Art. 58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.