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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10724 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente il n. 58791 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Parte_1 C.F._1
Ciuffetelli del Foro di L'Aquila con studio in Via Goriano Valle n. 10, presso cui è elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Reggio Emilia alla Via Fratelli Cervi 78/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Lerro e dall'Avv. Francesco Brasca entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Flaminia n. 732
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte ricorrente: “Visti gli esiti della C.T.U. depositata all'esito del richiamato procedimento per A.T.P., dichiarata l'utilizzabilità dell'elaborato, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto come dedotta in premessa Controparte_1
pagina 1 di 13 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti come quantificati e meglio specificati nella su estesa proposta conciliativa, in uno con il rimborso delle spese sostenute, anche per le consulenze tecniche d'ufficio e di parte, le spese legali e le restituzioni delle somme sborsate per le cure mal fatte per l'importo complessivo di € 35.795,02, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della fase eventuale istruttoria, oltre interessi compensativi a decorrere dalla domanda giudiziale per a.t.p. come per legge;
2. condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese e competenze per la difesa nel presente giudizio, oltre quelle per l'a.t.p. da liquidarsi in questa sede;
per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare - Disporre il mutamento del rito
e per l'effetto fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.. Nel Merito Nei confronti del Sig. Parte_1
In via principale - Rigettare le domande formulate dal Sig. perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto condannarlo alla refusione delle spese di lite. In via subordinata - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta dal Sig. limitare l'obbligo Parte_1 risarcitorio del in proporzione all'ipotetico contributo Controparte_1 causale ascrivibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, depositato all'esito dell'espletamento di Atp con n. Rg. 32724/20,
[...]
conveniva in giudizio il al fine di vederne accertata Parte_1 Controparte_1
e dichiarata la responsabilità contrattuale in relazione ai trattamenti odontoiatrici da lui ricevuti, a seguito di un piano di trattamento, a partire dal 13.03.2018, con la conseguente condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore.
Nel procedimento per Atp l'odierno ricorrente aveva dedotto quanto segue:
- che, al fine di risolvere problemi legati alla dentatura, consistenti in difficoltà nella masticazione, e di migliorare l'estetica del sorriso, si rivolgeva al di Reggio Controparte_1
Emilia, clinica privata specializzata nella branca dell'implantologia, ove si sottoponeva a visita ed esami radiografici;
-che gli odontoiatri del Centro gli proponevano, come unica opzione, l' estrazione di tutti gli elementi dentari di entrambe le arcate, con successivo confezionamento di protesi avvitate mod. Toronto Bridge;
-che, confidando nel buon nome del Centro medico e condividendo il relativo preventivo, rassicurato circa le prospettive del buon esito e dei risultati attesi in via definitiva, accettava il piano terapeutico in data 12 gennaio 2018;
pagina 2 di 13 -che, iniziato il piano terapeutico, in data 13.3.2018 veniva sottoposto all'estrazione di tutti gli elementi dentari (arcata superiore e inferiore), anche di quelli che, invece, si sarebbero potuti curare con terapie di tipo conservativo;
-che in data 14.5.2018 effettuava una TAC a doppia scansione e in data 19.6.2018 e veniva sottoposto ad intervento mediante l'inserimento di impianti dentari, sia dell'arcata superiore che inferiore, con contestuale applicazione di protesi a carico immediato che venivano avvitate a distanza di circa due ore dall'inserimento delle fixture implantari;
-che, nel lungo periodo intercorso tra l'estrazione degli elementi dentari e l'installazione delle protesi, era costretto ad alimentarsi con una dieta liquida, soffrendo, altresì, del disagio estetico, in quanto la protesi temporanea risultava palesemente finta;
-che, subito dopo l'intervento, lamentava difficoltà della masticazione, nel sorriso e nell'eloquio che imponevano interventi correttivi presso il Centro Medico;
-che, non avendo trovato una soluzione alle problematiche riscontrate, il si rivolgeva ad altri Parte_1 professionisti odontoiatri che mettevano in evidenza la inopportunità della estrazione completa degli elementi dentari naturali e l'errata esecuzione dei nuovi impianti ritenuti, tra l'altro, di scarsa qualità;
-che, pertanto, si rivolgeva per una consulenza medico legale al dott. che, valutando la Persona_1 situazione del paziente, esaminando anche le radiografie precedenti, censurava la condotta degli odontoiatri che avevano, senza che vi fosse alcuna indicazione terapeutica, proceduto all'estrazione di tutti i denti, compresi quelli curabili, nonché, per la parte esecutiva del trattamento, l'erronea applicazione degli impianti dentali e la loro scarsa qualità;
-che in data 19.2.2019 inoltrava formale diffida al con richiesta del Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, ma il Centro contestava gli addebiti, chiedendo il saldo delle prestazioni odontoiatriche;
-che, tuttavia, il Centro Medico invitava il (che si recava all'appuntamento) per il giorno Parte_1
14.6.2019, per la sistemazione delle protesi;
-che, successivamente, in data 25.11.2019, veniva sostituito l'impianto con un altro, risultato poi identico agli altri, che dopo pochi mesi iniziava a dare problemi, fino al cedimento dello stesso, come attestato dalla pec inoltrata in data 12.2.2020;
-che a tutt'oggi permangono le condizioni critiche acclarate, tra l'altro, dal dott. nella cui Persona_1 perizia così concludeva:“è assolutamente acclarata la responsabilità contrattuale del
[...]
e degli odontoiatri che all'interno del centro hanno materialmente Controparte_1 praticato le terapie odontoiatriche, certamente ingiustificate quanto all'indicazione ed errate nella
pagina 3 di 13 realizzazione” specificando, inoltre, che, “le predette condizioni dentarie determinano la necessità della realizzazione di un idoneo e nuovo manufatto protesico”;
-che il dott. procedeva alla quantificazione dei danni derivanti dai trattamenti odontoiatrici Per_1 errati: danno emergente pari ad € 9.000,00, pari alle spese sostenute;
invalidità temporanea - 10 giorni al
100% della totale;
- 50 giorni al 75% della totale;
- 150 giorni al 25 % della totale;
invalidità permanente determinata complessivamente nel 36% così suddivisa: - 6% della totale per Disturbi Temporo
Mandibolari (DTM) algo-miofacciali; - 30% della totale per l'estrazione di tutti gli elementi naturali del prima del trattamento, che hanno prodotto un indebolimento permanente dell'apparato Parte_1 masticatorio.
