Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 465/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 465/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Francesco Saccomanno, ed elettivamente domiciliato in Rosarno (RC), alla Via Tito Speri n. 8
nei confronti di
partita IVA , con sede in Roma alla Via Mario Controparte_1 P.IVA_1
Carucci n. 31, quale procuratore di rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Antonio U. Petraglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Aureliana n. 2
c.f. , nonché Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_5 C.F._3
1
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_6
C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 1419/2018, pubblicata il Parte_1
19/11/2018, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 360/2012 R.G. con la quale è stata rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca convenuta, la quale non ha riconosciuto agli istanti il beneficio della sospensione dei pagamenti di cui all'art. 20, legge n. 44/1999.
Il giudice ha ritenuto che la disposizione di legge debba essere interpretata restrittivamente in considerazione della sua eccezionalità e, pertanto, la sospensione è da riferirsi ai pagamenti da effettuarsi nell'arco temporale di un anno dalla data del verificarsi dell'evento lesivo. Dunque, il giudice di prime cure ha statuito che il decreto prefettizio del 30.3.2010 – con il quale era stato accordato il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo scadute nel periodo compreso tra il 20.10.2009 e il 20.10.2010 – è stato prorogato per due volte ma con riferimento alle medesime scadenze.
- Domanda dell'appellante
2 Corte d'Appello
Con il primo motivo d'appello, critica la sentenza nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto la sospensione limitata solamente al periodo tra il 20/10/2009
e il 20/10/2010. Deduce in proposito che, così interpretata, la disposizione di legge contravviene alla sua ratio, che tende ad evitare che il soggetto usurato possa essere aggredito del creditore usuraio.
Con il secondo motivo, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito la mancanza di una tempestiva domanda in merito all'accertamento dell'usura. Deduce, in proposito, che non vi è mai stata intenzione di proporre domanda in tal senso, ma la constatazione dell'avvenuto accertamento dell'usura sul rapporto in contestazione e l'inesistenza di debiti è stata finalizzata a contrastare quanto dedotto la controparte.
Con il terzo motivo, critica la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto, in merito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, che gli attori non hanno provato in modo specifico che i pagamenti effettuati superano la misura di 1/5 rispetto all'importo finanziato. Deduce in proposito che in sede di memoria di replica aveva affermato che il debito residuo del mutuo, pari ad € 548.812,24, era abbondantemente garantito dai beni ipotecati dal valore di € 2.202.768,07 al 2007. Inoltre, ha affermato che era stato saldato 1/5 del debito originario, avendo effettuato pagamenti per €
151.187,76.
- Difese dell' CP_1
Preliminarmente deduce che, a seguito di un contratto di cessione CP_1
di crediti stipulato in data 20 dicembre 2017, la ha Controparte_2
acquistato da MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.a., la titolarità pro-soluto di un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui rientra quello oggetto dell'odierno giudizio. La ha conferito l'incarico di Controparte_2
riscossione dei crediti ceduti ad Controparte_1
Rappresenta altresì che, trattandosi di atto di cessione di crediti in blocco, la
(cessionaria) non potrà essere ritenuta responsabile e Controparte_2
non potrà rispondere per qualsivoglia azione risarcitoria e/o restitutoria relativa ai contratti che hanno generato i crediti oggetto di cessione, rimanendo ferma l'eventuale esclusiva responsabilità della cedente.
3 Corte d'Appello
In merito al primo motivo d'appello, deduce che la circostanza che CP_1
il provvedimento prefettizio di sospensione del 30/3/2010 è stato prorogato per due volte e non ha determinato un'estensione della sospensione dei termini di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999 alle rate di mutuo successive al
20/10/2010. La duplice proroga del provvedimento prefettizio deve comunque ritenersi limitata ai termini di scadenza maturati entro un anno dalla data dell'evento lesivo che, nel caso in esame, decorre dal 20/10/2009.
In merito al secondo motivo d'appello, deduce che qualsivoglia CP_1
argomentazione in ordine alla eventuale previsione di interessi usurari in contratto è del tutto estranea ed inconferente rispetto al presente giudizio, atteso che tali questionisono state oggetto di altro giudizio, pendente presso il Tribunale di Locri.
Rispetto alla domanda di riduzione ipotecaria, l deduce che la CP_1
risultava in arretrato con il Controparte_7
pagamento delle rate di mutuo scadute il 31 dicembre 2010, il 30 giugno ed il
31 dicembre 2011 nonché il 30 giugno 2012. Conseguentemente, al 31 luglio
2012 il credito della banca ammontava a € 628.734,77. Ne deriva che non risultano eseguiti pagamenti parziali idonei a determinare l'estinzione di almeno il quinto del debito originario, pari ad € 700.000,00.
***
1.- Sulla sospensione dei termini ex art. 20 l. 44/99
1. Con il primo motivo d'appello, critica la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sospensione limitata al periodo tra il 20/10/2009 e il 20/10/2010.
Deduce in proposito che, così interpretata, la disposizione di legge contravviene alla sua ratio, che tende ad evitare che il soggetto usurato possa essere aggredito del creditore usuraio. Infatti, così l'usurato è esposto alle aggressioni del patrimonio da parte dell'usuraio per le scadenze successive al primo anno.
2. Il motivo è infondato.
L'art. 20 della l. 44/1999 ratione temporis vigente dispone che «A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli
4 Corte d'Appello
articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni».
Con parere del Prefetto di Reggio Calabria dell'1 aprile 2010, è stata accertata la sussistenza delle condizioni per la sospensione dei termini «che matureranno entro un anno dal 20/10/2009».
Successivamente, con i pareri del 29/10/2010 e 29/9/2011, è stata disposta
«la proroga di ulteriori trecento giorni dell'originario provvedimento n. prot. 22436 del 1° aprile 2010».
3. Ciò chiarito, non è condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui con i due provvedimenti di proroga si è determinata la sospensione di tutti i termini ricadenti nell'intero arco temporale rientrante tra il 30.03.2010 e il 16.12.2012.
Il riferimento all'originario provvedimento (…) del 1° aprile 2010 contenuto nel provvedimento del 29 settembre 2011 rende evidente che la proroga concessa attiene alla sospensione originaria – quindi ai termini maturati nell'anno dal 20 ottobre 2009 al 19 ottobre 2010 – e non ai nuovi termini maturati nell'anno successivo al 20 ottobre 2009.
In questo senso è significativo anche il rimando, operato nel provvedimento del 28 ottobre 2010 e nel provvedimento del 19 settembre 2011, alla circolare ministeriale n. 2436, che «ammette la possibilità di un rinnovo della sospensione dei termini».
Questa circostanza conferma che non è stata concessa la sospensione di nuovi termini, per un periodo ulteriore rispetto quello di un anno successivo all'evento lesivo, ma è stata prorogata l'originaria sospensione dei termini oggetto del primo provvedimento.
In questa direzione è anche il tenore della previsione normativa in questione, che consente la sospensione dei «termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo».
Secondo un generale canone interpretativo, un provvedimento va interpretato, ove possibile, nel senso conforme alla legge piuttosto che in un senso contrario alla previsione normativa.
5 Corte d'Appello
La lettera della disposizione dell'art. 20 della l. 44/1999, infatti, dispone la sospensione dei termini la cui scadenza si colloca entro un anno dall'evento lesivo (denuncia o conoscenza del primo atto processuale con cui si è avuto notizia di usura). Quindi il periodo in relazione al quale opera il beneficio in questione attiene all'anno successivo all'evento lesivo. Dunque la sospensione opera, secondo la previsione normativa, per i termini che scadono nell'anno successivo e non per i termini che scadono in un periodo ulteriore.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
2.- Sulla riduzione ipotecaria
1. contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in Parte_1 merito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, che gli attori non hanno provato in modo specifico che i pagamenti effettuati erano superiori ad 1/5 dell'importo finanziato. Deduce in proposito che in sede di memoria di replica aveva affermato che il debito residuo del mutuo, pari ad € 548.812,24, era abbondantemente garantito dai beni ipotecati dal valore di € 2.202.768,07 al
2007.Inoltre, ha affermato che era stato saldato 1/5 del debito originario avendo effettuato pagamenti per € 151.187,76.
2. Il motivo è infondato.
Sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio, gli attori hanno allegato di aver pagato 1/5 del debito originario, pari ad € 700.000,00.
A fronte di ciò, sarebbe stato onere della Banca contestare specificamente tale allegazione.
La Banca ha dedotto che «al 31 luglio 2012 il credito vantato, nei confronti di parte attrice, da risultava essere pari a complessivi € 628.734,77 = - di cui € 165.319,05 CP_8
= per rate scadute (comprensive di quota capitale ed interessi di ammortamento), €
458.018,73 d.P.R. 309/90 = per capitale residuo ed € 5.396,99 per interessi di mora».
Tale allegazione non costituisce idonea contestazione specifica della circostanza qui in rilievo, ossia il pagamento di 1/5 del debito, in quanto non indica il dato rilevante, ossia l'importo pagato, senza considerare gli accessori maturati.
6 Corte d'Appello
L'art. 2873 secondo comma c.c. consente la riduzione della ipoteca qualora siano avvenuti pagamenti parziali che abbiano estinto almeno il quinto del debito “originario”.
Ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 2875 c.c., a norma del quale il valore dei beni eccede la cautela – con conseguente riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2874 c.c. (ipotesi diversa da quella in oggetto, disciplinata dall'art. 2873 secondo comma c.c.) – se supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, “accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855 c.c.”.
Il testo dell'art. 2873 secondo comma c.c., la norma che qui viene in rilievo, nel fare riferimento al debito “originario”, con ogni evidenza impone di considerare l'importo iniziale del debito, dunque senza tener conto degli accessori successivamente maturati.
Dunque, il quinto del credito deve essere riferito al debito originario, ossia alla sorte capitale, senza tener conto degli interessi.
Così interpretato l'art. 2873 c.c., l'allegazione dell'attore, odierno appellante, appare specifica e, come tale, idonea a generare in capo alla parte convenuta in primo grado l'onere di specifica contestazione.
Onere di specifica contestazione non assolto dalla convenuta, in quanto la convenuta ha fatto riferimento al debito residuo ad una data successiva rispetto al contratto e tenendo conto anche degli interessi successivamente maturati.
Nella fattispecie in esame il principio di non contestazione opera in modo particolarmente pregnante, posto che la convenuta è nella piena conoscenza delle circostanze allegate.
L'inosservanza dell'onere di specifica contestazione circa il pagamento di almeno un quinto del debito originario – e la mancanza di prove di segno contrario – consente di ritenere provata tale circostanza, ossia il presupposto del diritto alla riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2873 secondo comma c.c.
Conseguentemente il motivo d'appello va accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto dell'appellante di ottenere la riduzione proporzionale dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2873 secondo comma c.c., ossia la riduzione proporzionale della somma per la quale è stata presa l'iscrizione.
3.- Sulle spese processuali
7 Corte d'Appello
1. La soccombenza reciproca – determinata dal rigetto della domanda riguardante la sospensione dei pagamenti di cui all'art. 20, legge n. 44/1999
e dall'accoglimento della domanda riguardante la riduzione dell'ipoteca – giustifica una compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria stanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellante alla riduzione proporzionale della somma per la quale è stata presa l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2873 secondo comma c.c.;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, 29.5.2025
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone
La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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