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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1052 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marta Parte_1 C.F._1
Fortuna e Regina Proietti
Parte opponente
E
(già ), P. IVA: e per essa, quale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
mandataria, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi P.IVA_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
686/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 15.262,98, quale saldo debitorio derivante da contratto di credito al consumo stipulato tra parte opponente e CP_3
pagina 1 di 7 (cedente il credito in favore dell'opposta); degli interessi;
delle spese della CP_4
procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.L. 38/2010,
chiedendo la sospensione del giudizio;
nel merito, l'indeterminatezza degli interessi e delle condizioni applicate al contratto, che le avrebbe impedito di essere correttamente edotta sui reali costi dell'operazione di finanziamento, in violazione dell'articolo 117 del TUB e degli articoli 1418 e 1346 del codice civile.
In particolare la parte ha eccepito che non sarebbe chiara la natura del tasso di interesse,
variabile o meno, atteso che il documento contrattuale riporterebbe l'equivoca espressione “se indicizzato: Euribor 6 mesi + Spread... %”; che non sarebbe indicato il tasso degli interessi di mora;
che l'assicurazione accessoria al contratto di finanziamento sarebbe, in realtà,
obbligatoria e il suo costo non sarebbe stato specificato in contratto;
che dall'estratto conto non si comprenderebbe se le rate rimborsate dall'assicurazione, azionata dall'opponente,
sarebbero state detratte dalla complessiva esposizione debitoria dell'opponente; che non sarebbe chiara la modalità di determinazione del quantum ingiunto, posto che a, fronte di una linea di credito con un massimale di € 19.000,00 e a fronte del pagamento da parte dell'opponente di € 13.520,00, la richiesta di € 15.262,98 sarebbe illegittimità e/o temeraria;
che l'opponente avrebbe, in ogni caso, pagato l'importo di € 39.535,00, in tesi superiore a quello effettivamente dovuto.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporsi la mediazione obbligatoria e, per l'effetto, la sospensione del giudizio;
in via principale, di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle condizioni contrattuali concernenti la determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia degli addebiti per l'intero rapporto;
sempre in via principale e previa ricognizione dell'effettivo rapporto di dare-avere,
di condannare parte opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse;
in ogni caso, di revocare e/o dichiarare inefficace/nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria, di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.c. di tutti i piani di ammortamento, delle pagina 2 di 7 ricevute di versamento e di tutto quanto inerente al contratto di finanziamento, nonché di disporre CTU contabile per il ricalcolo del rapporto di dare-avere.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha allegato di aver fornito la prova del credito per aver prodotto il titolo contrattuale e l'estratto conto analitico e integrale del rapporto, da cui risulterebbe l'inadempimento della controparte;
ha eccepito la strumentalità delle eccezioni avversarie, risultando dal contratto in maniera determinata e inequivoca le condizioni economiche e normative applicate, peraltro specificamente sottoscritte da parte opponente ai sensi dell'art. 1341 c.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale restitutoria formulata da parte opponente, per avere parte opposta acquistato il solo credito (e non il contratto) dalla cedente Agos-Ducato S.p.A.; la natura meramente esplorativa della CTU richiesta da parte opponente, non consentita per supplire ai deficit assertivi e probatori della controparte;
la genericità della richiesta formulata da parte opponente ex art. 210 c.c..
Per i suesposti motivi ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, successivamente, di assegnare termine per la mediazione obbligatoria;
nel merito, di respingere l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 236/2023; in ogni caso, di accertare che parte opponente è debitrice di € 15.262,98 e/o della maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria e respinte le richieste istruttorie, la causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025
******
1. In via preliminare, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta, attore in senso sostanziale. Da ciò discende che,
applicando il principio generale di cui all'art. 2967 c.c., la regola di ripartizione dell'onere della prova impone che la prova del fatto costitutivo del credito incomba sul creditore-parte pagina 3 di 7 opposta, che dovrà quindi fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa,
mentre il debitore-parte opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito il contratto di finanziamento, costituente il titolo della pretesa creditoria già azionata in sede monitoria, nonché l'estratto conto integrale rappresentativo dell'andamento del rapporto derivante dal contratto (cfr. doc.
3-7 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697
c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà
essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni: “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. Civ,
S.U., n. 13533/2001).
Parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine all'adempimento dell'obbligazione per la quale è stata chiesta l'ingiunzione di pagamento, limitandosi ad allegare la presunta violazione dell'articolo 117 del TUB e degli articoli 1346 e 1418 in riferimento alle condizioni generali del contratto relativamente alla determinazione degli interessi debitori.
pagina 4 di 7 2. Esaminando nel merito l'eccezione di parte opponente, la stessa è da respingere per i seguenti motivi.
Il contratto versato in atti prevede espressamente un tasso nominale annuo al 8,95%; la determinatezza del tasso non è scalfita dalla previsione negoziale per cui “se indicizzato:
Euribor 6 mesi + Spread %”.
Tale dicitura non riflette una indeterminatezza degli interessi tale da rendere non individuabile il costo dell'operazione.
Difatti, il rinvio al tasso Euribor rende il tasso determinabile per relationem, come riconosciuto da consolidata Giurisprudenza di merito per cui “La clausola di determinazione
degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è valida anche se la stessa si limita al mero richiamo
di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che
consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, come ad esempio succede quando
il tasso venga parametrato al tasso Euribor” (cfr. Corte Appello Venezia sez. I, 20/07/2021, n.205).
Dello stesso avviso anche la Giurisprudenza di legittimità: “La clausola di determinazione degli
interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'articolo 1346 del
codice civile anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a
condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di
interesse, siano obiettivamente individuabili. Il requisito della forma scritta per la determinazione degli
interessi extralegali (articolo 1284, ultimo comma, del codice civile), in effetti, non postula
necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così
stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o
determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'articolo 1349 del codice civile, anche per
relationem, attraverso cioè il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti ovvero ad elementi
estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano
la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni
nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di
ogni margine di discrezionalità” (Cass. Civ. n. 20555/2020).
pagina 5 di 7 Ancora in punto di determinatezza della clausola, a pagina 3 del contratto si legge che, in caso di tan indicizzato, il suo aggiornamento è effettuato alla fine di ogni semestre con valenza per il semestre successivo;
viene, poi, richiamato il valore del tasso euribor per i depositi a tre o a sei mesi alle ore 11 di Bruxelles del penultimo giorno lavorativo di ogni semestre.
Quanto alla presunta indeterminatezza degli interessi di mora, anche in questo caso la lettera del contratto appare chiara, laddove all'art. 3.5 è scritto che “in caso di ritardo del nel pagamento delle somme dovute in forza della presente clausola, Parte_2 CP_4
potrà addebitare senza obbligo di preventiva messa in mora, un interesse di mora pari al tasso applicato alla linea di credito alla data della dichiarazione di decadenza”.
Pertanto, si deve ritenere che il tasso cui la norma fa riferimento è proprio quello relativo al TAN 8,95%, senza che possa residuare alcun dubbio in merito. Ad ogni modo, dall'estratto conto versato in atti e dai cui risulta il saldo debitore di € 15.262,98, può ben evincersi che la voce relativa al “saldo interessi di mora” sia 0, non impattando in alcun modo sul quantum
dovuto da parte opponente.
3. Acclarata la determinatezza/determinabilità del tasso di interesse individuato dal contratto di finanziamento, non colgono nel segno le ulteriori censure dell'opponente:
nessuna specificazione sorregge la censura in punto di carattere obbligatorio dell'assicurazione; l'opponente riconosce, inoltre, che il costo dell'eventuale assicurazione sul credito è indicato in 0,226% sul saldo mensile;
l'obbligo di indicare tutti i costi del contratto,
incluso il costo dell'assicurazione, è stato, poi, normativamente previsto in data successiva alla stipula del contratto, datato 16.2.2009 (cfr. art. 125 bis t.u.b., inserito dall'articolo 1 del
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141); contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le somme corrisposte dall'assicurazione sono state computate ai fini della determinazione dell'esposizione debitoria dell'opponente (cfr. pag. 8 estratto conto, doc. n. 7, all. ricorso monitorio, “24/09/2012 21/09/2012 12BONIFICO BANCARIO -2.600,00 25/09/2012 21/09/2012
12BONIFICO BANCARIO -520,00”); non merita condivisione l'assunto che sorregge la censura dell'opponente in punto di illegittimità/temerarietà della pretesa creditoria pagina 6 di 7 dell'opposta, atteso che l'originaria linea di credito non è pari ad € 19.000,00, bensì ad €
30.000,00 (cfr. contratto di finanziamento); nessuna prova di natura documentale sorregge la deduzione per cui l'opponente avrebbe versato l'importo di € 39.535,00 per estinguere la posizione debitoria controversa.
4. Alla luce delle motivazioni che precedono, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Poiché non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB, non avendo fornito parte opponente alcun principio di prova in ordine a eventuali somme illegittimamente addebitate e incassate dalla cedente di parte opposta, la domanda restitutoria -non riproposta nella precisazione delle conclusioni, ma non oggetto di univoca rinuncia da parte dell'opponente (cfr. Cass. 21989/2021) - non merita accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia;
della sua semplicità; della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e la domanda restitutoria;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 2.140,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1052 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marta Parte_1 C.F._1
Fortuna e Regina Proietti
Parte opponente
E
(già ), P. IVA: e per essa, quale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
mandataria, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi P.IVA_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
686/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 15.262,98, quale saldo debitorio derivante da contratto di credito al consumo stipulato tra parte opponente e CP_3
pagina 1 di 7 (cedente il credito in favore dell'opposta); degli interessi;
delle spese della CP_4
procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.L. 38/2010,
chiedendo la sospensione del giudizio;
nel merito, l'indeterminatezza degli interessi e delle condizioni applicate al contratto, che le avrebbe impedito di essere correttamente edotta sui reali costi dell'operazione di finanziamento, in violazione dell'articolo 117 del TUB e degli articoli 1418 e 1346 del codice civile.
In particolare la parte ha eccepito che non sarebbe chiara la natura del tasso di interesse,
variabile o meno, atteso che il documento contrattuale riporterebbe l'equivoca espressione “se indicizzato: Euribor 6 mesi + Spread... %”; che non sarebbe indicato il tasso degli interessi di mora;
che l'assicurazione accessoria al contratto di finanziamento sarebbe, in realtà,
obbligatoria e il suo costo non sarebbe stato specificato in contratto;
che dall'estratto conto non si comprenderebbe se le rate rimborsate dall'assicurazione, azionata dall'opponente,
sarebbero state detratte dalla complessiva esposizione debitoria dell'opponente; che non sarebbe chiara la modalità di determinazione del quantum ingiunto, posto che a, fronte di una linea di credito con un massimale di € 19.000,00 e a fronte del pagamento da parte dell'opponente di € 13.520,00, la richiesta di € 15.262,98 sarebbe illegittimità e/o temeraria;
che l'opponente avrebbe, in ogni caso, pagato l'importo di € 39.535,00, in tesi superiore a quello effettivamente dovuto.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporsi la mediazione obbligatoria e, per l'effetto, la sospensione del giudizio;
in via principale, di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle condizioni contrattuali concernenti la determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia degli addebiti per l'intero rapporto;
sempre in via principale e previa ricognizione dell'effettivo rapporto di dare-avere,
di condannare parte opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse;
in ogni caso, di revocare e/o dichiarare inefficace/nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria, di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.c. di tutti i piani di ammortamento, delle pagina 2 di 7 ricevute di versamento e di tutto quanto inerente al contratto di finanziamento, nonché di disporre CTU contabile per il ricalcolo del rapporto di dare-avere.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha allegato di aver fornito la prova del credito per aver prodotto il titolo contrattuale e l'estratto conto analitico e integrale del rapporto, da cui risulterebbe l'inadempimento della controparte;
ha eccepito la strumentalità delle eccezioni avversarie, risultando dal contratto in maniera determinata e inequivoca le condizioni economiche e normative applicate, peraltro specificamente sottoscritte da parte opponente ai sensi dell'art. 1341 c.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale restitutoria formulata da parte opponente, per avere parte opposta acquistato il solo credito (e non il contratto) dalla cedente Agos-Ducato S.p.A.; la natura meramente esplorativa della CTU richiesta da parte opponente, non consentita per supplire ai deficit assertivi e probatori della controparte;
la genericità della richiesta formulata da parte opponente ex art. 210 c.c..
Per i suesposti motivi ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, successivamente, di assegnare termine per la mediazione obbligatoria;
nel merito, di respingere l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 236/2023; in ogni caso, di accertare che parte opponente è debitrice di € 15.262,98 e/o della maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria e respinte le richieste istruttorie, la causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025
******
1. In via preliminare, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta, attore in senso sostanziale. Da ciò discende che,
applicando il principio generale di cui all'art. 2967 c.c., la regola di ripartizione dell'onere della prova impone che la prova del fatto costitutivo del credito incomba sul creditore-parte pagina 3 di 7 opposta, che dovrà quindi fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa,
mentre il debitore-parte opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito il contratto di finanziamento, costituente il titolo della pretesa creditoria già azionata in sede monitoria, nonché l'estratto conto integrale rappresentativo dell'andamento del rapporto derivante dal contratto (cfr. doc.
3-7 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697
c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà
essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni: “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. Civ,
S.U., n. 13533/2001).
Parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine all'adempimento dell'obbligazione per la quale è stata chiesta l'ingiunzione di pagamento, limitandosi ad allegare la presunta violazione dell'articolo 117 del TUB e degli articoli 1346 e 1418 in riferimento alle condizioni generali del contratto relativamente alla determinazione degli interessi debitori.
pagina 4 di 7 2. Esaminando nel merito l'eccezione di parte opponente, la stessa è da respingere per i seguenti motivi.