Tanto premesso il ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, che veniva iscritto al n. 32724/20 e istruito con CTU medico legale, con la nomina del dott. Persona_2
specialista in medicina legale, e del dott. , specialista in odontostomatologia.
[...] Persona_3
Considerata sussistente una responsabilità in capo ai sanitari del per i fatti Controparte_1 sopradescritti, tenuto conto degli esiti della CTU svolta in Atp, incardinava, quindi, Parte_1 il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta imperita e negligente dei sanitari della struttura convenuta.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo Controparte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in relazione agli asseriti danni richiesti dal ricorrente, il quale, a differenza di quanto contestato, aveva ottenuto, dopo l'intervento odontoiatrico, il miglioramento della patologia lamentata, raggiungendo la completa riabilitazione delle arcate.
Veniva disposto il mutamento del rito e con ordinanza del 06.06.2022, alla luce degli atti di causa e della
CTU espletata nel procedimento per ATP, il Giudice formulava ex art. 185 bis c.p.c una proposta conciliativa alla quale non aderiva il Centro Medico convenuto.
Successivamente questo Giudice, designato per la trattazione del presente giudizio, celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione senza termini, per espressa rinuncia delle parti.
*********
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
L'odierno ricorrente ha censurato nei confronti dei sanitari del la Controparte_1 presunta sussistenza di profili di responsabilità in relazione ai trattamenti eseguiti con imperizia e negligenza da parte dei professionisti odontoiatri presso la predetta struttura, a causa dei quali, egli avrebbe subito dei postumi di natura permanente.
pagina 4 di 13 Occorre, preliminarmente qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_2
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato
(Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Secondo la giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. e il CP_2 Pt_2 rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante andava inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 ha poi escluso la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, aveva creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge Balduzzi, la materia della responsabilità civile dovesse restare ancorata all'interpretazione consolidatasi sulla natura contrattuale della responsabilità del medico oltre che della struttura sanitaria da contatto sociale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente riconosciuto come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata sancita invece in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella
Legge Gelli che aveva proprio inteso innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, è chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale, confermando, invece, per quanto concerne quella della struttura sanitaria, che il legislatore non ha apportato modifiche, restando ancorata a precedente giurisprudenza di legittimità, per cui questa risponde a titolo di responsabilità contrattuale.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e
2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. pagina 5 di 13 Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019,l a Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. E in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Definita la natura contrattuale della responsabilità del Centro Medico convenuto, occorre valutare quanto emerso dalla relazione peritale svolta in sede di Atp, ed in particolare se sia stato accertato il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno asseritamente subito dal ricorrente.
I consulenti nominati in sede di Atp, nella persona del dott. , specialista in Medicina Persona_4
Legale, e del dott. specialista in chirurgia odontostomatologica, hanno Persona_3 preliminarmente esposto la situazione clinica del paziente, ponendola in relazione con lo stato preesistente ai trattamenti odontoiatrici subiti.
Il , in data 13.3.2018, era stato sottoposto all'estrazione di tutti gli elementi dell'arcata Parte_1 dentaria superiore ed inferiore, nonostante, alcuni degli elementi dentari, valutando le radiografie, si sarebbero potuti trattare con terapie conservative, evitando, così, l'estrazione.
Ed invero, la condizione clinica risultante dalle indagini eseguite nella fase pre-operatoria, avrebbe richiesto una opportuna valutazione delle diverse opzioni terapeutiche adottabili.
I consulenti hanno rilevato, tra la documentazione sanitaria, la presenza della cartella clinica dettagliata, ove, tuttavia, manca il consenso informato relativo all'estrazione degli elementi dentari, o l'indicazione ad un diverso piano di trattamento, essendoci, soltanto, un consenso al trattamento implanto-protesico.
Ciò posto, hanno ritenuto non corretta la diagnosi formulata sul paziente, atteso che, valutando la rx orto panoramica dell'epoca, hanno evidenziato come gli elementi dentari dell'arcata inferiore 4.3, 4.4, 4.5 e
3.3, 3.4, potessero essere recuperati con terapia conservativa: tali elementi, sottoposti a trattamento endodontico e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, potevano offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata dell'arcata inferiore.
Hanno quindi spiegato che, in relazione all'arcata superiore, tenuto conto che non vi erano soluzioni terapeutiche diverse dall'estrazione di tutti gli elementi, sarebbe stato più idoneo proporre al paziente una riabilitazione consistente nel confezionamento di una protesi totale mobile. Di conseguenza, per effettuare una corretta diagnosi, prima delle estrazioni multiple, si sarebbero dovute prendere le impronte, sviluppando dei modelli in gesso, eseguendo una ceratura diagnostica. Tali passaggi non risultano nella documentazione in atti, come non c'è stata, da parte del paziente, l'acquisizione di un consenso informato circa i possibili piani terapeutici volti al recupero degli elementi dentari residui, essendoci, soltanto, come unico piano terapeutico, proposto alla prima visita, l'estrazione di tutti gli elementi dentari delle due pagina 6 di 13 arcate, con successiva riabilitazione implanto-protesica ( in cartella era stato annotato che era stato ottenuto un consenso verbale per l'estrazione di 23 elementi dentari ed un consenso scritto dettagliato per l'intervento di implantologia).
