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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: RISI ANGELO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 661/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 3
e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503S100226 2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503S100226 2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2025 depositato il 13/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: "dichiarare l'illegittimità, totale o parziale - e per l'effetto disporre l'annullamento, totale o parziale - dell'avviso di accertamento"; "condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, aumentate degli interessi di legge, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, e alla restituzione del contributo unificato versato"
Appellato: "rigettare le eccezioni avanzate da controparte sia in via principale che subordinata, con conferma dell'appellata sentenza di primo grado. Con vittoria alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. T6503S100226/2022, notificato il 19 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza (Ufficio Controlli) contestò, per l'anno d'imposta 2017, un maggior valore della produzione ai fini IRAP pari ad euro 348.808,00 ed, ai fini IVA, il recupero dell'imposta indebitamente detratta pari ad euro 67.739,00 su operazioni ritenute oggettivamente / giuridicamente inesistenti per complessivi euro 307.906,00, assumendo la riqualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con la società
Società 1 S.r.l. (da appalto di servizi a somministrazione illecita di manodopera), sulla scorta di verifiche della Guardia di Finanza e delle correlate ricostruzioni istruttorie.
Esperito senza esito favorevole il procedimento deflattivo, la società Ricorrente_1 S.r.l. propose ricorso in primo grado dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di1° grado di Vicenza, chiedendo:
- in via principale, l'annullamento totale o parziale dell'atto impositivo e degli atti presupposti / connessi;
- in via subordinata, la riduzione della pretesa, con specifiche doglianze su imponibilità / detraibilità IVA, base IRAP, sanzioni.
Si costituì in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Vicenza definì il giudizio con Sentenza n. 544/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022, rigettando il ricorso.
Con atto di appello notificato il 22 maggio 2024, la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la decisione di 1° grado, chiedendone la riforma e insistendo per l'annullamento totale o, in subordine, parziale dell'avviso di accertamento n. T6503S100226/2022.
In sintesi, l'appellante:
contesta l'impianto probatorio e la qualificazione dei rapporti come somministrazione illecita;
⚫ deduce la genuinità dell'appalto e la rilevanza di elementi extratributari (anche di natura certificativa /
.
giudiziale) invocati a sostegno;
insiste, comunque, sull'infondatezza del recupero IVA, richiamando la neutralità dell'imposta, imponibilità
•
del corrispettivo anche a fronte di diversa qualificazione contrattuale e mancanza di frode / danno erariale;
⚫ censura altresì il recupero IRAP e, in subordine, la relativa quantificazione, oltre alla irrogazione delle sanzioni ed alla condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
In data 20 giugno 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 661/2024.
In data 12 luglio 2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo la conferma della Sentenza impugnata e ribadendo che l'attività della Società_1 S.r.l. sarebbe stata priva di autonoma organizzazione e rischio d'impresa, risolvendosi nella sola gestione amministrativa della manodopera, con conseguente inesistenza (anche giuridica) delle prestazioni fatturate e legittimità delle riprese IVA/IRAP e delle sanzioni.
In data 7 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1) Oggetto devoluto e perimetro della decisione
Il giudizio d'appello ha ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento n. T6503S100226/2022 (periodo d'imposta 2017) nella parte in cui:
- ai fini IRAP, ridetermina un maggior valore della produzione di € 348.808,00;
- ai fini IVA, recupera IVA detratta per € 67.739,00 su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per
€ 307.906,00, con richiamo all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n., 633.
2) Ricostruzione fattuale essenziale e tesi contrapposte
La pretesa erariale muove dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Ravenna, incentrato sulla società Società 1 s.r.l., ritenuta (per gli anni 2013 - 2017) soggetto che avrebbe somministrato illecitamente manodopera mediante "pseudo appalti", limitandosi alla gestione amministrativa dei lavoratori, mentre l'impiego effettivo e l'organizzazione operativa sarebbero rimasti in capo alle aziende committenti.
Su tale base l'Agenzia delle Entrate sostiene che la divergenza tra "realtà fattuale" (somministrazione abusiva) e "rappresentazione in fattura" (appalto) integrerebbe operazioni oggettivamente inesistenti, anche nella forma della c.d. inesistenza giuridica (negozio dissimulato), con conseguente indetraibilità IVA;
e che l'assetto produrrebbe vantaggi fiscali tra i quali l'imputazione di costo lavoro a "servizi" nochè la detrazione dell'IVA.
