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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1853/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G.
1853/2020 e trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2023 promossa da (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Marzocchi (c.f. con studio C.F._2 legale in Forlì (FC), Piazza del Carmine n.12, presso cui elegge domicilio;
-Appellante- contro (c.f. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Trieste via Machiavelli e (c.f. Controparte_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Paolo Campisi (c.f.
) di Forlì con studio in via Giorgio Regnoli n. 10 C.F._4
Forlì (FC), presso cui eleggono domicilio.
-appellate ed appellanti incidentali-
[...]
Appellata contumace- Controparte_3
Appello avverso la sentenza n. 675/2020 del Tribunale ordinario di Forlì
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione allegava di avere subito un Parte_1 sinistro stradale mentre si trovava alla guida della sua motocicletta, attribuendone la causa esclusiva ad una presunta turbativa alla circolazione stradale posta in essere da _2
la quale, immettendosi sulla via Bidente, fuori del centro
[...] abitato di EL, alla guida dell'auto OO Nubira tg. DK029JR, fuoriuscendo da un passo carraio posto sulla destra e con direzione rivolta in senso opposto a quello del motociclista, ostruiva improvvisamente la strada al medesimo costringendolo ad una brusca frenata tesa ad evitare la vettura, che posta ormai di traverso sulla sua direttrice di marcia, veniva inevitabilmente a collidere, nella parte frontale, con il fianco destro della moto che terminava così la propria marcia nel fosso posto alla sinistra della carreggiata. L'attore deduceva gravi lesioni conseguenti al sinistro.
-Nel giudizio così instaurato, si costituivano in giudizio
[...]
e contestando la dinamica del sinistro descritta _2 CP_1 dall'attore, eccependo l'assenza di contatto tra i mezzi e comunque l'assenza di turbativa al traffico da parte della convenuta, dovendosi attribuire la causa del sinistro alla disattenzione di , circostanza asseritamente confermata dai Pt_1 rilievi effettuati dai vigili intervenuti in loco che accertavano che l'auto della si trovava in posizione di quiete _2 all'interno dell'accesso carrabile, con la parte anteriore posta prima della linea discontinua a margine della carreggiata, non avendo mai impegnato la carreggiata stradale.
-Il Tribunale di Forlì sulla base delle risultanze istruttorie dalle dichiarazioni dei testi nonché, delle risultanze della Ctu cinematica dell'ing. , dichiarava la responsabilità Per_1 concorrente delle parti nella causazione del sinistro per le seguenti ragioni:
- il consulente tecnico, sulla base dei rilievi e delle condizioni dei veicoli coinvolti, ha escluso “con tutta probabilità” che vi sia stato impatto tra gli stessi, non essendovi riscontri oggettivi che consentano di affermare che vi sia stato un urto;
- l'assenza di collisione tra i veicoli non esclude di per sé solo la responsabilità della convenuta nella _2 verificazione del sinistro subìto dall'attore e quindi nella causazione del danno da questi riportato;
- è dirimente la testimonianza resa in giudizio dalla passeggera della motocicletta condotta dall'attore, _1
, la quale ha dichiarato come l'autovettura condotta
[...] dalla convenuta avesse effettivamente invaso la _2 carreggiata, in corrispondenza dell'accesso alla proprietà privata, nel momento in cui la motocicletta condotta da transitava lungo la via Bidente da EL con Pt_1 direzione Forlì, proprio in prossimità del civico ove si trova il suddetto varco di accesso alla proprietà privata della;
_2 - la teste deve essere ritenuta pienamente attendibile _1
e le sue dichiarazioni, nella parte in cui confermano l'efficienza causale della condotta della convenuta nella verificazione del sinistro per cui è causa;
- la condotta della ha posto in essere una manovra in _2 violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendosi immessa nella strada principale senza dare la dovuta precedenza al motoveicolo che già si trovava nel flusso viario, ed ha in ogni caso posto in essere una condotta tale da costituire pericolo ed intralcio per la circolazione stessa, ciò a prescindere dal mancato raggiungimento della prova in ordine al fatto che tra i due veicoli vi sia stato scontro;
- la condotta del danneggiato ha concorso nella verificazione del danno. La ctu ha accertato come al momento del sinistro egli viaggiasse ad una velocità di 105 – 110 km/h, velocità eccessiva e totalmente inadeguata al contesto, non solo perché superiore al limite massimo vigente di 90 km/h, ma proprio perché il tratto di strada interessato presenta, al margine destro in corrispondenza degli accessi carrabili alle stesse, una fila di alberi ad alto fusto che limitano la visibilità a favore di chi deve immettersi dalle case private nella strada principale;
- la condotta del danneggiato ha inciso nella misura del 60 % nella verificazione del danno subito dallo stesso;
- il danno permanente derivante dalle lesioni accertate, è quantificato, sulla base della ctu medica, nella misura del 62 %, valutato sulla base delle Tabelle di Milano dell'anno 2018;
- la liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va valutato adottando la quantificazione di cui alle Tabelle di Milano per un complessivo ammontare di tale danno risulta pari ad € 37.975,00, sempre con valutazione all'attualità.
- non è riconosciuto all'attore alcun danno di tipo patrimoniale inteso come contrazione dei redditi da lavoro, mentre viene riconosciuta la c.d. cenestesi lavorativa, che costituisce un danno alla persona, quindi un danno biologico, con un incremento della misura del danno biologico nella misura del 10 % con una personalizzazione media, in cosiderazione del maggior disagio e la maggiore difficoltà lavorativa, non risultando particolare gravità ed eccezionalità a giustificazione di una personalizzazione massima. Pertanto il Tribunale affermava la responsabilità concorrente di e di nella causazione del sinistro Parte_1 Controparte_2 nella misura del 60% il primo e del 40 % la seconda;
condannava in solido i convenuti a pagare a parte attrice la somma di € 243.232,65, oltre accessori;
condannava in solido i convenuti a pagare a parte attrice il 50 % delle spese di lite compensando tra le parti il restante 50 %; poneva le spese di ctu a carico di parte attrice nella misura del 50 % e delle parti convenute, in solido tra loro, nella misura del 50 %.
