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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1506/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BALZA FEDERICA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2024, la Sig.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio con il Sig. in NI AT il 16 CP_1
marzo 2013, optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione nascevano due figlie: nata ad [...] il [...] – oggi maggiorenne;
Persona_1
1 nata ad [...] il [...] - minorenne;
constatata l'impossibilità di Persona_2
proseguire la convivenza e di ricostituire l'unione familiare, la Sig.ra proponeva ricorso CP_1
per separazione giudiziale, nel procedimento R.G.N. 2849/2020 e, a seguito di trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, il Tribunale o di Alessandria, con decreto di omologa del
11 febbraio 2021 (oltre correzione di errore materiale del 23 giugno 2021), dichiarava la separazione dei coniugi.
Parte ricorrente nella presente sede esponeva che, dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale, i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati, senza mai riprendere, neppure occasionalmente, la convivenza e che non v'era alcuna possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale propria del matrimonio;
pertanto, addiveniva alla decisione di chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli.
Parte resistente, pur notificata, rimaneva contumace. In data 14 novembre 2024 la causa veniva rimessa al Collegio in punto status. In ordine allo status veniva pronunciata sentenza parziale in data 27 novembre 2024. Con ordinanza veniva poi fissata udienza in data 19 febbraio 2025 innanzi al Giudice delegato, per la prosecuzione dell'istruttoria. La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero, acquisizioni documentali ed interrogatorio formale, cui parte resistente non si presentava.
L'udienza veniva quindi rinviata alla data del 13 marzo 2025 e, in quella sede, parte ricorrente rinunciava ai termini conclusionali e precisava le conclusioni come da ricorso: “Voglia il Tribunale di Alessandria, - dichiarare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in NI AT (AT) in data 16/03/2013 tra la Sig.ra (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]M.to (AT), 14049, C.F._1
Strada San Michele n. 2, e il Sig. (C.F.: nato ad [...] C.F._2
Alessandria il 11/04/1975 e residente in [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente;
- affidare le figlie minori e Persona_1
alle cure di entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la Persona_2
madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé per due pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30, un weekend ogni due dal sabato mattina sino al lunedì mattina ovvero dal venerdì sera con ritorno presso la madre la domenica sera;
fatta salva la possibilità per il padre, Sig. di vedere e tenere con sé le figlie CP_1
minori in ogni momento previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle medesime ed in base al loro volere;
- disporre che i periodi che le figlie
2 trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore durante le vacanze estive e quelle invernali e le altre
Feste da calendario (Capodanno, Epifania, Pasqua ecc..) saranno concordati tra i genitori secondo le esigenze di entrambi i coniugi e compatibilmente con i periodi di ferie spettanti ad ognuno ed in ogni caso, ad anni alterni;
- porre a carico del Sig. quale genitore non CP_1
collocatario e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, e , un Per_1 Per_2 assegno dell'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlia) o di altra somma ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria, assegno da versarsi entro il 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- confermare l'attuale previsione di ripartizione delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Alessandria occorrenti per i figli nella misura del 50% ciascuno, da concordarsi previamente e successivamente documentate;
- porre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra CP_1 [...]
, un assegno dell'importo di € 100 mensili o di altra somma ritenuta congrua all'esito Pt_1
dell'istruttoria, assegno da versarsi entro e non oltre il 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
tale somma verrà corrisposta alla Sig.ra sino a quando la medesima Pt_1
non trovi occupazione lavorativa stabile e a tempo indeterminate che le permetta di raggiungere indipendenza economica;
ferme tutte le altre condizioni di cui all'accordo di separazione da intendersi quivi integralmente richiamate”.
