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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 277/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierantonio Parte_1 C.F._1
Cenci (C.F. ) e Glenda Benetti (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rebesani CP_1 C.F._4
(C.F. C.F._5
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e cessazione del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “ I signori e chiedono Parte_1 CP_1 congiuntamente che codesto Tribunale, Voglia OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto in data 16.09.1995 Parte_1 CP_1 matrimonio secondo il rito concordatario, in regime di separazione dei beni, annotato nei Registri pagina 1 di 7 dello Stato Civile del Comune di SI (VI), Anno 1995 Numero 12 Parte II Serie B Ufficio 1, mandando all'Ufficio di Stato Civile competente per l'esecuzione delle annotazioni di Legge, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE.
La casa familiare sita in SI (VI), Contrada Podestà n. 51 – di proprietà del sig. Persona_1
(padre del sig. e concessa in comodato alla famiglia - unitamente ai mobili, arredi e CP_1 pertinenze, rimane assegnata alla RA , con la quale vivrà la GL , Parte_1 Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_ Tale assegnazione, anche tenuto conto che la GL tra circa un anno avrà terminato gli studi e inizierà a lavorare, cesserà decorso il termine di 2 (due) anni dall'omologazione con sentenza della separazione. A tale data la RA si impegna a provvedere alla restituzione dell'immobile al Pt_1 sig. , libero e sgombero dai propri beni ed effetti personali. I coniugi con scrittura privata Persona_1 hanno concordato la divisione dell'arredo e degli oggetti acquistati nel corso del matrimonio che verrà eseguita al momento del rilascio della casa familiare.
3. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA GI NON ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTE.
La RA provvederà alle esigenze della GL , nata ad [...] il Parte_1 Persona_2
12.03.2002, relative al vitto e all'alloggio presso la casa coniugale, nonché al pagamento delle utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza, per i tempi di permanenza della GL (studentessa universitaria fuori sede) presso la suddetta abitazione. Per_ Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma CP_1 di euro 325,00 (trecentoventicinque) mensili, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla GL
(IBAN [...]), entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2025.
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
I signori e , concorreranno al pagamento delle spese straordinarie della CP_1 Parte_1 GL in misura pari, rispettivamente, al 65% e al 35%, secondo le modalità e i termini convenuti nel
“Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, cui le
Parti espressamente rimandano, anche con riferimento alla distinzione tra spese straordinarie che pagina 2 di 7 necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di preventiva concertazione, precisando che tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo ritengono comprese le spese per l'alloggio universitario in Ferrara e le relative spese per utenze domestiche. I coniugi concordano che le spese della benzina dell'auto in uso alla GL sono comprese nell'assegno mensile e quindi non rientrano nelle spese straordinarie.
I genitori potranno versare direttamente alla GL pro quota le spese straordinarie da sostenere, oppure potranno pagarle direttamente pro quota. Il genitore che eventualmente le avrà anticipate per intero invierà all'altro genitore, con cadenza bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi. Il rimborso della spesa per la quota di pertinenza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, formulata anche a mezzo mail, alle seguenti coordinare Iban di seguito indicate:
- Iban [...]; CP_1
- [...]. Controparte_2
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Divisione conti correnti e risparmi:
I coniugi dichiarano di aver già provveduto all'eliminazione della cointestazione dal c/c postale n.
50331404 e dal c/c n. 1000/00002448 acceso presso Intesa San Paolo s.p.a., ag. di SI (VI), e che nulla reciprocamente uno deve all'altro in ragione dei pregressi prelievi o pagamenti che hanno interessato i medesimi conti correnti.
Il sig. si obbliga a cedere, gratuitamente, la quota di comproprietà sull'autovettura CP_1
Hyundai mod. Kona – TG FW263RX, recandosi presso un'Agenzia pratiche auto individuata dalla RA entro il termine di mesi 3 (tre) dalla omologa della separazione personale. Le parti Pt_1 dichiarano che il presente trasferimento di quota è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, di talché troverà applicazione l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 Legge 74/1987. Gli emolumenti del PRA e i diritti di motorizzazione o dell'agenzia saranno a carico della sig.ra Pt_1
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con esonero da parte dei legali al vincolo della solidarietà previsto dall'art.13 L.P.
* * * pagina 3 di 7 Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data
16.09.1995, in regime di separazione dei beni, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di
SI (VI), Anno 1995 Numero 12 Parte II Serie B Ufficio 1, mandando all'Ufficio di Stato Civile competente per l'esecuzione delle annotazioni di Legge, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE.
