Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04943/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4943 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento con n.prot M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 14-03-2022, unitamente al Decreto -OMISSIS- del 10.03.2022, notificato al ricorrente in data 17 marzo 2022, con cui il Ministero Della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e Della Leva, decretava l'infermità “Persistente disturbo dell'adattamento con ansia e depressione grave in scarso controllo farmacologico”, sofferta dall’odierno ricorrente, come riconosciuta “NON dipendente da fatti di servizio” e contestualmente veniva respinta l'istanza presentata in data 11.06.2018 con la quale lo stesso ricorrente aveva richiesto la concessione dell'equo indennizzo, nonché per l'annullamento del Parere n. -OMISSIS-, reso nell'Adunanza n. 2659 del 10.01.2022 (ALL.1) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa RA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4 maggio 2022 e depositato in pari data, il soggetto in epigrafe – quale sottoufficiale dell’Esercito italiano in congedo – ha impugnato il provvedimento ivi indicato del 14 marzo 2022, notificato al medesimo interessato in data 17 marzo 2022, unitamente all’allegato decreto del 10 marzo 2022 e al presupposto parere n. -OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 2659 del 10 gennaio 2022, con i quali l’infermità dallo stesso sofferta in forma di “ persistente disturbo dell'adattamento con ansia e depressione grave in scarso controllo farmacologico ” è stata riconosciuta “ non dipendente da fatti di servizio ” con conseguente reiezione della correlata istanza volta alla concessione di un equo indennizzo.
1.1. Il proposto gravame è affidato ad un unico motivo di doglianza, articolato in più censure deducenti plurimi profili di eccesso di potere e di violazione normativa.
Nel ripercorrere in via preliminare i precedenti di carriera dell’interessato in ambito militare e le varie fasi dell’insorta patologia, viene contestato innanzitutto il mancato riconoscimento del rapporto di causalità intercorrente tra la documentata infermità e i fatti di servizio.
Al riguardo parte ricorrente deduce l’ampiezza della nozione di “fatto di servizio” alla stregua del dato normativo di riferimento e della relativa elaborazione in sede giurisprudenziale, assumendo come la stessa nozione debba ricomprendere qualsiasi situazione inerente alla prestazione del servizio, anche se compiuta fuori dall’ufficio o dal normale orario lavorativo; evoca altresì il concetto di “causalità efficiente e determinante”, sostenendo in proposito – sulla base del citato orientamento giurisprudenziale – come l’eventuale predisposizione organica a contrarre una determinata malattia ovvero la sua preesistenza all’assunzione in servizio non possa ritenersi di per sé preclusiva al riconoscimento dell’anzidetto nesso di causalità, occorrendo viceversa valorizzare caso per caso se l’attività svolta abbia facilitato o accelerato l’insorgenza della malattia o ne abbia aggravato e/o accelerato il decorso.
Deduce, anche sulla base della prodotta relazione medico-legale, come lo stesso interessato fosse stato esposto, nell’adempimento degli obblighi di servizio, ad un marcato stress di natura fisica e psichica; rappresenta in proposito plurime contingenze (tra cui, ad esempio, la carenza di personale, la crescente complessità delle procedure informatizzate in uso, l’aumento dei carichi di lavoro, i disagi ambientali) che avrebbero determinato, in ragione dell’eccessivo carico di lavoro che lo stesso si era ritrovato ad affrontare, un crescente stato di disagio psico-fisico, poi sfociato in una sindrome depressiva (richiedente un periodo di congedo per malattia e conducente poi alla riforma del militare medesimo in conseguenza del giudizio di permanente inidoneità al servizio reso nei suoi confronti).
Sostiene inoltre che le descritte infermità, per quanto attiene alla valutazione del danno alla persona dipendente da causa di servizio, debbano iscriversi alla IV categoria della tabella A (tra quelle allegate al d.P.R. n. 834/1981).
Contesta infine l’ulteriore motivazione posta alla base del gravato provvedimento nella parte in cui assume che nella specie sia inutilmente decorso il termine perentorio di sei mesi tra la domanda presentata (risalente al 11 giugno 2018) e il momento in cui lo stesso interessato avrebbe acquisito conoscenza della patologia sofferta ove individuato nella data del 21 agosto 2017, coincidente con la data dell’effettuato esame psichiatrico, sostenendo viceversa come tale momento debba individuarsi nella (successiva) data del 20 dicembre 2017, risalente al verbale della CMO recante la diagnosi effettuata all’esito degli ulteriori accertamenti condotti.
1.2. Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti con conseguente accertamento dell’effettiva dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e l’ascrivibilità della medesima infermità alle tabelle allegate al d.P.R. n. 834/1981, nonché l’ulteriore accertamento in ordine alla tempestività dell’avanzata richiesta di equo indennizzo ai fini della relativa concessione.
2. Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto delle contestazioni mosse, unitamente all’allegata documentazione.
3. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., insistendo nelle doglianze articolate e nel richiesto accoglimento del ricorso medesimo.
4. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni nel prosieguo illustrate.
6. Al riguardo si intende osservare preliminarmente che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale espresso sulla natura giuridica degli atti in rilievo e sul correlato perimetro del relativo sindacato in sede giudiziale, “ il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnic a”, con la conseguenza che lo stesso “… non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 29 marzo 2021, n. 2613, in specie punto 7).
6.1. Ciò posto, dal tenore dei gravati atti risulta che il presupposto parere reso dal Comitato di verifica, richiamato nel corpo del decreto finale recante il censurato diniego (cfr. allegato n. 7 della produzione documentale della resistente Amministrazione unita alla memoria difensiva), riporta la specifica indicazione di una duplice ragione posta alla base della riconosciuta non dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dall’odierno ricorrente: contiene infatti, da un lato, l’osservazione secondo cui il militare “… come si evince dalla documentazione amministrativo/matricolare, relativamente alle mansioni prestate, ha sempre svolto normale servizio d’istituto … ”, dall’altro l’espressa considerazione che l’infermità in rilievo è riconducibile ad una “… forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta … ” con la correlata precisazione che, dall’esame e dalla valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento dell’attività di servizio, non si rinvengono “… nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo … ” relativamente all’anzidetta patologia (cfr. allegato n. 6 dell’anzidetta produzione documentale ad opera della resistente Amministrazione).
Dall’esposta ricostruzione del contenuto essenziale degli atti gravati per la parte di interesse emerge, dunque, la compiuta valorizzazione della peculiare natura della patologia sofferta con l’espressa indicazione delle principali cause ad essa correlate nonché l’effettuato apprezzamento della complessiva attività di servizio svolta dall’interessato conducente al ravvisato carattere ordinario delle relative mansioni e alla ritenuta assenza di documentate situazioni relative al servizio che possano aver favorito lo sviluppo dell’anzidetta patologia.
6.2. Gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere come non possa ravvisarsi nella specie – nell’ambito del delineato perimetro del sindacato giudiziale ammesso sulla tipologia di atti in rilievo – la denunciata carenza motivazionale né tantomeno la prospettata omessa considerazione di circostanze di fatto suscettibili di incidere sulla valutazione conclusiva ad opera dell’intimata Amministrazione.
Le deduzioni articolate a supporto delle formulate doglianze, in quanto sostanzialmente fondate sull’addotta gravosità delle condizioni di lavoro correlata alle circostanze dedotte in ricorso (consistenti essenzialmente nell’aumento del carico di lavoro e nella crescente complessità delle procedure informatizzate in uso), non risultano infatti idonee né tantomeno sufficienti ad integrare, sul piano dell’onere probatorio sulla medesima parte incombente, l’allegazione di elementi puntuali e concreti atti a comprovare la ricorrenza nella specie del nesso di causalità in termini probabilistico-statistici tra l’insorgenza della patologia in considerazione e i fatti di servizio (in termini generali, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 26 febbraio 2021, n. 1661, in specie punto 6.3 e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 19 settembre 2024, n. 16384, in specie punto 2).
In proposito vanno richiamate, per quanto concerne la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti coinvolte in ordine all’accertamento dell’indefettibile elemento rappresentato dal nesso di causalità, le coordinate ermeneutiche sul punto elaborate in sede giurisprudenziale nella materia in considerazione.
Muovendo dalla ricostruzione della nozione di causalità suscettibile di rilievo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, è stato affermato che “… nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 1 marzo 2024, n. 4181, punto 5; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. 25 agosto 2022, n. 7454, punto 11.2 e Cons. St., sez. II, sent. 20 maggio 2022, n. 4009, punto 8.2), precisando inoltre, sul piano del correlato onere probatorio, come “ Grava, dunque, sul richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della malattia contratta, l'onere di dimostrare, sulla base di puntuali allegazioni, l'esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull'insorgenza della malattia ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 4181/2024, cit.), riconducibili in particolare a “ comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità ” e a “ fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. n. 7454/2022, cit).
Nell’applicare al caso di specie le richiamate coordinate ermeneutiche, può ritenersi che gli atti gravati non mostrino profili di manifesta illogicità ovvero di evidente travisamento fattuale: gli atti medesimi, sulla base di quanto emerge dal relativo contenuto, recano infatti una sufficiente e coerente motivazione, in quanto l’esposta conclusione risulta logicamente correlata alle enunciate ragioni connesse, in particolare, alla natura della patologia in considerazione e alla connotazione delle mansioni lavorative svolte, all’esito del compiuto esame della complessiva attività di servizio dell’interessato, considerato altresì come le circostanze dedotte in ricorso non risultino sufficienti ad integrare, sul piano dell’onere probatorio incombente sull’interessato, l’allegazione di elementi puntuali e concreti idonei a comprovare la ricorrenza nella specie di individuati fatti di servizio connotati da eccezionalità, ossia eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro caratterizzanti l’attività di servizio in ambito militare laddove particolarmente gravosi per intensità e durata.
7. L’accertata infondatezza delle scrutinate doglianze, riferite al profilo inerente al nesso di dipendenza da causa di servizio rispetto all’individuata patologia, conduce all’assorbimento delle restanti censure, volte da un lato alla predicata ascrizione dell’anzidetta patologia nelle invocate tabelle e dall’altro alla sostenuta tempestività della domanda presentata dall’odierno ricorrente ai fini della concessione dei correlati benefici, in considerazione del carattere “plurimotivato” del decreto oggetto di impugnazione, poggiando la determinazione assunta, nel senso della reiezione dell’istanza di concessione dei richiesti benefici economici, su una pluralità di ragioni giustificative tra loro indipendenti, rispetto alle quali ciascuna di esse risulta sufficiente a fondare in via autonoma la determinazione finale oggetto di contestazione (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 21 marzo 2025, n. 2324, punto 8.1 e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 22 aprile 2025, n. 7835, in specie punto 12, nonché Cons. St., sez. II, sent. 4 gennaio 2023, n. 126, punti 2 e 4).
8. Per le esposte ragioni il proposto ricorso va pertanto respinto.
8.1. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
RA LA, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LA | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.