Ordinanza cautelare 30 novembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 30/11/2012, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04694/2012 REG.PROV.CAU.
N. 08110/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8110 del 2012, proposto da:
Fastweb S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini n.11;
contro
Lombardia Informatica Spa, rappresentata e difesadagli avv. Giorgio Della Valle, Guido Salvadori Del Prato, con domicilio eletto presso Giorgio Della Valle in Roma, piazza Mazzini n. 8;
nei confronti di
Bt Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Vecchione, Angela Gemma, con domicilio eletto presso Angela Gemma in Roma, via Sabotino, n. 22; Enteer Srl;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 01409/2012, resa tra le parti, concernente procedura aperta per la selezione di un unico operatore a livello regionale per l'erogazione dei servizi di rete del SISS;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lombardia Informatica Spa e di Bt Italia Spa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Stella Richter, Della Valle, Vecchione e Gemma;
Ritenuto che
- le complesse questioni oggetto dell’appello in relazione al caratteristiche dell’offerta di Fastweb debbano essere approfondite in sede di appello;
- che non siano emerse ragioni per discostarsi dall’ordinanza del TAR, con particolare riferimento al riconoscimento della competenza del R.U.P. e alla correttezza delle modalità di svolgimento delle verifiche di anomalia dell’offerta, in applicazione dell’art. 6.1 del disciplinare di gara e in conformità alle analoghe previsioni contenute nell’art. 121 D.P.R. n. 207/10.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 8110/2012).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2012
IL SEGRETARIO