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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1212/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio promosso in data 05.05.2025 da
(C.F. , con l'Avv. Giacomo Garancini, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Luigi Gianluca Galbiati, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 18.09.2025, accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di seguito riportata per esteso:
“parzialmente modificando i provvedimenti giudiziali vigenti, [ridurre1] all'importo mensile di € 300,00 per figlio, rivalutato come per legge dal maggio 2024 [il] contributo paterno al mantenimento indiretto della prole comprensivo delle spese straordinarie escluse quelle sanitarie da sostenere per e da ri- Per_1 Per_2 partire tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recente- mente modificato) […] spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nato il [...]) e (nata il [...]) e sono Per_1 Per_2
divorziate in forza della sentenza n. 708/2023 pubblicata da questo Tribunale in data
15.05.2023, a mezzo della quale, tra l'altro, nella contumacia dell'odierno ricorrente, i mi- nori sono stati affidati in via super esclusiva alla madre e collocati presso la medesima, è stata affidata ai Servizi Sociali la regolamentazione delle visite paterne, è stato posto a cari- co del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile, annualmente rivalu- tabile, di € 400,00 per figlio “quale contributo per il mantenimento dei figli, comprensivo delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle sanitarie [ripartite] al 50% tra i genitori” ed è stato riconosciuto alla madre il diritto di percepire l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 05.05.2025 il ricorrente ha chiesto ridurre il predet- to contributo alla “misura omnicomprensiva di euro 150,00= per figlio, e così per un totale omnicom- prensivo di euro 300,00 mensili per entrambi i figli” lamentando il peggioramento delle proprie capacità economiche e reddituali in ragione della nascita del figlio (il Per_3
23.06.2024)2 dalla relazione intrattenuta con l'attuale compagna convivente, la necessità di pagare il canone di locazione per godere dell'immobile dove abita e il pignoramento presso terzi subito “da parte di (allegato n. 6) a carico ancora della propria retribuzione” per il Parte_2
recupero del debito residuo (dell'importo complessivo di circa € 66.000,00) contratto uni- tamente alla resistente per l'acquisto della ex casa coniugale sottoposta a procedura esecuti- va immobiliare e già venduta nell'ambito della stessa.
Costituendosi in giudizio in data 17.07.2025, tra l'altro, la resistente ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, ha allegato di avere subito anch'essa il pignoramento del proprio stipendio per la medesima causa e ha lamentato che il ricorrente non vede e non frequenta in alcun modo figli minorenni, non ha mai contribuito al pagamento delle spese straordina- rie sanitarie sostenute per gli stessi e fino al mese di febbraio 2024 – id est: fino alla richiesta di pagamento diretto del contributo da parte del datore di lavoro – non ha nemmeno ver- sato il contributo al loro mantenimento indiretto così come statuito in sede di divorzio.
***
Dalla documentazione in atti versata e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evince che dal mese di febbraio 2023 il ricorrente lavora a tempo indeterminato alle dipendenza di “Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Busto Arsizio”, ha percepito nell'anno 2024 un reddito da lavoro – al netto di ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali – dell'importo complessivo di € 18.100,00 circa 3, dal mese di febbraio 2024 ha subito la trattenuta dell'importo mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della pro- le e dal mese di marzo 2025 l'ulteriore trattenuta dell'importo di circa € 360,004 a titolo di pignoramento, vive, unitamente all'attuale compagna (percettrice di reddi- Parte_3
ti5) e al figlio (nato il [...]), nell'immobile sito in Varese, Via Dandolo n. Per_3
5, versando il canone di locazione, comprensivo di spese condominiali, dell'importo men- sile di € 630,006.
Per tabulas, la resistente è assunta con contratto a tempo indeterminato da “OVS S.p.A.” dall'anno 2008, ha percepito nell'anno 2024 un reddito – al netto di ritenute IRPEF e addi- zionali regionali e comunali – dell'importo complessivo di € 22.000,00 circa 7, oltre al con- tributo paterno al mantenimento di e (dal mese di febbraio 2024), ha perce- Per_1 Per_2
pito l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole nell'anno 2024 pari all'importo mensile di circa € 380,008) e, dal mese di marzo 2025, ha subito il pignoramen- to dell'importo mensile di circa € 300,009 e, per ragioni economiche, dal 2022 è tornata a vivere con i propri genitori (percettori di pensione) e i figli e nell'immobile Per_1 Per_2
sito in Gallarate (VA), Via Torino n. 36.
***
Alla prima udienza celebrata in data 18.09.2025, tra l'altro, il ricorrente ha confermato di non frequentare e dal 2020; la resistente ha dichiarato di aver “offerto lo scorso Per_1 Per_2 anno a un percorso di supporto psicologico per rielaborare questo abbandono, che la psicologa Per_1
dott.ssa ha ritenuto prematuro per affrontare detta tematica, che affronta det- CP_2 Per_1 Per_2
to percorso regolarmente dal 2024 con la medesima professionista, che i minori hanno un buon rendimento scolastico e di comportamento, hanno una buona rete amicale e praticano sport” e di aver maturato “un credito di € 12.800,00 circa per il mantenimento ordinario e straordinario (per le sole spese sanitarie) non versato dal ricorrente” e il Giudice relatore, in via provvisoria e urgente (a far data dal deposito del ricorso), ha ridotto all'importo mensile complessivo di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), rivalutato come per legge dal maggio 2024, il contributo paterno al mantenimento indiretto della prole, comprensivo delle spese straordinarie (escluse quelle sanitarie, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano) e ha proposto alle parti di definire la presente controversia con la conferma delle predette statuizioni a spese di lite compensate.
Le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti, che non presenta profili di contrarietà al buon costume e/o all'ordine pubblico e appare idoneo a contenere a e i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo Per_1 Per_2
familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
708/2023, pubblicata il 15.05.2023 da questo Tribunale, in conformità all'accordo perfe- zionatosi tra le parti innanzi integralmente richiamato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale, il 19.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per ius receptum dalla data di deposito del ricorso 2 V. doc. 3 ricorrente
2 3 V. doc. 15 ricorrente 4 V. verbale udienza del 18.09.2025 5 V. all. C ricorrente del 28.07.2025 6 V. doc. 8 ricorrente 7 V. doc. 8 resistente 8 V. doc.10 resistente 9 V: verbale udienza del 18.09.2025
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1212/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio promosso in data 05.05.2025 da
(C.F. , con l'Avv. Giacomo Garancini, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Luigi Gianluca Galbiati, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 18.09.2025, accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di seguito riportata per esteso:
“parzialmente modificando i provvedimenti giudiziali vigenti, [ridurre1] all'importo mensile di € 300,00 per figlio, rivalutato come per legge dal maggio 2024 [il] contributo paterno al mantenimento indiretto della prole comprensivo delle spese straordinarie escluse quelle sanitarie da sostenere per e da ri- Per_1 Per_2 partire tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recente- mente modificato) […] spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nato il [...]) e (nata il [...]) e sono Per_1 Per_2
divorziate in forza della sentenza n. 708/2023 pubblicata da questo Tribunale in data
15.05.2023, a mezzo della quale, tra l'altro, nella contumacia dell'odierno ricorrente, i mi- nori sono stati affidati in via super esclusiva alla madre e collocati presso la medesima, è stata affidata ai Servizi Sociali la regolamentazione delle visite paterne, è stato posto a cari- co del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile, annualmente rivalu- tabile, di € 400,00 per figlio “quale contributo per il mantenimento dei figli, comprensivo delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle sanitarie [ripartite] al 50% tra i genitori” ed è stato riconosciuto alla madre il diritto di percepire l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole.
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A mezzo del ricorso depositato in data 05.05.2025 il ricorrente ha chiesto ridurre il predet- to contributo alla “misura omnicomprensiva di euro 150,00= per figlio, e così per un totale omnicom- prensivo di euro 300,00 mensili per entrambi i figli” lamentando il peggioramento delle proprie capacità economiche e reddituali in ragione della nascita del figlio (il Per_3
23.06.2024)2 dalla relazione intrattenuta con l'attuale compagna convivente, la necessità di pagare il canone di locazione per godere dell'immobile dove abita e il pignoramento presso terzi subito “da parte di (allegato n. 6) a carico ancora della propria retribuzione” per il Parte_2
recupero del debito residuo (dell'importo complessivo di circa € 66.000,00) contratto uni- tamente alla resistente per l'acquisto della ex casa coniugale sottoposta a procedura esecuti- va immobiliare e già venduta nell'ambito della stessa.
