Sentenza 26 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10272 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
7 Aula "B" 1 027 2/01 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZIONE R.G.n.1609/01 SEZIONE LAVORO Cron. 22882 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Rep.Dott. Guglielmo Sciarelli Consigliere Rel.- Ud. 16.5.2000 " Giovanni Prestipino 事 Antonio Lamorgese " Giuseppe Cellerino " Saverio Toffoli "F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER RL, elett.te dom.to in Roma, Via Cicerone n. 28, presso 10 studio dell'Avv. Raffaele Izzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mutarelli per procura speciale in calce al ricorso. - Ricorrente
contro
S.p.a. TIRRENIA DI NAVIGAZIONE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Crescenzio n. 62, presso 10 studio dell'Avv. Paolo Antonelli 2376 Camposarcuno, rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Emilio Balletti e Bruno Piacci per procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente · per l'annullamento della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 19 del 15.2.2000 (R.G. n. 333/97). Udita nella pubblica udienza del 16.5.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito gli Avv. Francesco Mutarelli e Bruno Piacci;
del Sostituto Sentito il P.M., nella persona Fedeli, che ha Procuratore Generale Dott. Massimo concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 10 aprile 1987 RL ER conveniva davanti al Pretore del lavoro di Napoli la Tirrenia di Navigazione, della quale era s.p.a. dipendente, ed impugnava il licenziamento che il 30 marzo 1987 gli era stato intimato per giusta causa (per avere aggredito il dirigente dell'ufficio operativo IO ZI), chiedendo che il recesso fosse dichiarato o nullo, per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, о illegittimo, per l'inesistenza dell'addebito che gli era stato contestato, con la condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli tutte le retribuzioni nel frattempo 2 maturate. Il ricorrente chiedeva altresì che fosse dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti nei suoidisciplinari che erano stati adottati confronti nell'ultimo biennio e ai quali era stato fatto riferimento nell'atto di recesso. Costituitasi in giudizio, la società Tirrenia di Navigazione contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il Pretore con sentenza del 28 ottobre 1987 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal ER, dopo la sospensione e la successiva riassunzione del processo in relazione ad un procedimento penale promosso contro il lavoratore e conclusosi con sentenza assolutoria, veniva riformata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 30 aprile 1990, con la quale, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, la società datrice di lavoro veniva condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a pagargli le retribuzioni nel frattempo maturate. Essendo stato proposto ricorso dalla società Tirrenia, questa Corte con sentenza n. 6334 del 27 maggio 1992 cassava la pronuncia impugnata, enunciando i principi di diritto ai quali il giudice di rinvio 3 avrebbe dovuto uniformarsi e rinviava la causa al Tribunale di Avellino. Riassunta la causa, il giudice del rinvio, con sentenza del 26 novembre 1993, rigettava l'appello proposto dal ER avverso la sentenza emessa dal Pretore di Napoli, che interamente confermava. Questa pronuncia, impugnata per cassazione dal ER, veniva cassata per vizi di motivazione con sentenza n. 4424 emessa da questa Corte il 10 maggio 1996, con rinvio della causa al Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Riassunta la causa, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza del 15 febbraio 2000, rigettava l'appello proposto dal ER avverso la sentenza emessa dal Pretore di Napoli. Il giudice del rinvio, richiamati i principi di diritto enunciati nella prima delle due sentenze emesse da questa Corte e indicate le questioni sulle quali si era appuntato il sindacato di legittimità da parte della seconda sentenza, prendeva in considerazione le testimonianze acquisite alla causa, assunte sia in sede civile (mediante esame diretto dei testi da parte del Pretore), sia in sede penale (mediante l'allegazione dei verbali del processo che si era svolto davanti al giudice penale) e, previa valutazione di tali 4 testimonianze e delle sanzioni disciplinari che erano comminate al ER nell'ultimo biennio state antecedente il recesso, perveniva alla conclusione che legittimo era il licenziamento intimato al lavoratore, aveva osservato essendo risultato che quest'ultimo non un grave atto le direttive aziendali e aveva commesSO insubordinazione nei confrontidi del dirigente operativo IO ZI, avendo posto in essere un atteggiamento di insofferenza e di rifiuto verso l'uso dei poteri di controllo e di disciplina del datore di manifestato,lavoro, soprattutto, mediante ingiustificabili minacce nei confronti del superiore. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ER in base a due distinti motivi. Ha resistito con controricorso la società Tirrenia di Navigazione. Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il ER denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244 c.p.c., 2104, 2110, 2119 c.c., 7 1. 20 maggio 300, oltre a vizi di motivazione, in relazione 1970 n. n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene: all'art. 360, primo comma a) che nella sentenza impugnata non è stato tenuto conto della lettera da lui inviata alla società il 24 5 marzo 1987, quando gli era pervenuta la contestazione dell'addebito, con la quale aveva chiesto di essere sentito alla presenza di un rappresentante sindacale, con la conseguenza che, non essendo stata accolta tale richiesta, il licenziamento deve essere considerato radicalmente nullo;
b) che occorreva verificare se la mancata proposizione dell'impugnazione avverso la decisione con la quale il primo giudice aveva giudicato sulle pregresse sanzioni disciplinari (quelle che gli state comminate nel biennio anteriore al erano licenziamento) fosse configurabile 'come formazione di IT giudicato interno, ovvero piuttosto come omessa - pronuncia su un capo della domanda che rendeva nuovamente azionabili le pretese fatte valere e non decise"; c) che da parte del Tribunale di S. Maria Capua Vetere "è stato violato il principio di difesa", dato che i precedenti disciplinari sono stati valutati allo scopo di stabilire la gravità dell'infrazione e non al fine di confermare tale gravità; d) che nella sentenza impugnata è stata compiuta una valutazione dei fatti che avevano dato causa al giudizio (l'alterco del lavoratore con il dirigente e l'asserita aggressione da questi subita) in modo atomistico, con una "inammissibile ed illogica confusione dei criteri di attendibilità e probabilità delle stesse risultanze" e, 6 soprattutto, conferendo credibilità, senza motivazione con quanto aveva ritenuto il alcuna ed in contrasto egiudice penale, alla deposizione del ZI trascurando quanto aveva dichiarato il teste Esposito;
e) che il giudice del rinvio, ampliando immotivatamente la nozione di la quale, come erainsubordinazione stato indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6334 del 1992, doveva essere circoscritta ad una aggressione non accompagnata da ingiuria, minaccia 0 lesioni ha omesso di indicarne i fatti costitutivi e non ha considerato che il comportamento posto in essere dal lavoratore denotava, tutt'al più, un atteggiamento negligente, determinato da uno spirito critico alle direttive impartitegli;
f) che nella sentenza impugnata i precedenti disciplinari, i quali avevano avuto origine da rapporti redatti dal ZI, sono stati valutati non per giustificare un aggravio della per ricostruire l'accertata sanzione, ma insubordinazione. inammissibili о Tutte queste censure sono infondate. Inammissibili sono le censure sopra indicate con le lettere a) e b), quanto alla prima perché la stessa è stata formulata per la prima volta in questa sede e, quanto alla seconda, perché già nella sentenza n. 6334 7 del 27 maggio 1992 questa Corte aveva rilevato che la pronuncia di rigetto delle domande del lavoratore, emessa dal Pretore di Napoli, era stata impugnata limitatamente alla ritenuta legittimità del licenziamento, con la conseguenza che nell'ulteriore corso del giudizio non poteva più essere posta in discussione la questione relativa alle pregresse infrazioni disciplinari (con la valutazione datane dal primo giudice), dato che su questo punto della controversia si era ormai formato il giudicato. Del tutto inconferenti, poi, sono le censure sopra contrassegnate con le lettere c) e f), considerato che il Tribunale ha dato corretta applicazione, dopo averlo richiamato nella sua interezza, al principio di diritto enunciato nella suddetta sentenza n. 6334 del 1992, nella quale era stato precisato (in linea con un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato) che i precedenti disciplinari, qualora non configurino e concorrenti ragioni di recessoautonome ma rappresentino circostanze confermative della gravità dell'addebito contestato e della adeguatezza della sanzione, non debbono formare oggetto di specifica contestazione, dovendo in questa essere indicati solamente i fatti integranti gli elementi costitutivi dell'infrazione. Sotto questo profilo, anzi, va 8 sottolineata l'opera compiuta dal giudice del rinvio, nell'ultima parte dellaper avere quest'ultimo, motivazione della sentenza, puntualmente applicato i criteri fissati nella seconda delle due pronunce rese da questa Corte, avendo singolarmente e minuziosamante esaminato ognuno degli episodi che avevano dato luogo, biennio precedente, alle precedenti sanzioninel disciplinari. Infine, quanto alle altre censure va ricordato, per un verso, che nella sentenza n. 6334 del 1992 era stato enunciato il principio di diritto secondo cui "in sede civile l'autorità del giudicato penale è limitata alla sussistenza dei fatti materiali intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, ma