La casa familiare sita in SI (VI), Contrada Podestà n. 51 – di proprietà del sig. Persona_1
(padre del sig. e concessa in comodato alla famiglia - unitamente ai mobili, arredi e CP_1 pertinenze, rimane assegnata alla RA , con la quale vivrà la GL , Parte_1 Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_ Tale assegnazione, anche tenuto conto che la GL tra circa un anno avrà terminato gli studi e inizierà a lavorare, cesserà decorso il termine di 2 (due) anni dall'omologazione con sentenza della separazione. A tale data la RA si impegna a provvedere alla restituzione dell'immobile al Pt_1 sig. , libero e sgombero dai propri beni ed effetti personali. I coniugi con scrittura privata Persona_1 hanno concordato la divisione dell'arredo e degli oggetti acquistati nel corso del matrimonio che verrà eseguita al momento del rilascio della casa familiare.
2. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA GI NON ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTE.
La RA provvederà alle esigenze della GL , nata ad [...] il Parte_1 Persona_2
12.03.2002, relative al vitto e all'alloggio presso la casa coniugale, nonché al pagamento delle utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza, per i tempi di permanenza della GL (studentessa universitaria fuori sede) presso la suddetta abitazione. Per_ Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma CP_1 di euro 325,00 (trecentoventicinque) mensili, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla GL
(IBAN [...]), entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
I signori e , concorreranno al pagamento delle spese straordinarie della CP_1 Parte_1
pagina 4 di 7 GL in misura pari, rispettivamente, al 65% e al 35%, secondo le modalità e i termini convenuti nel
“Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, cui le
Parti espressamente rimandano, anche con riferimento alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di preventiva concertazione, precisando che tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo ritengono comprese le spese per l'alloggio universitario in Ferrara e le relative spese per utenze domestiche. I coniugi concordano che le spese della benzina dell'auto in uso alla GL sono comprese nell'assegno mensile e quindi non rientrano nelle spese straordinarie.
I genitori potranno versare direttamente alla GL pro quota le spese straordinarie da sostenere, oppure potranno pagarle direttamente pro quota. Il genitore che eventualmente le avrà anticipate per intero invierà all'altro genitore, con cadenza bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi. Il rimborso della spesa per la quota di pertinenza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, formulata anche a mezzo mail, alle seguenti coordinare Iban di seguito indicate:
- Iban [...]; CP_1
- [...]. Controparte_2
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
3. ASSEGNO DIVORZILE
Il sig. si obbliga a corrispondere a favore della RA , a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila), che il Tribunale di Vicenza ritiene essere una somma congrua ed equa, secondo i seguenti termini e modalità: quanto ad euro 10.000,00: alla data di deposito delle conclusioni congiunte nel procedimento di divorzio;
quanto ad euro 10.000,00, entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'abitazione coniugale sita in
SI, Contrada Podestà n. 51 da parte della RA L'assegnazione della casa coniugale Pt_1 cesserà decorso il termine di 2 (due) anni dall'omologazione con sentenza della separazione.
Qualora la RA rilasciasse la casa coniugale prima della scadenza del suddetto termine, il Pt_1 sig. sarà obbligato a corrispondere il saldo di euro 10.000,00 entro il termine di un anno dalla CP_1 pubblicazione della sentenza di divorzio.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI pagina 5 di 7 Darsi atto che i coniugi hanno già regolamentato in sede di separazione la divisione dei conti correnti e l'intestazione dell'auto Hyundai mod. Kona – TG FW263RX.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con esonero da parte dei legali al vincolo della solidarietà previsto dall'art.13 L.P.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.1.2025 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Gallio (Vi) il 16.9.1995, che dal matrimonio erano nati i figli (il 26.12.1997) e Persona_3 Per_2
(il 12.3.2002), e che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato
[...]
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con comparsa in data 4.4.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1 separazione, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice e chiedendo in via riconvenzionale che, decorso il termine di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza del 6.5.2025, esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, il Giudice indicava alle parti una possibile soluzione conciliativa. Le parti chiedevano rinviarsi la causa per valutare la proposta e all'udienza del 10.6.2025 i difensori concludevano congiuntamente per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe (articolate nelle note sottoscritte anche dalle parti)
e rinunciavano ai termini conclusivi. Trattenuta la causa in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1 alla GL maggiorenne , non autosufficiente, la somma mensile di € 325,00 nonché di sostenere al Per_2
65% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in SI (VI), Contrada
Podestà n. 51 in favore di quale genitore convivente con la GL maggiorenne, ma Parte_1
pagina 6 di 7 economicamente non autosufficiente;
Per_2
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con la comparsa di costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., è stata chiesta in via riconvenzionale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio a Parte_1 CP_1
Gallio (Vi), in data 16.9.1995, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Gallio al n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallio perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 277/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierantonio Parte_1 C.F._1
Cenci (C.F. ) e Glenda Benetti (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rebesani CP_1 C.F._4
(C.F. C.F._5
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e cessazione del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “ I signori e chiedono Parte_1 CP_1 congiuntamente che codesto Tribunale, Voglia OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto in data 16.09.1995 Parte_1 CP_1 matrimonio secondo il rito concordatario, in regime di separazione dei beni, annotato nei Registri pagina 1 di 7 dello Stato Civile del Comune di SI (VI), Anno 1995 Numero 12 Parte II Serie B Ufficio 1, mandando all'Ufficio di Stato Civile competente per l'esecuzione delle annotazioni di Legge, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE.