Dato atto della già pronunciata sentenza in ordine allo status, venendo alle restanti domande, rispetto all'affidamento delle figlie si osserva quanto segue. Nelle more del procedimento la figlia diveniva maggiorenne, di talché residua da decidere in ordine alla responsabilità genitoriale Per_1 sulla minore Rispetto all'affidamento della figlia minorenne parte ricorrente Per_2 Per_2 chiedeva disporsi l'affido condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30, un weekend ogni due dal sabato mattina sino al lunedì mattina ovvero dal venerdì sera con ritorno presso la madre la domenica sera;
fatta salva la possibilità per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia minore in ogni momento previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima ed in base al suo volere. Dette condizioni, rispettose della bigenitorialità, e già oggetto di accordo in sede di separazione, possono venire accolte.
Rispetto al mantenimento delle figlie – è appena maggiorenne – si osserva quanto segue. La Per_1
giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
3 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, il padre giuste deduzioni della madre dovrebbe vivere in una abitazione con i genitori, percepiva euro 33.000 lordi nel 2023 (in continuità con gli anni precedenti, stessi importi e datore di lavoro), di talché lo stesso avrebbe a disposizione euro 1900 circa netti mensili su dodici mensilità (calcolando circa 10.000 euro di imposta e oneri). Inoltre, lo stesso percepisce il 50 % dell'assegno unico.
La madre dal canto suo, nel corso del procedimento percepiva euro 199 di assegno unico, euro 238 circa di assegno di inclusione e gli euro 600 di mantenimento delle figlie e proprio;
la stessa con le figlie vive in comodato. Oggi la madre ha reperito un lavoro, di talché dovrebbe percepire circa euro 450 mensili di stipendio (e non l'assegno di inclusione), oltre all'assegno unico.
Alla luce delle rispettive condizioni, considerate quelle della madre significativamente deteriori e considerato che peraltro il padre percepisce il 50 % dell'assegno unico e che la madre richiede la stessa cifra già oggetto di accordo in sede di separazione (senza rivalutazione da quella data), può venire confermato il contributo pari ad euro 500 totali per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, più che sostenibili per il padre.
Quanto al richiesto assegno divorzile, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'art. 5, L. 898/1970, ha affermato il principio di diritto, secondo cui: “ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione
4 comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass., Sez.Un., 11.7.2018, n. 18287). Nel caso di specie, richiamata la ricostruzione economica già svolta, parte ricorrente, pur giovane, non dispone ancora di mezzi adeguati, e ha dimostrato (riuscendovi appunto in parte) di essere riuscita solo parzialmente ad integrare le proprie sostanze, per euro 450 mensili. Orbene, a fronte dell'inadeguatezza dei mezzi della ricorrente, e invece delle entrate del resistente, continue e stabili nel tempo, ben maggiori rispetto agli introiti della ricorrente (anche considerato il contributo al mantenimento delle figlie); considerato che parte ricorrente ha dimostrato, nei fatti, uno sforzo per migliorare le proprie condizioni, riuscendovi solo parzialmente, si ritiene che debba venire posto a carico del resistente un assegno divorzile contenuto, con funzione assistenziale, onde integrare – nemmeno sopperire del tutto – le entrate della ricorrente, per euro 100 mensili come da domanda.
Le spese di lite, considerata la natura della domanda sullo status, e la richiesta di conferma, nella sostanza, di tutte le condizioni della separazione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dà atto dello scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 CP_1 C.F._2
pronunciato in data 20 novembre 2024;
affida in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30, un weekend ogni due dal sabato mattina sino al lunedì mattina ovvero dal venerdì sera con ritorno presso la madre la domenica sera;
fatta salva la possibilità per il padre, Sig. di vedere e CP_1
tenere con sé la figlia minori in ogni momento previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima ed in base al suo volere;
i periodi che la figlia trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore durante le vacanze estive e quelle invernali e le altre Feste da calendario (Capodanno, Epifania, Pasqua ecc..) saranno concordati tra i genitori secondo le esigenze di entrambi i coniugi e compatibilmente con i periodi di ferie spettanti ad ognuno ed in ogni caso, ad anni alterni;
5 pone a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un assegno CP_1 dell'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlia), da versarsi entro il 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al 50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
pone a carico del Sig. a favore della Sig.ra un assegno divorzile dell'importo di € CP_1 Pt_1
100,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1506/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BALZA FEDERICA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2024, la Sig.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio con il Sig. in NI AT il 16 CP_1
marzo 2013, optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione nascevano due figlie: nata ad [...] il [...] – oggi maggiorenne;
Persona_1
1 nata ad [...] il [...] - minorenne;
constatata l'impossibilità di Persona_2
proseguire la convivenza e di ricostituire l'unione familiare, la Sig.ra proponeva ricorso CP_1
per separazione giudiziale, nel procedimento R.G.N. 2849/2020 e, a seguito di trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, il Tribunale o di Alessandria, con decreto di omologa del
11 febbraio 2021 (oltre correzione di errore materiale del 23 giugno 2021), dichiarava la separazione dei coniugi.
Parte ricorrente nella presente sede esponeva che, dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale, i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati, senza mai riprendere, neppure occasionalmente, la convivenza e che non v'era alcuna possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale propria del matrimonio;
pertanto, addiveniva alla decisione di chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli.
Parte resistente, pur notificata, rimaneva contumace. In data 14 novembre 2024 la causa veniva rimessa al Collegio in punto status. In ordine allo status veniva pronunciata sentenza parziale in data 27 novembre 2024. Con ordinanza veniva poi fissata udienza in data 19 febbraio 2025 innanzi al Giudice delegato, per la prosecuzione dell'istruttoria. La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero, acquisizioni documentali ed interrogatorio formale, cui parte resistente non si presentava.
L'udienza veniva quindi rinviata alla data del 13 marzo 2025 e, in quella sede, parte ricorrente rinunciava ai termini conclusionali e precisava le conclusioni come da ricorso: “Voglia il Tribunale di Alessandria, - dichiarare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in NI AT (AT) in data 16/03/2013 tra la Sig.ra (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]M.to (AT), 14049, C.F._1
Strada San Michele n. 2, e il Sig. (C.F.: nato ad [...] C.F._2
Alessandria il 11/04/1975 e residente in [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente;
- affidare le figlie minori e Persona_1
alle cure di entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la Persona_2
madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé per due pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30, un weekend ogni due dal sabato mattina sino al lunedì mattina ovvero dal venerdì sera con ritorno presso la madre la domenica sera;
fatta salva la possibilità per il padre, Sig. di vedere e tenere con sé le figlie CP_1
minori in ogni momento previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle medesime ed in base al loro volere;
- disporre che i periodi che le figlie
2 trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore durante le vacanze estive e quelle invernali e le altre
Feste da calendario (Capodanno, Epifania, Pasqua ecc..) saranno concordati tra i genitori secondo le esigenze di entrambi i coniugi e compatibilmente con i periodi di ferie spettanti ad ognuno ed in ogni caso, ad anni alterni;
- porre a carico del Sig. quale genitore non CP_1
collocatario e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, e , un Per_1 Per_2 assegno dell'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlia) o di altra somma ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria, assegno da versarsi entro il 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- confermare l'attuale previsione di ripartizione delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Alessandria occorrenti per i figli nella misura del 50% ciascuno, da concordarsi previamente e successivamente documentate;
- porre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra CP_1 [...]
, un assegno dell'importo di € 100 mensili o di altra somma ritenuta congrua all'esito Pt_1
dell'istruttoria, assegno da versarsi entro e non oltre il 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
tale somma verrà corrisposta alla Sig.ra sino a quando la medesima Pt_1
non trovi occupazione lavorativa stabile e a tempo indeterminate che le permetta di raggiungere indipendenza economica;
ferme tutte le altre condizioni di cui all'accordo di separazione da intendersi quivi integralmente richiamate”.
Dato atto della già pronunciata sentenza in ordine allo status, venendo alle restanti domande, rispetto all'affidamento delle figlie si osserva quanto segue. Nelle more del procedimento la figlia diveniva maggiorenne, di talché residua da decidere in ordine alla responsabilità genitoriale Per_1 sulla minore Rispetto all'affidamento della figlia minorenne parte ricorrente Per_2 Per_2 chiedeva disporsi l'affido condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30, un weekend ogni due dal sabato mattina sino al lunedì mattina ovvero dal venerdì sera con ritorno presso la madre la domenica sera;
fatta salva la possibilità per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia minore in ogni momento previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima ed in base al suo volere. Dette condizioni, rispettose della bigenitorialità, e già oggetto di accordo in sede di separazione, possono venire accolte.
Rispetto al mantenimento delle figlie – è appena maggiorenne – si osserva quanto segue. La Per_1
giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
3 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, il padre giuste deduzioni della madre dovrebbe vivere in una abitazione con i genitori, percepiva euro 33.000 lordi nel 2023 (in continuità con gli anni precedenti, stessi importi e datore di lavoro), di talché lo stesso avrebbe a disposizione euro 1900 circa netti mensili su dodici mensilità (calcolando circa 10.000 euro di imposta e oneri). Inoltre, lo stesso percepisce il 50 % dell'assegno unico.
La madre dal canto suo, nel corso del procedimento percepiva euro 199 di assegno unico, euro 238 circa di assegno di inclusione e gli euro 600 di mantenimento delle figlie e proprio;
la stessa con le figlie vive in comodato. Oggi la madre ha reperito un lavoro, di talché dovrebbe percepire circa euro 450 mensili di stipendio (e non l'assegno di inclusione), oltre all'assegno unico.
Alla luce delle rispettive condizioni, considerate quelle della madre significativamente deteriori e considerato che peraltro il padre percepisce il 50 % dell'assegno unico e che la madre richiede la stessa cifra già oggetto di accordo in sede di separazione (senza rivalutazione da quella data), può venire confermato il contributo pari ad euro 500 totali per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, più che sostenibili per il padre.
Quanto al richiesto assegno divorzile, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'art. 5, L. 898/1970, ha affermato il principio di diritto, secondo cui: “ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione
4 comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass., Sez.Un., 11.7.2018, n. 18287). Nel caso di specie, richiamata la ricostruzione economica già svolta, parte ricorrente, pur giovane, non dispone ancora di mezzi adeguati, e ha dimostrato (riuscendovi appunto in parte) di essere riuscita solo parzialmente ad integrare le proprie sostanze, per euro 450 mensili. Orbene, a fronte dell'inadeguatezza dei mezzi della ricorrente, e invece delle entrate del resistente, continue e stabili nel tempo, ben maggiori rispetto agli introiti della ricorrente (anche considerato il contributo al mantenimento delle figlie); considerato che parte ricorrente ha dimostrato, nei fatti, uno sforzo per migliorare le proprie condizioni, riuscendovi solo parzialmente, si ritiene che debba venire posto a carico del resistente un assegno divorzile contenuto, con funzione assistenziale, onde integrare – nemmeno sopperire del tutto – le entrate della ricorrente, per euro 100 mensili come da domanda.
Le spese di lite, considerata la natura della domanda sullo status, e la richiesta di conferma, nella sostanza, di tutte le condizioni della separazione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dà atto dello scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 CP_1 C.F._2
pronunciato in data 20 novembre 2024;
affida in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30, un weekend ogni due dal sabato mattina sino al lunedì mattina ovvero dal venerdì sera con ritorno presso la madre la domenica sera;
fatta salva la possibilità per il padre, Sig. di vedere e CP_1
tenere con sé la figlia minori in ogni momento previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima ed in base al suo volere;
i periodi che la figlia trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore durante le vacanze estive e quelle invernali e le altre Feste da calendario (Capodanno, Epifania, Pasqua ecc..) saranno concordati tra i genitori secondo le esigenze di entrambi i coniugi e compatibilmente con i periodi di ferie spettanti ad ognuno ed in ogni caso, ad anni alterni;
5 pone a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un assegno CP_1 dell'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlia), da versarsi entro il 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al 50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
pone a carico del Sig. a favore della Sig.ra un assegno divorzile dell'importo di € CP_1 Pt_1
100,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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