Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/06/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4602/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARCONE ANNA
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to ESPOSITO LUIGI
RESISTENTE
con l'intervento della
1
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 28.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in LN di Controparte_1
LI il 06.06.1998, dal quale sono nati i figli (16.04.2000) e (31.08.2006), Per_1 Per_2 confermando le statuizioni già previste in sede di negoziazione assistita.
2. Ritualmente citata, si costituiva e rappresentava di essere divenuta ad un Controparte_1 accordo con il ricorrente.
3. All'udienza di comparizione del 02.04.2025 le parti confermavano dinanzi al Giudice delegato dal Collegio la volontà di divorziare alle condizioni contenute nell'accordo e chiedevano un breve rinvio onde depositare bozza dell'accordo, come modificato a seguito dell'interlocuzione in udienza. Assegnato termine per note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, lette le note depositate dalle parti, riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 essendo 2 maturato al momento del deposito del ricorso il termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento de tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
B. Le parti hanno poi richiesto il recepimento delle seguenti conclusioni congiunte (come da accordo sottoscritto dalle stesse e dai procuratori costituiti e versato in atti):
“a si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, a trasferire alla moglie Parte_1 Controparte_1 il suo 50% della proprietà dell'immobile sito in LN di LI, al Corso Umberto I n. 381, composto da tre vani ed accessori, sito al piano 1, interno 2, identificato con i seguenti dati catastali partita 1011584, folio 2, particella 620, subalterno 9, categoria A/2, classe 5, vani 5, con rendita catastale di € 361,52, acquistato con atto per OT Rep. N.°66231, Raccolta N.°14441; Persona_3
All'esito,
b divenutane piena proprietaria, cederà al figlio la nuda proprietà del predetto Controparte_1 CP_2 immobile sito in LN di LI (Na) al Corso Umberto I n.° 381, composto da tre vani ed accessori, sito al piano 1, interno 2, identificato con i seguenti dati catastali partita 1011584, folio 2, particella 620, subalterno
9, categoria A/2, classe 5, vani 5, con rendita di € 361,52, acquistato con atto per OT Persona_3
Rep. N.°66231, Raccolta N.°14441 riservandosene l'usufrutto;
c si obbliga a trasferire ad il suo 50% della proprietà dell'immobile sito in Controparte_1 Parte_1
LN di LI, alla via San Pietro n. 7 già San Marco, al piano rialzato, interno 1, lotto 3, quattro vani catastali, con annesso giardinetto, identificato con i seguenti dati catastali folio 1, p.lla 327, sub. 3, cat. A/2, cl.
3, vani quattro, rendita catastale € 206,58, con annesso locale deposito identificato con i seguenti dati catastali folio 1, p.lla 327, sub. 15, cat. C/2, cl.1, mq. 9, rendita catastale € 11,62, acquistati con atto per OT
[...]
Rep. N.° 12070, Raccolta n. 7078; Per_4 ed all'esito ancora,
d) , divenutone pieno proprietario, cederà alla figlia la nuda proprietà Parte_1 Controparte_3 dell'immobile sito in LN di LI (Na) alla via San Pietro n.°7 già San Marco, al piano rialzato, interno 1, lotto 3, quattro vani catastali, con annesso giardinetto, identificato con i seguenti dati catastali folio 1,
p.lla 327, sub. 3, cat. A/2, cl. 3, rendita catastale € 206,58; con annesso locale deposito identificato con i
3 seguenti dati catastali folio 1, p.lla 327, sub. 15, cat. C/2, cl.1, mq. 9, rendita catastale € 11,62, acquistati con atto per OT Rep. N.° 12070 , Raccolta N.° 7078, riservandosene l'usufrutto; Persona_4
e) le parti si impegnano ad effettuare i predetti trasferimenti immobiliari dinanzi al Notaio con Persona_5 studio in LI, alla Piazza Nazionale n. 46 scelto da entrambi;
f) gli oneri dei detti trasferimenti e l'onorario del professionista saranno a carico delle parti nella misura del 50%;
- rispetto al mutuo ipotecario come sopra indicato e di cui i coniugi sono cointestatari, le parti continueranno a corrispondere l'importo delle rate nella misura del 50% ciascuno;
ma le parti, per patto interno stabiliscono che:
-il canone di locazione derivante dal predetto immobile sito in LN di LI (Na) alla via San Pietro
n.°7 già San Marco sarà corrisposto dal conduttore nella misura del 50% ad e 50% a Parte_1 CP_1
Il canone di locazione verrà di comune accordo destinato per la copertura della rata del mutuo.