La società appellante replica, in sintesi, che la prestazione è comunque realmente avvenuta e che la categoria di "inesistenza giuridica” non può essere elevata a grimaldello per negare la detrazione;
e che il recupero dell'IVA viola neutralità e comporta una sostanziale duplicazione del prelievo, poiché l'IVA sarebbe stata assolta dal fornitore.
3) Capo IVA: fondatezza dell'appello - annullamento della ripresa e delle sanzioni
L'Ufficio tende a "semplificare" con modalità che il Collegio non ritiene di condividere perché qualificare diversamente il rapporto contrattuale non equivale, di per sé, a cancellare l'operazione dal mondo IVA.
3.1 Presupposto oggettivo IVA e "inesistenza": distinzione necessaria
La stessa ricostruzione erariale presuppone che i lavoratori siano stati effettivamente impiegati presso la committente e che sia stato corrisposto un prezzo;
ciò che viene contestato è il titolo / assetto giuridico
(appalto vs somministrazione) e la reale organizzazione del fornitore.
Al più, ricorre a una riqualificazione del contenuto economico
-giuridico della prestazione, non una prestazione "fantasma". Ne deriva che la tesi dell'inesistenza oggettiva (intesa come mancanza della prestazione) è logicamente incoerente con la premessa fattuale (prestazioni lavorative rese e remunerate).
La costruzione dell'inesistenza giuridica", per come argomentata dall'Ufficio, è da considerarsi oggettivamente non corretta.
3.2 Nullità / illiceità del contratto e irrilevanza automatica ai fini IVA
Anche a voler ritenere il rapporto come somministrazione illecita, ciò incide su profili lavoristici e civilistici, ma non comporta automaticamente l'esclusione della prestazione dal campo IVA. Difatti, nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto conta l'effettività economica dell'operazione (prestazione resa a fronte di corrispettivo), non la “purezza” del titolo civilistico.
Se così non fosse, basterebbe ogni contestazione sulla forma contrattuale per trasformare un'operazione reale in "inesistente" e, con un colpo solo, azzerare la neutralità dell'imposta.
3.3 Diritto alla detrazione: presupposti e onere dimostrativo
Il diritto alla detrazione (art. 19 D.P.R. 633/1972) può essere negato quando manca il presupposto oggettivo
(prestazione non resa); oppure quando ricorrono profili di frode / abuso con coinvolgimento consapevole del cessionario / committente (secondo i principi unionisti richiamati anche dalla difesa in appello).
L'appellante insiste proprio sul fatto che l'IVA sarebbe stata assolta dal fornitore e che negare la detrazione romperebbe la neutralità.
L'Ufficio, invece, fa discendere l'indetraibilità in via automatica dalla sola divergenza tra fattura e qualificazione del rapporto (appalto / somministrazione), qualificando la fattispecie come "inesistenza giuridica".
In mancanza della dimostrazione che l'operazione sia inesistente in senso sostanziale, ossia non resa, o che la detrazione sia invocata in un contesto fraudolento / abusivo con consapevolezza del committente, la detrazione non può essere disconosciuta solo perché "il contratto doveva chiamarsi in un altro modo".
3.4 Sanzioni IVA
Caduto il presupposto impositivo (recupero dell'IVA detratta), le sanzioni IVA - strutturalmente accessorie alla ripresa non possono sopravvivere e vanno annullate con essa.
-
4) Capo IRAP: infondatezza dell'appello - conferma della ripresa e delle sanzioni
Diverso il discorso IRAP: qui l'oggetto non è la "neutralità" dell'imposta (che non esiste in IRAP), bensì la corretta qualificazione funzionale del costo ai fini della base imponibile.
4.1 Base IRAP e riqualificazione del costo
Per i soggetti IRES, la base IRAP (art. 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è ancorata alle voci del conto economico, con regole proprie sulla rilevanza dei costi, In sintesi, i costi per il personale (voce
B.9) hanno un trattamento diverso rispetto ai costi per servizi (voce B.7).
Se il costo "per servizi” è, in realtà, un costo di lavoro esternalizzato privo di autonoma organizzazione del prestatore, la riqualificazione fiscale è fisiologica: altrimenti basterebbe cambiare etichetta contabile per cambiare l'imposta.
