Articolo 69 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 68Articolo 70
Versione
15 marzo 1973
Art. 69.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 , e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
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