-C) Avverso la sentenza propone appello il per i seguenti Pt_1 motivi: 1) Errata individuazione di responsabilità della Controparte_2 nella causazione del sinistro. Errata, e comunque illogica e contraddittoria motivazione nella attribuzione da parte del Giudice di primo grado della quota di corresponsabilità della nella sola percentuale del 40%. Controparte_2
2. Errata ed in parte omessa liquidazione del danno non patrimoniale.
3. Errata ed immotivata liquidazione del danno da invalidità temporanea per essere stata operata sulla scorta del minimale valore previsto dalle tabelle milanesi (€ 98,00 al dì) e quindi un valore del tutto ingiustificatamente inadeguato alle ben differenti e peculiari sofferenze patite dal macroleso Pt_1 durante la lunghissima e travagliata convalescenza.
4. Omesso accertamento di una responsabilità aggravata in capo alle parti convenute, in particolare della Controparte_2
5. Errata liquidazione delle spese di soccombenza a favore dell'attore, compensate al 50%.
6. errata determinazione del valore di causa con errata quantificazione dell'ammontare delle spese di lite e stragiudiziali.
-Si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP_1 contestando l'impugnazione e proponendo appello incidentale per l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'appellante . Parte_1
-A) Occorre procedere all'esame del primo motivo dell'appello principale, congiuntamente all'unico motivo proposto in via incidentale, in quanto motivi entrambi afferenti al capo della sentenza che statuisce sulla dinamica e responsabilità delle parti nel sinistro di cui si verte. Oggetto del presente giudizio è l'incidente stradale occorso al motociclista che, percorrendo in sella alla propria Pt_1 motocicletta la via Bidente, fuori centro abitato, con direzione di marcia EL – Forlì, vedeva invadere la propria corsia dall'autovettura condotta dalla convenuta la quale _2 provenendo dal carrabile laterale posto sulla destra della carreggiata, si immetteva nel flusso viario in direzione opposta a quella del , senza concedergli la precedenza. Pt_1 Tale è la prospettazione dell'attore, secondo cui l'immissione improvvisa della convenuta lo costringeva ad una brusca frenata, tesa a scongiurare la collisione con l'autovettura, manovra che risultava comunque non sufficiente ad evitare l'urto del fianco destro della moto con la parte anteriore dell'autovettura, tanto da perdere il controllo del motociclo e terminare la propria corsa nel fossato adiacente, oltre il margine sinistro della carreggiata, riportando gravi lesioni. Le convenute dal canto loro, eccepiscono l'assenza di urto tra i mezzi e comunque l'assenza di turbativa al traffico da parte della
. _2 Secondo la tesi della convenuta, che spiega appello incidentale, il sinistro sarebbe riconducibile in via esclusiva alla condotta del , il quale perdeva il controllo del motociclo, avendo Pt_1 posto in essere una manovra inconsulta, dato che l'automobile della convenuta si era limitata a giungere in prossimità della linea discontinua che delimita la carreggiata, senza oltrepassarla. Tale circostanza trarrebbe conferma dai rilievi effettuati dai vigili intervenuti in loco, i quali hanno accertato che, al proprio arrivo, l'auto della si trovava in posizione di _2 quiete all'interno dell'accesso carrabile e comunque, non oltre la linea discontinua di limitazione della carreggiata. Il Tribunale affidava la ricostruzione della dinamica dell'evento al ctu ing. il quale a seguito dell'espletata indagine Per_1 peritale ricostruiva l'accaduto nei termini di seguito: “il motociclo Yamaha 850 targato AX92846 condotto da Parte_1 percorreva la via Bidente, fuori centro abitato, con direzione di marcia EL – Forlì, ad una velocità stimata di 105 – 110 km/h. Giunto in prossimità dell'accesso carrabile al civ. 243, posto alla sua destra, il motociclista vedeva l'autovettura DAEWOO
“Nubira” targata DK029JR condotta da ferma in Controparte_2 corrispondenza del suddetto carrabile in attesa di immettersi, che con tutta probabilità iniziava a muoversi ed eseguiva uno spostamento in avanti di circa 1,5 m, necessario per ampliare le scarse condizioni di visibilità, dovute alla presenza di una fila di alberi. Il motociclista attuava una pronta frenata di emergenza tentando nel contempo di deviare verso sinistra, ma dopo circa 25 m di frenata tracciante il motociclo si intraversava verso sinistra ed il suo conducente ne perdeva il controllo. Il mezzo a due ruote cadeva quindi al suolo sul fianco destro, con tutta probabilità senza toccare l'autoveicolo, e dopo aver invaso la corsia di marcia opposta terminava la corsa all'interno del fossato adiacente ad un fondo agricolo posto oltre il margine sinistro della carreggiata. Alla luce della ricostruzione svolta si ravvisa a carico del motociclista la violazione dell'art. 142/1 C.d.S. (superamento del limite di velocità), a carico dell'automobilista la violazione dell'art. 145/6 C.d.S. (omessa precedenza con provenienza da luogo non soggetto a pubblico passaggio)”. A parere del perito, quindi, la frenata improvvisa del che Pt_1 ha cagionato la perdita di controllo del mezzo, è stata causata dall'avanzamento dell'auto che proveniva dallo stradello privato, occultata dagli alberi di alto fusto posti ai margine della strada, determinando una turbativa per l'attore. Il consulente peritale, sulla base dei rilievi e delle condizioni dei veicoli coinvolti, ha peraltro escluso “con tutta probabilità” l'urto tra gli stessi, concludendo: “l'ipotesi più probabile è che la OO abbia eseguito un certo avanzamento (circa 1,5 m) durante l'avvicinamento del motociclo, causando quindi una forte turbativa al motociclista nonostante che le traiettorie dei mezzi non si siano poi intersecate”. La tesi del Ctu ha trovato conferma nella versione dei fatti resa in giudizio dalla passeggera della motocicletta condotta dall'attore, la cui testimonianza è giudicata dirimente dal giudice di prime cure. Quanto riferito dalla teste è infatti che, nel momento in cui la motocicletta condotta da transitava lungo la via Bidente Pt_1 da EL con direzione Forlì, l'autovettura condotta dalla convenuta invadeva la carreggiata, proprio in prossimità _2 del civico ove si trova il varco di accesso alla proprietà privata della (“ , giunto a circa 35 metri di distanza _2 Pt_1 dall'area di accesso del civico 243, posto alla sua destra lungo la suddetta via Bidente, notava la presenza dell'autovettura OO Nubira trg. DK029JR, condotta dalla SI.ra
[...]