Ed è esattamente questo il nucleo della ricostruzione erariale. La Società _1 S.r.i. sarebbe stata priva di rischio e potere direttivo, limitandosi a gestione amministrativa, con lavoratori di fatto inseriti nel ciclo produttivo della committente.
4.2 Inidoneità delle censure d'appello sul punto IRAP
L'appellante tenta di neutralizzare l'effetto IRAP sostenendo, tra l'altro, che non vi sarebbe "danno erariale"
e criticando l'idea di un vantaggio da imputazione a servizi.
Ma l'IRAP è un tributo con specifiche regole di base imponibile. Se un costo che nella sostanza remunera lavoro è stato portato in deduzione come "servizio”, la ripresa è conseguenza naturale dell'impianto normativo.
Né persuade la richiesta subordinata di scorporare un presunto "margine" (ipotizzato, in tesi difensiva, nel
20%) quale quota imponibile IVA e deducibile IRAP.
E' prospettazione priva di una base istruttoria rigorosa nel caso concreto e, soprattutto, non inficia l'accertamento sul punto essenziale: la componente principale del costo riqualificata come costo lavoro.
L'Ufficio contesta, infatti, proprio l'impostazione "percentuale" come meramente ipotetica.
4.3 Sanzioni IRAP
Quanto alle sanzioni IRAP, l'appello invoca in via generale l'assenza di frode o l'incertezza; ma, una volta accertata la correttezza della ripresa, non emerge un quadro di obiettiva incertezza normativa tale da consentire l'annullamento delle sanzioni.
Si tratta di riqualificazione di costi in base a elementi fattuali (organizzazione, rischio, potere direttivo), non di interpretazione "oscura" della norma.
5) Spese di lite del grado
L'esito è parzialmente favorevole all'appellante (accoglimento sul capo IVA;
rigetto sul capo IRAP): ricorrono, dunque, i presupposti per la compensazione integrale delle spese del grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I -, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla società Ricorrente _1 S.r.l. ed in parziale riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Vicenza n. 544/03/22 annulla l'avviso di accertamento n.
T6503S100226/2022 (periodo d'imposta 2017) limitatamente alla determinazione dell'IVA e relative sanzioni;
la conferma limitatamente alla determinazione dell'IRAP e relative sanzioni.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Venezia il 7 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
NG SI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: RISI ANGELO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 661/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 3
e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503S100226 2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503S100226 2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2025 depositato il 13/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: "dichiarare l'illegittimità, totale o parziale - e per l'effetto disporre l'annullamento, totale o parziale - dell'avviso di accertamento"; "condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, aumentate degli interessi di legge, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, e alla restituzione del contributo unificato versato"
Appellato: "rigettare le eccezioni avanzate da controparte sia in via principale che subordinata, con conferma dell'appellata sentenza di primo grado. Con vittoria alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. T6503S100226/2022, notificato il 19 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza (Ufficio Controlli) contestò, per l'anno d'imposta 2017, un maggior valore della produzione ai fini IRAP pari ad euro 348.808,00 ed, ai fini IVA, il recupero dell'imposta indebitamente detratta pari ad euro 67.739,00 su operazioni ritenute oggettivamente / giuridicamente inesistenti per complessivi euro 307.906,00, assumendo la riqualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con la società
Società 1 S.r.l. (da appalto di servizi a somministrazione illecita di manodopera), sulla scorta di verifiche della Guardia di Finanza e delle correlate ricostruzioni istruttorie.
Esperito senza esito favorevole il procedimento deflattivo, la società Ricorrente_1 S.r.l. propose ricorso in primo grado dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di1° grado di Vicenza, chiedendo:
- in via principale, l'annullamento totale o parziale dell'atto impositivo e degli atti presupposti / connessi;
- in via subordinata, la riduzione della pretesa, con specifiche doglianze su imponibilità / detraibilità IVA, base IRAP, sanzioni.
Si costituì in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Vicenza definì il giudizio con Sentenza n. 544/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022, rigettando il ricorso.
Con atto di appello notificato il 22 maggio 2024, la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la decisione di 1° grado, chiedendone la riforma e insistendo per l'annullamento totale o, in subordine, parziale dell'avviso di accertamento n. T6503S100226/2022.