I Ctu hanno osservato che il trattamento odontoiatrico scelto, quale unica opzione dai convenuti, rappresentasse quello più rischioso perché gravato da una fase chirurgica con le sue possibili complicanze, evidenziando che “Il trattamento implanto-protesico proposto, confrontato con gli altri possibili trattamenti, presentava maggiori difficoltà anche di tipo riabilitativo-protesico, che dovevano essere dettagliatamente spiegate al paziente e comprese dallo stesso prima di dare inizio alle cure. Il trattamento scelto richiedeva inoltre una specifica competenza professionale, trattandosi di una riabilitazione protesica completa delle due arcate, supportata da impianti. Sulla base di quanto riportato in cartella clinica, il paziente è stato trattato da diverse figure professionali e risulta quindi difficile determinare l‟esperienza dei singoli professionisti”.
Per ci' che attiene all'inserimento degli impianti, tenuto conto delle indagini radiografiche, hanno ritenuto lo stesso conforme alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.
Di contro, sempre in base agli esami radiografici, hanno censurato l'esecuzione del lavoro di riabilitazione protesica rilevando nello specifico: “Il manufatto protesico non presenta dei rapporti occlusali corretti;
il disegno occlusale è assente riducendo le capacità masticatorie;
il manufatto protesico non permette inoltre una corretta igiene orale. Deve quindi essere prevista una nuova riabilitazione protesica, previa determinazione dei corretti rapporti occlusali. Bisogna prevedere quindi una fase iniziale, diagnostica con l'utilizzo di protesi provvisorie e solo successivamente sarà possibile la costruzione di nuove protesi. Considerando i costi, deve essere valutato il costo della protesizzazione provvisoria, circa 3000,00 euro, e deve essere valutato il costo della protesizzazione definitiva, prevedibile in circa 6.000,00 euro. L'esecuzione di tali nuovi manufatti determinerà un disagio temporaneo del paziente valutabile in 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%”.
In relazione al danno biologico permanente residuato al ricorrente, i CTU hanno dedotto che “gli elementi 4.3, 4.4, 4.5 e 3.3, 3.4 erano recuperabili ed in tal modo, sottoposti a trattamento endodontico
e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, avrebbero potuto offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata dell'arcata inferiore. Pertanto risultano essere stati incongruamente estratti due canini (3.3 e 4.3), due primi premolari (3.4 e 4.4) ed un primo molare (4.5) dell'arcata inferiore. La guida per la valutazione del danno biologico permanente, pubblicata dalla Società Italiana di Medicina
Legale (SIMLA) nel 2016, valuta nella misura del 2% la perdita del canino inferiore, nella misura dell‟1,25% la perdita del primo premolare e nella misura del 2% la perdita del primo molare.
Considerato che si tratta di due canini, due premolari ed un molare, la somma aritmetica del valore dei pagina 7 di 13 singoli elementi estratti dà luogo ad un valore numerico pari al 9%. Va tuttavia rilevato come gli impianti protesici siano stati eseguiti in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica e gli esami radiografici successivi confermano il successo della procedura implantologica dovendosi, al contrario, esprimere un giudizio negativo relativamente alla riabilitazione protesica, per i molteplici motivi sopra esposti, di tal ché deve essere prevista una nuova riabilitazione protesica. Tuttavia il successo della procedura implantologica allevia il danno ma non giustifica la condotta dei sanitari convenuti là dove si sono cimentati nella procedura di estrazione estesa agli elementi dell'arcata inferiore che avrebbero potuti essere risparmiati e recuperati per una protesi combinata. Ferma restando l'ovvia considerazione che un manufatto protesico non può assurgere al rango di un elemento naturale ingiustamente estratto. Né, daltro canto, i medesimi elementi estratti possono essere valutati nella pienezza del punteggio previsto in considerazione del fatto che, ove anche risparmiati, comunque avrebbero necessitato di trattamento endodontico”(pag. 13 Ctu).
In base a tali considerazioni, i consulenti hanno valutato un danno biologico permanente nella misura del
5%, e un danno biologico temporaneo al 50% di giorni 20, quest'ultimo, dato dagli eventi subiti per le problematiche legate all'insuccesso della riabilitazione protesica, riconoscendo, altresì, il rimborso delle spese relative alla riabilitazione protesica, nonché il costo della protesizzazione provvisoria e della protesizzazione definitiva.
In conclusione, i CTU, rispondendo puntualmente ai quesiti oggetto di ATP, hanno ritenuto non corretta la diagnosi formulata sul : “Le indagini cliniche e strumentali pre-trattamento sono state Parte_1 incomplete e la diagnosi formulata non risulta corretta: non risultano rilevate le impronte né sviluppati dei modelli in gesso;
nemmeno risulta effettuata una ceratura diagnostica prospettando al paziente le diverse opzioni terapeutiche”(pag. 14 Ctu).
Alla stessa stregua hanno censurato la scelta del trattamento praticato dagli odontoiatri del CP_1
evidenziando che “La scelta del trattamento, da parte dei sanitari della struttura convenuta,
[...] non è condivisibile in quanto alcuni elementi dentari dell'arcata inferiore erano recuperabili. Tali elementi, sottoposti a trattamento endodontico e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, potevano offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata. Per quanto riguarda l'arcata superiore, probabilmente non c'erano alternative all'estrazione di tutti gli elementi dentari. C'era comunque una riabilitazione alternativa ovvero la protesi totale mobile. Non è presente il consenso all‟estrazione degli elementi dentari, né tantomeno è descritta la proposta di un diverso piano terapeutico rispetto a quello concretamente attuato. L‟unico consenso del paziente presente in cartella clinica è quello relativo al trattamento implanto-protesico”(pag.15 Ctu).
pagina 8 di 13 In relazione all'esecuzione del trattamento, hanno ritenuto che “ Sono stati incongruamente estratti due canini (3.3 e 4.3), due premolari (3.4 e 4.4) ed un molare (4.5) dell‟arcata inferiore. Denti che potevano essere risparmiati e che, sottoposti a trattamento endodontico e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, potevano offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata dell‟arcata inferiore. Per quanto riguarda l'arcata superiore, era prospettabile una riabilitazione alternativa a quella concretamente attuata dagli odierni convenuti, ossia il confezionamento di una protesi totale mobile. Il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica limitatamente allinserimento degli impianti protesici: infatti lesame clinico e le immagini fotografiche allegate evidenziano il fallimento della successiva riabilitazione protesica: il manufatto protesico non presenta dei rapporti occlusali corretti;
il disegno occlusale è assente riducendo le capacità masticatorie;
il manufatto protesico non permette una corretta igiene orale (pagg.14-15 Ctu).
Sul punto della sussistenza del nesso causale, i CTU hanno chiarito che “Un differente approccio terapeutico da parte dei sanitari avrebbe consentito la salvaguardia di cinque elementi dentari naturali dell'arcata inferiore, con successivo impianto di protesi combinata. Analoga considerazione per quanto concerne l'arcata superiore, ove si consideri che i sanitari avrebbero potuto optare per un trattamento meno invasivo qual è l'applicazione di una protesi totale mobile.
Sul punto della quantificazione del danno residuato, hanno cosi concluso “ La incongrua estrazione dei cinque elementi dentari dell'arcata inferiore configurano un danno biologico permanente, da responsabilità civile professionale di terzi, valutabile nella misura del 5% (cinque percento) del totale.
Si ravvisa un danno biologico temporaneo al 50% nella misura di giorni 20 (venti). Da rimborsare le spese già sostenute per la passata riabilitazione protesica, effettuata in maniera non corretta. Poiché deve essere prevista una nuova riabilitazione protesica, si prospetta il costo della protesizzazione provvisoria, pari a circa 3000,00 euro al valore attuale, nonché il costo della protesizzazione definitiva, prevedibile in circa 6.000,00 euro al valore attuale. L'esecuzione di tali nuovi manufatti determinerà un disagio temporaneo del paziente valutabile in 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al
50%”( pag. 16 Ctu).
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che pagina 9 di 13 non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza
è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013
n. 20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n.
16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del
31/8/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
Pertanto, alla luce degli esiti della CTU in atti, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perchè logici ed adeguatamente motivati, deve ritenersi acclarata la responsabilità dei sanitari del
[...] per i postumi riportati dal in conseguenza della malpractice così Controparte_1 Parte_1 accertata e, pertanto, lo stesso deve essere condannato al risarcimento del danno subito.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno, tenuto conto che all'epoca dei fatti Parte_1 aveva 55 anni (13 marzo 2018), avendo i CTU accertato un danno biologico permanente nella misura del 5%, si può liquidare l'importo di € 5.506,18, cui cui deve aggiungersi per l'invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 20), la somma di € 552,40, per un totale di € 6.058,58. pagina 10 di 13 A tale somma occorre aggiungere, ancora, quanto previsto dal citato art.139 C.d.a., ossia un risarcimento riconoscibile all'attore a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr. Cass. Sez.3 n. 901 del
17/0172018; Sent. N. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
La forma di personalizzazione del danno biologico ha in particolare trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo test. Cod ass, secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo ma richiede da parte del giudice la specifica individuazione di circostanze particolari riferibili al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.
Nel presente giudizio, il ricorrente non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
Si ritiene, quindi, di poter liquidare in favore d l'ulteriore somma di € 1.835,21 determinata nella misura del 33,33% con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il 2025
e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame quali sopra evidenziate.
Tuttavia, alla luce del buon esito degli inserimenti implantari, va riconosciuta, inoltre, la restituzione parziale del compenso richiesto dal (cfr. Piano Odontoiatrico del 12.01.2018 in atti), che CP_1 si determina nell'importo di euro 5.100.00. pagina 11 di 13 Ne consegue, dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscersi in favore del ricorrente risulta complessivamente pari a € 12.993,79. .
E' necessario, ora, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale ( estrazioni del 13.03.2018) e quella finale (30 giugno 2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine
(v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).
Di conseguenza, partendo dall'importo complessivo di euro 12.993,79 devalutato alla data del fatto
(13.03.2018) in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione si ottiene l'importo di euro 10.891,62; sulla predetta somma decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (13.03.2018) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (30 giugno 2025): l'importo finale è così pari a
€ 14.362,22. pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, a titolo di
[...] risarcimento del danno subìto a corrispondere a la somma di euro Parte_1
14.362,22 secondo i criteri di cui in motivazione ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.540,00 per compensi, di euro
406,50 per spese, importo comprensivo del contributo unificato, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e a rifondere le spese di atp che si liquidano in euro
1.300,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario per spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e rimborso spese di ctp (previa esibizione delle relative fatture) in sede di atp:
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente il n. 58791 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Parte_1 C.F._1
Ciuffetelli del Foro di L'Aquila con studio in Via Goriano Valle n. 10, presso cui è elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Reggio Emilia alla Via Fratelli Cervi 78/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Lerro e dall'Avv. Francesco Brasca entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Flaminia n. 732
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte ricorrente: “Visti gli esiti della C.T.U. depositata all'esito del richiamato procedimento per A.T.P., dichiarata l'utilizzabilità dell'elaborato, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto come dedotta in premessa Controparte_1
pagina 1 di 13 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti come quantificati e meglio specificati nella su estesa proposta conciliativa, in uno con il rimborso delle spese sostenute, anche per le consulenze tecniche d'ufficio e di parte, le spese legali e le restituzioni delle somme sborsate per le cure mal fatte per l'importo complessivo di € 35.795,02, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della fase eventuale istruttoria, oltre interessi compensativi a decorrere dalla domanda giudiziale per a.t.p. come per legge;
2. condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese e competenze per la difesa nel presente giudizio, oltre quelle per l'a.t.p. da liquidarsi in questa sede;
per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare - Disporre il mutamento del rito
e per l'effetto fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.. Nel Merito Nei confronti del Sig. Parte_1
In via principale - Rigettare le domande formulate dal Sig. perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto condannarlo alla refusione delle spese di lite. In via subordinata - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta dal Sig. limitare l'obbligo Parte_1 risarcitorio del in proporzione all'ipotetico contributo Controparte_1 causale ascrivibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, depositato all'esito dell'espletamento di Atp con n. Rg. 32724/20,
[...]
conveniva in giudizio il al fine di vederne accertata Parte_1 Controparte_1
e dichiarata la responsabilità contrattuale in relazione ai trattamenti odontoiatrici da lui ricevuti, a seguito di un piano di trattamento, a partire dal 13.03.2018, con la conseguente condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore.
Nel procedimento per Atp l'odierno ricorrente aveva dedotto quanto segue:
- che, al fine di risolvere problemi legati alla dentatura, consistenti in difficoltà nella masticazione, e di migliorare l'estetica del sorriso, si rivolgeva al di Reggio Controparte_1
Emilia, clinica privata specializzata nella branca dell'implantologia, ove si sottoponeva a visita ed esami radiografici;
-che gli odontoiatri del Centro gli proponevano, come unica opzione, l' estrazione di tutti gli elementi dentari di entrambe le arcate, con successivo confezionamento di protesi avvitate mod. Toronto Bridge;
-che, confidando nel buon nome del Centro medico e condividendo il relativo preventivo, rassicurato circa le prospettive del buon esito e dei risultati attesi in via definitiva, accettava il piano terapeutico in data 12 gennaio 2018;
pagina 2 di 13 -che, iniziato il piano terapeutico, in data 13.3.2018 veniva sottoposto all'estrazione di tutti gli elementi dentari (arcata superiore e inferiore), anche di quelli che, invece, si sarebbero potuti curare con terapie di tipo conservativo;
-che in data 14.5.2018 effettuava una TAC a doppia scansione e in data 19.6.2018 e veniva sottoposto ad intervento mediante l'inserimento di impianti dentari, sia dell'arcata superiore che inferiore, con contestuale applicazione di protesi a carico immediato che venivano avvitate a distanza di circa due ore dall'inserimento delle fixture implantari;
-che, nel lungo periodo intercorso tra l'estrazione degli elementi dentari e l'installazione delle protesi, era costretto ad alimentarsi con una dieta liquida, soffrendo, altresì, del disagio estetico, in quanto la protesi temporanea risultava palesemente finta;
-che, subito dopo l'intervento, lamentava difficoltà della masticazione, nel sorriso e nell'eloquio che imponevano interventi correttivi presso il Centro Medico;
-che, non avendo trovato una soluzione alle problematiche riscontrate, il si rivolgeva ad altri Parte_1 professionisti odontoiatri che mettevano in evidenza la inopportunità della estrazione completa degli elementi dentari naturali e l'errata esecuzione dei nuovi impianti ritenuti, tra l'altro, di scarsa qualità;
-che, pertanto, si rivolgeva per una consulenza medico legale al dott. che, valutando la Persona_1 situazione del paziente, esaminando anche le radiografie precedenti, censurava la condotta degli odontoiatri che avevano, senza che vi fosse alcuna indicazione terapeutica, proceduto all'estrazione di tutti i denti, compresi quelli curabili, nonché, per la parte esecutiva del trattamento, l'erronea applicazione degli impianti dentali e la loro scarsa qualità;
-che in data 19.2.2019 inoltrava formale diffida al con richiesta del Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, ma il Centro contestava gli addebiti, chiedendo il saldo delle prestazioni odontoiatriche;
-che, tuttavia, il Centro Medico invitava il (che si recava all'appuntamento) per il giorno Parte_1
14.6.2019, per la sistemazione delle protesi;
-che, successivamente, in data 25.11.2019, veniva sostituito l'impianto con un altro, risultato poi identico agli altri, che dopo pochi mesi iniziava a dare problemi, fino al cedimento dello stesso, come attestato dalla pec inoltrata in data 12.2.2020;
-che a tutt'oggi permangono le condizioni critiche acclarate, tra l'altro, dal dott. nella cui Persona_1 perizia così concludeva:“è assolutamente acclarata la responsabilità contrattuale del
[...]
e degli odontoiatri che all'interno del centro hanno materialmente Controparte_1 praticato le terapie odontoiatriche, certamente ingiustificate quanto all'indicazione ed errate nella
pagina 3 di 13 realizzazione” specificando, inoltre, che, “le predette condizioni dentarie determinano la necessità della realizzazione di un idoneo e nuovo manufatto protesico”;
-che il dott. procedeva alla quantificazione dei danni derivanti dai trattamenti odontoiatrici Per_1 errati: danno emergente pari ad € 9.000,00, pari alle spese sostenute;
invalidità temporanea - 10 giorni al
100% della totale;
- 50 giorni al 75% della totale;
- 150 giorni al 25 % della totale;
invalidità permanente determinata complessivamente nel 36% così suddivisa: - 6% della totale per Disturbi Temporo
Mandibolari (DTM) algo-miofacciali; - 30% della totale per l'estrazione di tutti gli elementi naturali del prima del trattamento, che hanno prodotto un indebolimento permanente dell'apparato Parte_1 masticatorio.
Tanto premesso il ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, che veniva iscritto al n. 32724/20 e istruito con CTU medico legale, con la nomina del dott. Persona_2
specialista in medicina legale, e del dott. , specialista in odontostomatologia.
[...] Persona_3
Considerata sussistente una responsabilità in capo ai sanitari del per i fatti Controparte_1 sopradescritti, tenuto conto degli esiti della CTU svolta in Atp, incardinava, quindi, Parte_1 il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta imperita e negligente dei sanitari della struttura convenuta.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo Controparte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in relazione agli asseriti danni richiesti dal ricorrente, il quale, a differenza di quanto contestato, aveva ottenuto, dopo l'intervento odontoiatrico, il miglioramento della patologia lamentata, raggiungendo la completa riabilitazione delle arcate.
Veniva disposto il mutamento del rito e con ordinanza del 06.06.2022, alla luce degli atti di causa e della
CTU espletata nel procedimento per ATP, il Giudice formulava ex art. 185 bis c.p.c una proposta conciliativa alla quale non aderiva il Centro Medico convenuto.
Successivamente questo Giudice, designato per la trattazione del presente giudizio, celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione senza termini, per espressa rinuncia delle parti.
*********
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
L'odierno ricorrente ha censurato nei confronti dei sanitari del la Controparte_1 presunta sussistenza di profili di responsabilità in relazione ai trattamenti eseguiti con imperizia e negligenza da parte dei professionisti odontoiatri presso la predetta struttura, a causa dei quali, egli avrebbe subito dei postumi di natura permanente.
pagina 4 di 13 Occorre, preliminarmente qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_2
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato
(Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Secondo la giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. e il CP_2 Pt_2 rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante andava inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 ha poi escluso la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, aveva creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge Balduzzi, la materia della responsabilità civile dovesse restare ancorata all'interpretazione consolidatasi sulla natura contrattuale della responsabilità del medico oltre che della struttura sanitaria da contatto sociale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente riconosciuto come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata sancita invece in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella
Legge Gelli che aveva proprio inteso innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, è chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale, confermando, invece, per quanto concerne quella della struttura sanitaria, che il legislatore non ha apportato modifiche, restando ancorata a precedente giurisprudenza di legittimità, per cui questa risponde a titolo di responsabilità contrattuale.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e
2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. pagina 5 di 13 Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019,l a Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. E in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Definita la natura contrattuale della responsabilità del Centro Medico convenuto, occorre valutare quanto emerso dalla relazione peritale svolta in sede di Atp, ed in particolare se sia stato accertato il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno asseritamente subito dal ricorrente.
I consulenti nominati in sede di Atp, nella persona del dott. , specialista in Medicina Persona_4
Legale, e del dott. specialista in chirurgia odontostomatologica, hanno Persona_3 preliminarmente esposto la situazione clinica del paziente, ponendola in relazione con lo stato preesistente ai trattamenti odontoiatrici subiti.
Il , in data 13.3.2018, era stato sottoposto all'estrazione di tutti gli elementi dell'arcata Parte_1 dentaria superiore ed inferiore, nonostante, alcuni degli elementi dentari, valutando le radiografie, si sarebbero potuti trattare con terapie conservative, evitando, così, l'estrazione.
Ed invero, la condizione clinica risultante dalle indagini eseguite nella fase pre-operatoria, avrebbe richiesto una opportuna valutazione delle diverse opzioni terapeutiche adottabili.
I consulenti hanno rilevato, tra la documentazione sanitaria, la presenza della cartella clinica dettagliata, ove, tuttavia, manca il consenso informato relativo all'estrazione degli elementi dentari, o l'indicazione ad un diverso piano di trattamento, essendoci, soltanto, un consenso al trattamento implanto-protesico.
Ciò posto, hanno ritenuto non corretta la diagnosi formulata sul paziente, atteso che, valutando la rx orto panoramica dell'epoca, hanno evidenziato come gli elementi dentari dell'arcata inferiore 4.3, 4.4, 4.5 e
3.3, 3.4, potessero essere recuperati con terapia conservativa: tali elementi, sottoposti a trattamento endodontico e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, potevano offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata dell'arcata inferiore.
Hanno quindi spiegato che, in relazione all'arcata superiore, tenuto conto che non vi erano soluzioni terapeutiche diverse dall'estrazione di tutti gli elementi, sarebbe stato più idoneo proporre al paziente una riabilitazione consistente nel confezionamento di una protesi totale mobile. Di conseguenza, per effettuare una corretta diagnosi, prima delle estrazioni multiple, si sarebbero dovute prendere le impronte, sviluppando dei modelli in gesso, eseguendo una ceratura diagnostica. Tali passaggi non risultano nella documentazione in atti, come non c'è stata, da parte del paziente, l'acquisizione di un consenso informato circa i possibili piani terapeutici volti al recupero degli elementi dentari residui, essendoci, soltanto, come unico piano terapeutico, proposto alla prima visita, l'estrazione di tutti gli elementi dentari delle due pagina 6 di 13 arcate, con successiva riabilitazione implanto-protesica ( in cartella era stato annotato che era stato ottenuto un consenso verbale per l'estrazione di 23 elementi dentari ed un consenso scritto dettagliato per l'intervento di implantologia).
I Ctu hanno osservato che il trattamento odontoiatrico scelto, quale unica opzione dai convenuti, rappresentasse quello più rischioso perché gravato da una fase chirurgica con le sue possibili complicanze, evidenziando che “Il trattamento implanto-protesico proposto, confrontato con gli altri possibili trattamenti, presentava maggiori difficoltà anche di tipo riabilitativo-protesico, che dovevano essere dettagliatamente spiegate al paziente e comprese dallo stesso prima di dare inizio alle cure. Il trattamento scelto richiedeva inoltre una specifica competenza professionale, trattandosi di una riabilitazione protesica completa delle due arcate, supportata da impianti. Sulla base di quanto riportato in cartella clinica, il paziente è stato trattato da diverse figure professionali e risulta quindi difficile determinare l‟esperienza dei singoli professionisti”.
Per ci' che attiene all'inserimento degli impianti, tenuto conto delle indagini radiografiche, hanno ritenuto lo stesso conforme alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.
Di contro, sempre in base agli esami radiografici, hanno censurato l'esecuzione del lavoro di riabilitazione protesica rilevando nello specifico: “Il manufatto protesico non presenta dei rapporti occlusali corretti;
il disegno occlusale è assente riducendo le capacità masticatorie;
il manufatto protesico non permette inoltre una corretta igiene orale. Deve quindi essere prevista una nuova riabilitazione protesica, previa determinazione dei corretti rapporti occlusali. Bisogna prevedere quindi una fase iniziale, diagnostica con l'utilizzo di protesi provvisorie e solo successivamente sarà possibile la costruzione di nuove protesi. Considerando i costi, deve essere valutato il costo della protesizzazione provvisoria, circa 3000,00 euro, e deve essere valutato il costo della protesizzazione definitiva, prevedibile in circa 6.000,00 euro. L'esecuzione di tali nuovi manufatti determinerà un disagio temporaneo del paziente valutabile in 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%”.
In relazione al danno biologico permanente residuato al ricorrente, i CTU hanno dedotto che “gli elementi 4.3, 4.4, 4.5 e 3.3, 3.4 erano recuperabili ed in tal modo, sottoposti a trattamento endodontico
e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, avrebbero potuto offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata dell'arcata inferiore. Pertanto risultano essere stati incongruamente estratti due canini (3.3 e 4.3), due primi premolari (3.4 e 4.4) ed un primo molare (4.5) dell'arcata inferiore. La guida per la valutazione del danno biologico permanente, pubblicata dalla Società Italiana di Medicina
Legale (SIMLA) nel 2016, valuta nella misura del 2% la perdita del canino inferiore, nella misura dell‟1,25% la perdita del primo premolare e nella misura del 2% la perdita del primo molare.
Considerato che si tratta di due canini, due premolari ed un molare, la somma aritmetica del valore dei pagina 7 di 13 singoli elementi estratti dà luogo ad un valore numerico pari al 9%. Va tuttavia rilevato come gli impianti protesici siano stati eseguiti in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica e gli esami radiografici successivi confermano il successo della procedura implantologica dovendosi, al contrario, esprimere un giudizio negativo relativamente alla riabilitazione protesica, per i molteplici motivi sopra esposti, di tal ché deve essere prevista una nuova riabilitazione protesica. Tuttavia il successo della procedura implantologica allevia il danno ma non giustifica la condotta dei sanitari convenuti là dove si sono cimentati nella procedura di estrazione estesa agli elementi dell'arcata inferiore che avrebbero potuti essere risparmiati e recuperati per una protesi combinata. Ferma restando l'ovvia considerazione che un manufatto protesico non può assurgere al rango di un elemento naturale ingiustamente estratto. Né, daltro canto, i medesimi elementi estratti possono essere valutati nella pienezza del punteggio previsto in considerazione del fatto che, ove anche risparmiati, comunque avrebbero necessitato di trattamento endodontico”(pag. 13 Ctu).
In base a tali considerazioni, i consulenti hanno valutato un danno biologico permanente nella misura del
5%, e un danno biologico temporaneo al 50% di giorni 20, quest'ultimo, dato dagli eventi subiti per le problematiche legate all'insuccesso della riabilitazione protesica, riconoscendo, altresì, il rimborso delle spese relative alla riabilitazione protesica, nonché il costo della protesizzazione provvisoria e della protesizzazione definitiva.
In conclusione, i CTU, rispondendo puntualmente ai quesiti oggetto di ATP, hanno ritenuto non corretta la diagnosi formulata sul : “Le indagini cliniche e strumentali pre-trattamento sono state Parte_1 incomplete e la diagnosi formulata non risulta corretta: non risultano rilevate le impronte né sviluppati dei modelli in gesso;
nemmeno risulta effettuata una ceratura diagnostica prospettando al paziente le diverse opzioni terapeutiche”(pag. 14 Ctu).
Alla stessa stregua hanno censurato la scelta del trattamento praticato dagli odontoiatri del CP_1
evidenziando che “La scelta del trattamento, da parte dei sanitari della struttura convenuta,
[...] non è condivisibile in quanto alcuni elementi dentari dell'arcata inferiore erano recuperabili. Tali elementi, sottoposti a trattamento endodontico e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, potevano offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata. Per quanto riguarda l'arcata superiore, probabilmente non c'erano alternative all'estrazione di tutti gli elementi dentari. C'era comunque una riabilitazione alternativa ovvero la protesi totale mobile. Non è presente il consenso all‟estrazione degli elementi dentari, né tantomeno è descritta la proposta di un diverso piano terapeutico rispetto a quello concretamente attuato. L‟unico consenso del paziente presente in cartella clinica è quello relativo al trattamento implanto-protesico”(pag.15 Ctu).
pagina 8 di 13 In relazione all'esecuzione del trattamento, hanno ritenuto che “ Sono stati incongruamente estratti due canini (3.3 e 4.3), due premolari (3.4 e 4.4) ed un molare (4.5) dell‟arcata inferiore. Denti che potevano essere risparmiati e che, sottoposti a trattamento endodontico e ricostruiti con perno-moncone e corona protesica, potevano offrire l'ancoraggio per una protesi mobile combinata dell‟arcata inferiore. Per quanto riguarda l'arcata superiore, era prospettabile una riabilitazione alternativa a quella concretamente attuata dagli odierni convenuti, ossia il confezionamento di una protesi totale mobile. Il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica limitatamente allinserimento degli impianti protesici: infatti lesame clinico e le immagini fotografiche allegate evidenziano il fallimento della successiva riabilitazione protesica: il manufatto protesico non presenta dei rapporti occlusali corretti;
il disegno occlusale è assente riducendo le capacità masticatorie;
il manufatto protesico non permette una corretta igiene orale (pagg.14-15 Ctu).
Sul punto della sussistenza del nesso causale, i CTU hanno chiarito che “Un differente approccio terapeutico da parte dei sanitari avrebbe consentito la salvaguardia di cinque elementi dentari naturali dell'arcata inferiore, con successivo impianto di protesi combinata. Analoga considerazione per quanto concerne l'arcata superiore, ove si consideri che i sanitari avrebbero potuto optare per un trattamento meno invasivo qual è l'applicazione di una protesi totale mobile.
Sul punto della quantificazione del danno residuato, hanno cosi concluso “ La incongrua estrazione dei cinque elementi dentari dell'arcata inferiore configurano un danno biologico permanente, da responsabilità civile professionale di terzi, valutabile nella misura del 5% (cinque percento) del totale.
Si ravvisa un danno biologico temporaneo al 50% nella misura di giorni 20 (venti). Da rimborsare le spese già sostenute per la passata riabilitazione protesica, effettuata in maniera non corretta. Poiché deve essere prevista una nuova riabilitazione protesica, si prospetta il costo della protesizzazione provvisoria, pari a circa 3000,00 euro al valore attuale, nonché il costo della protesizzazione definitiva, prevedibile in circa 6.000,00 euro al valore attuale. L'esecuzione di tali nuovi manufatti determinerà un disagio temporaneo del paziente valutabile in 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al
50%”( pag. 16 Ctu).
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che pagina 9 di 13 non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza
è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013
n. 20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n.
16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del
31/8/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
Pertanto, alla luce degli esiti della CTU in atti, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perchè logici ed adeguatamente motivati, deve ritenersi acclarata la responsabilità dei sanitari del
[...] per i postumi riportati dal in conseguenza della malpractice così Controparte_1 Parte_1 accertata e, pertanto, lo stesso deve essere condannato al risarcimento del danno subito.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno, tenuto conto che all'epoca dei fatti Parte_1 aveva 55 anni (13 marzo 2018), avendo i CTU accertato un danno biologico permanente nella misura del 5%, si può liquidare l'importo di € 5.506,18, cui cui deve aggiungersi per l'invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 20), la somma di € 552,40, per un totale di € 6.058,58. pagina 10 di 13 A tale somma occorre aggiungere, ancora, quanto previsto dal citato art.139 C.d.a., ossia un risarcimento riconoscibile all'attore a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr. Cass. Sez.3 n. 901 del
17/0172018; Sent. N. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
La forma di personalizzazione del danno biologico ha in particolare trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo test. Cod ass, secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo ma richiede da parte del giudice la specifica individuazione di circostanze particolari riferibili al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.
Nel presente giudizio, il ricorrente non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
Si ritiene, quindi, di poter liquidare in favore d l'ulteriore somma di € 1.835,21 determinata nella misura del 33,33% con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il 2025
e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame quali sopra evidenziate.
Tuttavia, alla luce del buon esito degli inserimenti implantari, va riconosciuta, inoltre, la restituzione parziale del compenso richiesto dal (cfr. Piano Odontoiatrico del 12.01.2018 in atti), che CP_1 si determina nell'importo di euro 5.100.00. pagina 11 di 13 Ne consegue, dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscersi in favore del ricorrente risulta complessivamente pari a € 12.993,79. .
E' necessario, ora, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale ( estrazioni del 13.03.2018) e quella finale (30 giugno 2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine
(v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).
Di conseguenza, partendo dall'importo complessivo di euro 12.993,79 devalutato alla data del fatto
(13.03.2018) in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione si ottiene l'importo di euro 10.891,62; sulla predetta somma decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (13.03.2018) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (30 giugno 2025): l'importo finale è così pari a
€ 14.362,22. pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, a titolo di
[...] risarcimento del danno subìto a corrispondere a la somma di euro Parte_1
14.362,22 secondo i criteri di cui in motivazione ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.540,00 per compensi, di euro
406,50 per spese, importo comprensivo del contributo unificato, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e a rifondere le spese di atp che si liquidano in euro
1.300,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario per spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge e rimborso spese di ctp (previa esibizione delle relative fatture) in sede di atp:
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
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