), in fase di immissione nella sede stradale in senso _2 opposto a quello di percorrenza dell'attore (“confermo la circostanza;
lo deduco perché ha frenato bruscamente quando ha visto il veicolo che mi descrivete”). La teste ha precisato che “la SI.ra si immetteva Controparte_2 con la parte anteriore della vettura condotta OO Per_2 proprio quando stava sopraggiungendo il motociclista dalla Pt_1 sua sinistra” e che mentre si avvicinava la motocicletta, la convenuta stava occupando con la metà della vettura la carreggiata della via Bidente percorsa dal stesso (“l'autovettura Pt_1 impegnava tutta la parte di carreggiata;
noi venivamo da EL e stavamo andando a Forlì”; “il SI. giunto Parte_1 all'altezza del civico 243 da cui stava uscendo la SI.ra _2
, interrompeva la frenata e deviava la sua traiettoria verso
[...] sinistra”[…]“altrimenti le saremmo andati addosso;
ha deviato la sua traiettoria e dopo siamo caduti nel fosso a sinistra”). In merito poi alla pretesa collisione tra i veicoli la teste ha riferito di “non ricordare, perché sono stati attimi, se c'è stato urto con l'auto o meno, certamente a causa della manovra Pt_1 ha perso il controllo del mezzo”. Detto ciò, giova ricordare che il giudice dell'appello è chiamato ad operare una valutazione delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di primo grado. La perizia cinematica, unitamente alla testimonianza resa dalla terza trasportata, evidenziano a carico della una manovra _2 in violazione delle norme sulla circolazione stradale, vale a dire l'immissione nella strada principale, senza concedere la dovuta precedenza al motoveicolo del Pt_1 Seppure la ricostruzione del sinistro effettuta dal primo giudice smentisca la ricostruzione attorea secondo cui, al termine della manovra in frenata posta in essere dal medesimo, vi sarebbe stata collisione tra i veicoli, giova ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli, impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa, enunciata al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 dello stesso articolo, in quanto tale presunzione insorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve pertanto nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolamentano la circolazione stradale e che ha generato il danno posto a fondamento della domanda”. (Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, n.5433) Il Tribunale ha fatto pertanto buon governo di tale principio, individuando la responsabilità del sinistro, in misure differenziate, a carico di entrambe le parti coinvolte nell'incidente. Difatti, accertata la violazione stradale posta in essere dalla convenuta , la ctu cinematica ha altresì consentito di _2 appurare la velocità cui viaggiava il motociclo dell'attore, velocità stimata intorno ai 105 – 110 km/h e quindi superiore al limite massimo vigente in quel tratto di strada, pari a 90 km/h, peraltro interessato, sul margine destro, in corrispondenza degli accessi carrabili, da una fila di alberi ad alto fusto che limitano la visibilità a favore di chi deve immettersi dalle case private nella strada principale. Sulla scorta delle conclusioni del perito secondo cui “ad una velocità di 90 km/h lo spazio disponibile sarebbe stato comunque troppo breve per arrestare il motociclo prima dell'incrocio con l'autoveicolo (si calcola che per potersi arrestare in 70 m il motociclo avrebbe dovuto viaggiare a circa 80 km/h di velocità massima), tuttavia è molto probabile che il moticiclista avrebbe conservato meglio il controllo del veicolo a due ruote ed avrebbe evitato sia lo scontro che la caduta, passando alla sinistra dell'autoveicolo” (cfr. pag. 23 relazione di ctu cinematica), il giudice di prime cure ha ritenuto che l'eccessiva ed imprudente velocità di percorrenza del , abbia concorso nella Pt_1 determinazione dell'evento nella misura del 60%, posto che una velocità nel rispetto dei limiti di legge, avrebbe ragionevolmente permesso al di mantenere il controllo del motociclo. Pt_1
Tanto premesso, il criterio valorizzato dal giudice di prime cure per imputare la ripartizione della responsabilità appare adeguato allo scopo. Non vi sono, pertanto, motivi per discostarsi da tale decisione del Tribunale di Forlì che va immune da censure. Pertanto, tutte le considerazioni svolte assorbono ogni ordine di valutazione in merito all'esame delle condotte di guida dei protagonisti dell'evento de quo in relazione alla pericolosità intrinseca del tratto di strada ed alla conformazione della stessa, nonché in merito alla maggiore o minore conoscenza dei luoghi da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro.
-B) In merito poi alla valutazione positiva compiuta dal primo giudice sulla attendibilità della teste motivo di _1 doglianza dell'appellante incidentale, si osserva quanto segue. Secondo l'orientamento della Suprema Corte “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”. (Cass. sez. III, 13/07/2021, n.19989, Cass. 2/08/2016, n. 16056) E d'altra parte le ragioni a sostegno della attendibilità della teste sono fondate. Si può ragionevolmente affermare che la teste, passeggera della moto del non abbia avuto un personale interesse nel Pt_2 giudizio, in quanto la risarcibilità del danno al terzo trasportato prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Nel merito poi di quanto raccontato dalla , il giudice di _1 prime cure ha correttamente osservato come la medesima, diversamente da quanto fatto invece dall'attore, non abbia mai riferito di uno scontro tra veicoli, offrendo di tal guisa una versione dei fatti che, lungi dall'essere adesione acritica alla prospettazione attorea, corrobora il la valutazione positiva di attendibilità della teste efffettuata dal primo giudice. Si aggiunga poi che, come risulta in atti, la aveva _1 effettivamente già in sede di sommarie informazioni reso la medesima ricostruzione del sinistro successivamente resa in giudizio. Ove le è stato chiesto di riferire se avesse visto l'auto Pt_1 della , quindi interrogata su di una percezione di cui non _2 poteva avere diretta e personale contezza, ha specificato di desumere la circostanza dal fatto che avesse azionato i Pt_1 freni. In conclusione, le doglianze sull'attendibilità della teste non sono meritevoli di accoglimento, le cui dichiarazioni laddove descrivono l'efficienza causale della condotta della convenuta nella verificazione del sinistro, sono da ritenersi attendibili.
-C) Per converso, è pacifico che le autorità intervenute sul luogo del sinistro, che hanno redatto il verbale di accertamento in atti, non fossero presenti al momento dell'incidente, ragion per cui i rilievi effettuati nell' immediatezza dell'evento, restituiscono un'istantanea della situazione immediatamente successiva al sinistro. Il fatto accertato al sopraggiungere delle autorità, vale a dire che l'auto della si trovasse in posizione di quiete _2 all'interno dell'accesso carrabile e comunque, non oltre la linea discontinua di limitazione della carreggiata, è superato dalla prova contraria integrata, da un lato, dalle risultanze emerse in sede di perizia d'ufficio cinematica espletata in primo grado, dall'altro dalla deposizione testimoniale della terza trasportata. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il rapporto della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzo o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (così Cass., sez. III, 6.10.2016, n. 20025) Ne consegue il rigetto del primo motivo dell'appello principale, nonché il rigetto integrale dell'appello incidentale.
-C) Il secondo e terzo motivo dell'appello principale vengono esaminati congiuntamente. L'appellante si duole della percentuale del danno permanente derivante dalle lesioni accertate, stimata dal ctu sull'integrità psico-fisica della persona offesa nella misura del 62 – 63%, che doveva essere liquidata invece nella misura del 62,50%. Stante la risibilità della richiesta, vale appena osservare come la forchetta suggerita dal consulente tecnico non imponga certo al giudicante di liquidare l'esatta misura indicata dal perito, e pare ancor più balzana la pretesa dell'appellante di imporre il calcolo della media matematica della stima in percentuale, effettuata dal consulente tecnico, ragion per cui non occorre dilungarsi ulteriormente in merito. Riguardo alla mancata “personalizzazione” sia per quanto attiene al danno biologico permanente che a quello temporaneo la domanda non è meritevole di accoglimento. Le tabelle liquidative elaborate dall'Osservatorio di Milano hanno uno sviluppo più che proporzionale, al precipuo fine di liquidare il danno parametrato alle maggiori sofferenze legate ai postumi di maggiore entità. Pertanto non vi è alcuna automaticità parametrata al danno biologico, né l'attore ha allegato e provato l'esistenza di circostanze che giustifichino la “personalizzazione” del danno non patrimoniale. A conferma, il noto arresto della Suprema Corte di Cassazione:
“Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente [ più ricca, e dunque, individualizzata
] considerazione in termini monetari.” (Cass. civ. n. 11754 del 15.05.2018). Parte attrice non ha allegato ulteriore evidenza circa l'incidenza negativa delle lesioni invalidanti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, tali da giustificare una liquidazione maggiore rispetto a quella effettuata dal Tribunale, né la lamentata impossibilità di svolgere gli hobbies praticati prima del sinistro come l'attività di ricerca mineraria, può di per sé giustificare, in assenza di prova circostanziata, una qualche personalizzazione del danno che finirebbe per costituire una illegittima duplicazione risarcitoria. Pertanto le doglianze in punto di errata od omessa liquidazione del danno non patrimoniale sono infondate in quanto non provate.
-D) Il quarto e quinto motivo d'appello non sono meritevoli di accoglimento. L'appellante si duole dell'omesso accertamento di una pretesa responsabilità aggravata in capo alle convenute, in particolare della la quale avrebbe compiuto una mistificazione dei _2 fatti di causa, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, così determinando l'inevitabile incardinazione del giudizio. L'argomento è privo di riscontro probatorio, ne consegue il rigetto, così come per quanto concerne la riforma della sentenza domandata in punto di liquidazione delle spese di lite di cui al quinto motivo d' appello, che va altresì conseguentemente rigettato.
-E) Da ultimo, anche il sesto motivo non può essere accolto stante l'integrale respingimento del gravame. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, così come l'appello incidentale.
-F) In ragione della reciproca soccombenza delle parti si compensano le spese di lite del grado.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) rigetta l'appello principale;
-B) rigetta l'appello incidentale;
-C) spese del grado interamente compensate.
-D) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna, 14/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G.
1853/2020 e trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2023 promossa da (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Marzocchi (c.f. con studio C.F._2 legale in Forlì (FC), Piazza del Carmine n.12, presso cui elegge domicilio;
-Appellante- contro (c.f. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Trieste via Machiavelli e (c.f. Controparte_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Paolo Campisi (c.f.
) di Forlì con studio in via Giorgio Regnoli n. 10 C.F._4
Forlì (FC), presso cui eleggono domicilio.
-appellate ed appellanti incidentali-
[...]
Appellata contumace- Controparte_3
Appello avverso la sentenza n. 675/2020 del Tribunale ordinario di Forlì
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione allegava di avere subito un Parte_1 sinistro stradale mentre si trovava alla guida della sua motocicletta, attribuendone la causa esclusiva ad una presunta turbativa alla circolazione stradale posta in essere da _2
la quale, immettendosi sulla via Bidente, fuori del centro
[...] abitato di EL, alla guida dell'auto OO Nubira tg. DK029JR, fuoriuscendo da un passo carraio posto sulla destra e con direzione rivolta in senso opposto a quello del motociclista, ostruiva improvvisamente la strada al medesimo costringendolo ad una brusca frenata tesa ad evitare la vettura, che posta ormai di traverso sulla sua direttrice di marcia, veniva inevitabilmente a collidere, nella parte frontale, con il fianco destro della moto che terminava così la propria marcia nel fosso posto alla sinistra della carreggiata. L'attore deduceva gravi lesioni conseguenti al sinistro.
-Nel giudizio così instaurato, si costituivano in giudizio
[...]
e contestando la dinamica del sinistro descritta _2 CP_1 dall'attore, eccependo l'assenza di contatto tra i mezzi e comunque l'assenza di turbativa al traffico da parte della convenuta, dovendosi attribuire la causa del sinistro alla disattenzione di , circostanza asseritamente confermata dai Pt_1 rilievi effettuati dai vigili intervenuti in loco che accertavano che l'auto della si trovava in posizione di quiete _2 all'interno dell'accesso carrabile, con la parte anteriore posta prima della linea discontinua a margine della carreggiata, non avendo mai impegnato la carreggiata stradale.
-Il Tribunale di Forlì sulla base delle risultanze istruttorie dalle dichiarazioni dei testi nonché, delle risultanze della Ctu cinematica dell'ing. , dichiarava la responsabilità Per_1 concorrente delle parti nella causazione del sinistro per le seguenti ragioni:
- il consulente tecnico, sulla base dei rilievi e delle condizioni dei veicoli coinvolti, ha escluso “con tutta probabilità” che vi sia stato impatto tra gli stessi, non essendovi riscontri oggettivi che consentano di affermare che vi sia stato un urto;
- l'assenza di collisione tra i veicoli non esclude di per sé solo la responsabilità della convenuta nella _2 verificazione del sinistro subìto dall'attore e quindi nella causazione del danno da questi riportato;
- è dirimente la testimonianza resa in giudizio dalla passeggera della motocicletta condotta dall'attore, _1
, la quale ha dichiarato come l'autovettura condotta
[...] dalla convenuta avesse effettivamente invaso la _2 carreggiata, in corrispondenza dell'accesso alla proprietà privata, nel momento in cui la motocicletta condotta da transitava lungo la via Bidente da EL con Pt_1 direzione Forlì, proprio in prossimità del civico ove si trova il suddetto varco di accesso alla proprietà privata della;
_2 - la teste deve essere ritenuta pienamente attendibile _1
e le sue dichiarazioni, nella parte in cui confermano l'efficienza causale della condotta della convenuta nella verificazione del sinistro per cui è causa;
- la condotta della ha posto in essere una manovra in _2 violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendosi immessa nella strada principale senza dare la dovuta precedenza al motoveicolo che già si trovava nel flusso viario, ed ha in ogni caso posto in essere una condotta tale da costituire pericolo ed intralcio per la circolazione stessa, ciò a prescindere dal mancato raggiungimento della prova in ordine al fatto che tra i due veicoli vi sia stato scontro;
- la condotta del danneggiato ha concorso nella verificazione del danno. La ctu ha accertato come al momento del sinistro egli viaggiasse ad una velocità di 105 – 110 km/h, velocità eccessiva e totalmente inadeguata al contesto, non solo perché superiore al limite massimo vigente di 90 km/h, ma proprio perché il tratto di strada interessato presenta, al margine destro in corrispondenza degli accessi carrabili alle stesse, una fila di alberi ad alto fusto che limitano la visibilità a favore di chi deve immettersi dalle case private nella strada principale;
- la condotta del danneggiato ha inciso nella misura del 60 % nella verificazione del danno subito dallo stesso;
- il danno permanente derivante dalle lesioni accertate, è quantificato, sulla base della ctu medica, nella misura del 62 %, valutato sulla base delle Tabelle di Milano dell'anno 2018;
- la liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va valutato adottando la quantificazione di cui alle Tabelle di Milano per un complessivo ammontare di tale danno risulta pari ad € 37.975,00, sempre con valutazione all'attualità.
- non è riconosciuto all'attore alcun danno di tipo patrimoniale inteso come contrazione dei redditi da lavoro, mentre viene riconosciuta la c.d. cenestesi lavorativa, che costituisce un danno alla persona, quindi un danno biologico, con un incremento della misura del danno biologico nella misura del 10 % con una personalizzazione media, in cosiderazione del maggior disagio e la maggiore difficoltà lavorativa, non risultando particolare gravità ed eccezionalità a giustificazione di una personalizzazione massima. Pertanto il Tribunale affermava la responsabilità concorrente di e di nella causazione del sinistro Parte_1 Controparte_2 nella misura del 60% il primo e del 40 % la seconda;
condannava in solido i convenuti a pagare a parte attrice la somma di € 243.232,65, oltre accessori;
condannava in solido i convenuti a pagare a parte attrice il 50 % delle spese di lite compensando tra le parti il restante 50 %; poneva le spese di ctu a carico di parte attrice nella misura del 50 % e delle parti convenute, in solido tra loro, nella misura del 50 %.
-C) Avverso la sentenza propone appello il per i seguenti Pt_1 motivi: 1) Errata individuazione di responsabilità della Controparte_2 nella causazione del sinistro. Errata, e comunque illogica e contraddittoria motivazione nella attribuzione da parte del Giudice di primo grado della quota di corresponsabilità della nella sola percentuale del 40%. Controparte_2
2. Errata ed in parte omessa liquidazione del danno non patrimoniale.
3. Errata ed immotivata liquidazione del danno da invalidità temporanea per essere stata operata sulla scorta del minimale valore previsto dalle tabelle milanesi (€ 98,00 al dì) e quindi un valore del tutto ingiustificatamente inadeguato alle ben differenti e peculiari sofferenze patite dal macroleso Pt_1 durante la lunghissima e travagliata convalescenza.
4. Omesso accertamento di una responsabilità aggravata in capo alle parti convenute, in particolare della Controparte_2
5. Errata liquidazione delle spese di soccombenza a favore dell'attore, compensate al 50%.
6. errata determinazione del valore di causa con errata quantificazione dell'ammontare delle spese di lite e stragiudiziali.
-Si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP_1 contestando l'impugnazione e proponendo appello incidentale per l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'appellante . Parte_1
-A) Occorre procedere all'esame del primo motivo dell'appello principale, congiuntamente all'unico motivo proposto in via incidentale, in quanto motivi entrambi afferenti al capo della sentenza che statuisce sulla dinamica e responsabilità delle parti nel sinistro di cui si verte. Oggetto del presente giudizio è l'incidente stradale occorso al motociclista che, percorrendo in sella alla propria Pt_1 motocicletta la via Bidente, fuori centro abitato, con direzione di marcia EL – Forlì, vedeva invadere la propria corsia dall'autovettura condotta dalla convenuta la quale _2 provenendo dal carrabile laterale posto sulla destra della carreggiata, si immetteva nel flusso viario in direzione opposta a quella del , senza concedergli la precedenza. Pt_1 Tale è la prospettazione dell'attore, secondo cui l'immissione improvvisa della convenuta lo costringeva ad una brusca frenata, tesa a scongiurare la collisione con l'autovettura, manovra che risultava comunque non sufficiente ad evitare l'urto del fianco destro della moto con la parte anteriore dell'autovettura, tanto da perdere il controllo del motociclo e terminare la propria corsa nel fossato adiacente, oltre il margine sinistro della carreggiata, riportando gravi lesioni. Le convenute dal canto loro, eccepiscono l'assenza di urto tra i mezzi e comunque l'assenza di turbativa al traffico da parte della
. _2 Secondo la tesi della convenuta, che spiega appello incidentale, il sinistro sarebbe riconducibile in via esclusiva alla condotta del , il quale perdeva il controllo del motociclo, avendo Pt_1 posto in essere una manovra inconsulta, dato che l'automobile della convenuta si era limitata a giungere in prossimità della linea discontinua che delimita la carreggiata, senza oltrepassarla. Tale circostanza trarrebbe conferma dai rilievi effettuati dai vigili intervenuti in loco, i quali hanno accertato che, al proprio arrivo, l'auto della si trovava in posizione di _2 quiete all'interno dell'accesso carrabile e comunque, non oltre la linea discontinua di limitazione della carreggiata. Il Tribunale affidava la ricostruzione della dinamica dell'evento al ctu ing. il quale a seguito dell'espletata indagine Per_1 peritale ricostruiva l'accaduto nei termini di seguito: “il motociclo Yamaha 850 targato AX92846 condotto da Parte_1 percorreva la via Bidente, fuori centro abitato, con direzione di marcia EL – Forlì, ad una velocità stimata di 105 – 110 km/h. Giunto in prossimità dell'accesso carrabile al civ. 243, posto alla sua destra, il motociclista vedeva l'autovettura DAEWOO
“Nubira” targata DK029JR condotta da ferma in Controparte_2 corrispondenza del suddetto carrabile in attesa di immettersi, che con tutta probabilità iniziava a muoversi ed eseguiva uno spostamento in avanti di circa 1,5 m, necessario per ampliare le scarse condizioni di visibilità, dovute alla presenza di una fila di alberi. Il motociclista attuava una pronta frenata di emergenza tentando nel contempo di deviare verso sinistra, ma dopo circa 25 m di frenata tracciante il motociclo si intraversava verso sinistra ed il suo conducente ne perdeva il controllo. Il mezzo a due ruote cadeva quindi al suolo sul fianco destro, con tutta probabilità senza toccare l'autoveicolo, e dopo aver invaso la corsia di marcia opposta terminava la corsa all'interno del fossato adiacente ad un fondo agricolo posto oltre il margine sinistro della carreggiata. Alla luce della ricostruzione svolta si ravvisa a carico del motociclista la violazione dell'art. 142/1 C.d.S. (superamento del limite di velocità), a carico dell'automobilista la violazione dell'art. 145/6 C.d.S. (omessa precedenza con provenienza da luogo non soggetto a pubblico passaggio)”. A parere del perito, quindi, la frenata improvvisa del che Pt_1 ha cagionato la perdita di controllo del mezzo, è stata causata dall'avanzamento dell'auto che proveniva dallo stradello privato, occultata dagli alberi di alto fusto posti ai margine della strada, determinando una turbativa per l'attore. Il consulente peritale, sulla base dei rilievi e delle condizioni dei veicoli coinvolti, ha peraltro escluso “con tutta probabilità” l'urto tra gli stessi, concludendo: “l'ipotesi più probabile è che la OO abbia eseguito un certo avanzamento (circa 1,5 m) durante l'avvicinamento del motociclo, causando quindi una forte turbativa al motociclista nonostante che le traiettorie dei mezzi non si siano poi intersecate”. La tesi del Ctu ha trovato conferma nella versione dei fatti resa in giudizio dalla passeggera della motocicletta condotta dall'attore, la cui testimonianza è giudicata dirimente dal giudice di prime cure. Quanto riferito dalla teste è infatti che, nel momento in cui la motocicletta condotta da transitava lungo la via Bidente Pt_1 da EL con direzione Forlì, l'autovettura condotta dalla convenuta invadeva la carreggiata, proprio in prossimità _2 del civico ove si trova il varco di accesso alla proprietà privata della (“ , giunto a circa 35 metri di distanza _2 Pt_1 dall'area di accesso del civico 243, posto alla sua destra lungo la suddetta via Bidente, notava la presenza dell'autovettura OO Nubira trg. DK029JR, condotta dalla SI.ra
[...]