In sintesi, l'appellante:
contesta l'impianto probatorio e la qualificazione dei rapporti come somministrazione illecita;
⚫ deduce la genuinità dell'appalto e la rilevanza di elementi extratributari (anche di natura certificativa /
.
giudiziale) invocati a sostegno;
insiste, comunque, sull'infondatezza del recupero IVA, richiamando la neutralità dell'imposta, imponibilità
•
del corrispettivo anche a fronte di diversa qualificazione contrattuale e mancanza di frode / danno erariale;
⚫ censura altresì il recupero IRAP e, in subordine, la relativa quantificazione, oltre alla irrogazione delle sanzioni ed alla condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
In data 20 giugno 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 661/2024.
In data 12 luglio 2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo la conferma della Sentenza impugnata e ribadendo che l'attività della Società_1 S.r.l. sarebbe stata priva di autonoma organizzazione e rischio d'impresa, risolvendosi nella sola gestione amministrativa della manodopera, con conseguente inesistenza (anche giuridica) delle prestazioni fatturate e legittimità delle riprese IVA/IRAP e delle sanzioni.
In data 7 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1) Oggetto devoluto e perimetro della decisione
Il giudizio d'appello ha ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento n. T6503S100226/2022 (periodo d'imposta 2017) nella parte in cui:
- ai fini IRAP, ridetermina un maggior valore della produzione di € 348.808,00;
- ai fini IVA, recupera IVA detratta per € 67.739,00 su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per
€ 307.906,00, con richiamo all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n., 633.
2) Ricostruzione fattuale essenziale e tesi contrapposte
La pretesa erariale muove dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Ravenna, incentrato sulla società Società 1 s.r.l., ritenuta (per gli anni 2013 - 2017) soggetto che avrebbe somministrato illecitamente manodopera mediante "pseudo appalti", limitandosi alla gestione amministrativa dei lavoratori, mentre l'impiego effettivo e l'organizzazione operativa sarebbero rimasti in capo alle aziende committenti.
Su tale base l'Agenzia delle Entrate sostiene che la divergenza tra "realtà fattuale" (somministrazione abusiva) e "rappresentazione in fattura" (appalto) integrerebbe operazioni oggettivamente inesistenti, anche nella forma della c.d. inesistenza giuridica (negozio dissimulato), con conseguente indetraibilità IVA;
e che l'assetto produrrebbe vantaggi fiscali tra i quali l'imputazione di costo lavoro a "servizi" nochè la detrazione dell'IVA.
La società appellante replica, in sintesi, che la prestazione è comunque realmente avvenuta e che la categoria di "inesistenza giuridica” non può essere elevata a grimaldello per negare la detrazione;
e che il recupero dell'IVA viola neutralità e comporta una sostanziale duplicazione del prelievo, poiché l'IVA sarebbe stata assolta dal fornitore.
3) Capo IVA: fondatezza dell'appello - annullamento della ripresa e delle sanzioni
L'Ufficio tende a "semplificare" con modalità che il Collegio non ritiene di condividere perché qualificare diversamente il rapporto contrattuale non equivale, di per sé, a cancellare l'operazione dal mondo IVA.
3.1 Presupposto oggettivo IVA e "inesistenza": distinzione necessaria
La stessa ricostruzione erariale presuppone che i lavoratori siano stati effettivamente impiegati presso la committente e che sia stato corrisposto un prezzo;
ciò che viene contestato è il titolo / assetto giuridico
(appalto vs somministrazione) e la reale organizzazione del fornitore.
Al più, ricorre a una riqualificazione del contenuto economico
-giuridico della prestazione, non una prestazione "fantasma". Ne deriva che la tesi dell'inesistenza oggettiva (intesa come mancanza della prestazione) è logicamente incoerente con la premessa fattuale (prestazioni lavorative rese e remunerate).
La costruzione dell'inesistenza giuridica", per come argomentata dall'Ufficio, è da considerarsi oggettivamente non corretta.
3.2 Nullità / illiceità del contratto e irrilevanza automatica ai fini IVA
Anche a voler ritenere il rapporto come somministrazione illecita, ciò incide su profili lavoristici e civilistici, ma non comporta automaticamente l'esclusione della prestazione dal campo IVA. Difatti, nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto conta l'effettività economica dell'operazione (prestazione resa a fronte di corrispettivo), non la “purezza” del titolo civilistico.
Se così non fosse, basterebbe ogni contestazione sulla forma contrattuale per trasformare un'operazione reale in "inesistente" e, con un colpo solo, azzerare la neutralità dell'imposta.
