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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1723/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
nella persona dell'amministratrice di sostegno, , con l'avv. Laura Gatti, Parte_2
e
, C.F. nata a [...], il [...], nella persona CP_1 C.F._2
dell'amministratore di sostegno, avv. con l'avv. Guendalina Vigone;
CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 2.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che all'udienza del 2.7.2025 i coniugi, personalmente comparsi con i rispettivi difensori e amministratori di sostegno, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagliari (CA) il 4.6.1961, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. preso atto che i figli della coppia , , e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
25.6.1963, il 3.10.1966, il 27.3.1970 e il 2.5.1973) risultano maggiorenni e tutti ormai autosufficienti sul piano economico, secondo quanto concordemente rappresentato dai genitori;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
2 - pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli, ormai da lungo tempo maggiorenni, sono economicamente indipendenti e hanno trasferito altrove le rispettive residenze presso il proprio nucleo familiare.
3. La casa coniugale sita in Genova, via Ernesto Stassano 40/28, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane nella disponibilità esclusiva della medesima con tutti gli arredi;
CP_1
4. Il sig. ha già prelevato i propri effetti personali. Pt_1
5. Il camper di proprietà esclusiva della sig.ra tg. CD535CV è stato alienato a terzi e il CP_1
ricavato, dedotti i costi residui, è stato già paritariamente suddiviso tra i coniugi.
6. I coniugi, economicamente indipendenti, dichiarano di nulla aver a che pretendere l'uno dall'altra”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 421, parte II, serie A, anno 1961), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
nella persona dell'amministratrice di sostegno, , con l'avv. Laura Gatti, Parte_2
e
, C.F. nata a [...], il [...], nella persona CP_1 C.F._2
dell'amministratore di sostegno, avv. con l'avv. Guendalina Vigone;
CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 2.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che all'udienza del 2.7.2025 i coniugi, personalmente comparsi con i rispettivi difensori e amministratori di sostegno, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagliari (CA) il 4.6.1961, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. preso atto che i figli della coppia , , e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
25.6.1963, il 3.10.1966, il 27.3.1970 e il 2.5.1973) risultano maggiorenni e tutti ormai autosufficienti sul piano economico, secondo quanto concordemente rappresentato dai genitori;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
2 - pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli, ormai da lungo tempo maggiorenni, sono economicamente indipendenti e hanno trasferito altrove le rispettive residenze presso il proprio nucleo familiare.
3. La casa coniugale sita in Genova, via Ernesto Stassano 40/28, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane nella disponibilità esclusiva della medesima con tutti gli arredi;
CP_1
4. Il sig. ha già prelevato i propri effetti personali. Pt_1
5. Il camper di proprietà esclusiva della sig.ra tg. CD535CV è stato alienato a terzi e il CP_1
ricavato, dedotti i costi residui, è stato già paritariamente suddiviso tra i coniugi.
6. I coniugi, economicamente indipendenti, dichiarano di nulla aver a che pretendere l'uno dall'altra”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 421, parte II, serie A, anno 1961), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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