), in fase di immissione nella sede stradale in senso _2 opposto a quello di percorrenza dell'attore (“confermo la circostanza;
lo deduco perché ha frenato bruscamente quando ha visto il veicolo che mi descrivete”). La teste ha precisato che “la SI.ra si immetteva Controparte_2 con la parte anteriore della vettura condotta OO Per_2 proprio quando stava sopraggiungendo il motociclista dalla Pt_1 sua sinistra” e che mentre si avvicinava la motocicletta, la convenuta stava occupando con la metà della vettura la carreggiata della via Bidente percorsa dal stesso (“l'autovettura Pt_1 impegnava tutta la parte di carreggiata;
noi venivamo da EL e stavamo andando a Forlì”; “il SI. giunto Parte_1 all'altezza del civico 243 da cui stava uscendo la SI.ra _2
, interrompeva la frenata e deviava la sua traiettoria verso
[...] sinistra”[…]“altrimenti le saremmo andati addosso;
ha deviato la sua traiettoria e dopo siamo caduti nel fosso a sinistra”). In merito poi alla pretesa collisione tra i veicoli la teste ha riferito di “non ricordare, perché sono stati attimi, se c'è stato urto con l'auto o meno, certamente a causa della manovra Pt_1 ha perso il controllo del mezzo”. Detto ciò, giova ricordare che il giudice dell'appello è chiamato ad operare una valutazione delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di primo grado. La perizia cinematica, unitamente alla testimonianza resa dalla terza trasportata, evidenziano a carico della una manovra _2 in violazione delle norme sulla circolazione stradale, vale a dire l'immissione nella strada principale, senza concedere la dovuta precedenza al motoveicolo del Pt_1 Seppure la ricostruzione del sinistro effettuta dal primo giudice smentisca la ricostruzione attorea secondo cui, al termine della manovra in frenata posta in essere dal medesimo, vi sarebbe stata collisione tra i veicoli, giova ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli, impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa, enunciata al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 dello stesso articolo, in quanto tale presunzione insorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve pertanto nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolamentano la circolazione stradale e che ha generato il danno posto a fondamento della domanda”. (Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, n.5433) Il Tribunale ha fatto pertanto buon governo di tale principio, individuando la responsabilità del sinistro, in misure differenziate, a carico di entrambe le parti coinvolte nell'incidente. Difatti, accertata la violazione stradale posta in essere dalla convenuta , la ctu cinematica ha altresì consentito di _2 appurare la velocità cui viaggiava il motociclo dell'attore, velocità stimata intorno ai 105 – 110 km/h e quindi superiore al limite massimo vigente in quel tratto di strada, pari a 90 km/h, peraltro interessato, sul margine destro, in corrispondenza degli accessi carrabili, da una fila di alberi ad alto fusto che limitano la visibilità a favore di chi deve immettersi dalle case private nella strada principale. Sulla scorta delle conclusioni del perito secondo cui “ad una velocità di 90 km/h lo spazio disponibile sarebbe stato comunque troppo breve per arrestare il motociclo prima dell'incrocio con l'autoveicolo (si calcola che per potersi arrestare in 70 m il motociclo avrebbe dovuto viaggiare a circa 80 km/h di velocità massima), tuttavia è molto probabile che il moticiclista avrebbe conservato meglio il controllo del veicolo a due ruote ed avrebbe evitato sia lo scontro che la caduta, passando alla sinistra dell'autoveicolo” (cfr. pag. 23 relazione di ctu cinematica), il giudice di prime cure ha ritenuto che l'eccessiva ed imprudente velocità di percorrenza del , abbia concorso nella Pt_1 determinazione dell'evento nella misura del 60%, posto che una velocità nel rispetto dei limiti di legge, avrebbe ragionevolmente permesso al di mantenere il controllo del motociclo. Pt_1
Tanto premesso, il criterio valorizzato dal giudice di prime cure per imputare la ripartizione della responsabilità appare adeguato allo scopo. Non vi sono, pertanto, motivi per discostarsi da tale decisione del Tribunale di Forlì che va immune da censure. Pertanto, tutte le considerazioni svolte assorbono ogni ordine di valutazione in merito all'esame delle condotte di guida dei protagonisti dell'evento de quo in relazione alla pericolosità intrinseca del tratto di strada ed alla conformazione della stessa, nonché in merito alla maggiore o minore conoscenza dei luoghi da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro.
