolineare che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso in cui la destinazione contrattualmente individuata dalle parti non contempli necessariamente il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno, nel quadro pagina 9 di 15 dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che, com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale, l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione (cfr. in tal senso Cass. n.
29303/2023).
Inoltre, in ordine ai presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 legge n. 392 del 1978, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento del diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale rileva che i locali locati siano effettivamente destinati ad attività che comporta il contatto con il pubblico e che, quindi, tali locali siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità e interesse ad entrare in contatto con l'impresa; grava sul conduttore l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della relativa situazione di fatto, sempre che siffatta frequentazione non risulti implicitamente, in virtù del notorio, dalla destinazione dell'immobile ad attività che necessariamente la implichi, mentre nessun rilievo assume, a tal fine, la clausola contrattuale con la quale il conduttore dichiari unilateralmente che l'immobile verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che hanno contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori”. (cfr. Cass. n.
12278 del 19/05/2010, cfr. anche Cass. n. 7039 del 20/03/2017).
Nel caso in esame, l'istruttoria esperita ha confermato che la svolgeva, Controparte_1 nell'immobile condotto in locazione, oltre all'attività di trasmissione radiofonica in senso stretto, in una porzione dei locali non accessibile al pubblico, anche un'attività di tipo pubblicitario, non solo per mezzo radio, per il cui esercizio la aveva contatti con un pubblico generico di Controparte_1
fruitori dei propri servizi. Di tale circostanza, peraltro, la parte resistente-opposta ha anche fornito anche un supporto probatorio documentale, depositando fotografie ritraenti il proprio camion-vela utilizzato per i servizi pubblicitari erogati ai clienti nonché le fatture emesse nei confronti di questi ultimi per i suddetti servizi (cfr. doc. 19, 20, 21, 22, 23 di parte resistente-opposta).
In particolare, con riferimento alle fatture prodotte quale doc. 20, non appare cogliere nel segno, ai fini della decisione, la doglianza di parte ricorrente relativa all'apparente indicazione, in alcune di esse, di una sede della diversa da quella posta all'indirizzo dell'immobile oggetto di causa, Controparte_1 che farebbe dubitare, secondo la parte ricorrente, dell'autenticità delle suddette fatture.
Infatti, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, la parte resistente ha depositato, in data
05.03.2025, i file .xml delle fatture già depositate quale doc. 20, a conferma della veridicità dei propri assunti. Ciò nonostante, la parte ricorrente, all'odierna udienza di discussione ha comunque sostenuto l'inidoneità della documentazione depositata a dimostrare la correttezza degli assunti avversari, affermando che i suddetti file .xml potrebbero essere artefatti e non corrispondenti alle reali fatture pagina 10 di 15 emesse, in difetto di prova della trasmissione allo SDI. A tale proposito, va rilevato che le fatture di cui al doc. 20 sono state depositate dalla parte resistente quale supporto probatorio della circostanza, dedotta quale fatto costitutivo del diritto alla percezione dell'indennità di avviamento, che la
[...]
esercitasse attività pubblicitaria (palesando l'offerta di servizi al pubblico) e, in CP_1 quest'ottica, vanno ridimensionate le contestazioni formali alla genuinità dei suddetti documenti avanzate dalla parte ricorrente in sede di discussione.
Quanto depositato dalla parte resistente-opposta appare sufficiente a corroborare le asserzioni di quest'ultima, dal momento che l'oggetto di questo giudizio non è l'esistenza dei crediti portati dalle suddette fatture bensì la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per la percezione dell'indennità di avviamento, ossia l'esercizio, nell'immobile locato, di attività che comportavano contatti con il pubblico.
Quanto dedotto dalla parte ricorrente sulla falsificabilità dei documenti depositati il 05.03.2025, e quindi, sull'incertezza dell'autenticità degli stessi, non appare dirimente ai fini della decisione, perché, in assenza di prova che tali documenti siano realmente artefatti, resta sul piano della mera suggestione, presupponendo anche una condotta avversaria contraria ai doveri di lealtà e probità processuale di cui all'art. 88 c.p.c.
Va in ogni caso evidenziato che, pure ove non si tenessero in considerazione le suddette fatture, ammettendone la non utilizzabilità, ciò non inficerebbe l'esito dell'opposizione, dal momento che la prova della fondatezza della domanda di parte convenuta-opposta tesa ad ottenere la percezione dell'indennità di avviamento (prova che, come rammentato, può essere offerta con ogni mezzo) risulta comunque raggiunta.
Infatti, le risultanze dell'istruttoria orale esperita hanno confermato (sono stati escussi quattro testi) lo svolgimento da parte della società convenuta, nell'immobile oggetto del contratto, anche di attività che comportava contatti con il pubblico, come sopra già argomentato.
Inoltre, va evidenziato che la circostanza – contestata e non dimostrata - che la società opposta potesse usufruire, in costanza di locazione, anche di un'altra sede nella quale avrebbe esercitato l'attività pubblicitaria risulta allegata dalla parte ricorrente-opponente per la prima volta solo nelle note conclusive autorizzate in vista dell'odierna udienza di discussione, non essendo stata allegata precedentemente e comunque non è provata.
È invece documentato (cfr. doc. 3 di parte opposta) che il contratto di locazione, registrato ad Arezzo il
30.08.2022, relativo alla nuova sede di Poppi, via dei Guazzi n. 13A è stato stipulato il 05.08.2022, e la sede della risulta trasferita, dalla visura camerale in atti (doc. 5 di parte resistente) Controparte_1
pagina 11 di 15 presso l'attuale indirizzo di via dei Guazzi in data 11.10.2022, risultando la precedente sede sociale presso l'immobile locato di Via Cavour n. 4.
Non è inoltre emersa, né dai documenti depositati né dalle deposizioni testimoniali assunte, evidenza della circostanza, dedotta da parte ricorrente-opponente nelle note conclusive autorizzate, che l'attività di trasmissione radiofonica fosse preponderante rispetto a quella, ritenuta residuale dalla parte ricorrente, pubblicitaria. Piuttosto, ciò che si evince dall'esame complessivo delle deposizioni testimoniali assunte nonché dall'oggetto sociale della è che la società conduttrice Controparte_1 esercitava nell'immobile locato un'attività composita, sia di trasmissione radiofonica che pubblicitaria, senza che fosse oggettivamente ipotizzabile una prevalenza dell'una o dell'altra attività.
Anzi, dalle dichiarazioni rese dai testi e si ricavano indici di senso opposto rispetto a Tes_4 Tes_3
quanto dedotto dalla parte ricorrente, nella misura in cui entrambi i testimoni hanno descritto l'attività di trasmissione radiofonica come un mezzo mediante il quale la società resistente svolgeva la propria attività di erogazione di servizi pubblicitari (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025, teste “La Tes_4
non fa solo radio, fa anche pubblicità e podcast. Al cliente si vendono pacchetti di CP_1
servizi contenenti podcast, radio, televisione, perché attualmente la pubblicità fatta solo con il mezzo radio è meno incisiva”; verbale d'udienza del 14.11.2024, teste “La era Tes_3 CP_1 concessionaria della Radio Italia Cinque, c'era un rapporto ineluttabile fra la e la CP_1
Radio. era la concessionaria esclusiva dell'attività radiofonica. La Radio era uno dei CP_1 canali pubblicitari che la aveva per lo svolgimento della propria attività” e ancora: “Il CP_1
mio datore di lavoro era pur avendo lavorato sempre presso Radio Italia Controparte_1
Cinque. Praticamente è una società che faceva sia attività radiofonica che di Controparte_1 pubblicità, anche non radiofonica”).
Pertanto, stante l'intervenuta cessazione del vincolo negoziale per volontà della parte locatrice, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti di legge per la corresponsione, in favore della parte conduttrice e a carico della parte locatrice, dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura indicata dalla parte medesima, ossia in € 6.750,00 (€ 375,00 per 18 mensilità), con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale dispiegata da parte attrice-opponente, tesa ad ottenere la condanna della parte conduttrice al pagamento della somma di € 10.355,15 quale importo dei lavori necessari per la rimessione in pristino dell'immobile locato, si rileva quanto segue.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente le opere funzionali all'esercizio dell'attività di trasmissione radiofonica sarebbero state eseguite negli anni 1986/1987 su incarico del sig. Per_2
all'epoca conduttore dell'immobile (cfr. pag. 7 ricorso: “La sig.ra ha potuto poi
[...] Pt_1
pagina 12 di 15 appurare che di fatto, nell'anno 1986/87, su in incarico del Sig. allora titolare Persona_2
della odierna il Sig. , titolare dell'allora omonima ditta individuale edile, Controparte_1 CP_4 provvedeva alla realizzazione delle predette opere”), e dunque, considerato il ruolo di spicco assunto dal suddetto soggetto nella compagine sociale della le stesse sarebbero attribuibili Controparte_1
anche alla ponendo in evidenza una continuità tra il contratto di locazione del Controparte_1
1986 e quello del 1998 (oggetto del presente giudizio).
