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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR NC, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CERCONE LUCIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Avv. C/o -
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CE01624-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CE01624-2024 IRAP 2018 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE03385-2024 IRPEF-ALTRO 2018 proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE03379-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Ricorrente_2Ricorrente: parte ricorrente snc, Ricorrente_3e , ciascuno per gli atti che li riguardano, chiedono l'annullamento degli avvisi d'accertamento innanzi indicati emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna per l'anno 2018. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.05.2024 la G.d.F. Secondo Nucleo Operativo di Bologna, I^ sezione Operativa concludeva una verifica Nominativo_1 Ricorrente_3 Nominativo_2 Ricorrente_2svolta nei confronti delle Ditte individuali di Uliana” e “ di
”, esercenti attività di affittacamere e Bed & Breakfast, all'esito della quale veniva contestata ai Signori Ricorrente_3 e Ricorrente_2 coniugi tra loro, l'esistenza di una società di fatto (occulta), denominata d'ufficio “ Ricorrente_1 Snc”
La società Ricorrente_1 Snc, nonchè i Signori Ricorrente_2 e Ricorrente_3 in proprio, impugnavano i sopra indicati avvisi d'accertamento, indirizzati alla presunta società ed ai due soci in proprio, eccependone l'assoluta infondatezza.
La parte, rilevato che gli avvisi d'accertamento di cui è causa erano stati notificati senza l'espletamento del dovuto contraddittorio endoprocedimentale, eccepiva l'assoluta inesistenza di una società di fatto instaurata con il coniuge, nulla rilevando la circostanza che il Sig. Ricorrente_2 risultasse delegato sul conto della ditta della moglie e che spesso fosse lui a rispondere alle mail inviate alla ditta del coniuge. Faceva inoltre notare che il caso, del tutto sporadico ed avvenuto in anno diverso da quello in esame, in cui era stata fatta una comunicazione alla Questura confondendo le due strutture, era dovuto ad un semplice errore materiale e non poteva costituire indizio Ricorrente_2 Ricorrente_3dell'esistenza di una società tra il Sig. stesso e la Sig.a (nonchè, per gli anni successivi, con la madre della stessa Sig.a Ricorrente_3).
Concludeva quindi come innanzi riportato.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, rilevando che la commistione esistente nella gestione delle due ditte, nonchè l'uso promiscuo delle relative mail, erano indici sufficienti a far ritenere esitente una società di fatto tra i due coniugi.
Insisteva quindi per il rigetto dell'avverso ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta in atti non pare in alcun modo potersi ravvisare l'esistenza di una società di fatto Ricorrente_2 Ricorrente_3(peraltro qualificata come Snc nella ragione sociale attribuita dall'Ufficio) tra i Signori e , apparendo più che giustificabile una certa commistione nella gestione della clientela che, anche per evidenti Ricorrente_2ragioni di lingua, era demandata prevalentemente al Sig. .
Si deve piuttosto rilevare che, semmai, i dati e gli indizi raccolti dalla G.d.F. e fatti propri dall'Ufficio indurrebbero a ritenere non già l'esistenza di una società di fatto tra i due coniugi, ma l'esistenza di un'unica ditta individuale Ricorrente_2facente capo al Sig. , indicato come unico dominus delle due ditte.
Peraltro, poichè questa ipotesi non è stata presa in considerazione dall'Ufficio, che ha battuto esclusivamente la via della società di fatto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bologna, il 30.01.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR NC, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CERCONE LUCIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Avv. C/o -
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CE01624-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CE01624-2024 IRAP 2018 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE03385-2024 IRPEF-ALTRO 2018 proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE03379-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Ricorrente_2Ricorrente: parte ricorrente snc, Ricorrente_3e , ciascuno per gli atti che li riguardano, chiedono l'annullamento degli avvisi d'accertamento innanzi indicati emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna per l'anno 2018. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.05.2024 la G.d.F. Secondo Nucleo Operativo di Bologna, I^ sezione Operativa concludeva una verifica Nominativo_1 Ricorrente_3 Nominativo_2 Ricorrente_2svolta nei confronti delle Ditte individuali di Uliana” e “ di
”, esercenti attività di affittacamere e Bed & Breakfast, all'esito della quale veniva contestata ai Signori Ricorrente_3 e Ricorrente_2 coniugi tra loro, l'esistenza di una società di fatto (occulta), denominata d'ufficio “ Ricorrente_1 Snc”
La società Ricorrente_1 Snc, nonchè i Signori Ricorrente_2 e Ricorrente_3 in proprio, impugnavano i sopra indicati avvisi d'accertamento, indirizzati alla presunta società ed ai due soci in proprio, eccependone l'assoluta infondatezza.
La parte, rilevato che gli avvisi d'accertamento di cui è causa erano stati notificati senza l'espletamento del dovuto contraddittorio endoprocedimentale, eccepiva l'assoluta inesistenza di una società di fatto instaurata con il coniuge, nulla rilevando la circostanza che il Sig. Ricorrente_2 risultasse delegato sul conto della ditta della moglie e che spesso fosse lui a rispondere alle mail inviate alla ditta del coniuge. Faceva inoltre notare che il caso, del tutto sporadico ed avvenuto in anno diverso da quello in esame, in cui era stata fatta una comunicazione alla Questura confondendo le due strutture, era dovuto ad un semplice errore materiale e non poteva costituire indizio Ricorrente_2 Ricorrente_3dell'esistenza di una società tra il Sig. stesso e la Sig.a (nonchè, per gli anni successivi, con la madre della stessa Sig.a Ricorrente_3).
Concludeva quindi come innanzi riportato.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, rilevando che la commistione esistente nella gestione delle due ditte, nonchè l'uso promiscuo delle relative mail, erano indici sufficienti a far ritenere esitente una società di fatto tra i due coniugi.
Insisteva quindi per il rigetto dell'avverso ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta in atti non pare in alcun modo potersi ravvisare l'esistenza di una società di fatto Ricorrente_2 Ricorrente_3(peraltro qualificata come Snc nella ragione sociale attribuita dall'Ufficio) tra i Signori e , apparendo più che giustificabile una certa commistione nella gestione della clientela che, anche per evidenti Ricorrente_2ragioni di lingua, era demandata prevalentemente al Sig. .
Si deve piuttosto rilevare che, semmai, i dati e gli indizi raccolti dalla G.d.F. e fatti propri dall'Ufficio indurrebbero a ritenere non già l'esistenza di una società di fatto tra i due coniugi, ma l'esistenza di un'unica ditta individuale Ricorrente_2facente capo al Sig. , indicato come unico dominus delle due ditte.
Peraltro, poichè questa ipotesi non è stata presa in considerazione dall'Ufficio, che ha battuto esclusivamente la via della società di fatto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bologna, il 30.01.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore