Articolo 12 della Legge 29 gennaio 1986, n. 26
Articolo 11
Versione
4 marzo 1986
Art. 12. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1985-1988, valutati in lire 40 miliardi per l'anno 1985, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 100 miliardi per l'anno 1987 e in lire 116 miliardi per l'anno 1988, ivi compresi quelli derivanti dalle minori entrate, stimate in lire 10 miliardi annui, connesse alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 2 e 5, nonche' gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi, assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 4, stimati rispettivamente, in ragione d'anno, in lire 9 miliardi e in lire 12 miliardi, si provvede, relativamente all'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, utilizzando lo specifico accantonamento "Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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