La casa familiare sita in SI (VI), Contrada Podestà n. 51 – di proprietà del sig. Persona_1
(padre del sig. e concessa in comodato alla famiglia - unitamente ai mobili, arredi e CP_1 pertinenze, rimane assegnata alla RA , con la quale vivrà la GL , Parte_1 Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_ Tale assegnazione, anche tenuto conto che la GL tra circa un anno avrà terminato gli studi e inizierà a lavorare, cesserà decorso il termine di 2 (due) anni dall'omologazione con sentenza della separazione. A tale data la RA si impegna a provvedere alla restituzione dell'immobile al Pt_1 sig. , libero e sgombero dai propri beni ed effetti personali. I coniugi con scrittura privata Persona_1 hanno concordato la divisione dell'arredo e degli oggetti acquistati nel corso del matrimonio che verrà eseguita al momento del rilascio della casa familiare.
3. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA GI NON ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTE.
La RA provvederà alle esigenze della GL , nata ad [...] il Parte_1 Persona_2
12.03.2002, relative al vitto e all'alloggio presso la casa coniugale, nonché al pagamento delle utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza, per i tempi di permanenza della GL (studentessa universitaria fuori sede) presso la suddetta abitazione. Per_ Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma CP_1 di euro 325,00 (trecentoventicinque) mensili, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla GL
(IBAN [...]), entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2025.
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
I signori e , concorreranno al pagamento delle spese straordinarie della CP_1 Parte_1 GL in misura pari, rispettivamente, al 65% e al 35%, secondo le modalità e i termini convenuti nel
“Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, cui le
Parti espressamente rimandano, anche con riferimento alla distinzione tra spese straordinarie che pagina 2 di 7 necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di preventiva concertazione, precisando che tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo ritengono comprese le spese per l'alloggio universitario in Ferrara e le relative spese per utenze domestiche. I coniugi concordano che le spese della benzina dell'auto in uso alla GL sono comprese nell'assegno mensile e quindi non rientrano nelle spese straordinarie.
I genitori potranno versare direttamente alla GL pro quota le spese straordinarie da sostenere, oppure potranno pagarle direttamente pro quota. Il genitore che eventualmente le avrà anticipate per intero invierà all'altro genitore, con cadenza bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi. Il rimborso della spesa per la quota di pertinenza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, formulata anche a mezzo mail, alle seguenti coordinare Iban di seguito indicate:
- Iban [...]; CP_1
- [...]. Controparte_2
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Divisione conti correnti e risparmi:
I coniugi dichiarano di aver già provveduto all'eliminazione della cointestazione dal c/c postale n.
50331404 e dal c/c n. 1000/00002448 acceso presso Intesa San Paolo s.p.a., ag. di SI (VI), e che nulla reciprocamente uno deve all'altro in ragione dei pregressi prelievi o pagamenti che hanno interessato i medesimi conti correnti.
Il sig. si obbliga a cedere, gratuitamente, la quota di comproprietà sull'autovettura CP_1
Hyundai mod. Kona – TG FW263RX, recandosi presso un'Agenzia pratiche auto individuata dalla RA entro il termine di mesi 3 (tre) dalla omologa della separazione personale. Le parti Pt_1 dichiarano che il presente trasferimento di quota è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, di talché troverà applicazione l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 Legge 74/1987. Gli emolumenti del PRA e i diritti di motorizzazione o dell'agenzia saranno a carico della sig.ra Pt_1
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con esonero da parte dei legali al vincolo della solidarietà previsto dall'art.13 L.P.
* * * pagina 3 di 7 Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data
16.09.1995, in regime di separazione dei beni, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di
SI (VI), Anno 1995 Numero 12 Parte II Serie B Ufficio 1, mandando all'Ufficio di Stato Civile competente per l'esecuzione delle annotazioni di Legge, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE.
La casa familiare sita in SI (VI), Contrada Podestà n. 51 – di proprietà del sig. Persona_1
(padre del sig. e concessa in comodato alla famiglia - unitamente ai mobili, arredi e CP_1 pertinenze, rimane assegnata alla RA , con la quale vivrà la GL , Parte_1 Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_ Tale assegnazione, anche tenuto conto che la GL tra circa un anno avrà terminato gli studi e inizierà a lavorare, cesserà decorso il termine di 2 (due) anni dall'omologazione con sentenza della separazione. A tale data la RA si impegna a provvedere alla restituzione dell'immobile al Pt_1 sig. , libero e sgombero dai propri beni ed effetti personali. I coniugi con scrittura privata Persona_1 hanno concordato la divisione dell'arredo e degli oggetti acquistati nel corso del matrimonio che verrà eseguita al momento del rilascio della casa familiare.
2. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA GI NON ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTE.
La RA provvederà alle esigenze della GL , nata ad [...] il Parte_1 Persona_2
12.03.2002, relative al vitto e all'alloggio presso la casa coniugale, nonché al pagamento delle utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza, per i tempi di permanenza della GL (studentessa universitaria fuori sede) presso la suddetta abitazione. Per_ Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma CP_1 di euro 325,00 (trecentoventicinque) mensili, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla GL
(IBAN [...]), entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
I signori e , concorreranno al pagamento delle spese straordinarie della CP_1 Parte_1
pagina 4 di 7 GL in misura pari, rispettivamente, al 65% e al 35%, secondo le modalità e i termini convenuti nel
“Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, cui le
Parti espressamente rimandano, anche con riferimento alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di preventiva concertazione, precisando che tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo ritengono comprese le spese per l'alloggio universitario in Ferrara e le relative spese per utenze domestiche. I coniugi concordano che le spese della benzina dell'auto in uso alla GL sono comprese nell'assegno mensile e quindi non rientrano nelle spese straordinarie.
I genitori potranno versare direttamente alla GL pro quota le spese straordinarie da sostenere, oppure potranno pagarle direttamente pro quota. Il genitore che eventualmente le avrà anticipate per intero invierà all'altro genitore, con cadenza bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi. Il rimborso della spesa per la quota di pertinenza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, formulata anche a mezzo mail, alle seguenti coordinare Iban di seguito indicate:
- Iban [...]; CP_1
- [...]. Controparte_2
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
3. ASSEGNO DIVORZILE
Il sig. si obbliga a corrispondere a favore della RA , a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila), che il Tribunale di Vicenza ritiene essere una somma congrua ed equa, secondo i seguenti termini e modalità: quanto ad euro 10.000,00: alla data di deposito delle conclusioni congiunte nel procedimento di divorzio;
quanto ad euro 10.000,00, entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'abitazione coniugale sita in
SI, Contrada Podestà n. 51 da parte della RA L'assegnazione della casa coniugale Pt_1 cesserà decorso il termine di 2 (due) anni dall'omologazione con sentenza della separazione.
Qualora la RA rilasciasse la casa coniugale prima della scadenza del suddetto termine, il Pt_1 sig. sarà obbligato a corrispondere il saldo di euro 10.000,00 entro il termine di un anno dalla CP_1 pubblicazione della sentenza di divorzio.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI pagina 5 di 7 Darsi atto che i coniugi hanno già regolamentato in sede di separazione la divisione dei conti correnti e l'intestazione dell'auto Hyundai mod. Kona – TG FW263RX.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con esonero da parte dei legali al vincolo della solidarietà previsto dall'art.13 L.P.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.1.2025 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Gallio (Vi) il 16.9.1995, che dal matrimonio erano nati i figli (il 26.12.1997) e Persona_3 Per_2
(il 12.3.2002), e che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato
[...]
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con comparsa in data 4.4.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1 separazione, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice e chiedendo in via riconvenzionale che, decorso il termine di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza del 6.5.2025, esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, il Giudice indicava alle parti una possibile soluzione conciliativa. Le parti chiedevano rinviarsi la causa per valutare la proposta e all'udienza del 10.6.2025 i difensori concludevano congiuntamente per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe (articolate nelle note sottoscritte anche dalle parti)
e rinunciavano ai termini conclusivi. Trattenuta la causa in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1 alla GL maggiorenne , non autosufficiente, la somma mensile di € 325,00 nonché di sostenere al Per_2
65% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in SI (VI), Contrada
Podestà n. 51 in favore di quale genitore convivente con la GL maggiorenne, ma Parte_1
pagina 6 di 7 economicamente non autosufficiente;
Per_2
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con la comparsa di costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., è stata chiesta in via riconvenzionale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio a Parte_1 CP_1
Gallio (Vi), in data 16.9.1995, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Gallio al n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallio perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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