non preclude una diversa valutazione dei fatti emersi nel procedimento stesso, ai fini propri del giudizio civile, ogni qualvolta sia diverso il fondamento della responsabilità civile da quello della responsabilità penale"; e, per un altro verso, quanto da questa Corte viene costantemente affermato in ordine alla denuncia, con il ricorso per cassazione, del vizio previsto dall'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., dovendosi al riguardo ribadire che tale vizio in sede di legittimità può essere preso in considerazione quando nel ragionamento seguito dal giudice di merito, quale 9 risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti ○ rilevabili d'ufficio (vale а dire di che, se fossero state prese in esame, circostanze condotto con certezza ad una decisione avrebbero diversa da quella adottata), ovvero quando ricorra un contrasto tra le argomentazioni addotte,insanabile tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione: con la conseguenza che il vizio in questione non può consistere nella mera difformità tra il valore ed il significato attribuito dal giudice agli elementi di fatto ed alle risultanze probatorie acquisiti al giudizio ed il valore e il significato pretesi dalla parte, dato che l'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. conferisce alla Corte di Cassazione il potere di non riesaminare e valutare il merito della controversia (cfr. fra le tante sentenze, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121, Cass. 6 ottobre 1998 n. 9898, Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 802, e Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie, il Tribunale ha dato congrua ragione della decisione con la quale ha ritenuto di confermare come è la pronuncia resa dal primo giudice (il quale, stato esposto in narrativa, avendo rilevato la 10 legittimità dell'intimato licenziamento, aveva rigettato il ricorso del ER), dato che nella sentenza sono state meticolosamente esaminate e valutate - nel loro complesso, secondo le indicazioni contenute nella seconda delle due sentenze rese nel presente giudizio da questa Corte tutte le dichiarazioni rese dai testi assunti sia nella fase istruttoria del giudizio di primo grado, sia nel processo penale che si era svolto contemporaneamente a quello civile. Il giudice di merito, infatti, ha avuto cura, da un lato, di motivare le ragioni che lo hanno indotto a dare valore alla testimonianza di un teste anziché a quella, contraria, di un altro e, dall'altro, di spiegare, in conformità ai criteri dettati in da questa Corte, per quale entrambe le sentenze rese ragione il ER si fosse reso colpevole di un grave atto di insubordinazione nei confronti del suo superiore, consistente nella volontaria inosservanza delle direttive aziendali e nel consapevole rifiuto di disciplina, verso l'uso dei poteri di controllo e insubordinazione manifestata, oltre tutto, con ingiustificabili minacce rivolte allo stesso. Pertanto, poichè il risultato finale della complessiva indagine compiuta dal giudice del merito è stato raggiunto con una motivazione esauriente e del 11 tutta priva di qualsiasi vizio logico (oltre che di errori giuridici, essendo stati osservati i criteri la dettati nelle due sentenze emesse da questa Corte), suddetta decisione si sottrae al sindacato di legittimità. ilCon il secondo motivo dell'impugnazione ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2106 C.C. e 7 1. 20 maggio 1970 n. 300 (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) ed afferma che da parte del Tribunale non attuazione alè stata data principio secondo cui la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione, non essendo stato tenuto conto, in particolare, del fatto che era stato il ZI a dare causa alla reazione del lavoratore, il quale non aveva fatto altro che esercitare il diritto (assentarsi dal lavoro) che gli era riconosciuto dall'art. 2110 c.c. Anche questo motivo è infondato. Il giudizio del Tribunale su questo punto della controversia è stato espresso dopo l'attento esame del comportamento posto in essere da entrambi i protagonisti ricostruito, come sopra è stato esposto, mediante la disamina di tutte le prove testimoniali acquisite alla causa e previa valutazione dei numerosi episodi che, nel biennio precedente al 12 recesso, avevano dato luogo ad altrettante (e alle conseguenticontestazioni disciplinari sanzioni). Trattasi, quindi, di un apprezzamento di fatto che, essendo stato ampiamente e logicamente motivato, si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente. Avuto riguardo a tutti i rilievi svolti, il ricorso proposto dal ER deve essere rigettato. Giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 maggio 2001 Il Presisdente: Il Consigliere estensore:No Lim IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria D , O 3 A L 1 S L . S oggi, 2.6.LUG 2001.... O T A B R T 0 I , 'A 3 D IL CANCELLIERE A 5 L S L A . E U IL CANCELLIER 01 M D I L S Dort. Cinzia Sosila 7 T N N 8 E T E B 13