Costituendosi in giudizio in data 17.07.2025, tra l'altro, la resistente ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, ha allegato di avere subito anch'essa il pignoramento del proprio stipendio per la medesima causa e ha lamentato che il ricorrente non vede e non frequenta in alcun modo figli minorenni, non ha mai contribuito al pagamento delle spese straordina- rie sanitarie sostenute per gli stessi e fino al mese di febbraio 2024 – id est: fino alla richiesta di pagamento diretto del contributo da parte del datore di lavoro – non ha nemmeno ver- sato il contributo al loro mantenimento indiretto così come statuito in sede di divorzio.
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Dalla documentazione in atti versata e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evince che dal mese di febbraio 2023 il ricorrente lavora a tempo indeterminato alle dipendenza di “Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Busto Arsizio”, ha percepito nell'anno 2024 un reddito da lavoro – al netto di ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali – dell'importo complessivo di € 18.100,00 circa 3, dal mese di febbraio 2024 ha subito la trattenuta dell'importo mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della pro- le e dal mese di marzo 2025 l'ulteriore trattenuta dell'importo di circa € 360,004 a titolo di pignoramento, vive, unitamente all'attuale compagna (percettrice di reddi- Parte_3
ti5) e al figlio (nato il [...]), nell'immobile sito in Varese, Via Dandolo n. Per_3
5, versando il canone di locazione, comprensivo di spese condominiali, dell'importo men- sile di € 630,006.
Per tabulas, la resistente è assunta con contratto a tempo indeterminato da “OVS S.p.A.” dall'anno 2008, ha percepito nell'anno 2024 un reddito – al netto di ritenute IRPEF e addi- zionali regionali e comunali – dell'importo complessivo di € 22.000,00 circa 7, oltre al con- tributo paterno al mantenimento di e (dal mese di febbraio 2024), ha perce- Per_1 Per_2
pito l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole nell'anno 2024 pari all'importo mensile di circa € 380,008) e, dal mese di marzo 2025, ha subito il pignoramen- to dell'importo mensile di circa € 300,009 e, per ragioni economiche, dal 2022 è tornata a vivere con i propri genitori (percettori di pensione) e i figli e nell'immobile Per_1 Per_2
sito in Gallarate (VA), Via Torino n. 36.
***
Alla prima udienza celebrata in data 18.09.2025, tra l'altro, il ricorrente ha confermato di non frequentare e dal 2020; la resistente ha dichiarato di aver “offerto lo scorso Per_1 Per_2 anno a un percorso di supporto psicologico per rielaborare questo abbandono, che la psicologa Per_1
dott.ssa ha ritenuto prematuro per affrontare detta tematica, che affronta det- CP_2 Per_1 Per_2
to percorso regolarmente dal 2024 con la medesima professionista, che i minori hanno un buon rendimento scolastico e di comportamento, hanno una buona rete amicale e praticano sport” e di aver maturato “un credito di € 12.800,00 circa per il mantenimento ordinario e straordinario (per le sole spese sanitarie) non versato dal ricorrente” e il Giudice relatore, in via provvisoria e urgente (a far data dal deposito del ricorso), ha ridotto all'importo mensile complessivo di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), rivalutato come per legge dal maggio 2024, il contributo paterno al mantenimento indiretto della prole, comprensivo delle spese straordinarie (escluse quelle sanitarie, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano) e ha proposto alle parti di definire la presente controversia con la conferma delle predette statuizioni a spese di lite compensate.
Le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti, che non presenta profili di contrarietà al buon costume e/o all'ordine pubblico e appare idoneo a contenere a e i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo Per_1 Per_2
familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
708/2023, pubblicata il 15.05.2023 da questo Tribunale, in conformità all'accordo perfe- zionatosi tra le parti innanzi integralmente richiamato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale, il 19.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per ius receptum dalla data di deposito del ricorso 2 V. doc. 3 ricorrente
2 3 V. doc. 15 ricorrente 4 V. verbale udienza del 18.09.2025 5 V. all. C ricorrente del 28.07.2025 6 V. doc. 8 ricorrente 7 V. doc. 8 resistente 8 V. doc.10 resistente 9 V: verbale udienza del 18.09.2025
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