3.3 Diritto alla detrazione: presupposti e onere dimostrativo
Il diritto alla detrazione (art. 19 D.P.R. 633/1972) può essere negato quando manca il presupposto oggettivo
(prestazione non resa); oppure quando ricorrono profili di frode / abuso con coinvolgimento consapevole del cessionario / committente (secondo i principi unionisti richiamati anche dalla difesa in appello).
L'appellante insiste proprio sul fatto che l'IVA sarebbe stata assolta dal fornitore e che negare la detrazione romperebbe la neutralità.
L'Ufficio, invece, fa discendere l'indetraibilità in via automatica dalla sola divergenza tra fattura e qualificazione del rapporto (appalto / somministrazione), qualificando la fattispecie come "inesistenza giuridica".
In mancanza della dimostrazione che l'operazione sia inesistente in senso sostanziale, ossia non resa, o che la detrazione sia invocata in un contesto fraudolento / abusivo con consapevolezza del committente, la detrazione non può essere disconosciuta solo perché "il contratto doveva chiamarsi in un altro modo".
3.4 Sanzioni IVA
Caduto il presupposto impositivo (recupero dell'IVA detratta), le sanzioni IVA - strutturalmente accessorie alla ripresa non possono sopravvivere e vanno annullate con essa.
-
4) Capo IRAP: infondatezza dell'appello - conferma della ripresa e delle sanzioni
Diverso il discorso IRAP: qui l'oggetto non è la "neutralità" dell'imposta (che non esiste in IRAP), bensì la corretta qualificazione funzionale del costo ai fini della base imponibile.
4.1 Base IRAP e riqualificazione del costo
Per i soggetti IRES, la base IRAP (art. 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è ancorata alle voci del conto economico, con regole proprie sulla rilevanza dei costi, In sintesi, i costi per il personale (voce
B.9) hanno un trattamento diverso rispetto ai costi per servizi (voce B.7).
Se il costo "per servizi” è, in realtà, un costo di lavoro esternalizzato privo di autonoma organizzazione del prestatore, la riqualificazione fiscale è fisiologica: altrimenti basterebbe cambiare etichetta contabile per cambiare l'imposta.
Ed è esattamente questo il nucleo della ricostruzione erariale. La Società _1 S.r.i. sarebbe stata priva di rischio e potere direttivo, limitandosi a gestione amministrativa, con lavoratori di fatto inseriti nel ciclo produttivo della committente.
4.2 Inidoneità delle censure d'appello sul punto IRAP
L'appellante tenta di neutralizzare l'effetto IRAP sostenendo, tra l'altro, che non vi sarebbe "danno erariale"
e criticando l'idea di un vantaggio da imputazione a servizi.
Ma l'IRAP è un tributo con specifiche regole di base imponibile. Se un costo che nella sostanza remunera lavoro è stato portato in deduzione come "servizio”, la ripresa è conseguenza naturale dell'impianto normativo.
Né persuade la richiesta subordinata di scorporare un presunto "margine" (ipotizzato, in tesi difensiva, nel
20%) quale quota imponibile IVA e deducibile IRAP.
E' prospettazione priva di una base istruttoria rigorosa nel caso concreto e, soprattutto, non inficia l'accertamento sul punto essenziale: la componente principale del costo riqualificata come costo lavoro.
L'Ufficio contesta, infatti, proprio l'impostazione "percentuale" come meramente ipotetica.
4.3 Sanzioni IRAP
Quanto alle sanzioni IRAP, l'appello invoca in via generale l'assenza di frode o l'incertezza; ma, una volta accertata la correttezza della ripresa, non emerge un quadro di obiettiva incertezza normativa tale da consentire l'annullamento delle sanzioni.
Si tratta di riqualificazione di costi in base a elementi fattuali (organizzazione, rischio, potere direttivo), non di interpretazione "oscura" della norma.
5) Spese di lite del grado
L'esito è parzialmente favorevole all'appellante (accoglimento sul capo IVA;
rigetto sul capo IRAP): ricorrono, dunque, i presupposti per la compensazione integrale delle spese del grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I -, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla società Ricorrente _1 S.r.l. ed in parziale riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Vicenza n. 544/03/22 annulla l'avviso di accertamento n.
T6503S100226/2022 (periodo d'imposta 2017) limitatamente alla determinazione dell'IVA e relative sanzioni;
la conferma limitatamente alla determinazione dell'IRAP e relative sanzioni.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Venezia il 7 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
NG SI