-B) In merito poi alla valutazione positiva compiuta dal primo giudice sulla attendibilità della teste motivo di _1 doglianza dell'appellante incidentale, si osserva quanto segue. Secondo l'orientamento della Suprema Corte “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”. (Cass. sez. III, 13/07/2021, n.19989, Cass. 2/08/2016, n. 16056) E d'altra parte le ragioni a sostegno della attendibilità della teste sono fondate. Si può ragionevolmente affermare che la teste, passeggera della moto del non abbia avuto un personale interesse nel Pt_2 giudizio, in quanto la risarcibilità del danno al terzo trasportato prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Nel merito poi di quanto raccontato dalla , il giudice di _1 prime cure ha correttamente osservato come la medesima, diversamente da quanto fatto invece dall'attore, non abbia mai riferito di uno scontro tra veicoli, offrendo di tal guisa una versione dei fatti che, lungi dall'essere adesione acritica alla prospettazione attorea, corrobora il la valutazione positiva di attendibilità della teste efffettuata dal primo giudice. Si aggiunga poi che, come risulta in atti, la aveva _1 effettivamente già in sede di sommarie informazioni reso la medesima ricostruzione del sinistro successivamente resa in giudizio. Ove le è stato chiesto di riferire se avesse visto l'auto Pt_1 della , quindi interrogata su di una percezione di cui non _2 poteva avere diretta e personale contezza, ha specificato di desumere la circostanza dal fatto che avesse azionato i Pt_1 freni. In conclusione, le doglianze sull'attendibilità della teste non sono meritevoli di accoglimento, le cui dichiarazioni laddove descrivono l'efficienza causale della condotta della convenuta nella verificazione del sinistro, sono da ritenersi attendibili.
-C) Per converso, è pacifico che le autorità intervenute sul luogo del sinistro, che hanno redatto il verbale di accertamento in atti, non fossero presenti al momento dell'incidente, ragion per cui i rilievi effettuati nell' immediatezza dell'evento, restituiscono un'istantanea della situazione immediatamente successiva al sinistro. Il fatto accertato al sopraggiungere delle autorità, vale a dire che l'auto della si trovasse in posizione di quiete _2 all'interno dell'accesso carrabile e comunque, non oltre la linea discontinua di limitazione della carreggiata, è superato dalla prova contraria integrata, da un lato, dalle risultanze emerse in sede di perizia d'ufficio cinematica espletata in primo grado, dall'altro dalla deposizione testimoniale della terza trasportata. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il rapporto della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzo o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (così Cass., sez. III, 6.10.2016, n. 20025) Ne consegue il rigetto del primo motivo dell'appello principale, nonché il rigetto integrale dell'appello incidentale.
-C) Il secondo e terzo motivo dell'appello principale vengono esaminati congiuntamente. L'appellante si duole della percentuale del danno permanente derivante dalle lesioni accertate, stimata dal ctu sull'integrità psico-fisica della persona offesa nella misura del 62 – 63%, che doveva essere liquidata invece nella misura del 62,50%. Stante la risibilità della richiesta, vale appena osservare come la forchetta suggerita dal consulente tecnico non imponga certo al giudicante di liquidare l'esatta misura indicata dal perito, e pare ancor più balzana la pretesa dell'appellante di imporre il calcolo della media matematica della stima in percentuale, effettuata dal consulente tecnico, ragion per cui non occorre dilungarsi ulteriormente in merito. Riguardo alla mancata “personalizzazione” sia per quanto attiene al danno biologico permanente che a quello temporaneo la domanda non è meritevole di accoglimento. Le tabelle liquidative elaborate dall'Osservatorio di Milano hanno uno sviluppo più che proporzionale, al precipuo fine di liquidare il danno parametrato alle maggiori sofferenze legate ai postumi di maggiore entità. Pertanto non vi è alcuna automaticità parametrata al danno biologico, né l'attore ha allegato e provato l'esistenza di circostanze che giustifichino la “personalizzazione” del danno non patrimoniale. A conferma, il noto arresto della Suprema Corte di Cassazione:
“Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente [ più ricca, e dunque, individualizzata
] considerazione in termini monetari.” (Cass. civ. n. 11754 del 15.05.2018). Parte attrice non ha allegato ulteriore evidenza circa l'incidenza negativa delle lesioni invalidanti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, tali da giustificare una liquidazione maggiore rispetto a quella effettuata dal Tribunale, né la lamentata impossibilità di svolgere gli hobbies praticati prima del sinistro come l'attività di ricerca mineraria, può di per sé giustificare, in assenza di prova circostanziata, una qualche personalizzazione del danno che finirebbe per costituire una illegittima duplicazione risarcitoria. Pertanto le doglianze in punto di errata od omessa liquidazione del danno non patrimoniale sono infondate in quanto non provate.
-D) Il quarto e quinto motivo d'appello non sono meritevoli di accoglimento. L'appellante si duole dell'omesso accertamento di una pretesa responsabilità aggravata in capo alle convenute, in particolare della la quale avrebbe compiuto una mistificazione dei _2 fatti di causa, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, così determinando l'inevitabile incardinazione del giudizio. L'argomento è privo di riscontro probatorio, ne consegue il rigetto, così come per quanto concerne la riforma della sentenza domandata in punto di liquidazione delle spese di lite di cui al quinto motivo d' appello, che va altresì conseguentemente rigettato.
-E) Da ultimo, anche il sesto motivo non può essere accolto stante l'integrale respingimento del gravame. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, così come l'appello incidentale.
-F) In ragione della reciproca soccombenza delle parti si compensano le spese di lite del grado.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) rigetta l'appello principale;
-B) rigetta l'appello incidentale;
-C) spese del grado interamente compensate.
-D) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna, 14/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore