Versione
31 ottobre 1942
31 ottobre 1942
Art. 12. Piani regolatori generali intercomunali.
Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o piu' Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici puo', a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:
a) l'estensione del piano intercomunale da formare;
b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.
Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.
Deve inoltre essere comunicato ai podesta' degli stessi Comuni perche' deliberino circa la sua adozione.
Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale e' approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.
Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o piu' Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici puo', a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:
a) l'estensione del piano intercomunale da formare;
b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.
Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.
Deve inoltre essere comunicato ai podesta' degli stessi Comuni perche' deliberino circa la sua adozione.
Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale e' approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.
Commentario • 1
- 1. Assenza di piano attuativo ed edificazione dei terreniSentenza · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011 · 3.5494094
[…] L. 1150/1942; art 12 L.R. 12/2005); difetto di istruttoria; illogicità manifesta e irrazionalità; irrazionalità e contraddittorietà: la scelta di inserire l'area in una zona C è illogica essendo una zona completamente edificata; 3) Violazione di legge (artt 7, 12 e 17 L. 1150/1942; D.M. 1444/68; art 12 L.R. 12/2005; art 12 L. 241/90); eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta e irrazionalità: si rendeva necessaria una motivazione puntuale e precisa sulla scelta di prevedere uno standard superiore a quello di legge; 4) violazione di legge (artt 7 e segg. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 22/11/2010, n. 7304Provvedimento: […] 2) violazione dell'art. 12 della legge 1150/1942 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, per non avere il Comune di Besana ottenuto il consenso dal vicino Comune di Carate Brianza, necessario per la realizzazione del progetto viabilistico di cui è causa;Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- carenza di istruttoria·
- Piano di Governo del Territorio (PGT)·
- proporzionalità delle scelte urbanistiche·
- violazione art. 12 legge 1150/1942·
- violazione art. 7 legge 1150/1942·
- principio di proporzionalità·
- difetto di interesse ad agire·
- violazione art. 34 D.Lgs. 267/2000·
- spese di causa·
- sospendibilità delle delibere urbanistiche·
- effetti territoriali delle scelte urbanistiche·
- esproprio di aree·
- eccesso di potere·
- art. 100 c.p.c.