Versione
17 marzo 1996
17 marzo 1996
Art. 3. Affidamento della gestione a soggetti specializzati 1. Attraverso deliberazioni dei competenti organi, gli enti affidano alle societa' di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche, e comunque evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione dei piani di trasferimento definiti.
2. Per l'istruttoria e la definizione tecnica delle gare di appalto, ivi compresa la redazione dei bandi di gara e dei capitolati, gli enti si avvalgono della collaborazione dell'Osservatorio di cui all'art. 10.
3. La selezione e l'individuazione delle societa' di gestione avverra' mediante apposite gare pubblicizzate secondo le normative vigenti. L'aggiudicazione dell'appalto e' effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e delle migliori garanzie di efficacia e qualita' dell'azione tecnico-ammininistrativa da porre in essere.
4. Gli enti stipulano i contratti con le societa' di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'affidamento in gestione, ai fini della complessiva amministrazione attiva del patrimonio, puo' comprendere la manutenzione ordinaria e straordinara degli immobili, la gestione dei servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita', la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione. Eventuali nuove attivita', relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque affidate in gestione secondo le procedure di cui al comma 1.
5. Al fine di favorire l'accesso alle gare anche ad operatori piccoli e medi puo' prevedersi un dimensionamento dei lotti che tenga conto dell'articolazione dimensionale del sistema di imprese che operano nel settore.
2. Per l'istruttoria e la definizione tecnica delle gare di appalto, ivi compresa la redazione dei bandi di gara e dei capitolati, gli enti si avvalgono della collaborazione dell'Osservatorio di cui all'art. 10.
3. La selezione e l'individuazione delle societa' di gestione avverra' mediante apposite gare pubblicizzate secondo le normative vigenti. L'aggiudicazione dell'appalto e' effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e delle migliori garanzie di efficacia e qualita' dell'azione tecnico-ammininistrativa da porre in essere.
4. Gli enti stipulano i contratti con le societa' di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'affidamento in gestione, ai fini della complessiva amministrazione attiva del patrimonio, puo' comprendere la manutenzione ordinaria e straordinara degli immobili, la gestione dei servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita', la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione. Eventuali nuove attivita', relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque affidate in gestione secondo le procedure di cui al comma 1.
5. Al fine di favorire l'accesso alle gare anche ad operatori piccoli e medi puo' prevedersi un dimensionamento dei lotti che tenga conto dell'articolazione dimensionale del sistema di imprese che operano nel settore.
Commentari • 2
- 1. Anche la persona giuridica può amministrare il condominioEdoardo Riccio · https://www.filodiritto.com/ · 11 novembre 2006 · 0.7080682
Con la sentenza 24 ottobre 2006, n.22840, la Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile (Presidente est. Prof. Rafaele Corona) ha emesso il seguente principio di diritto: “Anche una persona giuridica può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all'adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica". La sentenza va a rivedere una precedente decisione della medesima Corte. Infatti, con la sentenza del 9 giugno 1994, n. 5608 la …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2017, n. 14796Provvedimento: […] Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 5 del Dlgs n. 104 del 1996 e art. 3 comma 6 DI 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge con modificazione, dall'art. 1 legge 23 novembre 2001 n. 410. […]Leggi di più...
- necessità·
- proprietà comune·
- destinazione espressa o di fatto al momento della costituzione del condominio·
- condizioni·
- alloggio del portiere·
- configurabilità·
- parti comuni dell'edificio·
- condominio negli edifici (nozione, distinzioni)·
- presunzione di comunione·
- titolo contrario·
- comunione dei diritti reali