Il contratto versato in atti prevede espressamente un tasso nominale annuo al 8,95%; la determinatezza del tasso non è scalfita dalla previsione negoziale per cui “se indicizzato:
Euribor 6 mesi + Spread %”.
Tale dicitura non riflette una indeterminatezza degli interessi tale da rendere non individuabile il costo dell'operazione.
Difatti, il rinvio al tasso Euribor rende il tasso determinabile per relationem, come riconosciuto da consolidata Giurisprudenza di merito per cui “La clausola di determinazione
degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è valida anche se la stessa si limita al mero richiamo
di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che
consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, come ad esempio succede quando
il tasso venga parametrato al tasso Euribor” (cfr. Corte Appello Venezia sez. I, 20/07/2021, n.205).
Dello stesso avviso anche la Giurisprudenza di legittimità: “La clausola di determinazione degli
interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'articolo 1346 del
codice civile anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a
condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di
interesse, siano obiettivamente individuabili. Il requisito della forma scritta per la determinazione degli
interessi extralegali (articolo 1284, ultimo comma, del codice civile), in effetti, non postula
necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così
stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o
determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'articolo 1349 del codice civile, anche per
relationem, attraverso cioè il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti ovvero ad elementi
estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano
la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni
nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di
ogni margine di discrezionalità” (Cass. Civ. n. 20555/2020).
pagina 5 di 7 Ancora in punto di determinatezza della clausola, a pagina 3 del contratto si legge che, in caso di tan indicizzato, il suo aggiornamento è effettuato alla fine di ogni semestre con valenza per il semestre successivo;
viene, poi, richiamato il valore del tasso euribor per i depositi a tre o a sei mesi alle ore 11 di Bruxelles del penultimo giorno lavorativo di ogni semestre.
Quanto alla presunta indeterminatezza degli interessi di mora, anche in questo caso la lettera del contratto appare chiara, laddove all'art. 3.5 è scritto che “in caso di ritardo del nel pagamento delle somme dovute in forza della presente clausola, Parte_2 CP_4
potrà addebitare senza obbligo di preventiva messa in mora, un interesse di mora pari al tasso applicato alla linea di credito alla data della dichiarazione di decadenza”.
Pertanto, si deve ritenere che il tasso cui la norma fa riferimento è proprio quello relativo al TAN 8,95%, senza che possa residuare alcun dubbio in merito. Ad ogni modo, dall'estratto conto versato in atti e dai cui risulta il saldo debitore di € 15.262,98, può ben evincersi che la voce relativa al “saldo interessi di mora” sia 0, non impattando in alcun modo sul quantum
dovuto da parte opponente.
3. Acclarata la determinatezza/determinabilità del tasso di interesse individuato dal contratto di finanziamento, non colgono nel segno le ulteriori censure dell'opponente:
nessuna specificazione sorregge la censura in punto di carattere obbligatorio dell'assicurazione; l'opponente riconosce, inoltre, che il costo dell'eventuale assicurazione sul credito è indicato in 0,226% sul saldo mensile;
l'obbligo di indicare tutti i costi del contratto,
incluso il costo dell'assicurazione, è stato, poi, normativamente previsto in data successiva alla stipula del contratto, datato 16.2.2009 (cfr. art. 125 bis t.u.b., inserito dall'articolo 1 del
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141); contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le somme corrisposte dall'assicurazione sono state computate ai fini della determinazione dell'esposizione debitoria dell'opponente (cfr. pag. 8 estratto conto, doc. n. 7, all. ricorso monitorio, “24/09/2012 21/09/2012 12BONIFICO BANCARIO -2.600,00 25/09/2012 21/09/2012
12BONIFICO BANCARIO -520,00”); non merita condivisione l'assunto che sorregge la censura dell'opponente in punto di illegittimità/temerarietà della pretesa creditoria pagina 6 di 7 dell'opposta, atteso che l'originaria linea di credito non è pari ad € 19.000,00, bensì ad €
30.000,00 (cfr. contratto di finanziamento); nessuna prova di natura documentale sorregge la deduzione per cui l'opponente avrebbe versato l'importo di € 39.535,00 per estinguere la posizione debitoria controversa.
4. Alla luce delle motivazioni che precedono, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Poiché non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB, non avendo fornito parte opponente alcun principio di prova in ordine a eventuali somme illegittimamente addebitate e incassate dalla cedente di parte opposta, la domanda restitutoria -non riproposta nella precisazione delle conclusioni, ma non oggetto di univoca rinuncia da parte dell'opponente (cfr. Cass. 21989/2021) - non merita accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia;
della sua semplicità; della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e la domanda restitutoria;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 2.140,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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