[...]
-ciascuna delle parti, quindi, provvederà ad integrare la differenza per il pagamento della rata di mutuo, con l'integrazione di € 80,00 mensili cadauno che la sig.ra corrisponderà a mezzo bonifico bancario Controparte_1 sul conto corrente del sig. all'IBAN: [...]; Pt_1
si impegna a versare ad la misura del 50% degli oneri fiscali annuali gravanti Controparte_1 Parte_1 scaturenti dal contratto di locazione intestato ad afferente l'immobile sito in LN di LI Parte_1
(NA) alla via San Pietro n. 7, già San Marco sino alla scadenza del mutuo e previa esibizione della documentazione attestante i costi, oltre una compartecipazione alla tassazione dell'IMU al 50% nella quota fissa di un massimo di un range di € 250,00 previa esibizione della documentazione attestante i costi;
le parti, sino alla scadenza del mutuo ipotecario gravante sull'immobile de quo, si accollano reciprocamente le spese straordinarie degli oneri condominiali relativi ad entrambi gli immobili siti in LN di LI (NA), l'uno alla via San Pietro n. 7, l'altro al Corso Umberto I n. 439;
- nel caso in cui l'immobile sito in LN di LI (Na) alla via San Pietro n.°7 già San Marco non producesse reddito a causa di recesso del conduttore, morosità, risoluzione del contratto o finita locazione, i ricorrenti, fino alla stipula di altro contratto di locazione, continueranno a provvedere al pagamento delle rate di mutuo in conformità del relativo titolo (50% ciascuno);
- nel caso in cui decidesse di trasferirsi a vivere nel predetto immobile e, quindi, a non volerlo più Parte_1 locare a terzi, provvederà al pagamento integrale delle rate di mutuo;
- nel caso in cui l'immobile sito in LN di LI (Na) alla via San Pietro n.°7, già San Marco sarà locato ad un canone mensile maggiore rispetto a quello attuale fissato nell'importo di € 500,00, Controparte_1 ed divideranno equamente tra loro l'importo del canone della predetta locazione e continueranno a Parte_1 provvedere al pagamento delle rate di mutuo sino alla naturale scadenza del prestito;
4 - successivamente all'estinzione del mutuo ipotecario i canoni di locazione saranno percepiti solo ed esclusivamente da legittimo usufruttuario del bene;
Parte_1
- con la sottoscrizione dei patti di cui ai detti trasferimenti le parti dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'atra per ogni questione economico-patrimoniale;
- le parti si impegnano ad addivenire alla stipula dei detti trasferimenti entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza del presente giudizio.
- , unitamente ai figli e , continuerà ad abitare l'immobile sito in LN alla Controparte_1 Per_1 Per_2 via al Corso Umberto I n.° 38 come pattuito negli accordi di separazione;
-Aiello continuerà a corrispondere a l'importo mensile di € 700,00 a titolo di Pt_1 Controparte_1 mantenimento per i figli e nella misura di € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie se concordate come da Protocollo vigente;
-l'importo di cui all'assegno unico in vigore per la figlia sarà percepito nella misura del 100% unicamente Per_2 da con rinuncia di alla richiesta del 50%. Controparte_1 Parte_1
- i trasferimenti immobiliari di cui sopra dovranno essere assoggettati alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19
L. 74/1987;
- gli avvocati costituiti, che pure sottoscrivono il seguente accordo, rinunciano alla solidarietà professionale e depositano accordo sottoscritto dalle parti”
Il Collegio, letti ed esaminati gli accordi tra le parti, visti gli obblighi a trasferire reciprocamente assunti tra i coniugi, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., e, tanto considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione
C. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 06.06.1998 in LI (NA), trascritto
[...] presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di LI (Atto n. 41, p. II, Serie A,
Sez. J, anno 1998);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi
5 integralmente richiamati e trascritti;
c) Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
d) Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
f) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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