Sul punto si rileva che il contratto del 1986 e quello del 1998 vanno tenuti giuridicamente distinti, essendo due diversi contratti di locazione dotati di propria autonomia, in cui si ravvisa anche una diversità di parti contraenti. Infatti, il contratto del 1986 è stato stipulato, quale conduttore, dal sig.
, mentre il contratto del 1998 vede quale parte conduttrice la Controparte_2 Controparte_1
La circostanza che il sig. abbia rivestito, in passato, il ruolo di amministratore della predetta P_
società e tuttora sia socio della stessa non consente di operare, dal punto di vista patrimoniale, una non ammissibile confusione tra il patrimonio e le obbligazioni assunte dalla persona fisica e quelle attribuibili giuridicamente alla società. Risulta, inoltre, documentato che al momento in cui la parte ricorrente assume siano state eseguite e commissionate le opere di cui la stessa ha richiesto la rimozione la società neppure esistesse, essendo stata costituita nel 1992. Controparte_1
Va inoltre precisato che la domanda non risulta accoglibile neppure in ragione del richiamo, contenuto all'art. 6 del contratto di locazione del 1998, alla circostanza per cui “resta ferma la possibilità che il locatore chieda la rimozione delle modifiche fatte ai locali anche precedentemente alla stipula del presente contratto”.
Si rileva, a tal proposito, che dagli atti non è possibile desumere in maniera oggettiva quale fosse lo stato dell'immobile all'inizio della locazione e quello al momento della restituzione del bene locato nella disponibilità della parte locatrice, al fine di verificare, dal confronto tra le due situazioni di fatto, le specifiche opere che sarebbero state eseguite e che avrebbero dovuto essere ripristinate.
A tal proposito va evidenziato che:
a) di tali opere non si fa menzione nel contratto di locazione stipulato nel 1998, ove vi è solo un generico riferimento alla “rimozione delle modifiche”, anche precedenti alla stipula senza che venga effettuata contestualmente dalle parti una ricognizione delle eventuali modifiche già eseguite al momento della sottoscrizione del contratto;
b) le opere che sarebbero state eseguite nella vigenza dei due contratti di locazione (quello del 1986 e quello del 1998) ed oggetto della domanda riconvenzionale sono state unilateralmente individuate e quantificate dalla parte ricorrente nella relazione tecnica di parte prodotta quale doc. 7 allegato al ricorso, all'esito del sopralluogo compiuto dal tecnico di parte ricorrente in data 08.03.2023, ossia pagina 13 di 15 diversi mesi dopo la riconsegna dell'immobile e successivamente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto (cfr. doc. 1 e 7 di parte opponente), ma le risultanze di tale relazione di parte sono state contestate dalla parte resistente (cfr. pag. 16 comparsa);
c) le opere indicate nella suddetta relazione di parte non coincidono con quanto emerge dal verbale di riconsegna dell'immobile del 13.10.2022, ove si fa riferimento al fatto che l'immobile presentava
“varie opere di muratura dovute alla rimozione degli impianti, nonché impianto elettrico provvisorio con fili posti esternamente al muro. (…) è presente del materiale insonorizzante che dovrà essere smaltito secondo leggi” (cfr. doc. n. 12 di parte resistente).
A fronte di tali allegazioni, non risultavano idonee a consentire la piena prova degli assunti di parte ricorrente le prove testimoniali dalla medesima articolate in ricorso perché tese, quanto allo stato dei luoghi, alla conferma delle fotografie riprodotte nella relazione di parte depositata e alla conferma che tali opere fossero state eseguite negli anni '80 su incarico di . Neppure la CTU Controparte_2
domandata da parte ricorrente appariva ammissibile, risultando, in ragione di quanto sopra, esplorativa.
Deve dunque essere respinta anche la domanda riconvenzionale formulata dalla parte ricorrente- opponente.
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente-opponente Parte_1
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n.
147/2022, prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase decisoria, per cui appare congruo liquidare i valori minimi in considerazione della circostanza che si è svolta discussione orale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 4.227, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 66/2023 opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte ricorrente-opponente nei confronti della parte resistente-opposta;
pagina 14 di 15 - condanna la parte ricorrente-opponente a rimborsare alla parte resistente-opposta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.227, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex art. 429 ed ex art. 447-bis c.p.c, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 15 di 15